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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 06/02/2014-0002585 c ) N del 0610212014 Pro! 0002585 Ti!olario 2.6 CRV CRV spc UPA Al Signor Presidente della SECONDA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della QUINTA Commissione Consiliare e, p.c. Al Signor Presidente della Giunta regionale Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 416 Disegno di legge relativo a: "INTRODUZIONE NELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DJ TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA CONDUZIONE DI NATANTI IN STATO DI ALTERAZIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DI ALCOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE". Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. SER\'IL:IO XlTJ\Trj r: R. \PPORTI ISTITl'/J00.: \LI l.' ffiuo atti 1SillUZl01lalì San 1\larco 2322

2 La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Seconda Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. La Quinta Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Seconda Commissione consiliare, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Cordiali saluti. IL VICEPRESIDENTE VICARIO SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 416 DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale (DGR 1/DDL del 14 gennaio 2014) INTRODUZIONE NELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA CONDUZIONE DI NATANTI IN STATO DI ALTERAZIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DI ALCOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 febbraio 2014.

INTRODUZIONE NELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L 'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA CONDUZIONE DI NATANTI IN STATO DI ALTERAZIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DI ALCOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE Relazione: Di recente si sono verificati nell'ambito della Laguna di Venezia drammatici sinistri nautici che hanno coinvolto sia mezzi in servizio pubblico di linea, che mezzi a motore ed a remi in servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio natanti con conducente). Con particolare riferimento a quest'ultima categoria di servizi è emersa una grave carenza normativa con r~ferimento al trattamento sanzionatorio a cui sottoporre i conducenti dei natanti che si trovino a condurre i mezzi nautici in stato di alterazione psico-jìsica derivante dali 'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti e psicotrope. Infatti, la legge regionale 30 dicembre I993, n. 63, che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia, non contempla nel suo apparto sanzionatorio tali fattispecie. Altrettanto si può dire per il Codice della Navigazione. Tali condotte gravemente pericolose per l 'incolumità degli utenti trovano, invece, adeguata risposta sanziona t oria nell'ambito del Codice della Strada ave, agli articoli I 86, 186 bis e 187, si prevedono sanzioni amministrative e penali per la guida di veicoli sotto l 'influenza di alcol o di sostanze stupefacenti e psicotrope, prevedendo altresì la possibilità di sottoporre i conducenti ai necessari accertamenti e, in particolare, al prelievo di campioni biologici volti all'accertamento dello stato di alterazione. Lo stesso Codice della Strada prevede, inoltre, all'articolo 119 che, ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il rilascio del certificato di abilitazione professionale, l 'interessato debba esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla base di accertamenti clinico-tossicologici. Considerato che la situazione di fatto e le problematiche sottese al traffico dei natanti nei canali e rii della città di Venezia è del tutto assimilabile al traffico veicolare nel! 'ambito terrestre, anche la risposta sanzionatoria deve trovare eguale capacità di risposta, soprattutto quando si mette in pericolo l 'integrità dei medesimi beni giuridici. Alla luce di tali considerazioni, si propone d 'introdurre nel corpo normativa della legge regionale n. 63 dell993 una disciplina sanzionatoria analoga a quella già contemplata dal Codice della Strada per le medesime fattispecie, seppure limitata alle sole sanzioni di natura prettamente amministrativa. Le modifiche e le integrazioni che il disegno di legge intende apportare alla struttura della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, risultano da 3 articoli il cui contenuto viene di seguito analiticamente illustrato. ARTICOLO l, Integrazione dell'articolo 41 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: la proposta integrazione del! 'articolo 41 della legge regionale n. 63 del 1993, con l'introduzione di un comma 3 bis, ha lo scopo di

