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COMUNE DI PERUGIA PRECONSILIARE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 08.01.2014 PROT. n. Codice Archiv.ne Documenti non allegati Al l egati del -------- N. 1 (in apposito registro) L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di GENNAIO, nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano: Pres. Ass. BOCCALI WLADIMIRO Sindaco 1 ARCUDI NILO V.Sindaco 6 LOMURNO GIUSEPPE Assessore 2 CERNICCHI ANDREA Assessore 7 MERCATI LIVIA Assessore 3 CICCONE ROBERTO Assessore 8 PESARESI LORENA Assessore 4 FERRANTI MONIA Assessore 9 TARANTINI GIOVANNI Assessore 5 LIBERATI ILIO Assessore 10 Assessore Pres. Ass. OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG, PARTE STRUTTURALE PER L'AMPLIAMENTO DI UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA POSTA IN LOCALITÀ SAN MARTINO IN CAMPO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 E S.M.I - ISTANZA SUAP 12/2010. Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell adunanza, IL SINDACO Sig. WLADIMIRO BOCCALI dichiara aperta la seduta alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. DR.FRANCESCO DI MASSA. SETTO Premesso che: LA GIUNTA COMUNALE - con istanza SUAP n. 12/2010, ricevuta con prot. n. 219740 del 23.11.2010, la Ecocave S.r.l. ha chiesto l approvazione del progetto relativo all ampliamento del piazzale esistente ad uso stoccaggio materiali di una attività produttiva di stoccaggio e riciclaggio materiali edili inerti provenienti da demolizioni o scavi, posta in località San Martino in Campo via della Vanga, su terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di Perugia al Foglio n. 329 particelle nn. 48, 278/parte, 331, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150 e 1209/parte; PARTECIPAZIONE E PARERI COMMISSIONI 1 a COMM.NE CONSILIARE PERMANENTE 2 a COMM.NE CONSILIARE PERMANENTE 3 a COMM.NE CONSILIARE PERMANENTE 4 a COMM.NE CONSILIARE PERMANENTE - il progetto presentato è stato rilevato non conforme al PRG e per questo, con nota Suap prot. 39069 del 10/3/2011, è stata rigettata l istanza e sono state attivate le verifiche per l eventuale avvio di un procedimento di variante al Piano regolatore generale necessaria per consentire l approvazione del progetto; - nel corso delle verifiche istruttorie effettuate dagli uffici e dagli Enti competenti è stato rilevato che: a) il progetto è conforme alle direttive stabilite dal Consiglio comunale con delibera n. 88/2010 per la procedibilità del procedimento semplificato di variante urbanistica finalizzata all insediamento di impianti produttivi, di cui alla riunione del gruppo di coordinamento (verbale n. 23 del 31.1.2011); b) il progetto è conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro (in base all autocertificazione asseverata prot. 63773 del 22.4.2011, resa da professionista abilitato iscritto al Collegio dei Geometri della Foglio 1 di 6

Provincia di Perugia e sottoscritta unitamente al legale rappresentante della società) alle successive autocertificazioni presentate ed alle verifiche compiute dagli uffici e dagli Enti competenti di seguito elencate: - autocertificazione asseverata da professionista abilitato iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia prot. 82248 del 04.05.2011 che l ampliamento non prevede nessun intervento di impianto elettrico; - autocertificazione asseverata da professionista abilitato iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia prot. 82248 del 04.05.2011 che l intervento non necessita di parere ASL; - autocertificazione asseverata da professionista abilitato iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia prot. 82248 del 04.05.2011 che l intervento richiesto è destinato ad attività che non rientra nell elenco, allegato B, D.M. del 16.02.1982, delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco; - U.O. Ambiente e protezione civile prot. 114095 del 12.07.11, prot. 58013 del 17.04.12 e prot. 58023 del 17.04.12; - U.O. Edilizia privata prot. 46623 del 05.03.2013; - valutazione della C.C.Q.A.P. espressa nella seduta del 17.09.2012. c) il requisito di insufficienza o inesistenza di aree richiesto dall art. 8 del D.P.R. n. 160/10 per l eventuale avvio di un procedimento di variante urbanistica risulta soddisfatto per l intervento in esame in quanto si tratta di un progetto di ampliamento di un immobile a destinazione produttiva che non può che realizzarsi nella medesima area su cui