OPERA PIA CEPPI DI BAIROLS



Documenti analoghi
Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

DPR \6\1959 OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DELLA PROTEZIONE CIVILE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E.P.I.S. Ente di Piacenza e Cremona per l istruzione superiore STATUTO

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELLA S.I.A.

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

STATUTO ENTE FIERA "MADONNA DELLA MERCEDE" Modificato con deliberazione

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

REGOLAMENTO COMUNALE

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

COMUNE DI CALVENE. Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337

'ISTITUTO I}I SANTA MARIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

REGOLAMENTO DISMISSIONE BENI MOBILI

Decreto 13 maggio 1999, n Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. Art.1 Finalità. Art. 2 Competenze. 2. Il CCR svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

BANDO DI CONCORSO CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI ENEA PER L'ANNO ACCADEMICO 1999/2000 ART.

FONDAZIONE NICOLO PICCOLOMINI PER L ACCADEMIA D ARTE DRAMATICA ROMA- VIA AURELIA ANTICA N. 164-TEL./ FAX STATUTO ORGANICO

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

REPUBBLICA DI SAN MARINO

STATUTO ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS

S T A T U T O D E L L A CONFSAL Federazione SNALS Università CISAPUNI

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO. Costituzione e scopi. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

Schema di decreto del Ministro dell Interno

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

Centro Regionale S.Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi. Statuto

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

STATUTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI TITOLO I COSTITUZIONE. CAPO I Istituzione e insediamento

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

Decreto del Ministro dell interno

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

REGIO EDITTO. In data 30 ottobre 1847 CARLO ALBERTO PER LA GRAZIA DI DIO

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno ore 10,00

REGOLAMENTO PER LE ADESIONI A FORZA ITALIA ANNO 2014

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Art.1 E costituita con atto pubblico una associazione scientifica denominata Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi (A.M.I.S.I.

O R D I N A: ART. 1 ART. 2

R E G O L A M E N T O

Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 28 giugno ore 10,00. 2^ convocazione 30 giugno ore 10,00

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione )

COMUNE DI RAGUSA REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI GESTIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Allegato A STATUTO SOCIALE

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

Oggetto: Bando di gara per la stipula di convenzione del servizio di cassa - quadriennio 01/01/ /12/ Codice CIG Z3715F0800

REGOLAMENTO PER L ADOZIONE E L APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI COMUNALI. Ai sensi della L.R. 5/07 e successive integrazioni e modificazioni

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

REGOLAMENTO DELL ASSOCIAZIONE FIDAS VERONA

ASSOCIAZIONE CENTRO ISLAMICO CULTURALE D ITALIA SEDE ROMA STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNE DI OYACE COMUNE DI GIGNOD. IL CONSIGLIO COMUNALE

LO STATUTO. Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte VII

L accordo sindacati-governo sull aumento delle pensioni basse

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELLA CITTA DI LENDINARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Transcript:

OPERA PIA CEPPI DI BAIROLS ERETTA IN CERCENASCO STATUTO ORGANICO UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE RE D ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell Interno; Vista la domanda del Consiglio Comunale di Cercenasco(Torino) per l erezione in Corpo Morale dell Opera Pia avente lo scopo di soccorrere i ciechi cronici di città e di campagna, fondata in quel Comune dalla fu Contessa Costanza Ceppi di Barolo, e per l autorizzazione ad accettare le due cascine del valore approssimativo di Lire Centoquarantamila disposte da essa fondatrice a favore della nuova Opera Pia; Visto il testamento olografo 12 giugno 1877, in atti del Notaio Cassinis, della predetta Contessa Costanza Ceppi; Visto il voto della Deputazione Provinciale; Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei Corpi Morali e 3 agosto 1862 sulle Opere Pie; Udito il parere del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: L Opera Pia Ceppi di Bajrolo del Comune di Cercenasco è eretta in Corpo Morale ed è autorizzata ad accettare gli stabili disposti in favore della medesima dalla sua fondatrice. 1

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 12 dicembre 1880. Firmato UMBERTO Controsegnato DEPETRIS UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA DELLA NAZIONE RE D ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell Interno,Presidente del Consigli dei Ministri; Visto lo Statuto organico dell Opera Pia Ceppi di Bajrols del Comune di Cercenasco(Torino),presentato alla Nostra approvazione dalla rispettiva Commissione amministratrice; Visto il voto della Deputazione Provinciale; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie; Abbiamo decretato e decretiamo: E approvato lo Statuto organico dell Opera Pia Ceppi di Bajrols del Comune di Cercenasco in data 20 maggio 1881, composto di quattordici articoli, visto e sottoscritto d ordine Nostro dal Ministro proponente, il quale è incaricato dell esecuzione del presente Decreto. Dato a Roma addì 30 giugno 1881. Firmato UMBERTO. Controsegnato DEPETRIS 2

