Considerazioni e confronti sui contenuti dell'allegato II del D.M. 11/4/2011 n. 111 e del D.M. 329/04

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Considerazioni e confronti sui contenuti dell'allegato II del D.M. 11/4/2011 n. 111 e del D.M. 329/04 M. Cannerozzi de Grazia* *Presidente del SC-3 Impianti a pressione del CTI Sommario Inizialmente verrà effettuato un rapido accenno ai contenuti dell art. 19 del D.Lgs. 93/2000 di recepimento della Direttiva PED, ed alle finalità del D.M. 329/04 di attuazione dell art. 19 citato della PED. Seguirà un breve rimando agli artt. 9, 70 e 71 del D.Lgs. 81/08 relativo al Testo Unico di Sicurezza. Verranno successivamente delineati per sommi capi i contenuti dell Allegato II del D.M. 11/4/2011 n. 111 di attuazione delle verifiche di cui all Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Dopo la prefazione verrà compiutamente esposta nella relazione una comparazione dettagliata fra i contenuti del D.M. 329/04 e i contenuti dell Allegato II del D.M. 11/4/2011 in quanto ambedue i decreti sono praticamente attuativi per l esecuzione delle verifiche di esercizio degli apparecchi a pressione. La comparazione vuole mettere in evidenza gli argomenti trattati da un D.M. ma non dall altro e gli argomenti trattati in ambedue i decreti, alcuni in maniera concorde, altri invece in maniera discorde, ed anche argomenti non citati in D.M. 329/04 e D.Lgs. 81/08. Verranno inoltre evidenziati gli argomenti (attuativi) trattati nell Allegato II del DM 11/4 che non trovano riscontro né nel D:M 329/04 né negli articoli del D.M. 81/08, ma che comunque sono presenti nel D.M. 11/4 perché forse presenti in alcune Linee-guida regionali sulle verifiche degli apparecchi a pressione. 1. Premessa La attuale situazione in Italia delle Verifiche di esercizio sulle attrezzature a pressione è gestita da quattro strumenti normativi ministeriali che si sono succeduti nel tempo ma che sono tutti attualmente in vigore; essi sono: - Art. 19 del D.Lgs. 25/2/2000 n. 93 Recepimento della Direttiva PED in Italia; - D.M. 1/12/04 n. 329 Norme per messa in servizio ed utilizzazione di attrezzature a pressione; - Artt. 9, 70 e 71 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - D.M. 11/4/2011 n. 111 Modalità di effettuazione delle Verifiche periodiche. 1.1 D.Lgs. 93/2000 Il testo dell art.19 del D.Lgs. 93/2000 Disposizioni per la messa in servizio e l utilizzazione delle attrezzature a pressione, recita: In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali e obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all installazione, alla messa in servizio, alla 1

manutenzione, alla riparazione nonché alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi a una o più delle procedure di seguito elencate: - dichiarazione di messa in servizio; - controllo di messa in servizio; - riqualificazione periodica; - controllo dopo riparazione. Ciò significa che già tramite il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva PED lo Stato italiano ha deciso che i Prodotti della Direttiva PED, anche se marcati e certificati CE, devono essere assoggettati (salvo esclusioni particolari) a verifiche di primo o nuovo impianto e a verifiche periodiche. E fra questi prodotti vi sono anche gli insiemi PED. 1.2 D.M. 329/04 Il D.M. 329/04 ha esplicitato le norme da applicare per la messa in servizio, l esercizio, la verifica degli accessori di sicurezza, le riparazioni e modifiche delle attrezzature a pressione e insiemi, precisando anche le condizioni per le quali alcuni tipi di attrezzature (e insiemi) possono essere esclusi dalle verifiche di messa in servizio e/o dalle verifiche periodiche. 1.3 D.Lgs. 81/08 Il D.Lgs. 81/08 all art. 9 comma 6 lettera e) recita: L ISPESL/INAIL è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime ; per gli apparecchi a pressione tale regime è quello stabilito dal D.Lgs. 93/2000 art. 19 e relativo D.M. 329/04. Il D.Lgs. 81/08 art. 70 considera tutte le attrezzature di lavoro, sia oggetto di direttive di prodotto che precedenti alle direttive di prodotto (regolamentate o meno da normative nazionali previgenti). Il D.Lgs. 81/08 art. 71 al comma 1 considera tutte le attrezzature dell art. 70 (comprese le attrezzature a pressione PED e non PED); i commi 4, 8 e 9 riguardano tutte le attrezzature di lavoro del comma 1 e sono indirizzati al Datore di lavoro. In particolare il comma 8 punto 1 recita: (Il datore di lavoro provvede affinchè) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l installazione e prima della messa in esercizio). al fine di assicurarne l installazione corretta ed il buon funzionamento. Questo punto ha fatto dedurre a molti che tutte le attrezzature certificate e marcate CE non avrebbero più dovuto subire le Verifiche di primo impianto o messa in servizio da parte degli Stati membri, in quanto il Decreto responsabilizza a riguardo soltanto il datore di lavoro. Ma così non è in forza del citato art. 9 comma 6 lettera e) dello stesso D.Lgs. 81/08 che ammette la esistenza regolamentata da Decreti legislativi delle Verifiche di primo impianto. Inoltre l Art. 71 al c. 11 individua (tramite l All. VII) le attrezzature di lavoro (fra cui quelle a pressione) che devono essere assoggettate a verifiche periodiche da parte di Enti pubblici, le cui modalità di effettuazione vengono stabilite da Decreti ministeriali ad hoc. Nel comma 11 inoltre si introduce anche il concetto della Prima delle verifiche periodiche, ma nulla è detto se per gli apparecchi (a pressione) assoggettati a regime di Verifica di primo impianto tale Prima verifica la sostituisce o meno, oppure se l attrezzatura che ha già subìto la verifica di primo impianto da parte dell Ispesl risulta esonerata dalla prima 2

