PUG Caprarica di Lecce REGOLAMENTO EDILIZIO Ing. Claudio Conversano INDICE TITOLO I - NORME GENERALI PRINCIPI ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO



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INDICE TITOLO I - NORME GENERALI Cap. 1 PRINCIPI ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Articolo 1 - Oggetto del regolamento edilizio Pag. 10 Articolo 2 - Principi Pag. 10 Articolo 3 - Osservanza del Regolamento Edilizio Comunale Pag. 11 Articolo 4 - Osservanza generale delle Leggi e dei Regolamenti Pag. 11 Articolo 5 - Validità ed efficacia del Regolamento Edilizio Comunale Pag. 11 Cap. 2 COMMISSIONE URBANISTICO - EDILIZIA Articolo 6 - Istituzione Pag. 12 Articolo 7 - Formazione e nomina Pag. 12 Articolo 8 - Attribuzioni della commissione urbanistico-edilizia Pag. 13 Articolo 9 - Parere della commissione urbanistico-edilizia non necessario Pag. 13 Articolo 10 - Procedure per le adunanze della commissione urbanistico-edilizia Pag. 14 Cap. 3 SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA Articolo 11 - Sportello unico per l'edilizia Pag. 15 TITOLO II - NORME PROCEDURALI Cap. 4 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DIRETTI Articolo 12 - Definizioni degli interventi edilizi Pag. 17 Articolo 13 - Attuazione degli interventi diretti Pag. 18 Articolo 14 - Domanda di permesso di costruire Pag. 21 Articolo 15 - Caratteristiche del permesso di costruire Pag. 21 Articolo 16 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire Pag. 21 Articolo 17 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire Pag. 22 1

Articolo 18 - Intervento sostitutivo regionale Pag. 23 Articolo 19 - Documenti ed elaborati richiesti per nuova costruzione, ristrutturazione, variante e permesso di costruire in sanatoria Pag. 24 Articolo 20 - Permesso di costruire - Rilascio Pag. 28 Articolo 21 - Disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia Pag. 29 Articolo 22 - Richiesta e documentazione da allegare alla Denuncia di Inizio Attività Pag. 30 Articolo 23 - Varianti a permessi di costruire rilasciati Pag. 30 Articolo 24 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici Pag. 31 Articolo 25 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire Pag. 31 Articolo 26 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire Pag. 33 Articolo 27 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza Pag. 34 Articolo 28 - Omissis Pag. 34 Articolo 29 - Certificato di destinazione urbanistica Pag. 34 Cap. 5 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI Articolo 30 - Piani Urbanistici Esecutivi Pag. 35 Articolo 31 - Piani Urbanistici Esecutivi - Formazione Pag. 35 Articolo 32 - Piani Urbanistici Esecutivi Efficacia Pag. 35 Articolo 33 - Documentazione ed elaborati richiesti per i piani urbanistici Esecutivi Pag. 36 Articolo 34 - Programma pluriennale di attuazione Pag. 38 Articolo 34.1 - Finalità e durata Pag. 38 Articolo 34.2 - Contenuti del P.P.A. Pag. 38 Articolo 34.3 - Elaborati del P.P.A. Pag. 40 Articolo 34.4 - Interventi consentiti al di fuori del P.P.A. Pag. 40 TITOLO III - DEFINIZIONE E GRANDEZZE EDILIZIE Cap. 6 PARAMETRI EDILIZI Articolo 35 - omissis Pag. 42 2

