LA REALTA PIEMONTESE Annalisa Lantermo S.Pre.S.A.L. TO1 Convegno Nazionale DIAGNOSI DELLA INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE: LUCI E OMBRE Torino, 20-21 settembre 2012
CAMPO DI APPLICAZIONE D.Lgs. 81/08 (art. 3) Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio Per strutture giudiziarie, penitenziarie, università, istituti di istruzione universitaria, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado...si applica tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate con appositi decreti
Si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonchè i soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto esplicitamente dal decreto in altri commi dell art. 3 (contratto di somministrazione, distacco, lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni occasionali di tipo accessorio, contratto collettivo dei proprietari di fabbricato, lavoro a distanza, lavoratori autonomi, ecc).
LAVORATORE (art. 2 c.1 lett. a/81) Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
SOGGETTI EQUIPARATI A LAVORATORI (art. 2 c.1 lett. a/81) Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso Associato in partecipazione (art. 2549 C.C.) Soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui alla legge 196/97 e di cui a specifiche leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
Allievo degli istituti di istruzione ed universitari, partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di vdt, limitatamente ai periodi di effettiva applicazione alla strumentazione o ai laboratori in questione Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile Lavoratori addetti a lavori socialmente utili (legge 468/1997)
ALTRE TIPOLOGIE DI VOLONTARI (art. 3 c.12-bis/81) Si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all art. 21 per: Volontari di cui alla Legge 266/91 Volontari che effettuano il servizio civile
I SOGGETTI RESPONSABILI Datore di lavoro Dirigente Preposto Lavoratore Medico competente Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
OBBLIGHI DI PREVENZIONE Valutazione del rischio Adozione misure di prevenzione e protezione Informazione e formazione Sorveglianza sanitaria Obblighi in caso di contratti d appalto d
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Titolo X D.Lgs. 81/08 Si applica a tutte le attivita lavorative nelle quali vi e rischio di esposizione ad agenti biologici (art. 266)
Agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (art. 267) Mycobacterium tubercolosis: agente biologico del gruppo 3 (all. XLVI) Agente biologico del gruppo 3: puo causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori, può propagarsi nella comunità, di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (art. 268)
VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 271/81) Nella valutazione del rischio di cui all art.17 c.1 il datore di lavoro tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell agente biologico e delle modalità lavorative, in particolare: classificazione degli agenti biologici informazione sulle malattie che possono essere contratte eventuali ulteriori situazioni rese note dall autorità sanitaria competente le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici il numero dei lavoratori addetti alle fasi lavorative
Il documento deve contenere: relazione sulla valutazione di tutti i rischi e i criteri adottati misure di prevenzione e protezione attuate e d.p.i. adottati programma misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza procedure per l attuazione delle misure da DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28/81)
AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art. 29/81) La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di: modifiche processo produttivo e organizzazione del lavoro significative ai fini salute sicurezza dei lavoratori in relazione al grado di evoluzione tecnica, prevenzione, protezione a seguito di infortuni significativi quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (c. 3)
MISURE SPECIFICHE PER STRUTTURE SANITARIE (art. 274/81) Il datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell organismo dei pazienti...e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta
Nelle attività per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute, datore di lavoro e dirigenti devono fornire ai lavoratori informazioni ed istruzioni e assicurare una formazione adeguata su: rischi per la salute dovuti agli agenti biologici precauzioni da prendere misure igieniche da osservare... Prima che i lavoratori siano adibiti alle attività specifiche e ripetute con frequenza almeno quinquennale e ogni volta che si verificano cambiamenti che influiscono sulla INFORMAZIONE E FORMAZIONE (art. 278/81)
SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 279/81) Qualora l esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 (c. 1)
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (art. 25/81) Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (c.1 lett. b)
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a)la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente b)l allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell art. 42 (c.2)
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro (c.3) Il datore di lavoro, a seguito di tale informazione, effettua una nuova valutazione del rischio (c.4)
OBBLIGHI CONNESSI A CONTRATTI DI APPALTO, OPERA, SOMMINISTRAZIONE (art. 26 D.Lgs. 81) Il datore di lavoro committente: verifica idoneità tecnico professionale fornisce dettagliate informazioni coopera all attuazione delle misure di prevenzione e protezione promuove la cooperazione e il coordinamento