delle verifiche periodiche (che comunque andrebbe fatta alla scadenza della prima periodicità come verifica di riqualificazione). 1.4 D.M. 11/4/2011 n. 111 Questo D.M. tratta le modalità di effettuazione delle Verifiche periodiche soltanto nell Allegato II, ma nell Art. 6 stabilisce che Restano ferme le disposizioni previste da alcuni Decreti, fra i quali il D.M. 1/12/2004 n. 329 confermando perciò sia le verifiche di primo impianto per le attrezzature e gli insiemi non esclusi dal D.M. 329/04 stesso (all art. 5), sia le esclusioni previste dai relativi artt. 2 e 11 per le verifiche periodiche. Premessa questa panoramica sui quattro strumenti normativi relativi alle Verifiche di esercizio, vengono esaminati i contenuti dell Allegato II del D.M. 11/4/2011 n. 111 e vengono collegati con i contenuti similari del DM 329/04. 2. Considerazioni e confronti sulle Verifiche descritte nei Decreti 2.1 Verifiche periodiche Nell Allegato II del DM 11/4/2011 n. 111 le Verifiche periodiche previste sono: Prima delle verifiche, Verifiche successive alla prima, suddivise in: - Verifica di funzionamento; - Verifica di Visita interna; - Verifica di integrità (decennale). Nel DM 329/04 le Verifiche periodiche previste sono: Verifica di primo impianto; Verifiche di riqualificazione periodica, suddivise in: - Verifica di funzionamento; - Verifica di integrità (decennale). 2.2 Verifica di funzionamento Per l Allegato II la Verifica di funzionamento consiste nelle seguenti verifiche: - esame documentale; - controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione (che per il DM 329/04 art. 9 sono sia gli accessori di sicurezza che i dispositivi di controllo); - controllo dei parametri operativi e annotazione di tutti gli interventi di Riparazione intercorsi e loro controllo in base alle istruzioni del fabbricante o all art.14 del D.M. 329/04. Per quanto riguarda le Riparazioni l Allegato II, rimandando al rispetto dell art. 14 del DM 329/04, non esplicita i controlli da effettuare, lasciando le incertezze interpretative a riguardo presenti nell art. 14 punto 2.b e nell art. 7 punto 3. Per il DM 329/04 la Verifica di funzionamento (art. 13) consiste nelle seguenti verifiche, riferite alla documentazione della Dichiarazione di messa in servizio: Constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato: 3

- nella dichiarazione di messa in servizio, - nelle istruzioni d uso del Fabbricante, - nell attestazione (art. 4 c. 3) del Soggetto verificatore rilasciata in sede di Verifica di primo impianto (se effettuata). Constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza (e non di tutti i dispositivi di protezione). Inoltre il DM 329/04 non impone di effettuare, durante una verifica periodica, un controllo sulle Riparazioni effettuate. In nessuno dei due Decreti si accenna alle Verifiche di nuovo impianto, che comunque comporterebbero dei problemi, soprattutto per gli insiemi. 2.3 Verifiche di integrità Non vi sono differenze fra i due decreti. 2.4 Ulteriori verifiche Nell Allegato II sono state fissate operazioni di verifica aggiuntive o alternative per determinate attrezzature: generatori di vapore (visita interna, controllo dei parametri dell acqua di alimento, controllo della presenza o meno del conduttore abilitato se previsto (da chi, da quale norma); serbatoi per GPL fino a 13 mc; serbatoi criogenici; attrezzature itineranti; attrezzature soggette a creep o fatica; impianti di riscaldamento con generatori di calore di potenzialità superiore a 116 kw (Raccolta R Ispesl). 3 Ispezioni alternative Nel D.M. 11/4/11 n.111 al punto 4.1.4. è detto che periodicità differenti ed ispezioni alternative diverse da quelle prefissate potranno essere autorizzate in deroga dal MISE solo se garantiscono un livello di rischio equivalente ( = protezione equivalente?) a quelle prefissate. Nel D.M. 329/04, art. 10 p. 5 invece è detto che le stesse potranno essere accettate previa autorizzazione del MISE solo se garantiscono un livello di protezione equivalente, e solo per casi specifici e per determinate tipologie. La diversa dicitura dei due commi vuole indicare diverse limitazioni e/o severità di deroga? La dicitura del DM 11/4/11 vuole permettere la deroga per tutte le tipologie e per tutti i casi? Ed inoltre la deroga per l attrezzatura è valida solo per la periodicità entro cui è concessa, o può intendersi anche per le periodicità successive? 4. La Prima delle verifiche periodiche Per il DM 329/04 la Verifica di primo impianto risulta avere due definizioni di finalità citate: 4

