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Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che l'improcedibilità del giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, determinata dal fallimento di quest'ultimo, non impedisce che il giudizio stesso possa proseguire nei confronti dell altro condebitore in bonis nella sede ordinaria, senza essere attratto nella competenza del tribunale fallimentare, trattandosi di azione avente con il fallimento un rapporto di mera occasionanità, e non essendo da esso derivante (o che, comunque, lo investa o ne risulti influenzato, con conseguente necessità di svolgimento dinanzi a detto tribunale, ai fini dell'unitarietà della procedura e della par condicio creditorum). Sulla base di tale principio il Giudice ha dichiarato la inammissibilità della domanda di risarcimento nei confronti della sola società fallita atteso che la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante da proporsi con il rito fallimentare, astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l'intenzione di avvalersi di un'eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis ( Giudice di Pace di Ottaviano - Sentenza 29.06.2013). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A 1 / 10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace dott.ssa MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 360/12 RGNR assegnata a sentenza il 14/6/13 promossa da MMM Mmm - nato a < > il < > e residente < > (NA) alla Via < >, con C.F. n. < > rapp.to e difeso, per procura a margine della citazione, dall avv. < > nel cui studio domicilia elett.te in Ottaviano alla Via Sss, 31; - parte attrice - CONTRO ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY con sede legale in Milano, alla via B. Crespi, 23 c.a.p. 20159, C.F. e P. IVA 05380900968, in virtù di atto di conferimento autorizzato con provvedimento ISVAP (Elenco I) il 03.01.2008 al n. 1.00066, REA n. 1817828, registrato a Milano il 12.10.2007 con numero 005380900968, serie ed iscritto nel Registro delle imprese di Milano il 28.09.2007, in persona del procuratore speciale dott. Mmm Mmm, rappresentato e difeso dall Avv. Fff NNN, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla copia dell atto di citazione notificato (< >) con studio in < > al < >, elettivamente domiciliato per la presente procedura presso lo studio dell avv.to Ccc SSS con studio in < > Via Mmm; ai sensi dell art. 136 e 176 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 263/2005, il procuratore ha dichiarato alle parti processuali ed alla Cancelleria del Giudice adito di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni in argomento alle vicende processuali del presente giudizio alla seguente casella di posta elettronica:fffnnn@avvocati< >.it ovvero al seguente numero di fax: 081. < >; -convenuta- 2 / 10

NONCHE SPA SSSS in fallimento in persona del curatore p.t. con sede in Bbb Ddd alla via < > C.F. < >- parte convenuta contumace- OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda proposta da MMM Mmmm con l atto introduttivo ritualmente notificato, volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità nella determinazione del sinistro del conducente del veicolo AUDI tg. XX X0X XX di proprietà della SPA SSSS, posta in fallimento e, quindi, la condanna di quest' ultima in solido con la SPA ZURICH ASS.NI, al risarcimento, in suo favore, per le lesioni riportate a seguito del proprio investimento avvenuto in data 24/11/09 alle ore 21,00 circa in Piazza S. Gennarello di Ottaviano, nella misura contenuta in EURO 15.000,00 ovvero nella diversa misura che sarebbe stata quantificata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dall evento al saldo, è fondata e, per quanto di ragione, va accolta. Va, innanzi tutto, rigettata l eccezione di nullità dell atto introduttivo: La citazione contenendo, chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore ella società assicuratrice, sia l enunciazione del petitum che della causa petendi non è inficiata da nullità. Nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall art. 318 c.p.c., il quale prescrive che, il medesimo deve contenere l indicazione del giudice e delle parti, l esposizione dei fatti e l indicazione dell oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l atto di 3 / 10

citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio ( cass. Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf,. Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074). Per quanto alla titolarità ad agire e a resistere delle parti in causa, va detto che essa, dal punto di vista processuale risulta essere stata idoneamente provata e, sulla scorta della documentazione prodotta, deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato (documentazione medica; certificato cronologico del veicolo investitore, conferma del teste per quanto alla copertura assicurativa del veicolo e, comunque, mancato disconoscimento). Ciò non di meno, dal punto di vista sostanziale, va rilevato che, erroneamente il procuratore di parte attrice ha richiesto la condanna in solido dei convenuti, atteso che, essendo il responsabile civile ormai fallito, nei suoi confronti alcuna pronuncia di condanna potrebbe essere resa. E' principio assolutamente pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito debba essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione. Nè un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che, la domanda proposta attenga ad un'azione che, come nella specie, comporti il necessario intervento di più litisconsorti ( prima L. n. 990 del 1969, art. 23, successivamente art. 144 e 148 del Dlgvo 209/05), posto che, come aveva già rilevato la più attenta dottrina, in esito alla riforma della legge fallimentare che non prevede più l'opposizione allo stato passivo nelle forme dell'ordinario processo di cognizione, viene impedito il simultaneus processus nei confronti del fallito e dei litisconsorti. E ciò perchè nell'attuale rito è sicuramente esclusa la presenza di parti estranee al fallimento nell'ambito di un procedimento che, comunque si voglia individuarne l'oggetto, non prevede pronunce di condanna, o anche solo di accertamento, destinate ad avere efficacia in ambito extraconcorsuale nei confronti del litisconsorte in bonis (v. anche Cass. 5.8.2011 n. 17035). Ne consegue che la richiesta di condanna al risarcimento del danno della società fallita in solido con il coobbligato non può che essere dichiarata inammissibile. 4 / 10

