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GIURISPRUDENZA Corte di Cassazione sez. lav. 22 febbraio 2012, n. 2642 Pres. Roselli Rel. Arienzo Infortunio in itinere Impegno fuori sede Uso di mezzi propri Decisione del lavoratore di recarsi presso la propria abitazione prima del rientro all unità produttiva Rischio elettivo Interruzione del nesso di causalità tra l evento dannoso e l occasione di lavoro Indennizzabilità dell infortunio - Esclusa Non è qualificabile come infortunio in itinere l incidente stradale occorso al prestatore d opera che, dopo un impegno fuori sede, deviando dal normale tragitto che lo avrebbe riportato in azienda, decida di recarsi presso la propria abitazione, usufruendo di un permesso orario, prima di fare ritorno all unità produttiva. Tale scelta, infatti, in quanto finalizzata a soddisfare una necessità di natura strettamente personale da parte del lavoratore, costituisce un rischio elettivo, estraneo e non attinente all attività lavorativa, che interrompe ogni nesso causale tra lavoro, rischio ed evento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 20.8.2009, in accoglimento dell appello dell INAIL ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di Z.G. intesa alla condanna dell istituto alla corresponsione dell indennizzo per danno biologico in relazione all incidente stradale occorsogli in data 12.10.2006, quando, dopo una visita medica presso il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, stava percorrendo la strada che dagli ambulatori dell ASL conduceva alla sua abitazione. Rilevava la Corte territoriale che era pacifica la circostanza che il tempo necessario alla visita dovesse essere considerato tempo di lavoro, trattandosi di visita richiesta dalla datrice di lavoro, ma che ciò non era sufficiente per poter considerare l incidente stradale come un infortunio in itinere. La scelta del lavoratore di dirigersi verso Spinone al Lago dove era la sua abitazione, percorrendo strade del tutto diverse da quelle che dall ASL l avrebbero riportato in azienda, era stata la conseguenza di una scelta, che era quella di fruire di ore di permesso/ferie da lui chieste, idonea ad interrompere il nesso causale fra il suo viaggio verso l abitazione e l occasione di lavoro. Ed invero, se non fosse stato in permesso, egli, alle ore 11,00, sarebbe dovuto rientrare a Bagnatica e dirigersi in località diversa, percorrendo strade diverse, laddove era stato il permesso /ferie che gli aveva consentito di svolgere in quell intervallo di tempo attività non connessa con la prestazione lavorativa (il viaggio di rientro presso la sua abitazione). Riteneva, pertanto, la Corte del merito che, mentre il tempo antecedente alla visita presso l ASL doveva ritenersi essere in connessione con l attività di lavoro, non altrettanto era sostenibile per le ore successive, per le quali il lavoratore aveva scelto liberamente di godere di permesso/ferie. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo Z. con unico articolato motivo, illustrato con memoria.

GIURISPRUDENZA 2 Resiste, con controricorso, l Istituto, che ha anch esso depositato memoria ai sensi dell art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l unico motivo di ricorso, Z.G. denunzia la violazione e la falsa applicazione dell art. 2 DPR n. 1124/1965 e degli artt. 12 e 13 D. Lgs n. 38/2000, dell art. 41 c.p.c., nonché Ìomessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Osserva il ricorrente che l indennizzabilità dell infortunio in itinere, subito nella distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: 1) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l evento, nel senso che tale percorso costituisca quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione, 2) che l itinerario non sia percorso per ragioni personali o in orari non collegabili all attività lavorativa e 3) la necessità dell uso del veicolo privato per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari imposti dall impegno lavorativo e quelli dei pubblici servizi di trasporto. Aggiunge che il rischio elettivo, che esclude l indennizzabilità e che postula un maggior rigore valutativo rispetto all attività lavorativa diretta, implica tutto ciò che, estraneo e non attinente all attività lavorativa, sia dovuto a scelta arbitraria del lavoratore che abbia volutamente creato ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa. Tanto premesso, rileva in fatto che, dopo la visita presso il servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro, ove era stato convocato ai fini del giudizio di revisione avverso il giudizio di inidoneità parziale della Medicina del Lavoro, essendo ancora in permesso, esso ricorrente si era recato presso la propria abitazione per pranzare, per poi fare ritorno al lavoro nel pomeriggio e che l incidente si era verificato nel periodo, senza soluzione di continuità, tra visita e percorso di rientro a casa. In relazione agli elementi di fatto cosi descritti, rileva che la situazione delineata rivesta i! carattere di necessità, perché, per le caratteristiche della strada, la distanza della Asl dall abitazione e dal luogo di lavoro, per l assenza di comode soluzioni alternative per recarsi alla visita medica, l uso del mezzo proprio era giustificato proprio in un ottica di bilanciamento di interessi delle esigenze del lavoro con quelle personali proprie del lavoratore e ritiene che l evento nella sua modalità giustifichi un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività. Censura la decisione della Corte d appello nella parte in cui, nel valutare la sussistenza di rischio elettivo, aveva fatto erroneamente ricorso al criterio dell imposizione, anziché a quello della ragionevolezza connesso alla considerazione dei valori degni di tutela nell ordinamento, quali le esigenze connesse ai valori della famiglia, e richiama giurisprudenza di legittimità in materia di riduzione del conflitto tempo libero - tempo di lavoro, nonché gli artt. 2, 3, secondo comma, 41, comma secondo, della Costituzione quali espressione del principio di tutela dell uomo lavoratore. Osserva che il criterio dell imposizione adottato dalla Corte era tale da negare legittimità all opzione per il mezzo privato che non fosse funzionale alle modalità di lavoro, riconoscendo solo ad essa normalità e quindi copertura assicurativa e che la valutazione compiuta non aveva riguardo agli standars comportamentali esistenti nella società civile rispondenti a valori guida dell ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità

