CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL ARTICOLO 8 DEL D. LGS. N. 102/2014

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Premessa Con il recepimento della Dir. 27/2012/UE attraverso il D.Lgs. 102 del 04/07/2014, l Italia ha introdotto l obbligo di diagnosi energetica per alcune tipologie di imprese. Dopo varie presentazioni di organi tecnici, il MiSE ha emanato un documento di chiarimento dei vari punti applicativi dell art. 8 del decreto stesso che vengono qui riassunti.

Key point 1Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia 2Individuazione dell oggetto dell obbligo: il sito produttivo +all.1 3Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi 4Modalità tecniche per eseguire la diagnosi + all. 2 5Termine per eseguire la diagnosi, comunicazione dei risultati e altri adempimenti 7Comunicazione dei risparmi ai sensi dell articolo 7, comma 8 del d. lgs. 102/2014 + all. 3

1Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia 1.1 Grande impresa Impresa che occupa almeno 250 persone effettive*, indipendentemente dall entità degli altri due criteri, oppure, indipendentemente dal numero di dipendenti, presenti un fatturato annuo superiore a 50 M e un totale di bilancio annuo superiore a 43 M (Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005) L obbligo scatta dall anno nesimo se la condizione di GI è verificata dai 2 anni precedenti consecutivi (n1 e n2) * rif. Art.2, comma 3, c) del DM 18 aprile 2005 Num. Dip > 250? SI NO PMI NO F > 50 M e B >43 M? SI grande impresa

1Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia 1.2 Forte consumo di energia Impresa iscritta nell elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5/04/2013 L obbligo scatta dall anno nesimo se l impresa risulta iscritta all elenco dell anno n1 Le imprese che soddisfano i requisiti indicati dall articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 e con codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx), possono registrarsi sul sistema telematico e rilasciare la dichiarazione di cui all articolo 6, comma 2, del medesimo decreto, fornendo i dati indicati nell Allegato 2 della deliberazione AEEGSI 437/2013/R/EEL come modificata dalla deliberazione AEEGSI 112/2015/R/EEL.

1Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia 1.3 impresa associata (articolo 3 del DM 18 aprile 2005) L impresa è associata quando detiene da sola o insieme a una o più imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un altra impresa e/o è partecipata da altra impresa per le medesime percentuali L impresa deve aggiungere ai propri dati relativi agli occupati, al fatturato e all attivo di bilancio, i medesimi dati dell impresa associata in proporzione alla percentuale di partecipazione I dati sono desunti dal bilancio di esercizio o, ove presente, dal bilancio consolidato

1Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia 1.3 impresa collegata (articolo 3 del DM 18 aprile 2005) L impresa è collegata quando: a) l impresa in cui un altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria b) l impresa in cui un altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria c) l impresa su cui un altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un influenza dominante quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. I dati sono desunti dal bilancio consolidato

1Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia 1.3 impresa collegata (articolo 3 del DM 18 aprile 2005) Un impresa è sempre considerata di grandi dimensioni qualora almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici (comma 8) Fanno eccezione gli organismi pubblici elencati all articolo 3 comma 3 del DM 18/04/2005, ai quali non si applica la citata regola. Tali organismi, infatti, possono detenere una partecipazione pari o superiore al 25% (ma non superiore al 50%) di un impresa senza che questa perda la sua condizione di PMI: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti

1Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia 1.4 obblighi per le PP.AA. L obbligo di DE non si applica alle Amministrazioni Pubbliche di cui all elenco annuale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre ai sensi della legge 31/12/2009, n.196

2Individuazione dell oggetto dell obbligo: il sito produttivo 2.1 sito produttivo Per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l uso dell energia è sotto il controllo dell impresa Per quanto riguarda le grandi imprese di trasporto, i siti produttivi comprendono sia i luoghi dove si svolgono attività complementari al trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.) e per i quali valgono le definizioni precedenti, sia il trasporto stesso, considerato come un unico sito virtuale anche se diffuso sul territorio nazionale ed estero L impresa che presenti siti collegati in un sistema di rete (p.e. acquedotti, oleodotti, ecc.) ha la facoltà di considerare il sistema stesso come unico sito virtuale e, pertanto, sottoporre a diagnosi energetica la rete che collega i diversi siti.

