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Atti Consiliari - XV Legislatura - Documenti - Progetti di legge e relazioni CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DISEGNO DI LEGGE N. 375/A presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dei trasporti, DEIANA il 28 ottobre 2016 Vigilanza, monitoraggio e controllo sulle attività di servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori *************** RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Il presente disegno di legge intende rimodulare l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016). In particolare, il citato comma 3 dispone che l'autorizzazione di spesa (pari a complessivi euro 3.900.000) prevista per l'anno 2016 dalla legge regionale 3 dicembre 2015, n. 33 (Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica), sia destinata per le annualità 2016 e 2017 alle finalità previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 57/14 del 25 novembre 2015. Nello specifico la suddetta deliberazione, tra gli altri indirizzi, dà mandato all'assessore dei trasporti affinché garantisca, attraverso selezioni operate con procedure ad evidenza pubblica con quota parte delle risorse di cui in premessa, pari a euro 350.000 all'anno, la vigilanza, il monitoraggio e il controllo sulle attività di servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna, per tutta la durata del relativo contratto. Detto contratto, come è noto, scaturisce dalla procedura ad evidenza pubblica prevista dall'articolo 8, comma 13 septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ciò premesso, il sopra citato indirizzo operativo richiamato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 57/14 del 2015, pur apparendo indirettamente riconducibile alla richiamata autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 5 del 2016, di fatto contrasta, inve-

Atti Consiliari 2 Consiglio regionale della Sardegna ce, con l'estensione temporale della medesima in quanto limitata alle sole annualità 2016 e 2017. In merito si deve infatti evidenziare come la durata del relativo contratto di servizio sulle attività di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna, sia stata fissata con decorrenza aprile 2016 fino a marzo 2022. In conseguenza di ciò ed in considerazione del fatto poi che la citata autorizzazione di spesa, in ragione di euro 3.300.000 nel biennio 2016/2017, è destinata a dare copertura anche alle restanti finalità della richiamata deliberazione n. 57/14 del 2015 poste in capo all'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il testo normativo concernente la medesima autorizzazione appare quindi di difficile integrazione e/o modificazione. Ciò considerato, si rende pertanto necessario adottare idonea disposizione normativa con la quale possa definirsi una migliore finalizzazione della richiamata autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 33 del 2015 alle azioni di vigilanza, monitoraggio e controllo del servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna così come previste dalla citata deliberazione n. 57/14 del 2015, estendendo inoltre le medesime - al fine di garantire un'efficace e completa azione di controllo - anche ai servizi notturni di cabotaggio e per una durata massima pari a quella del contratto di servizio (aprile 2016 - marzo 2022) relativo alla procedura di affidamento di cui al citato articolo 8, comma 13 septies, del decreto legge n. 78 del 2015. Al riguardo si rileva inoltre l'opportunità di una rimodulazione in diminuzione, ai valori finali di euro 250.000, degli stanziamenti annui previsti dalla richiamata deliberazione n. 57/14 del 2015 da destinare alle citate azioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, al fine di contenere le spese a carico del bilancio regionale. La sopra richiamata proposta normativa non produce ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 in considerazione del fatto che la spesa per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 trova copertura con le risorse iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 10 - programma 03 (cap. SC07.0611) del bilancio della Regione. Tecnicamente il disegno di legge in argomento si compone di 3 articoli il cui testo è così di seguito composto: Articolo 1 Rimodula, in euro 250.000 in ragione d'anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, destinando la medesima alle azioni di vigilanza, monitoraggio e controllo del servizio pubblico, anche notturno, di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna, compresa l'asinara, per una durata massima pari a quella del contratto di servizio relativo alla procedura di affidamento di cui all'articolo 8, comma 13 septies, del decreto legge n. 78 del 2015. Articolo 2 Reca la conseguente copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022. Articolo 3 Specifica i termini dell'entrata in vigore dell'adottanda legge.

Atti Consiliari 3 Consiglio regionale della Sardegna Relazione tecnica Gli oneri derivanti dal presente disegno di legge ammontano complessivamente ad euro 1.750.000, in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022. L'onere per gli anni 2016-2018, quantificato in complessivi euro 750.000, trova totale copertura nell'ambito delle disponibilità del bilancio della Regione per gli anni 2016-2018. Nello specifico gli stanziamenti di competenza del vigente bilancio pluriennale 2016-2018, quali fonti di finanziamento del presente disegno di legge, risultano essere i seguenti: Missione Programma Capitolo Descrizione Esercizio Importo utilizzabile 10 03 Spese cont. territoriale isole minori SC07.0611 10 03 Spese cont. territoriale isole minori SC07.0611 10 03 Spese cont. territoriale isole minori SC07.0611 2016 250.000 2017 250.000 2018 250.000 Totale Fonti 750.000 Agli oneri derivanti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, pari a complessivi euro 1.000.000, si provvede nei limiti degli stanziamenti a ciò destinati con la legge di bilancio regionale per i medesimi anni.

