UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI

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Prot. 0036012 del 15/05/2018 - UniPA UOR 123050 - Cl. I/1 - Rep. Decreti n. 1380/2018 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO IL RETTORE Visto lo Statuto dell Università degli Studi di Palermo; Visto il Regolamento Generale di Ateneo; Visto il Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 4737 del 31/12/2014; Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 18/10/2017 e n. 37 del 7/3/2018, che approvano il nuovo testo del Titolo IV Attività Negoziale del suddetto Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; Visto il parere favorevole, espresso dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, con nota prot. n. 5836 del 7/5/2018, sulla citata nuova formulazione del Titolo IV; DECRETA È emanato il Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il cui nuovo Titolo IV Attività Negoziale di seguito, integralmente, si riporta: TITOLO IV ATTIVITA NEGOZIALE Art. 90 - Norme generali 1. L'Amministrazione provvede all'acquisizione di servizi, beni e alla realizzazione di lavori e opere mediante contratti e concessioni o mediante qualsiasi altra modalità consentita dalla disciplina vigente. Le procedure di affidamento ed esecuzione di opere e lavori, servizi e forniture devono garantire la qualità delle prestazioni e devono avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza. 2. La procedura di gara pubblica sarà, di norma, quella ordinaria: aperta o ristretta. 3. Tuttavia, ricorrendone le condizioni, sarà possibile l'adozione degli altri sistemi di scelta del contraente e cioè la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo, il partenariato per l innovazione, l accordo quadro e ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia. 4. L'Università ricorre di norma al mercato elettronico, fatte salve le fattispecie escluse dalla Legge da tale obbligo, come strumento privilegiato per l'acquisizione di beni, servizi e lavori. 5. L'Università individua la miglior offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo in determinati casi previsti dalla norma, dandone adeguata motivazione. L Università indica nel bando di gara o nella lettera d'invito quale dei due criteri sarà applicato. 1

6. Cassato 7. Nel caso di sopravvenuta modifica apportata dall'ordinamento comunitario e statale, il presente Regolamento si intenderà automaticamente adeguato a detto quadro normativo. 8. Gli importi evidenziati nel presente titolo si intendono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche apportate dalle norme comunitarie o nazionali. 9. Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'iva, qualora non diversamente indicato. 10. Tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione devono essere pubblicati secondo le modalità previste dalla norma. Art. 91 - Deliberazione a contrattare 1. La deliberazione a contrattare, l'approvazione del progetto da realizzare, l'individuazione del procedimento di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione e delle altre modalità essenziali, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. 2. Le singole acquisizioni di beni e servizi e le realizzazioni di lavori di importo complessivo pari o inferiore a. 150.000,00 compreso IVA e ogni altro onere, sono disposte, per l Amministrazione centrale, dal Direttore Generale o dal Dirigente da quest ultimo delegato; per specifiche fattispecie, il Direttore Generale può delegare, in via del tutto eccezionale e per importi inferiori ad 20.000,00, oltre IVA, anche funzionari inquadrati nella categoria EP posti in funzione apicale in strutture non inquadrate all interno delle Aree dirigenziali. Per le strutture decentrate, la competenza è del Presidente/Direttore. 3. È vietato l'artificioso frazionamento della spesa. 4. Per quanto riguarda i contratti attivi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione approva le condizioni, le prescrizioni e le modalità di esecuzione del contratto. Viene privilegiato lo strumento della procedura aperta e fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata, dandone adeguata motivazione. Art. 92 - Aggiudicazione delle gare 1. Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'ordinamento giuridico vigente, l'aggiudicazione delle gare mediante procedura ordinaria o semplificata avviene in seduta pubblica presso l'amministrazione centrale. 2. a) In caso di procedure ordinarie (aperta, ristretta, ecc.) con il criterio del minor prezzo, l esame della documentazione amministrativa e il successivo esame delle offerte economiche è demandato ad apposita commissione così composta: Presidente: Dirigente dell Area competente o, su disposizione del Direttore Generale, altro Dirigente. 2