2Individuazione dell oggetto dell obbligo: il sito produttivo 2.1 sito produttivo Le aziende di servizi diversi che realizzano in proprio attività di trasporto, nel caso in cui queste attività siano afferenti a siti produttivi specifici, devono contabilizzare i consumi dei trasporti all interno di tali siti; nel caso in cui le attività di trasporto siano organizzate su di una rete distribuita fra più siti, i relativi consumi devono essere contabilizzati come sito virtuale Si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato, a condizione che la durata prevista dell attività sia di almeno 4 anni

2Individuazione dell oggetto dell obbligo: il sito produttivo 2.2 multisito (all. 1 informativo non vincolante) 1. L impresa costituita da n siti, tutti facenti capo ad un unica partita IVA, o il gruppo di imprese che presentano un unico bilancio consolidato, o associate o collegate fra loro deve presentare l elenco di tutti i siti con i relativi consumi convertiti in Tep secondo la circolare MiSE del 18/12/2014 2. Sono esclusi i siti ad uso residenziale appartenenti al patrimonio aziendale 3. Se l impresa è di trasporti, i trasporti si intendono come sito virtuale e assoggettati a UNI CEI EN 162474, i nodi di trasporto sono considerati impianti e assoggettati a UNI CEI EN 162473 4. Si definisce il consumo totale di impresa come 5. La diagnosi è sempre obbligatoria per i singoli siti aventi consumo maggiore di: 10.000 tep (industriali) 1.000 tep (altre)

2Individuazione dell oggetto dell obbligo: il sito produttivo 2.2 multisito (all. 1 informativo non vincolante) 1. In ordine crescente di consumo, non è obbligatorio svolgere la diagnosi per i primi m siti di cui: con Cescl < 100 tep 2. Per i rimanenti nm siti, si può svolgere la diagnosi per tutti oppure campionare secondo un modello a 9 fasce di consumo di ampiezza 1.000 tep per il settore industriale e 100 tep per i rimanenti settori 3. Il campione prescelto sarà così composto: la fascia a consumo maggiore dovrà essere rappresentata con il 50% dei siti, le fasce successive da una percentuale di siti decrementata via via del 5%, fino ad arrivare al 10% di siti per la fascia più bassa.

2Individuazione dell oggetto dell obbligo: il sito produttivo 2.2 multisito (all. 1 informativo non vincolante) N siti per fascia Consumo totale per fascia % campione arrotondamento Obbligo 0 100% 0 0 Fascia 9 0 0 50% 0 0 Fascia 8 0 0 45% 0 0 Fascia 7 0 0 40% 0 0 Fascia 6 0 0 35% 0 0 Fascia 5 0 0 30% 0 0 Fascia 4 2 0 25% 1 1 Fascia 3 0 0 20% 0 0 Fascia 2 0 0 15% 0 0 Fascia 1 0 0 10% 0 0 Fascia 0 0 1 1 Fascia A 0 3% 0 0 Fascia B 0 1% 0 0 SITI

2Individuazione dell oggetto dell obbligo: il sito produttivo 2.2 multisito (all. 1 informativo non vincolante) 1. Qualora non risultino totalmente escludibili i siti con consumo inferiore ai 100 tep e non si raggiunga il numero di 100 siti campionati nelle fasce più alte, questi costituiranno due ulteriori fasce di raggruppamento (una da 1 a 50 tep, l altra da 51 a 99 tep) la cui percentuale di campionamento sarà rispettivamente 1% e 3% 2. Un azienda effettua la diagnosi sulla base dei consumi dell anno n1 per i siti di proprietà nell anno n. 3. Se l azienda non possiede i dati del sito A per l anno n1 perché in quel periodo il sito non esisteva o era di proprietà di altra azienda non associata o controllata, allora l azienda non è tenuta alla diagnosi di tale sito. 4. Analogamente, sono esclusi dalla diagnosi per l anno n, i siti, anche di natura temporanea, per i quali l attività all anno n è variata significativamente rispetto all anno n1.

3Individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi 3.1 Quali sono i soggetti che possono condurre una diagnosi energetica? Fino al 19/07/2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutti i soggetti elencati all articolo 8, comma 1 del D.lgs. 102/2014 (ESCo, EGE e energy auditor) Successivamente, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati E sempre concesso alle aziende ottemperare l obbligo di DE tramite l adozione (e relativa certificazione) di SGA o SGE conformi all all. II del D.Lgs. 102/2014

4Modalità tecniche per eseguire la diagnosi 4.1 Quali sono i requisiti minimi che la diagnosi energetica deve rispettare ai fini dell adempimento dell obbligo? La DE si ritiene conforme se: rispetta i criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4, e comunque rispetta quanto riportato nell All. 2 dei «chiarimenti» La DE prevede la divisione dell impresa in aree funzionali con specifiche destinazioni d uso

4Modalità tecniche per eseguire la diagnosi 4.1 Quali sono i requisiti minimi che la diagnosi energetica deve rispettare ai fini dell adempimento dell obbligo? 1. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna unità funzionale viene ricavato dai dati disponibili. 2. Si effettua poi la modellizzazione della realtà aziendale attraverso la costruzione degli inventari energetici 3. calcolo degli indici di prestazione energetica globali e per ciascuna area funzionale ed il confronto degli stessi con quelli obiettivo, ossia rappresentativi della media di mercato, ove disponibili 4. La diagnosi energetica si completa con l individuazione di interventi di efficienza energetica

4Modalità tecniche per eseguire la diagnosi All. 2 1. Definizione delle Aree funzionali (produttive, ausiliari e generali) 2. I dati sono aggregati a livello annuale

4Modalità tecniche per eseguire la diagnosi All. 2 La DE contiene: 1. dati generali dell azienda (denominazione sociale, P.IVA, ubicazione sede, numero dipendenti, fatturato, ecc.) 2. consumi energetici (espressi in kwh e in tep) per ogni vettore energetico utilizzato: 3. per le aziende produttive: produzione distinta per macro tipologia di prodotto ed espressa secondo la grandezza predefinita per specifico settore merceologico e il peso energetico comparativo tra le varie tipologie di prodotto 4. per le aziende di servizi: dati identificativi del servizio offerto secondo i criteri predefiniti per specifico settore merceologico 5. IP aziendale (Ipg) = consumi totali / media destinazione d uso 6. organizzazione aziendale: reparti produttivi, ausiliari, generali e livelli prestazionali 7. planimetria con indicazione logistica delle AF

4Modalità tecniche per eseguire la diagnosi All. 2 La DE individua per ogni AF (dati aggregati annuali): 1. consumi energetici (espressi in kwh e in tep) per ogni vettore energetico utilizzato 2. caratterizzazione della destinazione d uso della specifica area funzionale 3. indice prestazionale di area (Ipa1) dato dal rapporto tra i consumi di area e la specifica destinazione d uso 4. indice prestazionale di area (Ipa2) dato dal rapporto tra i consumi di area e la destinazione d uso dell azienda 5. mappatura dei macchinari e degli impianti che caratterizzano la specifica area funzionale 6. confronto delle tecnologie utilizzate con lo standard di mercato (es. BAT)