Articolo 36 - omissis Pag. 42 Articolo 37 - Tolleranze costruttive Pag. 42 Cap. 7 ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI Articolo 38 - Progettista, direttore dei lavori e costruttore Pag. 43 Articolo 39 - Inizio del lavori Pag. 43 Articolo 40 - Responsabilità nella esecuzione dei lavori Pag. 43 Articolo 41 - Comunicazione di fine lavori Pag. 44 Articolo 42 - Collaudo statico Pag. 44 Articolo 43 - Certificato di Conformità, Abitabilità e Agibilità, Inizio di esercizio di attività produttive Pag. 45 Articolo 44 - Procedimento di rilascio del Certificato di agibilità Pag. 45 TITOLO IV - VIGILANZA SULL ATTIVITA URBANISTICO EDILIZIA E RESPONSABILITA Cap. 8 VIGILANZA E CONTROLLO Articolo 45 - Vigilanza sull attività urbanistico-edilizia Pag. 47 Articolo 46 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali Pag. 48 Articolo 47 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività Pag. 48 Articolo 48 - Lottizzazione abusiva Pag. 49 Articolo 49 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali Pag. 50 Articolo 50 - Determinazione delle variazioni essenziali Pag. 52 Articolo 51 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità Pag. 52 Articolo 52 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire Pag. 53 Articolo 53 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici Pag. 54 Articolo 54 - Accertamento di conformità Pag. 54 3

Articolo 55 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità Pag. 55 Articolo 56 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato Pag. 56 Articolo 57 - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione Pag. 56 Articolo 58 - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione Pag. 57 Articolo 59 - Demolizione di opere abusive Pag. 57 Articolo 60 - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione Pag. 58 Articolo 61 - Riscossione Pag. 58 Articolo 62 - Sanzioni penali Pag. 58 Articolo 63 - Norme relative all'azione penale Pag. 59 Articolo 64 - Aziende erogatrici di servizi pubblici Pag. 59 TITOLO V - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E NORME TECNOLOGICHE Cap. 9 REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI Articolo 65 - Classificazione dei locali Pag. 61 Articolo 66 - Caratteristiche dei locali Pag. 62 Articolo 67 - Classificazione dei piani Pag. 65 Articolo 68 - Soffitti inclinati e soppalchi Pag. 65 Articolo 69 - Piani seminterrati Pag. 65 Articolo 70 - Piani interrati Pag. 66 Articolo 71 - Sottotetti Pag. 66 Articolo 72 - Locali integrativi per la residenza Pag. 67 Articolo 73 - Salubrità del terreno Pag. 67 Articolo 74 - Isolamento dall umidità Pag. 68 Articolo 75 - Isolamento termico Pag. 69 Articolo 76 - Isolamento acustico Pag. 70 Articolo 77 - Classificazione delle acque Pag. 70 Articolo 78 - Modalità di scarico delle acque Pag. 71 Articolo 79 - Impianti provvisori di smaltimento sul suolo di insediamenti civili fino a 50 vani o 5000 mc in aree non ancora servite d a pubbliche fognature Pag. 73 4

Articolo 80 - Rifornimento idrico Pag. 74 Articolo 81 - Impianto elettrico - Norme per la sicurezza degli impianti Pag. 75 Articolo 82 - Deposito temporaneo di RSU Pag. 76 Articolo 83 - Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni Pag. 76 Articolo 84 - Impianti speciali Pag. 77 Articolo 85 - Impianti per le lavorazioni insalubri Pag. 77 Cap. 10 PRESCRIZIONI ANTINCENDIO Articolo 86 - Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile Abitazione Pag. 79 Articolo 87 - Centrali termiche Pag. 81 Articolo 88 - Autorimesse Pag. 81 Articolo 89 - Impianti idrici di difesa antincendio Pag. 82 Articolo 90 - Nulla-osta dei vigili del fuoco Pag. 83 Articolo 91 - Criteri di sicurezza per impianti domestici di gas liquefatto Pag. 83 Articolo 92 - Criteri di sicurezza per impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento Pag. 83 Articolo 93 - Rinvio a leggi particolari Pag. 84 Cap. 11 NORME RIGUARDANTI LA FRUIBILITA GENERALE DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE EDILIZIE Articolo 94 - Ambito di applicazione Pag. 85 Articolo 95 - Criteri generali di progettazione per garantire l accessibilità, l adattabilità e la vivibilità Pag. 85 Articolo 96 - Elaborati tecnici cogenza delle prescrizioni verifica Pag. 87 Articolo 97 - Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Pag. 89 Articolo 98 - Spazi esterni - percorsi pedonali - parcheggi - criteri di progettazione per l accessibilità Pag. 89 Articolo 99 - Unità ambientali e loro componenti criteri di progettazione per l accessibilità Pag. 92 Articolo 100 - Scale e rampe criteri di progettazione per l accessibilità Pag. 96 Articolo 101 - Ascensori servoscala e piattaforme elevatrici criteri di progettazione per l accessibilità Pag. 98 5

