REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI



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REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI ai sensi del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 in attuazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni emanato con D.D. n. 407 del 27 novembre 2001 entrato in vigore il 28 novembre 2001 Art. 1 (Definizioni) 1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sui luoghi di lavoro, la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna, al fine di coordinare nell'ambito delle proprie attività istituzionali gli adempimenti in tema, adotta un modello organizzativo caratterizzato, nello spirito della norma, dalla distribuzione di specifici compiti e connesse responsabilità. 2. Nell'ambito del modello organizzativo vengono individuati e definiti i seguenti soggetti: a. Il datore di lavoro è il Direttore Amministrativo, in virtù dei poteri gestionali di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell art. 46 dello Statuto della Scuola. Il Direttore Amministrativo stabilisce le strategie e dispone le risorse per l'attuazione della gestione della sicurezza ed attiva la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori attraverso le iniziative di informazione e formazione. b. I dirigenti, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94, sono i Direttori dei Centri di Spesa. I Direttori dei Centri di Spesa collaborano con il Direttore Amministrativo nell attuazione del programma degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori nell'ambito della struttura di loro competenza, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94. Il Direttore della Divisione Ricerche svolge inoltre una funzione di coordinamento tra i Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, di cui alla lettera c. Gli stessi obblighi ed attribuzioni dei Direttori di Centri di Spesa dovranno inoltre competere a Direttori o Responsabili di altre unità organizzative, comunque denominati, che dovessero venire istituiti presso la Scuola. c. I Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, di cui all art. 2, comma 5, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363, sono i Responsabili di ciascuno dei Laboratori istituiti presso la Scuola, in quanto soggetti che individualmente o come coordinatori di gruppo svolgono attività didattica o di ricerca, o entrambe, in laboratorio, ivi compresi i luoghi o gli ambienti aperti di pertinenza della Scuola, ma al di fuori di aree edificate. I Responsabili di laboratorio collaborano con il Direttore della Divisione Ricerche nell attuazione del programma degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori nell'ambito del laboratorio di loro competenza, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94. d. I Responsabili delle unità operative, o soggetti ad essi equiparabili, svolgono il compito di Preposti attuando una azione di vigilanza e controllo nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, limitatamente alle attività che essi stessi coordinano o sovrintendono. LE FONTI INTERNE aggiornata al 02/01/2002 Pag. Reg. AA 1

I Preposti che operano nei laboratori collaborano con il Responsabile del laboratorio di appartenenza nell attuazione della normativa vigente in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Gli altri Preposti, nello svolgimento della attività suddetta, fanno riferimento direttamente al Direttore del Centro di Spesa di appartenenza. e. Sono Lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 5 agosto 1998, n. 363, e dell'art. 1, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626: 1. il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente; 2. il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture della Scuola, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata; 3. gli allievi della Scuola, ordinari e perfezionandi; 4. gli studenti dei corsi e attività post-dottorali, dei corsi di formazione post-laurea e di specializzazione, quando frequentino laboratori didattici o di ricerca e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione. f. Il servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 626/94, è l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali della Scuola. Il responsabile di tale servizio è persona in possesso di attitudini e capacità adeguate. g. Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori della Scuola. Per svolgere tale attività egli deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera d, del D.Lgs. 626/94. h. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 626/94, rappresentano i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 3. Tra i soggetti appartenenti alla struttura organizzativa sopra definita si instaurano, in merito agli aspetti relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori nella Scuola, rapporti diretti formalmente organizzati, che si esplicano con scambio di documenti ufficiali. Art. 2 (Obblighi e attribuzioni del Direttore Amministrativo) 1. Il Direttore Amministrativo della Scuola, in quanto datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 363/98: a. assicura il coordinamento delle attività del servizio di prevenzione e protezione; b. presenta periodicamente al Consiglio Direttivo della Scuola, per le determinazioni di competenza, in occasione del bilancio di previsione, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all art. 3 del D.Lgs. n. 626/94, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. 2. Al Direttore Amministrativo della Scuola spettano i seguenti obblighi non delegabili: a. valutare il rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a, e dell'art. 10, comma 1, del D.M. 363/98; b. elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 626/94, il quale dovrà contenere: b1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b2. l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); LE FONTI INTERNE aggiornata al 02/01/2002 Pag. Reg. AA 2

b3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; c. nominare il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione. 3. Al Direttore Amministrativo della Scuola spettano i seguenti ulteriori obblighi: a. convocare e presiedere, almeno una volta l'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94, le cui risultanze saranno portate a conoscenza del Consiglio Direttivo per le determinazioni di competenza; b. nominare il medico competente; c. svolgere le funzioni di cui all'art. 4, comma 3 e commi 5 e seguenti, del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, nei modi e con i criteri previsti dal decreto medesimo; d. fornire al servizio di prevenzione e protezione le informazioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 626/94; e. svolgere tutte le altre funzioni attribuitegli, in quanto datore di lavoro, dalla normativa vigente. Art. 3 (Deleghe) 1. Nell'esercizio delle suddette funzioni il Direttore Amministrativo si avvale del personale dell'amministrazione in possesso delle competenze professionali necessarie al conseguimento degli obiettivi di volta in volta perseguiti. 2. Il Direttore Amministrativo può delegare l esercizio degli obblighi di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento, a personale della Scuola di adeguata competenza, cui dovranno essere conferiti i poteri gestionali e i relativi strumenti tecnico - finanziari necessari per l'espletamento dell'incarico. La delega deve risultare, pena l inefficacia, da atto scritto adeguatamente motivato e deve essere comunicata ai rappresentati per la sicurezza ed al Direttore della Scuola, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo. Art. 4 (Servizio di Prevenzione e Protezione) 1. Per le finalità di cui all art. 9 del D.Lgs. n. 626/94, ed al fine di assicurare l ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito un unico Servizio di prevenzione e protezione competente per tutte le strutture della Scuola. Il servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall'articolazione delle strutture della Scuola, come individuata dall art. 1 del presente regolamento. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 2. Il Servizio di prevenzione e protezione provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell art. 9 del D.Lgs. 626/94: a. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; b. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività; d. proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94; f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 626/94. LE FONTI INTERNE aggiornata al 02/01/2002 Pag. Reg. AA 3