Atti Consiliari 4 Consiglio regionale della Sardegna RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITO- RIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI composta dai Consiglieri PINNA Giuseppino, Presidente - SOLINAS Antonio, Vice presidente e relatore - FASOLINO, Segretario - ZANCHETTA, Segretario - CARTA - COLLU - DEMONTIS - LAI - MANCA Pier Mario - ME- LONI - PERU - SATTA - UNALI pervenuta il 21 dicembre 2016 La Quarta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 21 dicembre 2016, ha licenziato per l'aula il disegno di legge n. 375/A recante "Vigilanza, monitoraggio e controllo sulle attività di servizio pubblico di cabotaggio marittimo con le isole minori" con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti di maggioranza ed opposizione. Al termine dell'esame del testo, svoltosi nella seduta del 10 novembre 2016, la Commissione ha richiesto il parere della Terza Commissione la quale ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sugli aspetti finanziari del provvedimento. L'attenzione della Terza Commissione si è incentrata sul contenuto del comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 375, che individua la copertura finanziaria della legge per gli anni dal 2019 al 2022, utilizzando il rinvio allo strumento del bilancio evidenziando che tale modalità sarebbe più confacente alla copertura delle spese di carattere permanente piuttosto che di quelle a carattere obbligatorio, tipologia alla quale sono correttamente ascrivibili le spese previste dalla legge in esame. La Commissione nel condividere le osservazioni della Terza Commissione ha pertanto individuato una differente copertura finanziaria prevedendo per gli anni dal 2019 al 2022 la corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il trasporto pubblico locale. *************** La Terza Commissione, nella seduta del 16 novembre 2016, ha espresso all'unanimità parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente. Il presente disegno di legge quantifica in complessivi euro 1.750.000, in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, gli oneri previsti per il perseguimento delle azioni di vigilanza, monitoraggio e controllo del servizio pubblico, anche notturno, di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna, compresa l'asinara. Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che ai predetti oneri si faccia fronte per gli anni 2016, 2017 e 2018 mediante impiego delle risorse già stanziate, con il bilancio regionale per gli stessi anni, in conto della missione 10 - programma 03 - titolo 1 (cap. SC07.0611). Il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone, invece, che "Agli oneri previsti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quantificati sempre in euro 250.000 all'anno, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati con la legge di bilancio regionale per i medesimi anni".

Atti Consiliari 5 Consiglio regionale della Sardegna Con riferimento ai profili finanziari si osserva quanto segue. Anche la spesa pluriennale di euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 ha carattere di spesa obbligatoria. A tale riguardo, si rappresenta che secondo i principi interpretativi espressi dalla Corte costituzionale (ex multis, Corte costituzionale sentenza n. 26/2013) la copertura finanziaria può essere rinviata allo strumento del bilancio solo per le spese permanenti e non per quelle pluriennali (Analogamente Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna, deliberazione n. 130/2016/RQ del 3 novembre 2016 - Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione autonoma della Sardegna nell'anno 2015 e sulle tecniche di quantificazione). Coerentemente ai principi sopra enunciati, si invita pertanto la Commissione di merito a predisporre idonea copertura finanziaria degli oneri finanziari obbligatori previsti per gli anni dal 2019 al 2022.

Atti consiliari 6 Consiglio regionale della Sardegna TESTO DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE Art. 1 Rimodulazione autorizzazione di spesa articolo 10, comma 3, legge regionale n. 5 del 2016 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 11 a- prile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), è rimodulata, con riferimento alle azioni di vigilanza, monitoraggio e controllo del servizio pubblico, anche notturno, di cabotaggio marittimo con le isole minori della Sardegna compresa l'asinara, fino ad euro 250.000 in ragione d'anno, ed estesa per una durata massima pari a quella del contratto di servizio relativo alla procedura di affidamento di cui all'articolo 8, comma 13 septies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) - (missione 10 - programma 03 - titolo 1). Art. 1 Rimodulazione autorizzazione di spesa articolo 10, comma 3, legge regionale n. 5 del 2016 (identico) Art. 2 Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi euro 1.750.000, in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 (missione 10 - programma 03 - titolo 1). 2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ulteriori oneri a carico della finanza regionale, mediante impiego delle risorse già stanziate, con il bilancio regionale per gli stessi anni, in conto della missione 10 - programma 03 - titolo 1 (cap. SC07.0611), relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 3 dicembre 2015, n. 33 (Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica). 3. Agli oneri previsti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quantificati in euro Art. 2 Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi euro 1.750.000, in ragione di euro 250.000 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 (missione 10 - programma 03 - titolo 1). 2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ulteriori oneri a carico della finanza regionale, mediante impiego delle risorse già stanziate, con il bilancio regionale per gli stessi anni, in conto della missione 10 - programma 03 - titolo 1 (cap. SC07.0611), relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 3 dicembre 2015, n. 33 (Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica). 3. Agli oneri previsti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quantificati in euro

Atti consiliari 7 Consiglio regionale della Sardegna 250.000 annui, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati con la legge di bilancio regionale per i medesimi anni. 250.000 annui, si fa fronte mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 - programma 02 - titolo 1- capitolo SC07.0623). Art. 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). Art. 3 Entrata in vigore (identico)