introdurre l 'obbligo per i titolari di licenza taxi o di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con natante a motore o a remi di sottoporsi a controlli specifici preventivi per l 'accertamento del! 'assenza di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti. L 'esito positivo di tali controlli risulta, quindi, ostativo al rilascio dei titoli abilitativi ovvero comporta la decadenza dai titoli già rilasciati. ARTICOLO 2, Introduzione dell'articolo 43 bis nella legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: l'introduzione del! 'articolo 43 bis alla legge regionale n. 63 del 1993 è volto a istituire, nel corpus normativa della legge regionale, il precetto del divieto di conduzione di un natante, a motore o a remi, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione psico-jìsica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Oltre al precetto, l'articolo prevede, in analogia con quanto disposto dal Codice della Strada, l 'apparato sanzionatorio per il conducente e, eventualmente, per l 'armatore, oltre a stabilire le modalità per gli organi di Polizia di accertamento dello stato di alterazione psico-:fìsica. ARTICOLO 3, Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: infine, la proposta integrazione dell'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 con il comma 3 bis, mira a rendere più effettivo e cogente l 'apparto sanzionatorio sopra descritto, con l 'introduzione della sanzione accessoria della sospensione dal ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea nel caso in cui il soggetto sia stato ritenuto responsabile di conduzione di un natante, a motore o a remi, in stato di ebbrezza o in condizioni di alterazione psico-:fìsica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il periodo di sospensione è correlato e proporzionato all'eventuale recidiva nella commissione della condotta sanzionata dal! 'introducendo articolo 43 bis. 2

INTRODUZIONE NELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI VENEZIA" DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA CONDUZIONE DI NATANTI IN STATO DI ALTERAZIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DI ALCOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE Art. l - Integrazione dell'articolo 41 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. l. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è inserito il seguente: "3 bis. L 'accertamento del requisito del! 'idoneità fisica del titolare da parte delle strutture sanitarie competenti comprende, con riferimento alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirate ai rischi ritenuti necessari. L 'accertamento del! 'alcol dipendenza o l 'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti o il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti dal medico competente, comportano la decadenza di diritto del titolare dalla licenza ed autorizzazione. ". Art. 2 - Introduzione dell'articolo 43 bis nella legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. l. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è inserito il seguente: "Art. 43 bis - Conduzione di natante sotto l 'influenza di alcol o in stato di alterazione psico-fisica per l 'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. l. È vietato condurre un natante in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche con tasso alca/emico superiore al limite di 0,5 gli (grammi per litro) o in condizioni di alterazione psico-fisica correlata al! 'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ave il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 207,00 ad euro 930,00 in caso di conduzione in stato di ebbrezza con tasso alca/emico superiore al limite di 0,5 gli (grammi per litro) o in stato di alterazione psico-fisica per avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; b) la sanzione di cui alla lettera a) è triplicata nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. 3. I verbalizzanti indicano nel verbale le circostanze sintomatiche del!' esistenza dello stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalle modalità della condotta del natante. 4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l 'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al seguente comma 5, gli organi di Polizia, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso apparecchi portatili. 3

5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, in caso d'incidente da cui derivino conseguenze di cui al comma 7 ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore del natante si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dali 'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada". Le stesse disposizioni si applicano negli altri casi d 'incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. 6. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, in caso d'incidente da cui derivino conseguenze di cui al comma 7 ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore del natante si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dali 'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, gli organi di Polizia accompagnano il conduttore presso strutture sanitarie fisse o mobili ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini del/ 'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano negli altri casi d 'incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. 7. Per i conduttori coinvolti in incidenti nautici che provochino naufragio, uomo in mare o la sommersione della nave e sottoposti alle cure mediche, l 'accertamento del tasso a/co/emico o la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope è ejjèttuato, su richiesta degli organi di Polizia, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. 8. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera a) a carico dell'armatore del natante è irrogata la sanzione prevista dali 'articolo 1223 del Codice della Navigazione. 9. In quanto compatibili, si applicano le norme previste per la circolazione dei veicoli a motore relativamente agli strumenti di misura e alle loro omologazioni. ". Art. 3 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. l. All'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3 bis. Alla violazione di cui all'articolo 43 bis, comma 2, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del/ 'iscrizione al ruolo di cui ali 'articolo 13 per un periodo di sette giorni per la prima violazione, quattordici giorni per la seconda violazione, ventuno giorni per la terza violazione e di trenta giorni per la quarta e successive violazioni. L 'organo che accerta la violazione provvede ali 'immediata comunicazione alla Provincia e alla Camera di Commercio interessate, oltre che al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio. ". 4

INDICE Art. l -Integrazione dell'articolo 41 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63... 3 Art. 2- Introduzione dell'articolo 43 bis nella legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63... 3 Art. 3- Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63... 4 5

