Mancata rottamazione delle cartelle: le conseguenze per i contribuenti coinvolti

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Transcript:

Mancata rottamazione delle cartelle: le conseguenze per i contribuenti coinvolti di Daniele Brancale Pubblicato il 7 settembre 2017 Una delle questioni più dibattute legate alla fatidica scadenza del 31 luglio 2017 è rappresentata, senza ombra di dubbio, dalle conseguenze derivanti dalla scelta del contribuente di adempiere o meno al pagamento della prima o unica rata del piano di rientro previsto dall adesione all istituto della rottamazione delle cartelle, ex art. 6, D. L. n. 193/2016. E appena il caso di ricordare, infatti, che la disciplina sopra richiamata prefigurava al contribuente, già in sede di presentazione dell istanza, uno scenario ben delineato circa gli ipotetici sviluppi legati ai diversi comportamenti che lo stesso avrebbe potuto adottare una volta ricevuto il prospetto di definizione agevolata. Nonostante ciò, ad ogni modo, non rari sono stati i casi di contribuenti che si sono ritrovati delle sorprese inaspettate, proprio in virtù del grado di superficialità con cui gli stessi si sono approcciati alla misura agevolativa introdotta dal legislatore per definire le pendenze esattoriali in carico presso la vecchia Equitalia. 1

Considerato il caos venutosi a creare, anche è opportuno dirlo per l effetto di un testo normativo non proprio limpido, esasperato, infine, da interpretazioni, in alcuni casi, diametralmente opposte susseguitesi sul punto nei mesi successivi all introduzione dell istituto, diventa fondamentale, mai come in questo momento, fornire degli spunti chiarificatori che illustrino, in maniera semplice, quali sono gli effetti che potrebbero profilarsi a seconda del comportamento che il contribuente ha scelto di adottare il 31 luglio scorso in caso di mancata rottamazione delle cartelle. Più nel dettaglio: IPOTESI 1: Accoglimento della domanda di Definizione agevolata A. Il contribuente paga la prima o unica rata. In base a quanto previsto dall art. 6, comma 8, lettera c) del D. L. n. 193/2016, si determina la revoca automatica degli eventuali piani di rateazione precedenti, riferiti alle cartelle o agli avvisi oggetto di definizione agevolata. B. Il contribuente non paga, paga insufficientemente o in maniera tardiva la prima o unica rata. 2

A norma dell art. 6, comma 4, ex D. L. n. 193/2016, la definizione non produce effetti, con la conseguenza che il concessionario della riscossione dovrà riprendere le normali attività di recupero; In riferimento ai carichi indicati nella domanda di definizione agevolata, per i quali non era in essere alcuna rateazione, non sarà più possibile ottenere nuovi provvedimenti di dilazione, fatta eccezione per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione dell istanza da parte del contribuente. Ne deriva che tutte le somme in carico presso il concessionario della riscossione dovranno essere pagate in un unica soluzione. Sarà possibile riprendere i pagamenti delle rateazioni in essere al momento della dichiarazione di adesione all istituto della definizione agevolata; In tal caso, prima di riattivare le procedure di pagamento, è opportuno recarsi allo sportello della nuova Agenzia Entrate Riscossione, al fine di capire i nuovi importi e le nuove tempistiche dei versamenti residui. C. Il contribuente non paga, paga in maniera insufficiente o tardiva una delle rate successive alla prima. 3

Si perdono gli effetti della definizione agevolata ed il concessionario dovrà riprendere le attività di recupero, come previsto dalla legge; E esclusa la possibilità di riprendere i vecchi piani di rateazione, seppur in essere alla data della presentazione dell istanza, aventi ad oggetto i ruoli inclusi nella dichiarazione di adesione all istituto della rottamazione. Ne deriva che tutte le somme in carico presso il concessionario della riscossione dovranno essere pagate in un unica soluzione. Il pagamento della prima o delle altre rate precedenti a quella non pagata, viene imputato a titolo di acconto sul residuo dovuto, in base a quanto previsto dall art. 31 del D.p.r. n. 602/73. IPOTESI 2: Rigetto della domanda di Definizione agevolata Se non erano presenti piani di dilazione al momento del deposito dell istanza di definizione agevolata, sarà sempre possibile richiedere un nuovo piano di dilazione; Qualora il rigetto sia collegato alla mancata osservanza della disposizione di cui all art. 8, comma 1, del D. L. n. 193/2016, ovvero al mancato pagamento delle rate di ottobre, novembre e dicembre del piano di dilazione in essere alla 4

data di entrata in vigore del decreto appena richiamato, sarà possibile richiedere un nuovo piano di rateazione dopo aver pagato, in un unica soluzione, tutte le rate scadute. In tale fattispecie, l agente della riscossione rilascerà al contribuente un nuovo piano di dilazione con un numero di rate pari alla differenza fra il numero di rate originarie, normalmente 72, e quelle saldate al fine di ottenere la nuova rateazione. In presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateazione. Dall analisi del quadro appena esposto emerge, pertanto, uno scenario abbastanza articolato e a tratti quasi enigmatico, in relazione al quale, il contribuente di turno, dovrà fare ben attenzione per scongiurare il rischio di spiacevoli sorprese. Per concludere, si raccomanda inoltre di verificare, sempre ed in ogni caso, le motivazioni poste a base dell eventuale rigetto, onde contestarne i potenziali profili di illegittimità davanti all autorità giudiziaria competente, nel caso di specie, la Commissione tributaria provinciale. 7 settembre 2017 Daniele Brancale 5

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