RISOLUZIONE N. 105/E

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Transcript:

RISOLUZIONE N. 105/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 luglio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 25, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Trattamento tributario indennità per cessazione di rapporti di agenzia Fondazione X. QUESITO La Fondazione X eroga, ai sensi dell art. 1751 del codice civile, all atto della cessazione dei rapporti di agenzia dalla stessa intrattenuti sia con persone fisiche che con società di persone, indennità di fine mandato denominate FIRR. L istante, richiamando le modifiche normative apportate dall art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 all art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a seguito delle quali le indennità in argomento si considerano escluse dal reddito d impresa anche se percepite da società di persone, chiede di sapere se sulle somme corrisposte a tale titolo nei confronti di società di persone debba operare la ritenuta d acconto prevista dall art. 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L interpellante intende inoltre conoscere se, in caso affermativo, debba assoggettare alla predetta ritenuta soltanto la parte delle indennità in argomento maturate dal 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche normative anzidette, ovvero l intero ammontare delle somme erogate a tale titolo ancorché già maturate alla data del 31 dicembre 2003 e già computate per competenza ai fini della determinazione del reddito d impresa.

2 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL INTERPELLANTE L interpellante sottolinea come, in forza delle modifiche normative introdotte dall art. 1 del decreto legislativo n. 344 del 2003, che ha riformulato l art. 56 del TUIR, le indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia da società di persone, così come già previsto per quelle conseguite da persone fisiche, non concorrono alla formazione del reddito d impresa del soggetto percettore. L istante considera, pertanto, superata la risoluzione n. 132/E del 18 settembre 2001 con cui l Agenzia delle Entrate, prima delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 344, precisava che le indennità erogate per cessazione di rapporti di agenzia a società di persone non erano soggette a ritenuta alla fonte in quanto confluivano per competenza nel reddito d impresa della società. Secondo l interpellante, sulla base delle vigenti disposizioni, sulle somme corrisposte sia nei confronti di persone fisiche che di società di persone a titolo di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, deve essere operata la ritenuta alla fonte a titolo d acconto nella misura del 20 per cento ai sensi dell art. 25, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. L interpellante ritiene, tuttavia, che la predetta ritenuta vada operata non sull intero ammontare delle indennità in argomento, ma soltanto su quella parte di esse maturata dal 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dall art. 1 del decreto legislativo n. 344 del 2003, in quanto le indennità maturate anteriormente a tale data potrebbero già essere state sottoposte a tassazione, in virtù della disciplina previgente, quali componenti del reddito d impresa. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

3 L Agenzia delle Entrate, a seguito delle novità introdotte dall art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 all art. 16 (ora art. 17), comma 1, lett. d) del TUIR, era intervenuta con la risoluzione n. 132/E del 18 settembre 2001, al fine di eliminare le incertezze interpretative in merito all applicabilità della ritenuta d acconto prevista dall art. 25, primo comma, del DPR n. 600 del 1973 alle indennità di risoluzione dovute alle società di persone per lo scioglimento dei rapporti di agenzia. I dubbi interpretativi scaturivano dal mancato coordinamento tra l art. 16 (ora art. 17), comma 1, lettera d) del TUIR e l art. 58 dello stesso testo unico. Infatti, mentre l art. 16 (ora art. 17), comma 1, lettera d), del TUIR, nel testo integrato dall art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, equiparava, ai fini della tassazione separata le indennità spettanti alle persone fisiche a quelle dovute alle società di persone, l art. 58, comma 1, lettera c), del citato testo unico, nella sua formulazione letterale, continuava ad escludere espressamente dalla formazione del reddito d impresa solo le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia percepite da persone fisiche. L Agenzia delle Entrate, intervenendo sul punto con la citata risoluzione n. 132/E del 2001, chiariva che, nonostante l intento perseguito dal legislatore con le novità introdotte dall art. 6, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fosse quello di equiparare, a tutti gli effetti fiscali, le indennità erogate alle società di persone a quelle erogate alle persone fisiche, la disciplina delle indennità in argomento non risultava essere ancora univoca a causa del mancato coordinamento del novellato art. 16 (ora art. 17), comma 1, lettera d) del TUIR con la disposizione di cui all art. 58 dello stesso testo unico. La stessa risoluzione n. 132/E, infatti, precisava che, in forza della formulazione letterale dell art. 58 del TUIR, le indennità in argomento percepite dalle società di persone avrebbero dovuto continuare a confluire nel reddito d impresa e che alle stesse non si rendeva, pertanto, applicabile la ritenuta a

4 titolo d acconto del 20 per cento prevista dall art. 25, primo comma, del DPR n. 600 del 1973. Il decreto legislativo n. 344 del 2003 ha trasfuso le disposizioni del previgente art. 58 del TUIR nell art. 56, riformulando nel contempo il comma 3, lettera a), il quale nell attuale formulazione estende alle indennità erogate a società di persone per la cessazione dei rapporti di agenzia l esclusione dalla formazione del reddito d impresa già prevista per le indennità corrisposte allo stesso titolo a persone fisiche. Alla luce delle modifiche da ultimo illustrate, devono considerarsi non più attuali le istruzioni fornite con la citata risoluzione n. 132/E del 2001, in quanto le indennità in argomento, tanto nell ipotesi in cui siano erogate a persone fisiche che in quella in cui vengano percepite da società di persone, non concorrono attualmente alla determinazione del reddito d impresa. Le società di persone, pertanto, non faranno confluire nel reddito d impresa per competenza dette indennità che verranno tassate al momento della percezione in capo ai soci. La vigente normativa, quindi, equipara agli effetti tributari le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia erogate alle persone fisiche a quelle erogate alle società di persone. Ne consegue che l art. 25, primo comma, del DPR n. 600 del 1973, richiamando le indennità per cessazione di rapporti di agenzia assoggettate a tassazione separata ai sensi dell art. 16 (attualmente art. 17), comma 1, lettera d), del TUIR, senza alcuna distinzione, assoggetta a ritenuta sia le indennità dovute a persone fisiche sia quelle corrisposte a società di persone. Quanto alla decorrenza della nuova disciplina occorre precisare che le modifiche recate dall art. 1 del decreto legislativo n. 344 del 2003 sono entrate in vigore a partire dalla data del 1 gennaio 2004.

5 Pertanto, la ritenuta alla fonte di cui all art. 25, primo comma, del TUIR deve essere applicata alle indennità per cessazione dei rapporti di agenzia erogate a favore delle società di persone da tale data. Deve precisarsi, tuttavia, al riguardo che qualora le indennità maturate alla data del 31 dicembre 2003 abbiano già concorso alla formazione del reddito d impresa, dette somme verranno escluse dall applicazione della ritenuta alla fonte in argomento. Al fine di adempiere correttamente agli obblighi del sostituto d imposta, sarà cura, pertanto, del sostituto stesso, prima di procedere alla corresponsione delle indennità in argomento, di richiedere alla società di persone interessata il rilascio di apposita dichiarazione dalla quale risulti che dette indennità sono state già effettivamente computate per competenza ai fini del calcolo del reddito d impresa.