PDLR n. 416 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo l Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA (l) Art. 41- Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione e della licenza. l. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare: (2) a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza; b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti m materia di trasporto pubblico non di linea; c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia; d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi o di quello di gondola; e) sostituisce abusivamente altri nel servizio; f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza; g) interrompe il servizio senza giustificato motivo; h) non applica le tariffe in vigore. 2. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza. 3. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dai relativi provvedimenti. (l) Con sentenza n. 209/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera c). (2) L'articolo l della legge regionale 9 aprile 2004, n. 10 reca interpretazione autentica alla lettera b) e alla lettera c) disponendo che: "1. Le parole "direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea" e le parole "disposizioni di leggi e regolamenti nella materia" contenute nell'articolo 41, comma l, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 devono intendersi riferite esclusivamente a direttive e prescrizioni ovvero a leggi e regolamenti che disciplinano il trasporto pubblico non di linea di cui alla

medesima legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e non la circolazione acquea.". Nota all'articolo 2 Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA Art. 43- Sanzioni amministrative pecuniarie. l. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 500 mila a lire 2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza; b) da lire l 00 mila a lire 400 mila in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza; c) da lire 200 mila a lire 800 mila in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti. 2. Nell'ipotesi prevista dal comma l, lettera a) la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante. CODICE DELLA NAVIGAZIONE Art. -1223- Assegnazione indebita di funzioni. L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle [ c.n. 133, 737], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da euro 51 a euro 516 (1). (1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge. Nota all'articolo 3 Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (BUR n. 111/1993) NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI

NAVIGAZIONE INTERNA E PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTA' DI VENEZIA Art. 44 - Confisca e sequestro. l. Alla violazione di cui all'articolo 43, comma l, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. (l) 2. Nell'ipotesi di cui al comma l, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione. 3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689. (l) Ai sensi dell'articolo l, comma l, lettera b), della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20 limitatamente ali' acquisizione dei servizi nelle acque di navigazione interna del Comune di Venezia e limitatamente ai soggetti iscritti, entro il 31 maggio 1995, al ruolo di Conducenti di natanti di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l'osservanza delle norme esigibili dall'autorità Marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali, cooperative e societarie che, avendo iniziato l'attività entro e non oltre il 30 dicembre 1993, acquisiscono, con imbarcazioni di portata inferiore o superiore alle venti persone (Gran Turismo) servizi di noleggio ove consentito dalle norme di traffico, nei canali lagunari di navigazione interna, la sanzione accessoria della confisca si applica a decorrere dal l febbraio 1999, termine che è stato prorogato al l novembre 1999 dali' art. l comma 2 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 15 e al l maggio 2000 dell'articolo l comma 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 60. In precedenza l'applicazione della sanzione è stata disciplinata dali' art. l della legge regionale 3 giugno 1997, n. 21, dali' art. 49 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, dali' art. l comma 2 legge regionale 2 aprile 1996, n. 9, dall'art. l legge regionale 5 dicembre 1995, n. 45, dall'art. l legge regionale 18 aprile 1995, n. 34, dall'art. 8 legge regionale 14 settembre 1994, n. 54. L'articolo l, della legge regionale 3 giugno 1997, n. 21 aveva disposto che "Limitatamente alla navigazione nel comune di Venezia e al trasporto in servizio pubblico non di linea di cui al titolo II della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, per i soli soggetti in possesso di tutti i requisiti prescritti per ottenere la licenza o l'autorizzazione, iscritti entro il 31 maggio 1995 al ruolo provinciale dei conducenti di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 63/1993 e che abbiano conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge un periodo di lavoro di almeno due anni al comando di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri con portata fino a venti persone con l'osservanza delle vigenti norme per la navigazione marittima, nonché limitatamente alle imprese individuali cooperative o societarie che, avendo iniziato l'attività entro e non oltre il 30 dicembre 1993 acquisiscono, con imbarcazioni di portata superiore alle venti persone (granturismo) servizi di noleggio o ve consentito dalle norme del traffico, nei canali lagunari di navigazione interna, la sanzione amministrativa accessoria di

cui all'articolo 44, comma l, della legge n. 63/1993, si applica a decorrere dal l o aprile 1998."