LE GUIDE DELLA FABI Maternità e congedi parentali



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LE GUIDE DELLA FABI Maternità e congedi parentali 1 1. LA GRAVIDANZA 1.1. QUANDO COMUNICARE IL PROPRIO STATO La legge non stabilisce alcun obbligo di comunicare il proprio stato prima degli ultimi due mesi di gravidanza, naturalmente i diritti connessi alla gravidanza sono fruibili solo dopo formale comunicazione al datore di lavoro. La comunicazione all azienda consiste in un certificato medico, redatto dallo specialista, in cui deve essere evidenziato il periodo di maternità in cui la lavoratrice si trova e la data presunta del parto. 1.2. CERTIFICATO COMPROVANTE IL PARTO Per usufruire dei diritti connessi al parto, la lavoratrice deve produrre, entro 30 giorni dall evento, il certificato di assistenza al parto da cui risulti la data dell evento (D. Lgs. 151 art.21) In caso di interruzione di gravidanza spontanea va prodotto, entro 30 giorni, il certificato medico in cui si attesta il periodo di gestazione in cui la lavoratrice si trovava. In caso di interruzione di gravidanza volontaria, la lavoratrice non è tenuta a tale obbligo e le certificazioni fornite per giustificare l assenza sono quelle ordinariamente inviate in caso di malattia.

1.3. MATERNITA A RISCHIO 2 La Direzione Provinciale del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di congedo di maternità obbligatorio. Tale normativa si applica nei casi di complicanze della gestazione o di preesistenti patologie che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. La lavoratrice si recherà dal proprio medico che certificherà la patologia, la connessione con la gravidanza e l impossibilità per questo di prestare il proprio lavoro, specificando una prognosi. Con questo certificato la lavoratrice presenterà domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro nella sede provinciale di residenza. La domanda si intende accolta decorsi 7 giorni dalla presentazione. La data di inizio dell astensione al lavoro coincide con il primo giorno di assenza giustificato dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice. Durante l astensione dal lavoro anticipata per maternità a rischio, la lavoratrice sarà retribuita al 100% e non avrà alcuna limitazione di reperibilità. 2. CONGEDO DI MATERNITA (Astensione obbligatoria) La lavoratrice ha il diritto/obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo della durata di 5 mesi complessivi che generalmente intercorrono tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ( a cui si aggiunge eventualmente il periodo tra la data presunta e quella effettiva) e i tre mesi successivi. 2.1. FLESSIBILITA Ferma restando la durata dell astensione obbligatoria di 5 mesi, la lavoratrice può scegliere di ritardare l astensione dal lavoro fino ad 1 mese prima della data presunta del parto, spostando il periodo non usufruito al periodo successivo al parto stesso, periodo che in tal modo può essere prolungato fino a 4 mesi. Per usufruire della flessibilità dell astensione obbligatoria è necessario inoltrare domanda all azienda e all Inps, presentando certificazione medica acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza. 2.2. DOMANDA DI MATERNITA Per le modalità di presentazione della domanda di maternità si rimanda alla Guida specifica reperibile sul sito www.fabigvb.it nella sezione Servizi Guide della Fabi.

2.3. TRATTAMENTO ECONOMICO 3 Il nostro CCNL prevede nel periodo di astensione obbligatoria un riconoscimento pari al 100% della retribuzione. 3. CONGEDO PARENTALE (Astensione facoltativa) Per congedo parentale s intende l astensione facoltativa durante i primi otto anni di vita del bambino. 3.1. DURATA Il congedo parentale è utilizzabile come segue: - 6 mesi continuativi o frazionati per la madre; - 6 mesi elevabili a 7 continuativi o frazionati, per il padre; - 10 mesi, continuativi o frazionati, qualora sia un solo genitore a prendersi cura del bambino. La condizione di genitore solo viene riconosciuta nel caso l altro genitore sia deceduto o colpito da grave infermità, abbia abbandonato la famiglia o non abbia riconosciuto il figlio. I congedi parentali dei due genitori non possono superare complessivamente il limite di 10 mesi (11 se il padre fruisce dell aumento). La durata massima di congedo si applica per ciascun figlio, fino agli otto anni di vita. In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto di fruire del numero di mesi di congedo parentale previsti per un figlio, moltiplicati per ogni nato. I due genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente. Inoltre il padre può fruirne nel periodo in cui la madre è in congedo di maternità oppure quando la madre beneficia dei riposi giornalieri per l allattamento. Il congedo parentale può essere fruito anche qualora l altro genitore fruisca del congedo straordinario per assistenza figli portatori di handicap. Il preavviso al datore di lavoro va dato non meno di 15 giorni prima. 3.2. TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONGEDI PARENTALI E riconosciuta un indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, senza limiti di reddito nei seguenti casi:

- per un periodo di astensione complessiva tra i genitori di 6 mesi; - per i genitori naturali, fino al 3 anno di vita del bambino (giorno comprensivo del 3 compleanno). Per il personale part-time il 30% viene applicato sulla retribuzione percepita in base al contratto in essere. Nel caso di passaggio a tempo pieno durante il periodo di congedo parentale, ad esempio per la sopraggiunta scadenza del contratto parttime, la percentuale viene calcolata da quel momento sulla retribuzione piena. Per la copertura della minore retribuzione è possibile eventualmente chiedere l anticipazione della propria posizione individuale del Fondo Pensione o del Trattamento di fine rapporto (TFR). I periodi di congedo parentale non comportano riduzione di anzianità di servizio e danno diritto all accredito della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico; tuttavia il CCNL stabilisce che i periodi di congedo parentale non sono considerati validi ai fini della maturazione degli automatismi economici. 4 4. ASPETTATIVA In aggiunta a quanto previsto dalla legge, la madre può ottenere un periodo di aspettativa non retribuita di 3 mesi che può fruire anche in modo frazionato fino al terzo anno del bambino, anche adottato o affidato. In caso di parto gemellare o plurimo la lavoratrice ha diritto ai 3 mesi di aspettativa per ogni nato. Il padre può utilizzare il congedo in caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo al padre. La richiesta va inoltrata di norma con 15 giorni di preavviso. Questo periodo non viene considerato ai fini dell anzianità di servizio e non dà diritto all accredito della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico. La lavoratrice, tuttavia, ha la possibilità di riscattare il periodo di aspettativa oppure versare i contributi volontari. 5. PERMESSI PER RIPOSI GIORNALIERI ALLATTAMENTO Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a periodi di riposo giornalieri retribuiti (ore di allattamento).

Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. I permessi hanno la seguente durata: due ore, anche cumulabili, quando l orario giornaliero sia pari o superiore alle sei ore, un ora se l orario giornaliero è inferiore alle sei ore. Il diritto ai riposi è riconosciuto anche al padre lavoratore qualora il figlio sia affidato a lui soltanto, oppure in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga per scelta o perché appartenente a categorie non aventi diritto (lavoratrici domestiche o a domicilio) oppure in caso di morte o grave infermità della madre. Queste ore vengono interamente indennizzate dall Inps al datore di lavoro. 5 6. DIRITTI DEL PADRE 5.1. CONGEDO OBBLIGATORIO Il padre lavoratore fruisce di 1 giorno di congedo obbligatorio entro il quinto mese di vita del bambino: tale congedo non può essere frazionato a ore e si configura come un diritto aggiuntivo a quello della madre. Il diritto si applica anche in caso di adozioni o affidamenti. Il padre lavoratore dipendente può utilizzare la parte di astensione obbligatoria successiva alla nascita che spetterebbe alla madre (fino al giorno del compimento del terzo mese di età del bambino) in alcuni casi specifici: decesso della madre, grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre. Il lavoratore che intenda avvalersi del congedo di paternità deve presentare al datore di lavoro la relativa certificazione.

5.1. CONGEDO FACOLTATIVO 6 Il padre lavoratore può fruire di 1 o 2 giorni di congedo facoltativo non frazionabili ad ore, entro il quinto mese di vita del bambino. A differenza del congedo obbligatorio, il congedo facoltativo è un diritto derivato da quello della madre all astensione obbligatoria; può essere quindi fruito dal padre solo se la madre rinuncia a 1 2 giorni di astensione facoltativa. 5.2. FRUIZIONE CONGEDO DI PATERNITA Per usufruire di tali giorni di congedo il padre deve comunicare al datore di lavoro in forma scritta tramite apposito modulo, con un anticipo di almeno 15 giorni, le date in cui intende fruirne. Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre deve allagare alla richiesta anche una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità per un numero di giorni (1 o 2) equivalenti a quelli usufruiti dal padre; tale richiesta deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre lavoratrice. 5.3. TRATTAMENTO ECONOMICO Il padre lavoratore che fruisce del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo di massimo 2 giorni ha diritto ad un indennità giornaliera a carico dell Inps pari al 100% della retribuzione. 5.4. PERMESSI RETRIBUITI DA CIA Oltre a quanto previsto dalle norme di legge la contrattazione aziendale può prevedere ulteriori permessi retribuiti. Il CIA di Veneto Banca in occasione della nascita o dell adozione di un figlio/a prevedono un permesso retribuito di tre giornate utilizzabili anche in modo frazionato entro una settimana dall evento. Nella ex Meridiana è prevista una sola giornata, mentre in BIM sono previsti due giorni. 7. PARTO PLURIMO In questo caso la normativa prevede: - CONGEDO DI MATERNITA OBBLIGATORIA: il periodo di astensione obbligatoria, essendo legato all evento del parto, rimane di 5 mesi (2+3 oppure 1+4);