insiste l impianto; Dato atto che: - il D.P.R. 160/2010 (che ha abrogato il D.P.R. 447/1998) detta una disciplina volta allo snellimento delle procedure relative agli impianti produttivi. In particolare l art. 8 dello stesso, relativamente alla variazione dello strumento urbanistico, dispone che qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del SUAP provveda alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della L. 241/90, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica; - ai sensi dell art. 18, comma 5 della L.R. 11/05 nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, la determinazione della conferenza di servizi costituisce adozione di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni formulate dagli aventi titolo, si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale; Considerato che: - con atto n. 40 del 22.4.2013 il Consiglio Comunale si è espresso favorevolmente sull opportunità di avviare un procedimento di variante ex art. 8 D.P.R. 160/10 e s.m.i. per ottenere la conformità urbanistica del progetto in esame; - nella delibera C.C. 40/13 è stato inoltre rilevato che il progetto: non compromette il disegno urbanistico del contesto nel quale ricade così come prefigurato dal PRG, parte strutturale; tende ad ottimizzare le prestazioni funzionali di un insediamento produttivo esistente; consente di concretizzare le esigenze di sviluppo dell attività produttiva esistente illustrate nel piano di sviluppo aziendale; Foglio 2 di 6

è localizzato in area di particolare interesse agricolo EA e pertanto va rispettata la disposizione di cui all art. 20,comma 4, della L.R. 27/2000 che non consente la riduzione delle aree di particolare interesse agricolo se non con un atto di compensazione; a tale riguardo va dato atto che la stessa riduzione può essere compensata dal saldo positivo di aree EA generato dalla variante al PRG adottata dal C.C. n. 149 del 28.7.08 ed approvata con DCC n. 30 del 14.09.2009; Rilevato che: - l U.O. Urbanistica ha elaborato la proposta di variante necessaria alla conformità urbanistica del progetto in esame che comporta una modifica al PRG, Parte Strutturale. In particolare la variante consiste: nella riclassificazione di un area pari a circa mq 10.150, limitrofa al comparto D4 sul quale insiste l attività produttiva esistente, da particolare interesse agricolo di pianura EA1 (art. 31 TUNA) a zona per parcheggi privati P5 (art.126 bis TUNA); nell inserimento di una norma specifica all interno delle disposizioni particolari dell art. 126 bis del TUNA ( Parcheggi Privati P ) nella quale si specifica che a seguito dell istanza SUAP 12/2010 il cui avvio del procedimento di variante urbanistica è stato deliberato con DCC n. 40/13, è ammessa la realizzazione di piazzali da adibire al deposito e allo stoccaggio dei materiali prodotti e lavorati nell impianto produttivo posto nel limitrofo comparto D4 ; Rilevato altresì che: - la presente variante è stata sottoposta, ai sensi degli artt. 18 c. 6 e 37 della L.R. 11/05, al parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, previsto dall art. 89 del D.P.R. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, che nella seduta del 05.06.2013 ha espresso parere favorevole a condizione che sia messa a dimora una schermatura realizzata con specie ripariali già presenti lungo il Tevere, disposte con andamento naturale, non a filari ma a quinconce ; - è stato accertato che la variante urbanistica necessaria per il progetto in esame è esclusa dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell art. 6 del D. Lgs. 152/06 e dell art. 3, c. 4, lett. e) della L.R. 12/2010; - con D.D. n. 45 del 3.6.13 (Sett. 24 U.O. Edilizia Privata) è stata indetta la conferenza di servizi prevista dall art. 8 del D.P.R. 160/2010, tra il Comune di Perugia e gli enti competenti (Regione, Provincia ed A.S.L., ) ad adottare atti di concerto o di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta sulla proposta di variante urbanistica ai sensi della L.R. 11/05; - la conferenza di servizi è stata convocata, con nota del Suap prot. 104338 del 3.6.13, per il giorno 14.6.13; la convocazione è stata resa pubblica tramite affissione all albo pretorio del Comune di Perugia; - in sede della 1^ Conferenza dei Servizi tenutasi il 14.6.2013 sono stati chiesti dalla Provincia e dalla Regione alcuni chiarimenti in ordine alla compensazione dell area agricola di pregio, alla verifica dei flussi di traffico, alla verifica del rischio idraulico, alla necessità di sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale e di Assoggettabilità alla VAS. Alla luce di tali richieste è stato deciso di rinviare la decisione finale ad una successiva seduta della conferenza, convocata per il giorno 25.6.2013; Foglio 3 di 6