Articolo 102 - Autorimesse servoscala e piattaforme elevatrici criteri di progettazione per l accessibilità Pag.100 Articolo 103 - Segnaletica raccordi con la normativa antincendio Pag. 100 Articolo 104 - Accessibilità nelle strutture sociali, negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio e nelle sale e luoghi per riunioni e spettacolo Articolo 105 - Accessi piattaforme di distribuzione Articolo 106 - Impianti telefonici Articolo 107 - Criteri di progettazione per la visitabilità Articolo 108 - Criteri di progettazione per l adattabilità, interventi di nuova Edificazione Articolo 109 - Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona Pag.101 Pag.102 Pag.103 Pag.103 Pag.106 in favore dei portatori di handicap grave L.R. 23.11.06 n. 16 Pag.106 Cap. 12 PRESCRIZIONI VARIE PER I MATERIALI DA COSTRUZIONE, CARATTERI ESTERNI DEGLI EDIFICI, ARREDO URBANO Articolo 110 - Norme di buona costruzione Articolo 111 Zoccolature Articolo 112 - Elementi aggettanti Articolo 113 - Allineamento degli edifici Articolo 114 Intercapedini Articolo 115 - Coperture volumi tecnici Articolo 116 - Spazi scoperti interni agli edifici e uso dei distacchi tra fabbricati Articolo 117 - Uscita dalle autorimesse, rampe e passi carrabili Articolo 118 - Marciapiedi e porticati Articolo 119 Recinzioni Articolo 120 - Cassetta per corrispondenza, contatori gas, energia elettrica ed acqua Articolo 121 - Provvedimento per costruzioni che minacciano pericolo Articolo 122 - Aspetto e manutenzione degli edifici Articolo 123 - Tinteggiature e rivestimenti Articolo 124 - Antenne radio televisive Articolo 125 - Inquinamento elettromagnetico da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell intervallo Pag.108 Pag.108 Pag.108 Pag.109 Pag.110 Pag.110 Pag.111 Pag.111 Pag.112 Pag.112 Pag.113 Pag.113 Pag.114 Pag.115 Pag.115 6

di frequenza 0 Hz 300 GHz Articolo 126 - Decoro e arredo urbano Articolo 127 - Mostre vetrine e insegne in genere Articolo 128 - Tende aggettanti sullo spazio pubblico Articolo 129 - Tabelle e numeri civici Pag.115 Pag.116 Pag.117 Pag.119 Pag.119 Articolo 130 - Esecuzione di opere su edifici di interesse monumentale, storico e ambientale Pag.120 Articolo 131 - Passi carrabili, accessi privati e uscite dalle autorimesse private Articolo 132 - Recinzioni e muri di sostegno Pag.121 Pag.121 Cap. 13 DISCIPLINA DELLA EDIFICAZIONE DELLE ABITAZIONI ED ATTREZZATURE RURALI Articolo 133 - Norme edilizie Articolo 134 - Norme igieniche Articolo 135 - Impianti di riscaldamento e acqua calda Articolo 136 - Manutenzione delle abitazioni rurali Articolo 137 - Collegamenti alla viabilità Articolo 138 - Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti Articolo 139 - Osservanza delle prescrizioni minime di abitabilità Articolo 140 - Ispezione del responsabile di servizi di igiene della A.S.L. sanzioni Articolo 141 - Stalle e concimaie Pag.122 Pag.122 Pag.123 Pag.124 Pag.124 Pag.124 Pag.125 Pag.125 Pag.126 Cap. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DELLE CAVE E DELLE SERRE Articolo 142 - Attività di cava o di torbiera Articolo 143 - Autorizzazione alla ricerca Articolo 144 - Autorizzazione alla coltivazione Articolo 145 - Sospensione dei lavori di coltivazione Articolo 146 - Decadenza e revoca dell autorizzazione alla coltivazione Articolo 147 - Collaudo di lavori di coltivazione Articolo 148 - Regime transitorio per le attività delle cave Pag.127 Pag.127 Pag.128 Pag.128 Pag.129 Pag.129 Pag.130 7

