REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Oggetto: Circolare informativa Nuove modalità Formazione Professionale Continua.

DEM ECUM PER GLI ISCRIT

Delib. CNG 22/07/2014, n. 6

Formazione professionale obbligatoria geometri: Cfp, regole e sanzioni

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

Ordine dei Geologi REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Regolamento per la formazione professionale continua Geometri AI SENSI DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N. 137, ARTICOLO 7

La formazione professionale permanente

La formazione professionale: Obbligo o Opportunità? ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137. geom. Cesare Galbiati Mantova, 1 dicembre 2017

FCO -FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

FORMAZIONE CONTINUA PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI ASSEMBLEA ANNUALE ISCRITTI 2017

VADEMECUM ATTIVITA FORMATIVA OBBLIGATORIA (in riferimento alle Linee guida)

DIPARTIMENTO Attuazione della Riforma Professionale

REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua

Articolo 1 Formazione professionale

Art. 1 Definizione, ambito di applicazione e obiettivi

RISPOSTE ALLE FAQ IN TEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEMETRI E GEOMETRI LAUREATI

VADEMECUM SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ai sensi del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2015

Formazione Obbligatoria e detrazioni fiscali

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

DIPARTIMENTI MAGISTRATURA E FORMAZIONE GRUPPI DI LAVORO

FormazioneProfessionaleContinua

OGGETTO: Obbligo di Formazione Professionale Continua.

CREDITI FORMATIVI

CREDITI FORMATIVI OAV VARESE 11 GIUGNO 2019 Arch. Finesia Rizzo Arch. Luisa Parenti

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LIGURIA

Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali della Basilicata Approvato nella seduta di Consiglio del 29 Ottobre Del.

GIORNATA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE Roma, 18 Aprile 2018 Auditorium Donat Cattin Via Rieti, 11/13

Aggiornamento professionale obbligatorio TRIENNIO

Anno CXXXV - Numero 15. Roma, 15 agosto Pubblicato il 16 agosto 2014 BOLLETTINO UFFICIALE. della Giustizia PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

art.5 (Riunioni della Commissione Formazione Continua Art. 6 (Accoglimento richieste accreditamento eventi formativi)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Aggiornamento e Sviluppo Professionale continuo

FAQ 1- Perchè la Formazione Continua è Obbligatoria per l Assistente Sociale?

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Alessandria/Asti - Biella Cuneo Torino - Verbania Vercelli/Novara. Giugno 2014

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA NOVITA DAL 2016

Formazione professionale continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti

BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 22

Regolamento per la Formazione Continua

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

CONTINUA. VISTO l art. 23, comma 1, lett. c) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce al Consiglio nazionale dell Ordine dei Consulenti del

La Formazione Professionale Continua dei Commercialisti

Ordine dei Chimici della Provincia di Potenza

FORMAZIONE Lo STATO dell ARTE in FEDERAZIONE

Presidente della Commissione Etica e Deontologia dell Ordine Assistenti Sociali delle Marche e Componente Osservatorio Nazionale Deontologico CNOAS

Allegato 8 - REGOLAMENTO FORMAZIONE PERMANENTE DEI COUNSELLOR. Approvato dal Consiglio Direttivo del 23/04/2015

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA approvato con modifiche e integrazioni il 24 luglio 2009.

e promuovere le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al

Il Regolamento della Formazione Professionale Continua

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DELL ORDINE DEGLI INGEGNERI. Aggiornamento continuo della competenza professionale

OGGETTO: Obbligo di Formazione Professionale Continua.

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Linee guida. sulla Formazione Continua

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE APPROVATO NELL A.d.P. DEL 11/05/2013

Relazione annuale Formazione Professionale (art. 7 comma 2 CNC - Regolamento formazione professionale Bollettino Ufficiale MDG n.

La, con sede legale in presso il, rappresentata da, codice fiscale, nella sua qualità di, avente i poteri per il presente atto,

Delibera Croas Marche n.157/14 del 17/12/2014 e successive integrazioni: delibera n. 22/15 del 21/01/ delibera n. 61 /16 del 15/6/2016

REGOLAMENTO PER L EDUCAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA. 5 Dicembre 2016

BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI FORMAZIONE. Approvato al Congresso Straordinario di Verona il 17 dicembre 2016

AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO in attuazione del Dpr n. 137 del 7 Agosto appcpa

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

LIBERE PROFESSIONI. Revisione approvata il 27 maggio 2016

Vi suggeriamo di selezionare anche il CROAS che l ha accreditato.

Formazione professionale continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti - REGOLAMENTO -

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TRA OBBLIGO E OPPORTUNITÀ. Seminario: INNOVAZIONE E FUTURO DELLA PROFESSIONE Vicenza Teatro S. Marco 28 febbraio 2014

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

- REGOLAMENTO - Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VIGEVANO

il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VADEMECUM Marzo Per l esercizio della professione di ingegnere sono necessari 30 CFP (art. 3, comma 3 B.U.).

Regolamento per la Formazione Continua

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA ai sensi del DPR 137/12

ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI ASSOENOLOGI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

Art. 2 Autorizzazione al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni

U F F I C I A L E del Ministero della Giustizia

Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine di BUSTO ARSIZIO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

dell Ordine territoriale del Circondario del Tribunale di Cassino

REGOLAMENTO SUL TIROCINIO PROFESSIONALE E CORSI DI FORMAZIONE ai sensi dell'art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Articolo 14 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015.

