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Al Sindaco Al Responsabile dell Ufficio Tributi del Comune di LA FISCALITÀ LOCALE NELLA FINANZIARIA 2005 Servizio nazionale della riscossione Proroga concessioni La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo è stata prorogata al 31 dicembre 2006 dal comma 427 della legge 30 dicembre 2004 n.311 (legge Finanziaria 2005). Per effetto di tale differimento sono dunque prorogati anche i rapporti che hanno causa nella concessione di cui al D.Lgs. n.112 /1999: si conferma in tal senso quanto espresso nella precedente lettera di Novembre 2004, e quindi che con la nuova scadenza vengono conseguentemente a traslare temporalmente i termini di tutti i rapporti alla stessa correlati, e quindi anche quelli che legano il Concessionario della riscossione al Comune. In questo contesto sono dunque ricompresi i servizi che il Concessionario presta in favore del Comune per effetto di norme di legge, ove l ente non abbia diversamente disposto in via regolamentare (come, ad esempio, la riscossione ICI ex D.Lgs. n.504/1992, e Tarsu ex D.Lgs. n.507/1993), nonché le attività agli stessi connesse o correlate ed effettuate in base ad accordi convenzionali stipulati fra i medesimi soggetti, come le convenzioni Gia o quelle inerenti le modalità di versamento ICI: la continuazione di questi ultimi rapporti consegue, di fatto in via consequenziale, alla proroga del rapporto principale cioè la concessione nazionale che lega Comune e Concessionario. 1

Modifica disciplina riscossione a mezzo ruolo I commi 415 e seguenti recano modifiche alla disciplina inerente la riscossione mediante ruolo, fra le quali si evidenziano, per quanto qui interessa in particolare, le seguenti: - il comma 417 integra l art.25 del D.P.R. n.602/1973, stabilendo che il Concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento a pena di decadenza, entro l ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario; - in correlazione con quanto sopra evidenziato, con le modifiche apportate all art.19 del D.Lgs. n.112/1999, dal comma 416, viene stabilito che il Concessionario perde il diritto al discarico nel caso di mancata notifica, allo stesso imputabile, della cartella di pagamento entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo, ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo, nonché come già stabilito dallo stesso art.19 entro il terzo mese successivo all ultima rata indicata nel ruolo nei casi previsti dall art.32, c.2, lett.b), del citato decreto n.112. ICI Proroga termini accertamento La Finanziaria dispone anche per l anno 2005, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, il differimento dei termini per le attività tributarie dei comuni inerenti l ICI. Per effetto del comma 67, infatti, i termini per l accertamento dell imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive. Peraltro occorre osservare come il legislatore con tale dettato normativo non ha provveduto a prorogare i termini inerenti le attività di liquidazione dell imposta, determinando l impossibilità (dal 1 gennaio 2005) di emettere validamente atti di liquidazione ICI per tutte le annualità precedenti il 2003 (qualora non vi fosse obbligo di dichiarazione), ovvero il 2002 (con obbligo di dichiarazione). 2

Rendite catastali Con il comma 335 viene consentito agli enti di richiedere agli uffici provinciali dell Agenzia delle entrate la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del D.P.R. n. 138/1998), e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell applicazione dell ICI, si discosta significativamente dall analogo rapporto relativo all insieme delle microzone. L Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, può attivare il procedimento revisionale con apposito provvedimento. I comuni, inoltre, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ai sensi del comma 336 possono richiedere ai titolari di diritti reali sulle medesime u.i. la presentazione di atti di aggiornamento, redatti in conformità alla procedura Docfa per le rendite proposte. La richiesta, contenente gli elementi constatati - tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale deve essere notificata agli interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell Agenzia del territorio. Se gli interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione gli uffici provinciali dell Agenzia provvedono, con oneri a carico dell interessato, all iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si ritiene utile osservare come le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell anno di notifica della 3