Articolo 149 - Definizione di serre Articolo 150 - Aree dove non è consentita la costruzione di serre Articolo 151 - Norme tecniche per la costruzione di serre Articolo 152 - Progetti per la costruzione di serre rilascio delle Concessioni Articolo 153 - Serre con copertura solo stagionale Pag.130 Pag.130 Pag.131 Pag.132 Pag.132 Cap. l5 DISCIPLINA DELLE ALTRE AUTORIZZAZIONI Articolo 154 - Sosta continua di roulottes e di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento sul suolo pubblico Pag.133 Articolo 155 - Installazione di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili Articolo 156 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili Articolo 157 - Depositi di materiali su aree scoperte Articolo 158 - Occupazione temporanea o permanente di spazio suolo o sottosuolo pubblico Articolo 159 - Esposizione a cielo libero di veicoli, merci in genere Articolo 160 - Accumuli di discariche e rifiuti solidi, relitti e rottami Articolo 161 - Trivellazioni ed escavazioni di pozzi per lo sfruttamento delle falde acquifere Articolo 162 - Apertura e modifica dei passi carrabili e di accessi privati su strade pubbliche Articolo 163 - Impianti di captazione per l energie alternative Articolo 164 - Impianti di distribuzione carburanti Pag.133 Pag.134 Pag.135 Pag.135 Pag.136 Pag.136 Pag.137 Pag.138 Pag.138 Pag.138 Pag.139 Cap. l6 TUTELA E VALORIZZAZIONE Articolo 165 - Salvaguardia e formazione del verde Articolo 166 - Fasce di ambientazione stradale Articolo 167 - Reticolo idrografico Articolo 168 - Salvaguardia di ritrovamenti archeologici storici ed artistici Articolo 169 - Patrimonio rurale Articolo 170 - Testimonianze dell'archeologia industriale e artigianale Articolo 171 - Tutela dall inquinamento luminoso Pag.140 Pag.141 Pag.142 Pag.143 Pag.143 Pag.144 Pag.144 8

Cap. 17 INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI Articolo 172 - Diritti di informazione, accesso agli atti e certificazioni Pag.145 Articolo 173 - Diritti del proprietario Pag.145 Articolo 174 - Diritti di copia e ricerca Pag.146 TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE Cap. 18 NORME TRANSITORIE Articolo 175 - Divieto di erogazione dei pubblici servizi Pag.147 Articolo 176 - Miglioramenti al patrimonio edilizio esistente Pag.147 Articolo 177 - Adeguamento del patrimonio edilizio esistente Pag.147 Articolo 178 - Opere autorizzate alla data in vigore del presente Regolamento Edilizio comunale Pag.148 Articolo 179 - Domanda di permesso di costruire, autorizzazione e denuncia di inizio attività presentata prima della data in entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio Comunale Pag.148 Cap. 19 NORME FINALI Articolo 180 - Esecuzione d ufficio Articolo 181 - Norme abrogate Pag.149 Pag.149 9

TITOLO I - NORME GENERALI Cap. 1 - PRINCIPI ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Articolo 1 Oggetto del Regolamento edilizio In forza della propria autonomia normativa (art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e sulla base della legislazione nazionale e regionale, con il presente Regolamento il Comune di Caprarica di Lecce disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le destinazioni d uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo. Il presente regolamento si applica all intero territorio comunale e, nel rispetto delle prescrizioni e norme degli strumenti urbanistici comunali, disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, gli interventi edilizi e gli interventi sull ambiente costruito e fisico per le materie previste all articolo 33, punto 9, comma 1, della L. 1150/1942. Articolo 2 Principi Le norme del presente Regolamento si ispirano all esigenza di consentire la migliore fruibilità dell abitato da parte delle persone singole o associate, ed in particolare delle persone più deboli, e di realizzare un ambiente urbano di pregio, tanto sotto il profilo urbanistico-edilizio quanto sotto il profilo igienico-sanitario. Le norme del presente Regolamento definiscono anche le caratteristiche degli edifici, delle costruzioni accessorie, degli spazi aperti, del verde e dell arredo urbano, per concorrere a realizzare un elevata qualità dell ambiente urbano, e di conseguenza della vita, sia negli ambiti privati, sia nelle attrezzature e nei servizi, pubblici e privati, per la collettività. In applicazione delle norme di legge e di regolamento ed in attuazione dei piani approvati dagli organi di governo del Comune, spetta all Amministrazione comunale il compito di assicurare il libero e pieno svolgimento delle attività di gestione e fruizione degli edifici, di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, accertando che siano rispettose delle norme medesime e conformi ai piani ad esse relative, nonché vigilando sull osservanza delle corrispondenti prescrizioni. 10