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione in data 13 agosto 1966 del Consiglio di Amministrazione dell Opera Pia Ceppi di Bajrols con sede in Cercenasco (prov. di Torino), intesa ad ottenere la modifica dell Articolo 4 dello Statuto; Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi dall Ente Comunale di Assistenza e dal Consiglio Comunale di Cercenasco, nonché dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica di Torino; Ritenuta l opportunità della predetta riforma; Vista la legge 17 luglio 1890 n.6972, con le successive modifiche ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell Interno: DECRETA: All articolo 4 dello statuto organico dell Opera Pia Ceppi di Bajrols, con sede in Cercenasco, sono aggiunti i seguenti comma: Rimanendo posti disponibili, dopo l ammissione dei poveri potranno essere ammesse nel ricovero persone cieche, croniche, inabili di qualunque età e sesso, anche se sprovviste dei requisiti di nascita e di residenza stabiliti nel primo comma di questo articolo, mediante il versamento, a titolo di concorso per il loro mantenimento, di una contribuzione mensile o donazioni in denaro, titoli o beni immobili. Le contribuzioni stesse o donazioni saranno esaminate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione all atto del ricovero, tenuto conto delle condizioni familiari ed economiche di ogni singolo richiedente. Il Ministro proponente è incaricato dell esecuzione del presente decreto. Dato a Roma addì 19 maggio 1967. Firmato GIUSEPPE SARAGAT Controfirmato TAVIANI 3

STATUTO ORGANICO OPERA PIA CEPPI DI BAJROLS ERETTA IN CERCENASCO Art. 1 L istituto di beneficenza fondato dalla signora Contessa Costanza Ceppi di Bajrols, vedova Deporzelli della Valle, con testamento olografo depositato nei rogiti del Notaio Cassinis con atto 11 marzo 1880, ed eretto in corpo morale con Decreto Reale 12 dicembre 1880, ha la sua sede in Cercenasco. Art. 2 Questo istituto prenderà il nome di Istituto Ceppi di Bajrols ed ha per iscopo di soccorrere i ciechi cronici di città e campagna, sia con sovvenzioni, sia col loro ricovero in apposito ritiro, secondo che verrà stabilito dall Amministrazione dell Istituto. Art. 3 I mezzi coi quali l opera provvede allo scopo di sua istituzione consistono nel reddito che si ricava dai beni lasciati a questo scopo dalla Contessa Ceppi di Bajrols col suddetto testamento. Art. 4 Avranno diritto a partecipare ai benefizi di questo istituto tutti indistintamente i ciechi cronici poveri di città e campagna; cioè, sia del paese, che del territorio di Cercenasco, di qualunque età e sesso; vi saranno 4

pure ammessi i non residenti in Cercenasco purchè ivi nati e non sia trascorso un decennio dacchè hanno abbandonato il paese. Fra i più aventi diritto si dovrà sempre, esclusa la sorte, dare la preferenza al più bisognoso fra due egualmente per sé bisognosi, o che sia meno assistito o coadiuvato da parenti abbienti, ed in condizione di soccorrerlo. Rimanendo posti disponibili, dopo l ammissione dei poveri potranno essere ammesse nel ricovero persone cieche, croniche, inabili di qualunque età e sesso, anche se sprovviste dei requisiti di nascita e di residenza stabiliti nel primo comma di questo articolo, mediante il versamento, a titolo di concorso per il loro mantenimento, di una contribuzione mensile o donazioni in denaro, titoli o beni immobili. Le contribuzioni stesse o donazioni saranno esaminate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione all atto del ricovero, tenuto conto delle condizioni familiari ed economiche di ogni singolo richiedente. Art. 5 L ammissione all istituto dovrà farsi mediante esibizione delli attestati di povertà, di stato di fortuna e di nascita. Art. 6 L Amministrazione dell istituto è affidata ad un Consiglio di Direzione composto del Parroco pro tempore di Cercenasco e di sei membri nominati dal Consiglio comunale a maggioranza di voti. Art. 7 Il Consiglio di Direzione elegge nel suo seno il Presidente. 5

Art. 8 I direttori di nomina del Consiglio Comunale durano in carica sei anni e scadono uno per anno: la scadenza del primo sessennio è determinata dalla sorte. I direttori scadenti sono rieleggibili. Art. 9 Una Giunta composta del Presidente, del Parroco e del membro anziano sovraintende all amministrazione del patrimonio dell istituto, alla sua Direzione ed all ammissione dei ricoverandi nell Ospizio. Qualora il Parroco fosse presidente della Direzione, il Consiglio nominerà altro dei suoi direttori a comporre la Giunta di Amministrazione. Art. 10 Il Consiglio di Direzione terrà le sue adunanze una volta al mese ed anche più frequentemente quando affari urgenti lo richiedano. La Giunta provvederà all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Direzione, ed agli atti di amministrazione rendendo conto del suo operato ad ogni adunanza di detto Consiglio. Art. 11 Perché le deliberazioni del Consiglio siano valide è necessario che qualunque sia il numero dei presenti, raccolgano almeno 4 voti favorevoli, cioè la metà più uno dei sette componenti il Consiglio. Art. 12 Tutti quegli atti che eccedono la semplice amministrazione, come sarebbero la compilazione degli annui bilanci e dei conti, la nomina di 6

impiegati ed inservienti, spettano al Consiglio di Direzione, sotto l osservanza delle leggi vigenti. Art.13 Il Consiglio di Direzione compilerà un regolamento di amministrazione due mesi dalla sua elezione, da sottoporsi all approvazione della Deputazione Provinciale. Art. 14 L impiegato della Congragazione di Carità locale presterà servizio anche per quest Opera pia, la quale a tale scopo assegnerà un equo stipendio. Lo stesso impiegato funzionerà pure da tesoriere, al qual effetto depositerà a titolo di cauzione nella cassa Municipale la somma di lire 400, oppure una cartella del Debito Pubblico dello stesso valore effettivo. 7