3. Il servizio, nell espletamento delle sue attività, si avvale del supporto tecnico - amministrativo dell'area Servizi Tecnici della Scuola. Art. 5 (Obblighi e attribuzioni dei Direttori dei Centri di Spesa e degli altri soggetti ad essi equiparati) 1. I Direttori dei Centri di Spesa e gli altri soggetti ad essi equiparati sono responsabili in via concorrente con il Direttore Amministrativo, in relazione alla struttura di loro competenza, per la predisposizione del documento, di cui all art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94, sulla valutazione dei rischi e sulla individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi. 2. Ai Direttori dei Centri di Spesa e agli altri soggetti ad essi equiparati spettano, limitatamente alla struttura di propria competenza, i seguenti obblighi ed attribuzioni: a. l'informazione dei lavoratori circa gli specifici rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione da adottare al riguardo; b. la vigilanza sul rispetto di dette misure da parte dei preposti e dei lavoratori; c. la segnalazione di eventuali inadempienze al Direttore Amministrativo; d. la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso; e. la tenuta e l aggiornamento del registro degli infortuni limitatamente al Centro di competenza; f. tutte le altre funzioni attribuitegli, in quanto dirigente, dalla normativa in vigore. 3. Al Direttore della Divisione Ricerche spetta inoltre la vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione in materia di sicurezza e salute da parte dei Responsabili di laboratorio. Art. 6 (Obblighi e attribuzioni dei Responsabili di laboratorio) 1. I Responsabili di laboratorio sono responsabili, in via concorrente con il Direttore della Divisione Ricerche e con il Direttore Amministrativo, della valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca svolte nei laboratori di loro competenza in relazione a definiti programmi preventivamente approvati. 2. I Responsabili di laboratorio, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 363/98: a. identificano tutti i soggetti esposti a rischio; b. si attivano per eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze tecniche, informandone il Datore di Lavoro, nonché per aggiornare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 626/94, in occasione di modifiche significative delle attività del laboratorio; c. adottano le misure di prevenzione e protezione individuate dal datore di lavoro e si attivano per la vigilanza sulla loro corretta applicazione; d. frequentano i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Direttore Amministrativo. 3. I Responsabili di laboratorio provvedono, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 363/98, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti al rischio ed informano altresì i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato. LE FONTI INTERNE aggiornata al 02/01/2002 Pag. Reg. AA 4

Art. 7 (Obblighi e attribuzioni dei Preposti) 1. Ai Preposti è attribuito il controllo dell'unità o struttura di competenza: a. vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione; b. esigere l osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione; c. segnalare al proprio superiore, Direttore di centro di spesa o Responsabile di laboratorio, l inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione. 2. Ai Preposti sono inoltre attribuiti i seguenti ulteriori compiti di gestione e controllo: a. segnalare al proprio superiore, Direttore di centro di spesa o Responsabile di laboratorio, ogni mutamento dell'attività della propria struttura da cui possano derivare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori oppure modifiche dei fattori di rischio precedentemente individuati; b. segnalare al proprio superiore carenze o guasti che possano essere fonte di rischio; c. accertarsi della conformità alle norme di sicurezza delle apparecchiature e degli arredi; d. proporre al proprio superiore l'adeguamento di procedure operative specifiche; e. gestire l'applicazione delle procedure in caso di emergenza. Art. 8 (Obblighi dei lavoratori) 1. I lavoratori, così come individuati dall art. 1, comma 1, lettera e, del presente regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal Direttore Amministrativo, dai Direttori dei centri di spesa, dai Responsabili di laboratorio e dai Preposti. 2. Qualora i lavoratori della Scuola siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia. 3. E' fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai corsi di formazione predisposti dal Direttore Amministrativo. Art. 9 (Medico competente) 1. Il medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente, effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, mediante accertamenti preventivi e periodici finalizzati alla valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 626/94. 2. Il medico competente inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 626/94: a. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori della Scuola; b. istituisce ed aggiorna, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, una cartella sanitaria e di rischio; c. fornisce informazioni ai lavoratori e ai loro rappresentanti sul significato e sull'esito degli accertamenti sanitari; d. visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e. collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del pronto soccorso; f. collabora all'attività di formazione ed informazione. LE FONTI INTERNE aggiornata al 02/01/2002 Pag. Reg. AA 5

Art. 10 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) 1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono eletti o designati tra i lavoratori della Scuola, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 363/98 e dell'art. 18 del D.Lgs. 626/94. 2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: a. accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b. sono consultati preventivamente in merito alla valutazione dei rischi e alla realizzazione, e relativa verifica, della prevenzione nella Scuola; c. sono consultati sulla designazione degli addetti al servizio prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d. sono consultati in merito all'organizzazione della formazione; e. ricevono una formazione adeguata, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94; f. promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione; g. partecipano alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi; h. svolgono tutte le altre funzioni attribuitegli dall art. 19 del D.Lgs. 626/94, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Art. 11 (Entrata in vigore) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all albo Ufficiale della Scuola. LE FONTI INTERNE aggiornata al 02/01/2002 Pag. Reg. AA 6