STATUTO ASSOCIAZIONE OFFICINA GABETTI 15 Articolo 1 - Durata, Costituzione e Sede E costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, l Associazione denominata Officina Gabetti 15 di seguito chiamata per brevità Associazione. L Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. L Associazione ha sede nel Comune di Milano e può istituire sedi secondarie. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell ambito dello stesso Comune. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell Assemblea. La durata dell Associazione è illimitata. L Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 01/08 e la Legge 383/00. Articolo 2 - Finalità L Associazione è democratica, laica, pluralista, plurietnica, non violenta, composta da persone con uguale dignità e promuove uno stile di vita e dell abitare partecipativo e solidale. Si prefigge lo scopo di migliorare l integrazione, il benessere e la felicità dei soci e della comunità di Cenni. Promuove la partecipazione di tutti, senza discriminazioni, ad attività, eventi, iniziative, momenti di aggregazione e alla vita sociale interna ad essa ed alla comunità, e la condivisione di idee, Pagina 1 di 16
esperienze e mezzi. Riconosce l enorme patrimonio rappresentato dalla diversa personalità di ognuno e ne promuove la libera e piena estrinsecazione. E luogo di incontro, di ascolto, di dialogo, di confronto e di crescita individuale e collettiva. L Associazione persegue, in particolare, le seguenti finalità: Promuovere e sviluppare coscienza solidaristica tra soci e tra membri della comunità di Cenni; Essere luogo di opportunità per lo sviluppo di attività promosse dai soci, per i soci e per la comunità di Cenni; Sviluppare e realizzare pratiche di auto aiuto correlate all abitare di Cenni; Promuovere percorsi volti al benessere della comunità di Cenni; Creare una rete di sostegno per le famiglie con bambini della comunità di Cenni; Promuovere e sviluppare forme di economia solidale che implichino l utilizzo di denaro o meno; Promuovere l esperienza dell housing sociale della comunità di Cenni; Promuovere e sviluppare reti tra comunità e territorio nel rispetto dei principi del housing sociale; Rappresentare bisogni della Comunità di Cenni verso istituzioni pubbliche e private e verso il territorio; Promuovere il confronto e favorire lo scambio di buone pratiche dell housing sociale; Pagina 2 di 16
Sviluppare percorsi di coesione sociale nella comunità di Cenni. Articolo 3 - Attività Per la realizzazione delle suddette finalità l Associazione si propone di realizzare, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività: Acquisti collettivi di prodotti attraverso la costituzione di un gruppo di acquisto solidale; Organizzazione dello scambio gratuito di tempo in cui ciascun socio mette a disposizione competenze, hobby e interessi in favore degli altri associati; Organizzazione e realizzazione di attività, corsi ed eventi a carattere culturale, ricreativo, sportivo, enogastronomico e momenti di aggregazione e di celebrazione attraverso il coinvolgimento diretto dei soci, della comunità di Cenni e del territorio; Organizzazione e promozione di eventi e iniziative per la diffusione della conoscenza e dell esperienza dell housing sociale e delle diverse esperienze dell abitare sostenibile e partecipato; Organizzazione di attività rivolte a bambini, adolescenti e giovani a supporto dei tempi delle famiglie della comunità di Cenni; Promozione di iniziative di raccolta fondi per sostenere le attività e i progetti dell Associazione; Elaborazione e presentazione di progetti alle istituzioni pubbliche e private; Collaborazione con enti e associazioni che condividano le finalità dell associazione per il raggiungimento degli scopi sociali. Pagina 3 di 16
L Associazione potrà svolgere qualsiasi attività utile al conseguimento delle proprie finalità istituzionali. L Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà stipulare intese, rapporti di collaborazione e accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati. Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Articolo 4 - Ammissione dei Soci Possono aderire all Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Le persone non residenti, non domiciliate o che non svolgano attività lavorativa o volontaristica presso Cenni dovranno essere presentate da almeno tre soci. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici. I soggetti giuridici che intendano richiedere l ammissione all associazione devono: essere dotati di codice fiscale; essere senza scopo di lucro. Gli enti giuridici che non abbiano sede legale o operativa presso Cenni devono essere presentati da almeno tre soci. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato. E esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Pagina 4 di 16
associativa. L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna. Sono associati coloro che hanno sottoscritto l atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione stessa. Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Articolo 5 - Perdita della qualifica di Socio La qualifica di associato persona fisica si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento del contributo associativo o per decesso. La qualifica di associato soggetto giuridico si perde per estinzione/scioglimento/cessazione dell ente aderente o per mancato versamento del contributo associativo. Pagina 5 di 16
L associato può in ogni momento recedere senza oneri dall associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione del contributo o di altre somme eventualmente versate all associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell associazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l esclusione per gravi fatti a carico dell associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell Associazione. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l esclusione dell associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull argomento nella prima riunione convocata. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci I soci hanno il diritto di: frequentare i locali dell Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa; Pagina 6 di 16
partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento del contributo associativo annuale e di votare; conoscere i programmi con i quali l Associazione intende attuare gli scopi sociali; recedere, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; discutere e approvare i rendiconti economici; eleggere ed essere eletti negli Organi Sociali, previsti dall art.7. I soci sono tenuti a: osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; versare il contributo annuale eventualmente deliberato dal Consiglio Direttivo; svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell Associazione. Articolo 7 - Gli Organi dell Associazione Sono Organi dell Associazione: l Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; Il Presidente. Possono essere eletti dall assemblea: il Collegio dei Revisori; Pagina 7 di 16
il Collegio dei Garanti. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale. Articolo 8 - Assemblea dei Soci L assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. All Assemblea possono partecipare tutti i soci, in regola con il pagamento del contributo annuale eventualmente deliberato dal Consiglio Direttivo. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L Assemblea è convocata dal Presidente dell Associazione in via ordinaria almeno una volta all anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei soci. L Assemblea ordinaria viene convocata per: l approvazione del programma e del preventivo economico per l anno successivo; l approvazione della relazione di attività e del rendiconto Pagina 8 di 16
economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente; l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo. Altri compiti dell'assemblea ordinaria sono: eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; eleggere i componenti dell eventuale Collegio dei Revisori; eleggere i componenti dell eventuale Collegio dei Garanti; approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; ratificare i provvedimenti di competenza dell Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; approvare il regolamento interno e gli eventuali regolamenti di gestione di attività; approvare i verbali della seduta precedente. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell Associazione. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15. L assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell Associazione. L avviso di convocazione deve contenere Pagina 9 di 16
l indicazione dell ordine del giorno, del luogo, dell ora e della data dell adunanza. L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l individuazione di una sede adatta. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. All apertura di ogni seduta l Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Le delibere assembleari sono trascritte nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell Assemblea sono impegnative per tutti i soci. Articolo 9 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) Consiglieri, nominati dall Assemblea in numero dispari. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. I consiglieri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle Pagina 10 di 16
attività dell Associazione. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: svolgere, su indicazione dell Assemblea, le attività esecutive relative all Associazione; esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell Associazione; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell attività svolta; eleggere il Presidente e il Vice-Presidente; Pagina 11 di 16
nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere; deliberare circa l'ammissione dei soci; deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci; fissare l ammontare del contributo associativo; decidere le modalità di partecipazione dell Associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti; presentare all'assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo; approvare il verbale della seduta precedente. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Articolo 10 - Presidente Il Presidente dell Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. E autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni Pagina 12 di 16
natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o altre associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell assenza per impedimento del Presidente. Articolo 11 - Collegio dei Revisori L assemblea può eleggere il Collegio dei Revisori che esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti. Il collegio dei Revisori resta in carica tre anni ed è costituito da tre membri eletti dall Assemblea, scelti anche tra i non associati. Il Collegio: elegge tra i suoi componenti il Presidente; esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi Pagina 13 di 16
sociali oppure su segnalazione di un associato; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; riferisce annualmente all Assemblea con relazione scritta e trascritta nell apposito registro del Revisori dei Conti. Articolo 12 - Collegio dei Garanti L assemblea può eleggere il Collegio dei Garanti. Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l organizzazione e i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge alla competenza di un Collegio di tre Garanti, scelti anche tra i non associati dell Associazione dall Assemblea. Il Collegio dei Garanti resterà in carica tre anni e giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Articolo 13 - Patrimonio Sociale Il patrimonio Sociale dell Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell Associazione; i beni di ogni specie acquistati dall Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; fondo di riserva. Le entrate dell Associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; Pagina 14 di 16
contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. Articolo 14 - Bilancio L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell Associazione per i 15 giorni precedenti l assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Pagina 15 di 16
Articolo 15 - Modifiche dello statuto e scioglimento dell Associazione Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all Assemblea da uno degli organi e da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 16 - Disposizioni finali Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile. Pagina 16 di 16