- in data 25.6.2013 ha avuto luogo la 2^ Conferenza dei Servizi all interno della quale sono stati acquisiti tutti i pareri richiesti nella seduta del 14 giugno. In particolare: la Regione Umbria, presente alla suddetta conferenza, ai sensi dell art. 18 comma 5 della L.R. 11/05 e della DGR 2187 del 22.12.05, punto C.3, ha espresso parere favorevole all adozione della variante; la Provincia di Perugia presente alla suddetta conferenza ha espresso parere favorevole all adozione della variante con riserva di trasmettere la relativa delibera di Giunta con la quale si sostanzia la variante urbanistica al PRG, Parte Strutturale, che in copia dovrà essere allegata al verbale della Conferenza stessa; L Unità Sanitaria Locale n. 2, anch essa presente in conferenza, in relazione agli aspetti igienico sanitari, a norma dell art. 14 della L.R. 11/05 e s.m.i, ha espresso parere favorevole all adozione della variante a condizione che nei piazzali, durante le fasi di deposito e movimentazione di mezzi e materiali, vengano adottati adeguati accorgimenti al fine di contenere eventuali emissioni dovute a polvere e rumore ; - la conferenza di servizi si è quindi conclusa con esito favorevole nella stessa riunione del 25.6.13, sulla scorta delle suddette valutazioni favorevoli come risulta dal relativo verbale allegato al presente atto (All.1); - la determinazione della conferenza stessa, riportata nel sopra citato verbale, costituisce adozione della variante urbanistica, secondo quanto previsto dal richiamato art. 18, comma 5, della L.R. 11/05; - con nota prot. 358900 del 4.9.2013 la Provincia di Perugia ha trasmesso la Delibera di Giunta Provinciale n. 260 del 2.9.13, con la quale è stato preso atto del Rapporto Tecnico Istruttorio n. 7 del 08.08.13, allegato alla stessa Delibera 260, quale sua parte integrante e sostanziale, conseguente all istruttoria di cui all art. 15, comma 3, della L.R. 11/05, per la variante oggetto del presente atto, ai fini dell art. 8, c.1, del DPR 160/2010; - con la citata Delibera 260/13 la Giunta Provinciale ha fatto proprie le risultanze dell istruttoria tecnica relativa alla variante in oggetto, e sono state formulate, per quanto previsto dall art. 18 c. 5 della L.R. 11/05 che richiama l applicazione dell art. 15 della stessa LR 11/05, le proposte di modifiche riportate nell allegato rapporto tecnico istruttorio n. 7/13, al fine di rendere compatibile la variante al PRG, Parte strutturale, con le previsioni della L.R. 27/2000, del PTCP e dei piani di settore; - nello specifico le proposte di modifiche formulate dalla Provincia con il sopra citato atto sono le seguenti: il verbale conclusivo della Conferenza dovrà essere trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile, come previsto dall art. 8 comma 1 del DPR 160/2010; il rispetto di tutte le prescrizioni rese dai vari enti in sede di conferenza di servizi; il rispetto dei pareri rilasciati dal Servizio Difesa e Gestione Idraulica e dal servizio Gestione e Controllo Ambientale della Provincia, allegati al Rapporto Tecnico Istruttorio n. 7 del 08.08.13, quale parte integrante e sostanziale; nella fase di attuazione dell opera in oggetto, è necessario rispettare i criteri costruttivi tesi alla salvaguardia dell acquifero, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera a) comma 5 art. 15 della normativa di PTCP; in particolare dovrà essere evitata ogni forma di escavazione e dispersione di rifiuti e liquami che possono interferire negativamente con l acquifero; sulle superfici in terra laterali ed esterne ai piani viari ed alle aree di sosta nonché sulle aree destinate a verde privato e pubblico, dopo opportuno inerbimento, le piante arbustive e autoctone da porre a dimora dovranno essere individuate tra le specie ricomprese negli abachi delle specie vegetali di cui all allegato C del PTCP; Foglio 4 di 6