La parte danneggiata, infatti, avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante da proporsi con il rito fallimentare, astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l'intenzione di avvalersi di un'eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis. Ritiene, però questo giudice che l'improcedibilità del giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, determinata dal fallimento di quest'ultimo, non impedisce che il giudizio stesso possa proseguire nei confronti dell altro condebitore in bonis nella sede ordinaria, senza essere attratto nella competenza del tribunale fallimentare, trattandosi di azione avente con il fallimento un rapporto di mera occasionanità, e non essendo da esso derivante (o che, comunque, lo investa o ne risulti influenzato, con conseguente necessità di svolgimento dinanzi a detto tribunale, ai fini dell'unitarietà della procedura e della par condicio creditorum). Ciò posto, diversamente da quanto ritenuto dal procuratore della società convenuta costituita, sulla scorta della documentazione versata in atti, la domanda deve ritenersi proponibile in quanto la stessa risulta essere stata preceduta da regolari lettere di costituzione in mora ex art. 148 DLGS 209/05 (cfr copia delle lettere raccomandate depositate in atti ricevute dalla società assicuratrice in data 29/3/010 e, con le integrazioni in data 16/4/10). La prima richiesta di risarcimento, cui l' altra ha fatto seguito con l'allegazione del certificato di avvenuta guarigione con postumi, contiene tutti i dettagli di legge ( professione dell infortunato, dichiarazione ex art. 142 del dlgvo 209/05), per la qual cosa, considerata la data del sinistro, la data delle due raccomandate e la data di presentazione dell'atto per la notifica all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi la proponibilità della domanda, la sua procedibilità, anche per il rispetto dei termini dettati dall'art. 145 del dlgvo 209/05 e l'infondatezza di ogni eccezione sul punto. Stante il rispetto dei termini a comparire dettato dall art. 163 bis c.p.c. in combinato disposto con l'art. 318 c.p.c. del responsabile civile, nella qualità, va dichiarata la contumacia. Per quel che concerne il merito, osserva questo Giudicante che, diversamente da quanto ritenuto dal procuratore della ZURICH ASS.NI, tenuto conto delle risultanze istruttorie, possono ritenersi provate le ragioni rappresentate dalla parte ATTRICE nell atto introduttivo del giudizio, 5 / 10

così come meglio specificate anche in sede di precisazione delle conclusioni. Invero, la dinamica dell evento, come descritta, compiutamente, dal teste indicato ed escusso Bbb Ccc indicato alla udienza del 6/2/12, porta ad affermare la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo nella determinazione dell investimento. Il teste ha confermato che, il conducente del veicolo, pur approssimandosi alle strisce pedonali, proseguiva la marcia, incurante del pedone che era al centro della carreggiata e, quindi, lo investiva, determinando prima la sua caduta sul cofano e poi al suolo. Il teste ha chiarito che a causa dell impatto il ragazzo perdeva sangue dalla bocca e dall arcata sopraciliare e lamentava dolori al ginocchio destro. Tenuto conto di tale descrizione, ritenuta la coerenza della certificazione medica per le lesioni riportate e la coerenza delle lesioni con la dinamica descritta, considerato che alcuna prova contraria è stata fornita dalla società assicuratrice ; tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve ritenersi che lo stesso fu causato per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di parte convenuta, il quale, non usava, nella guida, tutte le cautele in palese violazione delle disposizioni del codice della strada. Sulla scorta di quanto innanzi, tenuto conto del fatto che, in ogni caso, per le modalità dell evento, alcun addebito può essere addebitato al pedone che, come provato, si trovava ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, consegue la condanna della società assicuratrice, al risarcimento dei danni in favore della parte istante. Per quel che concerne il quantum, questo magistrato, si rimette esclusivamente alla Consulenza tecnica d ufficio siccome adeguatamente motivata, priva di vizi logici e/o scientifici.il CTU, previo riconoscimento della compatibilità delle lesioni con la dinamica, le ha quantificate in gg. 10 di ITT; 20 gg. di ITP al 50%; e gg. 20 di ITP al 25% con postumi di danno biologico nella misura del 5,5%, considerata l incidenza delle lessioni sugli aspetti dinamico relazionali dell infortunato. Lo stesso CTU ha quantificato un danno emergente nella misura di euro 3.800,00. 6 / 10

