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ISTITUTO COMPRENSIVO PAVONE CANAVESE Via Vignale n. 2 Pavone Canavese (TO) FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI ai sensi degli art.li 36-37 del D.Lgs. 81/2008 secondo accordo STATO-REGIONI del 21/12/2011 MODULO GENERALE Dirigente Scolastico Arch. Antonio BALSETRA Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Prof.ssa Francesca ROGAI Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ing. Massimiliano FERRARI

CONTENUTI DEL CORSO Concetti di rischio Danno Prevenzione Protezione Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni per vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Principale disciplina legislativa della sicurezza sul lavoro previgente la 626

Principale disciplina legislativa della sicurezza sul lavoro successiva alla 626 D.Lgs. n. 626/1994 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (abrogato e sostituito con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) D.Lgs. 17/2010 (ex D.P.R. n. 459/96) Direttiva macchine (obbligo marcatura CE) Il simbolo CE significa "Conformité Européenne", Il marchio CE nasce per motivi commerciali ed in linea di principio dovrebbe garantire la conformità alle norme di sicurezza vigenti sul territorio dell Unione Europea tuttavia: Non è detto che una macchina marcata CE sia norma in quanto, nella maggioranza dei casi, l applicazione della marcatura CE deriva da un autocertificazione del produttore Ma anche Non è detto che una macchina non marcata CE non sia a norma

Per poter marcare CE il produttore deve redigere il fascicolo tecnico e rilasciare la dichiarazione di conformità. In via generale la marcatura CE deriva da un autocertificazione. Solo per macchine/attrezzature particolari il marchio CE viene rilasciato da un Ente accreditato o dal Ministero stesso Ogni macchina/attrezzatura deve essere accompagnata dal libretto delle istruzioni D.Lgs. 11/04/2011 n. 54 Recepimento della nuova Direttiva Europea sulla Sicurezza dei Giocattoli (2009/48/CE) entrata in vigore il 20 luglio 2011 sostituendo la precedente Direttiva 88/678/CEE. La Direttiva, che prevede la marcatura CE obbligatoria, si applica "ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fin di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni". Questa definizione di "giocattoli" è decisamente estensiva, e comprende, oltre ai giocattoli propriamente detti, anche articoli che, pur destinati primariamente ad altra funzione, possono essere utilizzati dai bambini come strumenti di gioco. Per fare alcuni esempi, sono da considerare "giocattoli" ai fini della Direttiva: portachiavi o simili dotati di pupazzetti, figure, pendagli, ecc. che favoriscano il gioco dei bambini contenitori provvisti di disegni, stampe, adesivi, ecc. che suggeriscano l'uso come gioco (es. contenitori con figure di cartoni animati, pupazzi, ecc.)

Alcune tipologie di giocattolo, esplicitamente citate nell'allegato 1 alla Direttiva, sono escluse dall'applicazione, come ad es. pattini a rotelle, attrezzature sportive, salvagenti e ausili per il nuoto, ecc.. Nei giocattoli è importante la definizione della fascia di età a cui essi sono destinati, che deve essere indicata chiaramente sul prodotto. Anche per i giocattoli al fine di eseguire la marcatura non è sufficiente l'etichetta o la dichiarazione di conformità, ma è necessario predisporre il fascicolo tecnico.

Esempio etichettatura giocattolo

D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro (norma orizzontale di prevenzione incendi). D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l edilizia scolastica (norma verticale di prevenzione incendi specifica per le scuole).

D.P.R. 151/2011 Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.. (norma orizzontale di prevenzione incendi con la quale sono state riclassificate le attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi VVF).

D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 Regolamento recante norme per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e sevizi pubblici

D.M. 29.09.1998, n. 382 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. Definisce come interpretare la normativa sulla sicurezza relativamente all ambito scolastico ed il raccordo con gli enti locali Articolo 5 - Raccordo con gli enti locali 1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12. 2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo. 3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (in vigore dal 15 maggio 2008) e successivamente modificato con Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n 106 (comunemente chiamato Decreto correttivo) Sono abrogate, integrate e coordinate direttamente nel nuovo testo il: D.P.R. 547/55 D.P.R. 164/56 D.P.R. 303/56 D.Lgs. 277/91 D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 493/96 D.Lgs. 494/96

Altre tipologie di norme con rango giuridico inferiore Normativa tecnica : ISO internazionale CEN europea UNI italiana CEI normativa italiana riguardante gli impianti elettrici CIG normativa italiana riguardante gli impianti a gas Norma tecnica Documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce regole, linee guida o caratteristiche. (N.B.: Le norme tecniche non sono leggi se non specificatamente richiamate in testi di legge). Norma europea (EN..) Norma tecnica elaborata a livello europeo dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) che deve essere adottata obbligatoriamente a livello nazionale con lo status di norma nazionale.

Per quanto riguarda le caratteristiche ed il dimensionamento dei locali delle scuole il riferimento normativo principale continua ad essere il D.M. 18 Dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica Questa doveva essere una norma transitoria in attesa di regolamenti specifici emessi dalle singole Regioni

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA: DEFINIZIONI E RUOLI A questi soggetti si devono aggiungere: Gli addetti antincendio e gestione delle emergenze I lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso

Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Datore di Lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo Nella scuola il Datore di Lavoro è il Dirigente Scolastico Azienda Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 (del D.Lgs. 81/2008) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 (del D.Lgs. 81/2008), facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Medico competente (MC) Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38 (del D.Lgs. 81/2008), che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto E un medico specializzato in medicina del lavoro Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Art. 20 D.Lgs. 81/2008) 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro)

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro)

OBBLIGHI DEL PREPOSTO (Art. 19 D.Lgs. 81/2008) I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; (Arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; (Arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; (Arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; (Arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall articolo 37. (Arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

CONCETTI E DEFINIZIONI Prevenzione Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno Valutazione dei rischi Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza Formazione Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi Informazione Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro Addestramento Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

VALUTAZIONE DEI RISCHI La metodologia da utilizzare per la valutazione dei rischi NON è definita dalla normativa Di seguito viene proposto il metodo su matrice 4x4

Esercitazione da svolgere in aula 1. Determinare l entità del rischio utilizzando il metodo su matrice 4x4 relativo alla seguente situazione di pericolo. I vetri dei serramenti della scuola non sono antisfondamento e non hanno le pellicole protettive Suggerimento: tutti i serramenti (porte e finestre) determinano la stessa situazione di pericolo? 2. In esito alla valutazione del rischio di cui sopra individuare, se ritenuto possibile, una procedura compensantiva in attesa dell intervento definitivo da parte dell Ente proprietario.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Documento di Valutazione dei Rischi Il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e il SPP, a seguito della valutazione dei rischi, elabora un documento contenente (D. Lgs 81/2008, art. 28): a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui alla lettera a) c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA Materiale tratto dal corso di aggiornamento per RSPP organizzato dalla Fondazione dell Ordine degli Ingegneri

Materiale tratto dal corso di aggiornamento per RSPP organizzato dalla Fondazione dell Ordine degli Ingegneri

Materiale tratto dal corso di aggiornamento per RSPP organizzato dalla Fondazione dell Ordine degli Ingegneri

Materiale tratto dal corso di aggiornamento per RSPP organizzato dalla Fondazione dell Ordine degli Ingegneri

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Materiale tratto dal corso di aggiornamento per RSPP organizzato dalla Fondazione dell Ordine degli Ingegneri

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