STATUTO ART.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E costituita l Associazione Regionale fra Comitati Provinciali della Toscana dell A.I.C.S. che operano nel campo delle attività culturali, sportive e sociali rivolte anche a situazioni di bisogno e di svantaggio "A.I.C.S. SOLIDARIETA " O.N.L.U.S. (Codice Fiscale 94073440482) e che opera ai sensi del Codice Civile, della Legge 266/91 e delle leggi regionali attuative. L Associazione senza fini di lucro coordina le attività dei Comitati aderenti e ne assume la rappresentanza regionale. L Associazione ed i singoli Comitati Provinciali aderenti conservano tutta l autonomia giuridico amministrativa nella completa singola responsabilità. Essa opera attraverso volontari non retribuiti. ART. 2 SEDE L Associazione ha sede in Firenze, in Viale Matteotti n. 42. La sede può variare secondo il deliberato del Consiglio in carica. ART. 3 FINALITA L Associazione si fonda sull iniziativa dei rappresentanti degli aderenti che operano nel settore delle attività sportive e sociali rivolte anche a situazioni di bisogno e di svantaggio e che perseguono, nel rispetto delle norme statutarie, finalità di solidarietà rivolta, mediante azioni che si ergono in modo continuativo, attivo e diretto, a situazioni di bisogno del singolo e della collettività sia come prevenzione, sia come rimozione. Tale iniziativa si concretizza nel coordinamento regionale delle iniziative dei Comitati aderenti e nella loro rappresentanza in tutti gli organismi, pubblici e privati,
dove sia prevista la partecipazione di organizzazioni regionali. In modo particolare: L Associazione si impegna a programmare progetti ed azioni più specificatamente di carattere sociale, culturale, solidaristico e della salute, rivolti a tutta la comunità nel suo insieme. L Associazione si impegna per l affermazione dello sport come educazione alla cultura sportiva e alla pratica motoria, curando gli aspetti formativi e di ricreazione, contro ogni forma di violenza e per la difesa delle libertà civili, individuali e collettive. In particolare gli ambiti di intervento sono relativi al miglioramento della condizione femminile nello sport, alla socializzazione e all inserimento dei disabili, alla tolleranza e solidarietà verso gli svantaggiati e gli emarginati in genere, escludendo ogni forma di attività agonistica. Inoltre l Associazione curerà: Gli interventi di avviamento alle attività sportive di portatori di handicap con l obiettivo di inserimenti in società sportive. La risposta ai bisogni sociali dello sport dei cittadini in condizione di difficoltà come carcerati, anziani, soggetti a rischio e comunque ogni qualsiasi iniziativa riguardante all area del disagio giovanile, compresa la gestione di strutture relative allo svolgimento di attività inerenti gli scopi statutari. I rapporti con le pubbliche istituzioni preposte alle iniziative di socializzazione nel campo dello sport e della cultura.
L attuazione di processi tendenti al miglioramento degli aspetti educativi e formativi per l affermazione del principio del diritto allo sport e cultura per tutti, contro ogni forma di violenza e razzismo. Manifestazioni ed iniziative di formazione ed aggiornamenti atte a promuovere la conoscenza della corporeità e del movimento, l educazione alimentare e a garantire l igiene ambientale, gli aspetti legati alla sicurezza degli impianti sportivi e più in generale la tutela sanitaria delle attività motorie e sportive e culturali. L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. ART. 4 SOCI All Associazione possono iscriversi come Associati, tutte le Associazioni di Volontariato, iscritte al registro regionale del Volontariato istituito dalla Regione, nonché le persone fisiche che operano nel settore delle attività sportive e culturali di carattere sociale rivolte a situazioni di bisogno e di svantaggio e che previa domanda al Consiglio di Amministrazione, presentino la stessa in carta semplice che sarà sottoposta all esame del Consiglio Direttivo in carica, per l accettazione. Il Consiglio Direttivo delibera l ammissione o l esclusione, previa motivazione.tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, compresa la eleggibilità alle cariche sociali, possono liberamente frequentare i locali,, usare le attrezzature, partecipare alle manifestazioni ed avvalersi di tutte le provvidenze gestite dall Associazione, nel rispetto delle norme statutarie e delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. L associato che non può partecipare alle riunioni può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. L adesione all Associazione è libera da ogni vincolo così come la partecipazione alle attività promosse dall Associazione stessa.