GIURISPRUDENZA 3 familiare ed un rapporto con l attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni di lavoro con un riduzione del conflitto tra le stesse ed il tempo libero. Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto. In tema di infortunio in itinere - nel regime successivo alla riforma di cui all art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, applicabile ratione temporis alla dedotta fattispecie, - il rischio elettivo - cioè dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore infortunato, che interrompa ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento - è configurato come l unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l essenziale requisito della occasione di lavoro (di cui all articolo del TU n. 1124/65) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 13447/2000, 3363/2001, 7222/2002, 11885/2003, 5525/2004) - ma, con riferimento all infortunio in itinere, assume, tuttavia, una nozione più ampia - rispetto all infortunio, che si verifichi nel corso dell attività lavorativa vera e propria - in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato, di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (vedi, per tutte, Cass. 3 agosto 2005 n. 16282, 11885/2003, 5525/2004). La sentenza impugnata non si discosta dal principio di diritto enunciato, laddove nega la copertura assicurativa al dedotto infortunio (incontrovertibilmente) in itinere - in dipendenza della configurazione, come rischio elettivo appunto, del comportamento del lavoratore che lo ha determinato - all esito di accertamento di fatto che, peraltro, risulta incensurabile, sotto l unico profilo, deducibile in sede di legittimità, del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Invero, la denuncia di un vizio di motivazione in fatto della sentenza, impugnata con ricorso per Cassazione (ai sensi dell art. 360, n. 5, c.p.c.) - vizio nel quale si traduce anche la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (vedi, per tutte, Cass. n. 13730, 9290/2004), nonché l omessa od erronea valutazione di alcune risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 3004/2004, 3284/2003, cit.) - non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l accertamento dei fatti, all esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10.11.2004 n. 21377, Cass. 29.11.2005 n. 26048, Cass. 18.4.2007 n. 9243) - dall esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza

GIURISPRUDENZA 4 tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, né, comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti. Lungi dal denunciare vizio di motivazione (art. 360, n. 5. c.p.c.) - nell accertamento di fatto del giudice d appello - il ricorrente sembra prospettare - inammissibilmente - una ricostruzione diversa dei medesimi fatti. A prescindere delle dette considerazioni - peraltro assorbenti - l accertamento di fatto della sentenza impugnata non pare, comunque, inficiato da vizio di motivazione. Infatti, non è controverso che il dedotto infortunio si è verificato mentre l attuale ricorrente percorreva la strada che conduce dall ASL, alla propria abitazione, e non quella che conduce al luogo di lavoro. Anche a volere ammettere che lo stesso ricorrente avesse la necessità di utilizzare il mezzo proprio per l assenza di soluzioni alternative al detto uso, la decisione impugnata risulta, tuttavia, adeguatamente sorretta dal concorrente accertamento che, in ogni caso, la scelta del lavoratore di dirigersi verso Spinone al Lago, dove vi è la sua abitazione, percorrendo strade del tutto diverse da quelle che dall ASI, l avrebbero riportato in azienda, è infatti la conseguenza di un scelta, quella di fruire di ore di permesso/ferie da lui chieste, che interrompe il nesso causale fra il suo viaggio verso l abitazione e l occasione di lavoro. Infatti, alla luce del principio di diritto enunciato, tanto basta - per configurare, nella dedotta fattispecie, il rischio elettivo - e per rigettare, di conseguenza, il ricorso. In tema di infortunio in itinere, il requisito della occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal rischio elettivo, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel quid pluris richiesto per la indennizzabilità dell infortunio in itinere (cfr., in tali termini, Cass 11.12.2003 n. 18989) Conclusivamente, la valutazione dell inerenza del rischio all attività lavorativa ed alle sue modalità costituisce un apprezzamento di fatto di competenza del giudice del merito che, nella specie, con motivazione coerente ai principi di diritto enunciati e priva di salti logici, è pervenuto alla conclusione che il lavoratore non avesse diritto a copertura assicurativa, essendo stata la scelta del mezzo personale dettata da ragioni che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività. Peraltro, è

GIURISPRUDENZA 5 stato evidenziato che l infortunio si è verificato in periodo temporale successivo alla visita presso l ASL e non risulta dimostrato che il permesso fruito non fosse strettamente collegato alla durata della visita, sicché anche sotto tale profilo il ritorno presso la propria abitazione non si giustificherebbe in altro modo che con l esigenza di soddisfare esigenze meramente personali, non connesse affatto con l attività lavorativa. Tali ultime considerazioni rendono palese l inapplicabilità dei principi richiamati dal ricorrente in relazione alla necessità di avere riguardo agli standars comportamentali esistenti nella società civile rispondenti a valori guida dell ordinamento, individuati in un più intenso legame con la comunità familiare ed in un rapporto con l attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni di lavoro con un riduzione del conflitto tra le stesse ed il tempo libero. Il ricorso va rigettato e le spese di lite del presente giudizio, per il principio della soccombenza, vanno poste - nella misura liquidata in dispositivo - a carico dello Z. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna lo Z. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.500,00, per onorario, euro 40,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.