- CONGEDO PARENTALE: ciascun genitore ha diritto a fruire del numero di mesi di congedo parentale previsti per un figlio, moltiplicati per ogni nato; - ASPETTATIVA AZIENDALE: la madre ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di aspettativa aziendale previsti per un solo figlio; - RIPOSI GIORNALIERI: i riposi giornalieri vengono raddoppiati, indipendentemente dal numero dei gemelli. Le ore di permesso possono essere utilizzate nel loro insieme dalla coppia, se entrambi lavoratori dipendenti. 7 8. GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI 8.1. ADOZIONI NAZIONALI Il Congedo di maternità obbligatorio può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all atto dell adozione o dell affidamneto. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. Tale congedo, se non richiesto dalla madre, può essere richiesto alle medesime condizioni anche dal padre. Per quanto riguarda il Congedo Parentale (astensione facoltativa) i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad usufruire dello stesso congedo parentale previsto per i genitori naturali (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, con il limite massimo di 11 mesi complessivi). Tuttavia il limite di età del minore per il diritto del genitore adottivo o affidatario all indennità del 30% è elevato a sei anno. Inoltre, nel caso di minore di età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo parentale può essere usufruito nei primi tre anni dall ingresso del minore in famiglia. Riposi, permessi, congedi: entro il primo anno di vita del bambino le disposizioni previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari. 8.2. ADOZIONI INTERNAZIONALI I genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento pre-adottivo hanno diritto ad usufruire dei seguenti benefici: - congedo di maternità per tre mesi, anche se il minore ha superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età; - congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l adozione. Tale congedo, che non comporta né retribuzione né indennità, deve essere certificato dall Ente autorizzato a curare la procedura di adozione.

Anche in caso di adozione internazionale i genitori adottivi hanno diritto a fruire del congedo parentale così come previsto per i genitori naturali, alle stesse condizioni stabilite per le adozioni nazionali. Riposi, permessi, congedi: entro il primo anno di vita del bambino le disposizioni previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari. 8 9. RIENTRO E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO Il diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro è sancito nel Testo Unico sulla maternità. L'Art. 56 - Diritto al rientro e alla conservazione del posto - (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1) recita quanto segue: 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità. 3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

10. PART-TIME MADRI e PADRI LAVORATORI 9 In Veneto Banca il contratto integrativo obbliga l azienda a riconoscere il diritto al part time a tutte le lavoratrici madri o padri lavoratori che ne facciano richiesta, appartenenti alle aree professionali dalla I alla III, con le seguenti modalità: - fino al 31 dicembre dell anno in cui il bambino compie tre anni; - ferma la disponibilità della lavoratrice-madre (lavoratore padre) al cambio temporaneo delle mansioni all interno della fungibilità, ed al cambio di unità produttiva che, tuttavia, non dovrà vanificare i benefici temporali del part time. La presente norma si applica anche in caso di adozioni. Per la domanda di part time sul sito www.fabigvb.it alla sezione Modulistica è possibile scaricare il modulo specifico da compilare e inoltrare alla Direzione del Personale. 11. PERMESSI PER MALATTIA DEI FIGLI Entrambi i genitori, in alternativa fra loro e indipendentemente dal fatto che l altro abbia un suo autonomo diritto, possono fruire di permessi per le malattie dei figli. Essi (uno dei due) possono assentarsi dal lavoro: - per tutta la durata della malattia (senza limiti) fino al compimento dei tre anni di vita del bambino; - nel limite di cinque giorni lavorativi all anno per ciascun genitore, per figli in età compresa tra i tre e gli otto anni. Per fruire dei congedi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, comprovante la malattia del bambino. Tali congedi non sono di norma retribuiti; al lavoratore tuttavia spettano, in base alla legge, per intero i contributi figurativi ai fini pensionistici. Il CIA Veneto Banca (art.17) riconosce permessi retribuiti nei limiti di 5 giorni all anno fino ai 10 anni di età del bambino solo se il lavoratore avrà terminato gli strumenti in suo possesso per giustificare l assenza (ferie arretrate, banca ore, ex festività). In BIM per la cura dei figli minori di età superiore ai tre anni ed inferiore a otto anni, accompagnati da certificazione medica, sono previsti permessi retribuiti per un massimo di 5 giornate lavorative annue per dipendente.

12. PERMESSI VARI 10 In BIM sono concessi permessi non retribuiti al genitore per l inserimento dei figli al nido e alla scuola materna: 15 ore all anno per ciascun figlio, frazionabili nel limite di 4 ore e dietro presentazione di certificazione attestante l iscrizione e la data di inizio. Tali permessi devono essere fruiti entro 15 giorni dalla data di inizio dell inserimento. In caso di genitori entrambi dipendenti di società del Gruppo i permessi non potranno essere cumulati. Per richieste di informazioni o spiegazioni non esitate a contattarci: pariopportunita@fabigvb.it Dipartimento Personale Femminile e Pari Opportunità della FABI del Gruppo Veneto Banca