Art. 24. 24.1 Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin Sopprimere l articolo. 24.2 Bisinella, Calderoli Sopprimere l articolo.



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Art. 24. 24.1 Sopprimere l articolo. 24.2 Sopprimere l articolo. 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7

24.8 24.9 Vaccari, Boroli, Broglia, Caleo 24.10 24.11 24.12 24.13 Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ove previsto dallo statuto». 24.14

24.15 24.16 24.17 24.18 24.19 24.20 Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I trasferimenti di personale e di risorse finanziarie, tra l unione che esercita funzioni fondamentali dei comuni e i comuni che ne fanno parte, sono sempre ammessi e rispondono alle esigenze organizzative degli enti coinvolti nel sistema. Si applicano altresì le seguenti disposizioni: a) se il comune soggetto al patto di stabilità esercita una o più funzioni fondamentali mediante l unione di comuni di cui fa parte, le risorse trasferite per l esercizio delle funzioni fondamentali dal comune medesimo all unione non sono computate nel patto di stabilità del comune, a decorrere dallo stesso anno in cui si verifica detto esercizio associato e fintantoché esso permane; b) il comune può cedere all unione, in tutto o in parte, il proprio spazio di indebitamento, perché sia utilizzato dall unione per l esercizio delle funzioni fondamentali affidate, a incremento dello spazio di indebitamento dell unione; lo spazio di indebitamento ceduto dal comune comporta la corrispondente rideterminazione in diminuzione di quello del comune medesimo;

c) le unioni di comuni possono richiedere mutui alla Cassa Depositi e Prestiti per opere attinenti alle funzioni fondamentali esercitate per conto dei comuni, a condizione che i comuni interessati assumano pro quota l obbligo di restituzione delle somme in caso di mancato adempimento dell unione; d) alle unioni e ai comuni che ne fanno parte, che abbiano trasferito personale all unione medesima, si applicano unicamente i limiti, previsti dall articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi agli enti che possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell anno precedente; l unione provvede al di fuori del limite del 40 per cento alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge per le categorie protette; e) ai fini dell adempimento di quanto previsto dall articolo 9, comma 2-bis, del decretolegge 78/2010, e successive modificazioni, il calcolo ivi previsto può essere effettuato considerando complessivamente l unione di comuni e tutti i comuni che ne fanno parte, sulla base di un accordo associativo o di disposizioni statutarie; gli enti che si avvalgono di detto calcolo sono tenuti a trasmettere comunicazione al ministero dell economia e delle finanze evidenziando le norme applicate e il sistema di calcolo utilizzato; f) i comuni che esercitano tutte le funzioni fondamentali mediante l unione di cui fanno parte e che hanno trasferito il relativo personale sono considerati adempienti, fintantoché detto esercizio associato perdura, agli obblighi di cui all articolo 1, comma 557, della legge 296/2006; negli altri casi, i singoli comuni che hanno trasferito personale all unione per le funzioni fondamentali a essa affidate sono considerati adempienti se sono in grado di evidenziare i risultati conseguiti per effetto del trasferimento di personale e di risorse all unione, quando il nuovo assetto è idoneo a determinare una complessiva riduzione delle spese di personale e la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative. Resta comunque ferma, in caso di recesso del comune dall unione o di scioglimento dell unione, la possibilità del comune di riassumere il personale già trasferito all unione; g) l unione e i comuni che ne fanno parte, sulla base delle disposizioni statutarie dell unione o di espressa convenzione, stabiliscono una comune politica di miglioramento delle performance e correlati sistemi di valutazione e premialità; a tal fine, la contrattazione decentrata è condotta a livello di unione, per tutti i dipendenti dei comuni e dell unione, previa definizione di un unica delegazione trattante; h) in caso di trasferimento di personale dal comune all unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell unione; i comuni provvedono a ridurre le corrispondenti risorse sui fondi di propria competenza; i) l unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi della lettera h) per un importo non superiore al 20% rispetto a quelle precedentemente destinante dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l unione esercita tali funzioni; la deliberazione dell unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni». 24.21 Sopprimere il comma.

24.22 24.23 24.24 24.25 Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le disposizioni normative di maggior favore previste per i piccoli comuni si applicano, per quanto compatibili, alle unioni alle quali partecipano comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti». 24.26 Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. I trasferimenti dei beni dai comuni all unione per l esercizio di funzioni comunali attribuite all unione sono esenti da oneri fiscali. La medesima esenzione si applica nel caso in cui i beni debbano essere assegnati al comune a seguito di cessazione dell esercizio per recesso del comune dall unione o per scioglimento dell unione».