- in art. 1 punto 2.a: è finalizzata al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi ; - in art. 4 punto 2: riguarda l accertamento della loro corretta installazione sull impianto. Le due finalità coincidono, sono in alternativa o sono valide entrambe? Inoltre sulle modalità di effettuazione della verifica stessa è detto qualcosa nell art. 9 punto 4: - esistenza e funzionalità dei dispositivi di sicurezza e controllo - accertamento che l installazione e la destinazione d uso siano conformi a quelle delle istruzioni d uso Per il DM 11/4/2011 n. 111 la Prima verifica periodica prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione della attrezzatura, ma non risulta finalizzata. In compenso viene meglio esplicitata nella sua effettuazione (che necessita delle documentazioni presentate all Ispesl con la Dichiarazione di messa in servizio): a. individuazione della attrezzatura b. verifica delle matricole Ispesl c. controllo dei parametri di esercizio con la documentazione della Dich. di messa in servizio d. controllo della corretta applicazione delle istruzioni per l uso del fabbricante. 5. Insiemi Nell Allegato II del D.M. 11/4/2011 n. 111 per gli Insiemi viene introdotta una disposizione che dovrebbe essere riportata in un articolo di un D.M. e non in un suo Allegato, in quanto disposizione innovativa, e cioè: - la possibilità di suddividere gli insiemi in due sottogruppi, da trattare diversamente ai fini delle verifiche periodiche, - la redazione di un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l insieme, oltre ad un verbale relativo all insieme stesso. Nel DM 329/04 nulla è detto sulla immatricolazione Ispesl delle attrezzature, sia se l insieme è stato assoggettato a Verifica di primo impianto, sia se ha goduto della esclusione dalla verifica stessa; né tantomeno è detto qualcosa sulla diversa trattazione degli insiemi (unità indivisibili o meno) nell esame delle Dichiarazioni di messa in servizio. 6. Impianti di riscaldamento Un impianto di riscaldamento a combustibile solido, liquido o gassoso può avere un generatore di acqua surriscaldata o un generatore di calore che utilizza acqua calda. L Allegato II del D.M.11/4/2011 n. 111 al punto 1.1.3.a):3 assimila il generatore di acqua surriscaldata, per un impianto di riscaldamento, ad un generatore di vapor d acqua a tutti gli effetti (come il D.M. 329/04), dando indicazioni anche sull eventuale conduttore patentato (D.M. 1/12/75 art. 3). Nel DM 329/04 i generatori di calore ad acqua calda (fino a 110 C) per impianti di riscaldamento possono rientrare, come recipienti per liquidi, in più categorie PED a seconda della Categoria PED a cui possono appartenere (Art. 3 par. 3 oppure I e II). Se rientrano nell art. 3 par. 3 della Direttiva PED allora sono esclusi dal D.M. 329/04. Se rientrano in una delle categorie PED (PS>10 bar oppure PSxV>10.000 bar x l) devono 5

essere assoggettati a dichiarazione e verifica di messa in servizio (artt. 4 e 6 del DM 329/04), ma comunque sono esclusi dalle verifiche periodiche in quanto recipienti per liquidi di gruppo 2 (rif. Tabella Allegato B del DM 329/04). Nell Allegato II del D.M.11/4/2011 per i generatori di calore ad acqua calda (fino a 100 C) per impianti centrali di riscaldamento (con potenzialità dei focolari superiore a 116kW) non vi è riferimento alle Categorie della Direttiva PED (come risulta anche per tali impianti nell Allegato VII del D.Lgs. 81/08), per cui si deve dedurre che tali generatori di calore (= recipienti per liquidi) possono rientrare sia nell art. 3 par. 3 della Direttiva PED che in una delle categorie rientranti nel D.M. 329/04, ma comunque devono essere assoggettate a verifiche periodiche quinquennali, applicando la Raccolta R dell Ispesl. Riassumendo: - Per il Titolo II del D.M. 1/12/1975 (è ancora cogente?) la tipologia rientrante nell art. 3 par. 3 è soggetta a verifica di primo impianto e verifiche periodiche. - Per il DM 329/04 la tipologia rientrante in una delle Categorie PED è soggetta alla Dichiarazione di messa in servizio, ma resta esclusa dalle verifiche periodiche di funzionamento. - Per il p. 4.6.1 dell Allegato II del DM 11/4/2011 ambedue le tipologie (con pot.>116kw) dovranno essere assoggettate alle verifiche periodiche quinquennali e rispettare le prescrizioni della Raccolta R dell Ispesl. 6