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Transcript:

COPIA COMUNE DI CURNO Provincia di Bergamo N. 100 Del 27-09-2012 Cod. Ente 10092 DEFINIZIONE VALORI AREE FABBRICABILI PERIODO 2007-2012. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE L anno DUEMILADODICI addi VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 09:00, nella casa comunale di Curno, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi e dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale composta dai Signori: PERLITA SERRA SINDACO P VITO ALBERTO CONTI VICE SINDACO P LUISA GAMBA ASSESSORE P CLAUDIO CAVAGNA ASSESSORE P MARIA RAIMONDA RIZZO ASSESSORE P ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0. Partecipa il Segretario Generale dott. Vittorio Carrara Il Sindaco dott.ssa Perlita Serra, assume la presidenza e constatata la legalità dell adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all ordine del giorno. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000) Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. N. Reg. Pubbl. 1120 Addì, 13.12.2012 Il Segretario Generale f.to (dott. Vittorio Carrara)

La Giunta Comunale PREMESSO che: Con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 della legge sopra citata: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Negli anni dal 2004 ad oggi non è stato adeguato il valore imponibile di riferimento alle aree fabbricabili e che l ultima determinazione in merito è quella risalente al 06.03.2003. Con delibera consigliare n. 61 del 19.11.1998 è stato approvato il regolamento per l applicazione dell imposta comunale degli immobili del Comune di Curno; CONSIDERATO CHE: il suddetto Regolamento prevede, all art. 12 comma 4, che gli indirizzi sulle azioni di controllo siano fissati dalla Giunta Comunale; ai sensi dell art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 504/1992 la base imponibile delle aree fabbricabili, per il calcolo dell imposta, è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell anno d imposta, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; l art.58, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo 446/97, attribuisce ai comuni, nell ambito della propria potestà regolamentare generale, la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27-09-2012 - Pag. 2 COMUNE DI CURNO

l imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato ; VISTA la documentazione prodotta dal settore tecnico, comprensiva di relazione e di tabella dei valori minimi e massimi delle aree suddivise per destinazione d uso, da applicarsi per ogni singola area e ambito, redatta sulla base dei valori di mercato degli immobili e dell incidenza dell area sugli stessi e di seguito allegata; VALUTATI con attenzione i valori commerciali ricorrenti sul nostro territorio nelle proposte commerciali esistenti non essendoci valori prestabiliti nella determinazione precedente; VALUTATA inoltre la necessità di determinare i valori venali da applicare alle aree fabbricabili ai fini dell I.M.U. e di conseguenza per l anno 2012; RITENUTO congruo, dall elaborazione effettuata, di determinare per il 2012 l applicazione del valore minimo per le aree residenziali (interessate in questa fase economica da un oggettivo trend negativo nelle valutazioni di mercato) e del valore medio per le aree produttive, terziario/commerciali e di servizi già previste nelle tabelle attualmente in vigore; RITENUTO inoltre di applicare gli stessi valori per le verifiche degli ultimi sei anni (2007 2012) per le zone produttive/commerciali/di servizi e di applicare per le zone residenziali i valori di riferimento dell anno 2004, in considerazione del fatto che da quell anno l amministrazione comunale non ha fornito l indicazione di valori aggiornati ed adeguati al mercato edilizio e che molti cittadini, in mancanza di indicazioni, hanno continuato a pagare con i valori del 2004; CONSIDERATO inoltre che: con Decreto Legislativo 23/2011 è stata introdotta, in luogo dell Imposta Comunale sugli Immobili, con decorrenza 2014 l Imposta municipale propria, parzialmente omologa all Ici; con Decreto Legge 201/2011 convertito in legge ordinaria, è stato stabilito l anticipo al 2012 dell Imu prevedendo che una parte del gettito sia tuttavia di competenza statale; che con successivi provvedimenti normativi si è proceduto ad apportare ulteriori modifiche di dettaglio; che per quanto concerne la definizione del valore delle aree residenziali, produttive, terziario/commerciali e di servizi nulla cambia rispetto alla precedente normativa ed è pertanto necessario procedere all individuazione del valore minimo per l anno 2012; ritenuto di confermare anche per tale anno i valori già precedentemente individuati ai fini dell Imposta Comunale sugli Immobili; Tutto ciò premesso, i valori sono determinati secondo la seguente tabella: Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27-09-2012 - Pag. 3 COMUNE DI CURNO

Destinazione Valori minimi per gli anni 2007-2012 RESIDENZIALE PRODUTTIVO COMMERCIALE/ TERZIARIO SERVIZI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 (mc) 140 140 140 140 140 140 2 (mc) 102 102 102 102 102 102 241 241 241 241 241 241 169 169 169 169 169 169 293 293 293 293 293 293 205 205 205 205 205 205 120 120 120 120 120 120 85 85 85 85 85 85 VISTI i sottoriportati pareri dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell'art. 49 1 comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; d e l i b e r a 1. di prendere atto della relazione tecnica redatta sulla base dei valori delle aree fabbricabili come risultato dalla documentazione allegata alla presente deliberazione e parte integrante dell atto stesso. 2. di approvare i valori riportati nella tabella Valori minimi per gli anni 2007 2012 : 1 Con concessione 2 Senza concessione Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27-09-2012 - Pag. 4 COMUNE DI CURNO

Destinazione Valori minimi per gli anni 2007-2012 RESIDENZIALE PRODUTTIVO COMMERCIALE/ TERZIARIO SERVIZI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3 (mc) 140 140 140 140 140 140 4 (mc) 102 102 102 102 102 102 241 241 241 241 241 241 169 169 169 169 169 169 293 293 293 293 293 293 205 205 205 205 205 205 120 120 120 120 120 120 85 85 85 85 85 85 3. di procedere all utilizzo dell istituto dell accertamento con adesione all atto di verifica delle superfici edificabili per gli anni dal 2007 al 2011 il cui valore imponibile sia inferiore a quanto stabilito nel presente deliberato, come previsto dall art. 12 comma 3 del vigente regolamento ICI. 4. di inviare in copia la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell art. 125 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 5. di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 4 comma del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Favorevole. 3 Con concessione 4 Senza concessione Il Responsabile del Settore Urbanistica f.to (dott. arch. Mascia Vavassori) Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27-09-2012 - Pag. 5 COMUNE DI CURNO

Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE f.to (dott.ssa Perlita Serra) f.to (dott. Vittorio Carrara) CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ PER DECORRENZA DEI TERMINI (Art. 134, 3 comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ad ogni effetto, ai sensi del 3 comma dell art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data 23.12.2012.. Il Segretario Generale f.to (dott. Vittorio Carrara) Copia in carta libera per uso amministrativo. Lì, 13.12.2012 Il Responsabile del Settore Affari Generali f.to (Rag. Licia Morrongiello) Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27-09-2012 - Pag. 6 COMUNE DI CURNO