Articolo 3 Osservanza del Regolamento Edilizio Comunale Dall entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio Comunale è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti norme valevoli per l intero territorio comunale. Articolo 4 Osservanza generale delle Leggi e dei Regolamenti Per la sua natura di fonte normativa secondaria, il presente Regolamento Edilizio ha valore cogente per quanto non contrasta con atti normativi primari (leggi statali e regionali o atti aventi forza di legge). Secondo quanto disposto dall art. 871 del Codice Civile (le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali), per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento Edilizio, si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia. Articolo 5 Validità ed efficacia del Regolamento Edilizio Comunale Il Regolamento Edilizio Comunale ha validità illimitata semprechè non intervengano nuove disposizioni giuridiche o mutate esigenze di assetto urbano e/o territoriale. Il Regolamento Edilizio può essere oggetto di variante, da attivarsi nei modi di legge, per intervenute esigenze di carattere programmatorio e/o pianificatorio. 11

Cap. 2 - COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA Articolo 6 Istituzione L istituzione della commissione urbanistico-edilizia è facoltativa per i pareri inerenti l attività edilizia. Articolo 7 Formazione e nomina La Commissione urbanistico-edilizia è organo con funzioni consultive in materia edilizia ed urbanistica. La Commissione urbanistico-edilizia è formata da: A) Il Sindaco od un assessore da lui delegato, che la presiede; B) Il dirigente dell ufficio tecnico; C) Un consigliere comunale eletto dalla maggioranza consiliare; D) Un consigliere comunale eletto dalla minoranza consiliare; E) Da quattro Commissari uno per ciascuna delle seguenti categorie professionali: Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri scelti sulla base di terne proposte dai rispettivi ordini professionali; F) Un esperto in materie storico artistiche - ambientali; Un tecnico comunale relatore e senza diritto di voto anche con funzioni di segretario della commissione urbanistico-edilizia partecipa ai lavori della Commissione stessa. I componenti di cui ai punti A,B, C, D sono membri di diritto. I membri di cui al punto E, F, sono nominati dalla Giunta Municipale. In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo esso dovrà essere sostituito seguendo la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciatario o dimissionario entro trenta giorni dalla comunicazione della rinuncia o dimissioni. Decadono i membri elettivi che senza giustificato motivo per scritto, da comunicarsi entro la seduta successiva, risultino assenti per tre sedute consecutive. La Commissione è nominata dall Amministrazione neo eletta e resta in carica per un periodo pari alla durata della stessa. 12