4Modalità tecniche per eseguire la diagnosi All. 2 Esempio di IPA: area funzione coincidente con la sala compressori Ipg (indice prestazionale generale) = 100 kwh/ton Ipa1 = 0,160 kwh/nmc Ipa2 = 20 kwh/ton Ipa3 = Ipa2/Ipa1 = 125 Nmc/ton Le considerazioni che ne scaturiscono sono le seguenti: la sala compressori ha un livello prestazionale non allineato con il mercato (valore BAT =0,130 kwh/nmc) il peso energetico della sala compressore è rilevante (20% del totale) il fabbisogno di aria compressa (125 Nmc/ton) va verificato con le varie utenze asservite dalla sala compressori

4Modalità tecniche per eseguire la diagnosi All. 2 La dimensione energetica di ogni AF deve essere inferiore al 5% del consumo energetico totale Nel caso di non disponibilità dei dati di monitoraggio di dettaglio, la ripartizione dei consumi oppure la determinazione delle grandezze energetiche intermedie sarà fatta in base ai dati tecnici e di utilizzo dei vari impianti e/o attività di monitoraggio con strumentazione portatile Occorre definire successivamente l implementazione del piano di monitoraggio permanente in modo da tener sotto controllo continuo i dati significativi del contesto aziendale La diagnosi energetica si completa con la messa a punto di un percorso virtuoso, in termini di interventi di efficienza energetica

4Modalità tecniche per eseguire la diagnosi 4.2 Ai fini del primo adempimento dell obbligo di diagnosi energetica, quale periodo bisogna considerare per la valutazione dei consumi energetici? si considera l anno solare precedente all anno nesimo di obbligo di DE

5Termine per eseguire la diagnosi, comunicazione dei risultati e altri adempimenti Le DE devono essere eseguite entro il 5/12 dell anno nesimo, a decorrere dal 2015 La procedura per la trasmissione delle diagnosi verrà resa nota da ENEA Le DE eseguite precedentemente al 5/12/2015, purché conformi ai criteri minimi dell Allegato 2, hanno validità pari a 4 anni Le DE successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. Ciò vale anche per le DE validamente eseguite prima del 5/12/2015 Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il legale rappresentante dell impresa L impresa che ha adottato un sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o ISO 14001 è comunque tenuta a comunicare all ENEA l esito della diagnosi condotta nell ambito del sistema di gestione e i relativi risparmi ottenuti (all. 3)

7Comunicazione dei risparmi ai sensi dell articolo 7, comma 8 del d. lgs. 102/2014 7.1 Quali imprese devono adempiere all obbligo dell articolo 7, comma 8? Quale la natura dei risparmi che devono essere contabilizzati? Quale la modalità di comunicazione dei risparmi all ENEA? I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un SGE ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del d.lgs. 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31/03 dell anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi I risparmi di energia si intendono normalizzati rispetto all anno precedente

7Comunicazione dei risparmi ai sensi dell articolo 7, comma 8 del d. lgs. 102/2014 All. 3 L obbligo di comunicazione dei risparmi deve riferirsi a tutti i siti, compresi quelli esclusi da obbligo di diagnosi grazie al processo di campionamento I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento ma anche derivante da qualunque modifica, eventualmente anche comportamentale Dovranno essere scorporati quelli per i quali sono stati riconosciuti i certificati bianchi di qualsiasi tipo I risparmi devono essere contabilizzati in forma normalizzata e comunicati attraverso la compilazione della tabella sotto riportata solo se superiori al 1% dei consumi dell anno precedente

7Comunicazione dei risparmi ai sensi dell articolo 7, comma 8 del d. lgs. 102/2014 All. 3 La comunicazione dei risparmi conseguiti dovrà essere effettuata mediante uno schema di rendicontazione del tipo: Ca = consumo del vettore energetico considerato nell anno precedente a quello rendicontato, Pa = produzione nell anno precedente a quello rendicontato, Cp = consumo del vettore energetico considerato nell anno rendicontato, Pp = produzione nell anno rendicontato Per dare modo di verificare la corretta implementazione degli algoritmi e l esattezza dei risultati, il foglio di calcolo deve presentare in chiaro le formule utilizzate col contenuto delle celle editabile