Agli utenti è fornita una tessera valida ai soli fini assicurativi e organizzativi sportivi e culturali. ART. 5 L Associazione si basa sull opera prevalente dei soci volontari e titolo gratuito che saranno assicurati ai sensi della normativa vigente. Il ricorso ad eventuale personale dipendente o libero professionista potrà essere ammesso solo nei limiti di cui al comma 4 articolo 3 legge 266/91 e comma 1 2 art. 3 legge reg.le 28/93. ART. 6 ORGANI SOCIALI Gli organi dell Associazione sono: L Assemblea degli associati ordinaria e straordinaria, Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori. Le Assemblee ordinarie debbono essere convocate dal Consiglio Direttivo con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso con avviso esposto nella sede e deve essere indicato l ordine del giorno degli argomenti. L Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo. Un terzo degli Associati aventi diritto al voto può chiederne la convocazione; in questo caso deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente o a chi ne fa le veci. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono legalmente costituite, in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli Associati più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.
L Assemblea degli Associati, dopo aver deciso le modalità, elegge da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 6(sei) i componenti del Consiglio Direttivo. ART. 7 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I compiti dell Assemblea ordinaria sono: deliberare sulla relazione morale, economica e tecnica sportiva presentata ogni anno dal Consiglio Direttivo; approvare il bilancio consuntivo dell esercizio trascorso e preventivo dell esercizio futuro con indicati beni, contributi e lasciti e sulle attività trascorse e future; stabilire le modalità e nominare la Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo. I compiti dell Assemblea Straordinaria sono: deliberare sulle modifiche allo Statuto; deliberare sullo scioglimento dell Associazione e la destinazione dei beni patrimoniali che dovranno essere devoluti ai sensi del codice civile e legge 266/91; deliberare sulle questioni che il Consiglio Direttivo e gli Associati pongono in discussione. ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo regge e amministra l Associazione ed è formato da:
Presidente, Vice Presidente, Segretario, Altri consiglieri (fino a tre). Tutti gli incarichi sono onorari e gratuiti. Il Consiglio Direttivo che resta in carica 2(due) anni, stabilisce i regolamenti interni ed i programmi annuali. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità sono rinviate alla seduta successiva del Consiglio stesso. L amministrazione dell Associazione e la rappresentanza legale e giudiziale della stessa spetta al presidente coi poteri di firma. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza. In caso di dimissioni da parte di Consiglieri subentrano i primi dei non eletti nella precedente elezione. ART. 9 IL COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, è nominato dall Assemblea dei soci ed è preposto al controllo di tutta la parte contabile amministrativa e patrimoniale dell Associazione, ai sensi del Codice Civile. ART. 10 PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE Il patrimonio dell Associazione è costituito: dai contributi o quote versati dagli Associati, Enti e privati;
dai proventi delle attività dell Associazione; dai beni mobili ed immobili, da donazioni, lasciti e successioni. ART. 11 USO DEI BENI I beni mobili ed immobili dell Associazione possono essere messi a disposizione di altre organizzazioni e dei privati purchè il loro uso non contrasti con le presenti norme statutarie e sia compatibile sena intralciare la propria attività dell Associazione. ART. 12 SCIOGLIMENTO In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l Associazione ha l obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o a fine di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190 della L. 23/12/96, n. 662, salvo diversa destinazione, imposta dalla legge. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto l Associazione si rimette alle vigenti disposizioni di legge e in particolare la Legge 266/91.