la variante urbanistica si sostanzia con i contenuti cartografici indicati nella Tavola 7/7 e nella norma specifica integrata all art. 126 bis delle NTA vigenti; la variante urbanistica è connessa all approvazione del progetto relativo all istanza in oggetto e agli esiti della conferenza di servizi. Atteso che: - ai sensi dell art. 18, comma 5 e dell art. 13 comma 2 e ss. della L.R. 11/05, il deposito della variante in oggetto presso la U.O. Urbanistica è stato reso noto mediante avviso pubblicato sul BUR n. 48 del 5.11.13, all Albo Pretorio in data 07.11.13 e su due quotidiani locali in data 13.11.13; - nel periodo di pubblicazione della variante urbanistica adottata non sono pervenute osservazioni; Visti: - il verbale della Conferenza di Servizi Conclusiva del 14.6.13 e del 25.6.2013 di valutazione del progetto, in variante alla Parte Strutturale del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell art. 8 del DPR 160/2010 allegato al presente atto (All.1); - il parere favorevole, con la condizione sopra riportata, della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio espresso nella seduta del 5.6.13; - il parere favorevole della Regione Umbria e della Provincia di Perugia espresso in data 25.6.13; - il parere favorevole dell A.S.L. espresso in data 25.6.13; - l attestato del dirigente dell U.O. Urbanistica di non pervenute osservazioni nei termini di legge; - la Delibera di Giunta Provinciale n. 260/13 Visti altresì gli articoli 8 del D.P.R. n. 160/2010 e art. 18 comma 5 della L.R. 11/05; Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente U.O. Urbanistica Arch. Franco Marini ai sensi dell art. 49 del T.U. 18.03.2000 n. 267; Con voti unanimi; PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE - di approvare, ai sensi dell art. 8 del DPR 160/2010, il verbale della Conferenza di Servizi Conclusiva del 14.6.13 e 25.6.13 relativo alla variante alla Parte Strutturale del Piano Regolatore Generale, finalizzata a consentire l ampliamento del piazzale esistente ad uso stoccaggio materiali di una attività produttiva di stoccaggio e riciclaggio materiali edili inerti provenienti da demolizioni o scavi, posta in località San Martino in Campo Via della Vanga, su terreno identificato al C.T. al Foglio n. 329 part.48, 278/parte, 331, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150 e 1290/parte, allegato al presente atto (All. 1); - di dare atto che la Provincia di Perugia, con Delibera di Giunta Provinciale n. 260 del 02.09.2013 (Allegata al verbale della Conferenza di Servizi All.1) ha fatto proprie le risultanze dell allegato Rapporto Tecnico Istruttorio n. 7/13 redatto in ordine all istruttoria di cui all art. 15 comma 3 della L.R. 11/05 per la variante in oggetto, ai fini del DPR Foglio 5 di 6

160/10 ed ha ritenuto di formulare le proposte di modifiche descritte in narrativa al fine di rendere compatibile la variante al PRG, Parte strutturale, con le previsioni della L.R. 27/2000, del PTCP e dei piani di settore; - di recepire le modifiche suddette contenute nel Rapporto Tecnico Istruttorio n. 7/13 fatto proprio dalla Giunta Provinciale con atto n. 260/13; - di prendere atto che a seguito della pubblicazione della variante di che trattasi non sono pervenute osservazioni; - di approvare altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall art. 8 del DPR 160/2010 la variante al P.R.G., Parte Strutturale, finalizzata all ampliamento dell attività produttiva sopra descritta costituita dalla documentazione già allegata al verbale della Conferenza di Servizi Conclusiva del 14.6.13 e 25.6.13 (All.1) come di seguito elencata: Relazione tecnica; TUNA stralcio; Tav. 7/7 vigente e variante; Relazione geologica geomorfologica idrogeologica. Microzonazione sismica; -di dare atto che il rispetto delle disposizioni di cui all art. 20 coma 4 della L.R. 27/2000, relativo alla compensazione dell area agricola di pregio interessata dalla variante urbanistica, sarà garantito dallo scorporo della superficie di mq 10.150 applicato al saldo positivo delle aree agricole di pregio generato dalla variante adottata con DCC n. 149/2008 ed approvata con DCC n. 30/2009 - di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Bilancio comunale per l anno 2013 né per il triennio 2013/2015; - di dare atto che lo schema del presente provvedimento verrà prepubblicato ai sensi dell art. 39 del D.Lgs. 33/2013; - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, D. lgs n. 267/2000 per la necessità di dare corso nei tempi più brevi agli adempimenti di pubblicazione della variante in oggetto ai sensi della L.R. 11/05; IL SINDACO WLADIMIRO BOCCALI F.to W. Boccali IL SEGR. GENERALE DOTT. FRANCESCO DI MASSA F.to F. Di Massa Foglio 6 di 6