richiesta del comune. Le modalità tecniche e operative per l applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e seguenti saranno stabilite con apposito provvedimento del direttore dell Agenzia del territorio. Fabbricati industriali o commerciali Con ratio del tutto innovativa, il comma 540 ha disposto che l art. 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Conseguentemente, con effetto retroattivo, vengono a concorrere alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze delle attività industriali o commerciali anche se fisicamente non incorporati al suolo. Tale misura determinerebbe, una volta attuata, l aumento della base imponibile ICI con conseguente maggior gettito (ed in misura anche particolarmente significativa per alcuni territori comunali). Tuttavia la novella non comporterà una effettiva maggiore disponibilità di risorse visto che la stessa norma prevede che i trasferimenti erariali agli enti locali interessati saranno conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento. Si ritiene utile rilevare come la norma sia stata definita con particolare riferimento alla rendita catastale delle centrali elettriche, ed in relazione alla considerazione ai fini della corretta determinazione delle stessa rendita delle turbine ancorate al suolo mediante imbullonatura ai cd. cavalletti di turbina, inamovibili senza danno per le strutture murarie della medesima centrale elettrica nella quale siano collocate. Sulla questione era stata, peraltro, chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, la cui sezione tributaria (28 ottobre 22 dicembre 2004 n. 23798) ha rimessa al Primo Presidente l eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite vista la sua importanza. 4

Addizionale comunale Ire Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita (comma 51) la variazione in aumento dell aliquota dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale alla data del 1 gennaio 2005. L aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Sebbene la disposizione non risulti particolarmente chiara, è da ritenere che la norma intenda consentire l applicazione dell addizionale nella misura massima dello 0,1% agli enti che non abbiano mai applicato l addizionale. Nello stesso senso, è da ritenere che tale misura possa essere legittimamente deliberata dagli enti che, sebbene si fossero già determinati ad istituire l addizionale, non hanno potuto dare efficacia a tale provvedimento per effetto delle sospensioni disposte dalle leggi finanziarie degli anni precedenti, purchè provvedano a revocare il medesimo provvedimento istitutivo. Dallo stesso comma è stata peraltro confermata la sospensione degli aumenti delle addizionali all imposta sul reddito, eventualmente già deliberati, sino al 31 dicembre 2006; da tale sospensione si devono evidentemente ritenere esclusi i provvedimenti di cui sopra relativi all applicazione dell addizionale nella misura dello 0,1%. Imposta sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni Ulteriori esenzioni Per effetto di quanto disposto dal comma 480 l imposta sulla pubblicità non è più dovuta (ossia non si applica) dai soggetti di cui all art.20 del D.Lgs. n.507/1993, e quindi (si osserva, peraltro, come detto articolo faccia invece riferimento ad attività, e non, appunto, a soggetti): a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la 5

partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. Per l affissione dei predetti manifesti i comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali; l affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni, mentre per le persone fisiche che non intendono avvalersi di detti spazi si applica la riduzione alla metà della tariffa ai sensi dell art.20 del decreto n.507/1993. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere detti manifesti e deve avvenire secondo le modalità previste dai relativi regolamenti comunali; il comune non fornisce personale per l affissione. Si ritiene peraltro utile evidenziare come dal 1 gennaio 2005 se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. Condono violazioni affissioni politiche La Finanziaria 2005 reca, inoltre, disposizioni rivolte alla definizione delle violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d affissioni e pubblicità (commesse fino al 31 dicembre 2004), mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, disposizioni che sostanzialmente riproducono, e di fatto prorogano estendendone oggettivamente l applicazione, le norme già contenute in precedenti leggi finanziarie. Le predette violazioni possono così essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari a 100 euro per anno e per provincia. 6

Il versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso quest ultima provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Tarsu - Tariffa gestione rifiuti Superficie imponibile della tassa Ai fini dell applicazione della tassa, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1 gennaio 2005 la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. Per gli immobili già denunciati i comuni, come stabilito dal comma 340, modificano d ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale; a tale scopo gli enti possono avvalersi dei dati catastali e delle verifiche operate a seguito dell'incrocio con i dati comunali, comprensivi della toponomastica. Nel caso in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il comune può richiedere ai soggetti privati intestatari di presentare all ufficio provinciale dell'agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, per l eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. 7

Proroga obbligo applicazione tariffa D.Lgs. n.22/1997 Il comma 523 ha ulteriormente differito al 1 gennaio 2006 il termine entro il quale gli enti locali, che nell anno 1999 avevano raggiunto un grado di copertura dei costi superiore al 55%, sono tenuti all applicazione della tariffa gestione rifiuti di cui all art.49 del D.Lgs. n.22/1997, ed al D.P.R. n.158/1999. Cordiali saluti. Dicembre 2004 8