Articolo 8 Attribuzioni della commissione urbanistico-edilizia La Commissione urbanistico-edilizia è chiamata ad esprimere un parere al responsabile del procedimento, come previsto dalla legge 493/93 e successive modifiche e integrazioni: -sui piani urbanistici; -sulla tutela dell abitato e del territorio e sul miglioramento funzionale e formale del patrimonio edilizio esistente; -sul valore formale, funzionale e tecnico dell opera progettata, sull armonico e corretto inserimento nell ambiente circostante; In particolare la Commissione è chiamata ad esprimere un parere relativamente a: -domande di permessi di costruire; -piani particolareggiati, piani di recupero e piani di lottizzazione a scopo edificatorio e ad altri atti urbanistici dove si ritenesse necessario; -alla revoca e alle varianti sostanziali dei permessi di costruire rilasciati. Articolo 9 Parere della commissione urbanistico-edilizia non necessario Il parere della Commissione urbanistico-edilizia non è richiesto per interventi edilizi di scarsa entità, ogni volta che il funzionario responsabile non lo ritenga necessario. La Commissione urbanistico-edilizia non è chiamata ad esprimere parere nei seguenti casi: -interventi soggetti ad autorizzazione edilizia fermo quanto disciplinato dalla legge 662/96 articolo 7; -varianti in corso d opera di piccola entità e senza aumento di volume; -varianti in corso d opera, articolo 15 L. 47/85, purché non vi sia contrasto con eventuali prescrizioni di permesso di costruire; -concessioni ed autorizzazioni in sanatoria articolo 13 L. 47/85 per interventi che non modifichino in modo sostanziale le caratteristiche architettoniche estetica dell immobile; -proroghe del permesso di costruire ove non siano intervenute modifiche normative o regolamentari rispetto al momento del rilascio originario; -rinnovo del permesso di costruire nel caso in cui non vi siano modifiche alle caratteristiche architettoniche del progetto; 13

-voltura del permesso di costruire; -interventi per i quali l istruttoria dell ufficio tecnico abbia già rilevato la non conformità alle normative vigenti ed abbia espresso parere negativo al rilascio del provvedimento autorizzativo. Articolo 10 Procedure per le adunanze della commissione urbanistico-edilizia La Commissione urbanistico-edilizia è convocata nella sua sede abituale e si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta il presidente lo ritenga opportuno. La convocazione è scritta, deve pervenire ai commissari con un congruo anticipo rispetto alla riunione e può riportare l elenco degli argomenti all ordine del giorno. Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la maggioranza dei componenti e vi deve essere obbligatoriamente il Presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale quello del presidente. Le decisioni devono essere adeguatamente motivate. I Commissari che siano direttamente interessati alla realizzazione di un opera non possono partecipare alla votazione. I tecnici che hanno firmato i progetti esaminati dalla Commissione possono essere sentiti per chiarimenti. Alle riunioni della Commissione urbanistico-edilizia possono partecipare, senza diritto di voto, esperti invitati dal Sindaco o richiesti della Commissione stessa. 14

Cap. 3 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA Articolo 11 Sportello unico per l'edilizia 1. L Amm.ne comunale, nell ambito della propria autonomia organizzativa, provvede, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. 2. Tale ufficio provvede in particolare: a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; c) all adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione; d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; e) alla cura dei rapporti tra l amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all intervento edilizio oggetto dell istanza o denuncia. 15

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: a) il parere dell ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell articolo 20, comma 1; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio. 4. L ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano: a) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dello stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) il parere dell autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; c) gli assensi in materia di servitù, in particolare. 16

TITOLO II - NORME PROCEDURALI Cap. 4 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DIRETTI Articolo 12 Definizioni degli interventi edilizi 1. Si intendono per: a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 17

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 1) la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati, ovvero l ampliamento di quelli esistenti all esterno della sagoma esistente; 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 4) l installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 5) l installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo; 6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell edificio principale; 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Articolo 13 Attuazione degli interventi diretti Gli interventi edilizi diretti, in funzione delle opere da realizzare, si attuano con: 1) Permesso di costruire 2) Denuncia di inizio attività 3) Opere ed attività soggette ad Autorizzazione Edilizia 4) Attività edilizia libera 1) Permesso di costruire Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: 18

a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d uso. 2) Denuncia di inizio attività 1. Ai sensi dell'art. 2 della L. 23.12.1996 n.662 (ad esclusione di quelle indicate nell'art.4, punto 8 della L. 493/93, così come modificata dal D.L. n 67 dei 23.03.1997) come integrata dalla L. 443/2001 (comma 6, art. 1), sono soggette a denuncia di inizio attività le seguenti opere: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; f) impianti tecnologici che si rendono indispensabili sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione degli stessi; g) varianti a permesso di costruire già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; 2. Sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 3. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 4. E comunque salva la facoltà dell interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l applicazione delle sanzioni di cui alla L. 28/02/85 n. 47 art. 19 e 20 ed al D.L. n. 146/85 art. 3. 19