Violazione degli obblighi di fedeltà e diritto di coabitazione (Cass. civ. Sez. I, ord., 22 marzo aprile 2018, n. 9384)

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Violazione degli obblighi di fedeltà e diritto di coabitazione (Cass. civ. Sez. I, ord., 22 marzo 2018-16 aprile 2018, n. 9384) La condotta assunta dal marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, costituisce una violazione degli obblighi di fedeltà ex articolo 143 c.c., ritenendo ciò "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione". Pertanto l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie e' stato considerato, con statuizione non impugnata, come conseguenza della violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, non costituendo una violazione dell obbligo di coabitazione. *** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 9980/2015 proposto da: (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2402/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 26/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2018 del Cons. Dott. TRICOMI LAURA. RILEVATO che: (OMISSIS) ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che aveva confermato la prima decisione in controversia concernente la separazione giudiziale da (OMISSIS): in primo grado, respinta la domanda di addebito a carico della moglie, il marito era stato onerato di un contributo al di lei mantenimento di Euro 600,00 mensili. (OMISSIS), provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, replica con controricorso. Il ricorso e' stato fissato per l'adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis c.p.c., comma 1. CONSIDERATO che: 1.1. Primo motivo - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 151 c.c., comma 2 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). A parere del ricorrente la Corte di appello ha errato nell'escludere la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie per violazione dei doveri di assistenza materiale e di collaborazione dell'interesse della famiglia, sulla ritenuta "assenza di allegazione e prova di un accordo tra essi in ordine alla gestione del menage familiare da parte della sola moglie", in quanto - a suo dire - il dovere di accudimento non presuppone un accordo, ma consegue agli obblighi nascenti dal matrimonio. 1.2. Il motivo e' inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi in rito, espressa dalla Corte di appello circa la mancanza di specificita' del motivo di appello redatto in violazione dell'articolo 342 c.p.c., rispetto alla statuizione di primo grado. 2.1. Secondo motivo - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) individuato negli esiti delle investigazioni private dalle quali sarebbe emerso che la moglie aveva preso in affitto altri appartamenti, all'insaputa del marito, ove si sarebbe recata quotidianamente. 2

2.2. Terzo motivo - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 151 c.c. e articolo 143 c.c., comma 2 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3); erronea valutazione dell'obbligo di coabitazione. Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web: sostiene che tale circostanza non era sufficiente a provare che l'allontanamento fosse dipeso esclusivamente da cio', in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi. 2.3. Sul piano logico/giuridico l'esame del terzo motivo deve precedere quello del secondo. 2.4. Il terzo motivo e' inammissibile perche' la Corte di appello ha escluso la violazione dell'obbligo di coabitazione ravvisando una violazione degli obblighi di fedelta' ex articolo 143 c.c., da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, ritenendo cio' "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione" (fol. 6 della sent.): su tale statuizione, non oggetto di impugnazione in quanto il ricorrente si e' limitato a minimizzare la sua condotta, si e' formato un giudicato interno incompatibile con la pronuncia di addebito per abbandono del tetto coniugale perche' questo e' stato ritenuto giustificato, dalla Corte territoriale, proprio dalla violazione degli obblighi di fedelta'. 2.5. All'inammissibilita' del terzo motivo consegue l'assorbimento del secondo motivo che, oltre ad essere carente sul piano dell'autosufficienza in ordine al momento in cui tali circostanze dedotte, peraltro, in modo generico - siano state introdotte nel giudizio, risulta privo di decisivita', sia per il contenuto intrinseco che attiene al libero esercizio del diritto di circolazione della moglie -, sia perche' - come gia' chiarito - l'abbandono della casa coniugale e' stato considerato, con statuizione non impugnata, come conseguenza della violazione dell'obbligo di fedelta' da parte del marito. 3.1. Quarto motivo - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Il ricorrente si duole che la Corte di appello nel determinare l'assegno di mantenimento per la moglie nella somma di Euro 600,00, oltre ISTAT, non abbia tenuto conto della breve durata del matrimonio (nemmeno un anno, cosi' in ricorso, fol. 11); si duole altresi' che sia stata considerato solo l'ammontare della pensione dallo stesso percepita di Euro 3.000,00 e non anche la circostanza ammessa dalla stessa moglie di svolgere lavori in nero, la proprieta' da parte di questa di automobili di grossa cilindrata, 3

nonche' la nuda proprieta' di quote di immobili, oltre che l'intera proprieta' dell'immobile ed altre potenzialita' economiche a lei favorevoli, che il ricorrente illustra senza precisare se e quando siano state sottoposte al giudice del merito, cosi' violando l'onere di autosufficienza. Il motivo e' inammissibile anche in quanto non coglie la ratio decidendi fondata, quanto al profilo della durata del matrimonio, sulla inconferenza di tale criterio - in quanto proprio dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio - rispetto al riconoscimento del diritto all'assegno ex articolo 156 c.c.; quanto al profilo delle possidenze immobiliari della moglie, sulla mancanza di specificita' del motivo di appello in violazione dell'articolo 342 c.p.c., tenuto conto dello stato di disoccupazione della stessa. La doglianza e' inoltre volta ad ottenere una inammissibile rivalutazione del merito. 4.1. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. (OMISSIS), in ragione della soccombenza, e' tenuto alla refusione delle spese del ricorso. Posto che il difensore della controricorrente ha allegato che l'assistita e' stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va statuito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 133, l'obbligo del soccombente di versare all'amministrazione Finanziaria dello Stato le spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di legittimita'. Non compete a questa Corte adottare alcun provvedimento di liquidazione, alla stregua della corretta lettura degli articoli 82 e 83 del citato D.P.R., data dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. nn. 22616/2004-16986/2006-13760/2007-11028/2009-23007/2010 - Sez. U. n. 22792/2012), tal liquidazione spettando al giudice del merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente sentenza. Si da' atto, - ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita' delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; 4

- Condanna il ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimita' all'amministrazione Finanziaria dello Stato; - Da' atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis; - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita' delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52. 5