Linee guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine di Prato

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Transcript:

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA AI SENSI DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N. 137, ARTICOLO 7 a cura della Commissione Formazione, Aggiornamento, Cultura e Sviluppo Professionale

Riferimenti normativi La formazione professionale continua è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2010, così previsto dal Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato il 10 novembre 2009 dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. In conformità al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con delibera di consiglio n. 6 del 22 luglio 2014, ha adottato il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015 e sostituisce a tutti gli effetti il precedente.

Soggetti obbligati, assolvimenti e deroghe Sono soggetti all obbligo formativo tutti gli iscritti all Albo professionale con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo a quello d iscrizione. Ai fini dell assolvimento dell obbligo formativo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP (crediti formativi professionali). Non ci sono scadenze o limiti annuali.

Il Consiglio del Collegio, su domanda dell interessato, può esonerare anche parzialmente l iscritto dallo svolgimento dell attività formativa in caso di: maternità/paternità fino ad un anno; grave malattia o infortunio; servizio militare volontario o servizio civile; altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause e di forza maggiore; comprovato assolvimento dell obbligo formativo in quanto iscritto ad altro Ordine/Collegio. All esonero temporaneo consegue la riduzione totale dei crediti formativi da acquisire proporzionalmente alla durata dell esonero. Agli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e professionale, il CNGeGL su proposta del Collegio territoriale può disporre l esonero temporaneo.

L inadempimento dell obbligo formativo costituisce illecito disciplinare (art. 7 comma 1 D.P.R. 137/2012). L inadempimento viene trasmesso al Consiglio di Disciplina per la valutazione con eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono: a) l avvertimento; b) la censura; c) la sospensione; d) la cancellazione.

Attività formativa Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti, al fine di garantire la qualità e l efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse della committenza e della collettività e per conseguire l obiettivo dello sviluppo professionale.

Sono riconosciuti come eventi formativi le seguenti attività: a) corsi di formazione e aggiornamento; b) corsi di formazione previsti da norme specifiche dove possono essere previsti esami finali; c) corsi o esami universitari (di laurea, di perfezionamento, master, ecc): d) seminari, convegni e giornate di studio; e) visite tecniche e viaggi di studio; f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l esercizio della professione;

g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell attività di supporto nell attività didattica; h) pubblicazioni su riviste a diffusione almeno provinciale; i) rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato); j) frequenza di corsi di alta formazione post secondaria; k) rivestire il ruolo di professionista affidatario il cui tirocinante ha effettuato l intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato; l) attività di docenza.

Caratteristiche degli eventi formativi Tutti gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente: le discipline tecnico-scientifiche inerenti l attività professionale del geometra con riferimento allo Standard di Qualità della professione del Geometra approvato dal Consiglio Nazionale; le norme deontologiche e di ordinamento professionale; altre discipline comunque funzionali all esercizio della professione. E ammessa la formazione a distanza (FAD) e la formazione a distanza qualificata (FAD-Q) con le modalità approvate dal CNGeGL.

Tutti gli eventi formativi organizzati direttamente dal Collegio, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, sono riconosciuti validi ai fini del rilascio dei crediti formativi professionali. Gli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e altri soggetti, ivi compresi gli enti pubblici, dovranno essere preventivamente autorizzati e approvati dal CNGeGL. Non vi è più la distinzione fra evento «ordinario» ed evento «esterno».

La domanda di autorizzazione da parte di associazioni di iscritti o altri soggetti formatori, ivi compresi gli Enti Pubblici, è compilata direttamente sul portale del CNG-GL denominato «SINF», disponibile dal 01/01/2015. A partire dal 01/01/2015, gli eventi formativi, dovranno essere inseriti nel SINF entro la data di inizio dei medesimi. Sarà cura dell iscritto richiedere preventivamente all ente formatore e organizzatore dell evento, l autorizzazione rilasciata dal CNGeGL allo svolgimento del corso e al riconoscimento dei CFP o la verifica dell accreditamento dell evento formativo direttamente sul portale SINF.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Art. 7 Formazione continua comma 2 I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

Il Consiglio nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi. www.cng.it

Per verificare l offerta formativa (elenco degli eventi formativi approvati dal CNGeGL)

Per consultare il proprio Registro Personale della Formazione Professionale Continua

Al primo accesso il nome utente corrisponde al proprio codice fiscale in carattere minuscolo e la password al proprio codice fiscale in carattere MAIUSCOLO

Credito formativo Professionale e adempimento obbligo L unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP). Ai fini dell attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza. Il riconoscimento dei CFP matura nell anno solare in cui si è concluso l evento formativo. Il CFP è connesso alla tipologia dell evento formativo e alla durata dello stesso così come previsto nella presente tabella.

Evento formativo CFP Limiti max triennali (CFP) Corsi di formazione e aggiornamento 1 CFP ogni ora nessuno Corsi di formazione e aggiornamento (FAD) 1 CFP ogni ora nessuno Esame nei corsi previsti da norme specifiche 3 CFP nessuno Corsi o esami universitari 8 CFP ogni 1 CFU nessuno Corsi di formazione post-secondari 30 CFP nessuno Corsi di formazione e aggiornamento (FAD-Q) 2 CFP ogni ora nessuno Seminari, Convegni, Giornate di studio (max 3 CFP per evento) 1 CFP ogni due ore 24 CFP Visite tecniche e viaggi di studio (max 3 CFP per evento) 1 CFP ogni due ore 12 CFP Commissioni per esami di Stato 6 CFP 12 CFP Relazioni o lezioni in eventi formativi Fino a 3 CFP 18 CFP Attività di docenza negli eventi formativi 2 CFP ogni ora 30 CFP Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali Fino a 6 CFP 18 CFP Attività affidatario tirocinante 10 CFP ogni tirocinante 20 CFP Attività affidatario apprendistato 10 CFP ogni apprendista 20 CFP