Pur tenendo conto della riforma dell art. 139 del dlgvo 209/05, osserva il Magistrato che, l evento per cui è causa è avvenuto in data antecedente alla introduzione delle nuove disposizioni legislative e che, tale norma non avendo natura processuale, non può ritenersi applicabile anche ai fatti pregressi rispetto alla data della sua entrata in vigore. In ogni caso, la tipologia delle lesioni consente di escludere l'incidenza delle modifiche legislative nella valutazione del danno anche sulla scorta della documentazione sanitaria versata in atti. Ai fini della quantificazione del danno, quindi, tenuto conto delle disposizioni di cui all articolo 139 del d.lg.vo 209/05, laddove è inserita la precisazione del danno biologico ( per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito ), e dei criteri di liquidazione; visto il comma 3 dello stesso articolo, laddove è scritto che l ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ; Considerato, ancora, che, secondo l evoluzione giurisprudenziale di merito, alla luce della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 26972 del 2008, va affermata la possibilità di risarcire la sofferenza morale del danneggiato personalizzando il risarcimento del danno biologico nei limiti di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni ( Trib. Piacenza 4/6/09 n. 401 in Banca dati Juris Data; Trib. Palermo, III Sez. Civ. 3/6/09 in Altalex- quotidiano di Informazione giuridica n. 2620 del 15/9/09; Trib. Venezia 27/2/09, in Giur. Merito 2009), dovendosi intendere definitivamente accantonata la figura del cosiddetto danno morale soggettivo (Trib. Monza sez. lavoro, 125/09 n. 241 in Giustizia a Milano 2009; Trib. Milano Sez. III 15/4/09 n. 5013 in Giustizia a Milano 2009; Trib. Palermo 12/3/09 in Banca dati Juris Data); viste le tabelle di liquidazione introdotte dall art. 5, co. 2, della legge 57/2001 aggiornate dal D.M. Sviluppo Economico e successive modifiche; tenuto conto della intrinseca incidenza delle lesioni subite dalla parte danneggiata sulla sua vita, anche relazionale, si ritiene che il danno vada personalizzato ed a tal fine si ritiene che esso vada personalizzato riconoscendo l' aumento di 1/5 così come previsto dall art. 139 del dlgvo 209/05 e debba essere così liquidato: Età del danneggiato : 22 annipercentuale di invalidità permanente : 5,5%Giorni di invalidità assoluta : 10 gg. Gior ni di invalidità parziale al 50%: 20 gg. Giorni di invalidità parziale al 25%: 20 gg. 7 / 10

Danno Biologico Permanente Valore del punto per invalidità del 5% : 791,95 x 1.5 1.187,93 Percentuale di riduzione per età di 22 anni : 6% ( 1.187,93 x 5,5) - 6% 6.141,59 Danno Biologico Temporaneo Inabilità assoluta : 46,20 x 10 gg 462,00 Inabilità parziale al 50%: 46,20 x 20 gg x 50% 462,00 Inabilità parziale al 25%: 46,20 x 20 gg x 25% 231,00 1.155,00 Personalizzazione : (6.141,59 + 1.155,00) x 20% 1.459,31 Spese documentate : 3.800,00 Totale : 12.555,91 Sulla somma così come riconosciuta, andranno calcolati gli interessi, che, giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente e stante la dichiarazione resa dal Procuratore della parte ricorrente, esse gli vanno attribuite ex art. 93 c.p.c.. Visto il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi 8 / 10

contenuto nel D.M. del 20/07712 n. 140, in G.U. n. 195 del 22/08/2012; da tenere in considerazione, a prescindere dall attività svolta dai procuratori in precedenza ( sul punto Tribunale Varese, sez. I civile, sentenza 26.09.2012 n 1252 laddove è scritto che L art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante ) tenuto conto del valore del decisum ; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell esito del giudizio; dell attività professionale svolta dal Procuratore; del numero delle parti in causa; esse vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MMM MMM contro LA ZURICH INS e la SPA SSSS posta in fallimento, in persona dei rispettivi legali rapp.ti, così provvede: - Dichiara la contumacia della SPA SSSS e dichiara la inammissibilità della richiesta di condanna proposta nei suoi confronti in solido con la ZURICH; Accoglie, per quanto di ragione la domanda e per l effetto, riconosciuta e dichiarata l esclusiva responsabilità del conducente del VEICOLO di proprietà della società posta in fallimento, nella determinazione del sinistro, condanna la ZURICH INS, al pagamento in favore della attrice della somma pari ad euro 12.555,91 all attualità, oltre interessi da calcolarsi come in motivazione. - Condanna la ZURICH INS al pagamento delle spese del giudizio che, liquida in complessivi 2.250,00, di cui 250,00 per spese; 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da attribuirsi al procuratore AVV. Ppp ex art. 93 c.p.c. 9 / 10

- Condanna la ZURICH INS al rimborso delle spese di CTU nella misura di euro 350,00 oltre accessori se documentati come da decreto in atti; - Così deciso in Ottaviano il 29/6/13 IL GIUDICE DI PACE DOTT. SSA MARIA CUOMO 10 / 10