Componenti: due o quattro funzionari esperti in materia cui si riferisce l oggetto del contratto. Tra i suddetti commissari, due assumeranno le funzioni di testimoni. La verbalizzazione sarà assicurata dall Ufficiale Rogante. b) Nel caso di procedure negoziate l esame della documentazione amministrativa e successivo esame delle offerte economiche è demandato ad apposita commissione così composta: Presidente: Dirigente dell Area competente o funzionario da quest ultimo delegato oppure responsabile amministrativo della struttura decentrata o funzionario da quest ultimo delegato. Componenti: due commissari esperti in materia cui si riferisce l oggetto del contratto. 3. Le sedute delle commissioni incaricate di selezionare la migliore offerta sono pubbliche. 4. Cassato Art. 93 - Ufficiale Rogante 1. L'Ufficiale Rogante è un Dirigente o un Funzionario dell'area amministrativa gestionale, appartenente alla categoria EP o alla categoria D, incaricato dal Direttore Generale con apposito provvedimento. Resta ferma la competenza del Notaio per i casi prescritti dalla legge. 2. Il soggetto incaricato assume le funzioni e le responsabilità attribuite dall'ordinamento al Notaio per quanto attiene alla verbalizzazione degli atti ed al ricevimento delle dichiarazioni avvenute alla sua presenza. 3. L'attività dell'ufficiale Rogante viene svolta alla presenza di due testimoni e con l'eventuale assistenza di un segretario di sua fiducia, con l utilizzo di tutte le modalità previste dall ordinamento vigente. 4. La tenuta del repertorio degli atti formati con l'intervento dell'ufficiale Rogante e degli atti e contratti stipulati dall'università e ricevuti dal medesimo Ufficiale Rogante rientra tra le funzioni di quest'ultimo, che può avvalersi, per tali incombenze, della collaborazione dell'area competente in merito alle attività negoziali, anche per l'espletamento di tutti i conseguenti adempimenti stabiliti dalla legge o comunque necessari alla regolarità degli atti e contratti medesimi. Art. 94 - Commissioni di valutazione 1. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, la commissione competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto continua ad essere nominata dall Ateneo, secondo modalità previste dall ordinamento vigente. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è competenza del Direttore Generale la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici preposte a tutte le valutazioni tecniche, richieste dalla vigente normativa in ordine alla realizzazione di opere e lavori e all'acquisizione di forniture di beni e servizi. 2. La composizione delle suddette commissioni è la seguente: a) un Dirigente che presiede o in alternativa un funzionario appartenente alla categoria EP; b) 2 o 4 componenti, interni od esterni, esperti nella materia cui si riferisce l'oggetto del contratto; 3

c) un Funzionario con compiti di segretario verbalizzante; tale ruolo può eventualmente anche essere affidato contestualmente a uno dei suddetti commissari. 3. I commissari, con esclusione del Presidente qualora Dirigente, non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 4. I commissari diversi dal Presidente, nel caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi, previsti dalla normativa vigente, in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, possono essere scelti tra Funzionari di altre pubbliche Amministrazioni ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie: - Professori universitari di ruolo; - Professionisti con almeno dieci anni d'iscrizione nei rispettivi albi professionali. Dopo l adozione dell Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, l Università richiederà all ANAC una lista di candidati tra i quali effettuerà la scelta mediante pubblico sorteggio secondo il principio di rotazione. Il Presidente viene individuato dall Università tra i soggetti sorteggiati. La nomina della commissione avverrà mediante disposizione del Direttore Generale. Nelle strutture decentrate, il provvedimento di nomina della commissione sarà di competenza del Direttore/Presidente della struttura. La nomina della Commissione deve avvenire tassativamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le suddette commissioni provvederanno alla valutazione tecnica ed economica delle offerte, formulando la proposta di aggiudicazione. La fase della valutazione tecnica si svolge in seduta riservata. Tutte le altre sedute si svolgono pubblicamente. 5. Cassato Art. 95 - Procedura negoziata 1. La procedura negoziata è ammessa, ricorrendone i presupposti, nelle ipotesi e con le modalità espressamente previste dalle vigenti normative comunitarie e nazionali. 2. L'offerta deve essere conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nella lettera di invito. Art. 96 - Garanzie 1. Cassato 2. Cassato 3. Cassato 4. Cassato 4

5. Cassato 6. Cassato 7. Cassato 8. Cassato 9. Cassato 10. L offerta è corredata di una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nella lettera di invito o nelle misure previste successivamente dalla normativa nazionale e comunitaria. La garanzia definitiva è rilasciata secondo le modalità e i criteri previsti dalla norma. Per le acquisizioni di importo rientranti nell ambito dell affidamento diretto è facoltativa l acquisizione della garanzia provvisoria e definitiva. Art. 97 - Contratti delle Strutture Decentrate 1. L attività contrattuale delle strutture decentrate è di competenza degli organi della stessa entro il limite di 150.000,00 IVA compresa. Oltre tale limite, la competenza autorizzatoria è del Consiglio di Amministrazione. Alle forniture di beni e servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permute, al leasing ed ai servizi in genere di competenza del Centro gestionale corrispondente alle Strutture Decentrate, si provvede - nell ambito delle risorse di budget - mediante contratti a norma delle disposizioni contenute nel presente Titolo del Regolamento. Per importi inferiori alla soglia comunitaria, è di competenza della Struttura Decentrata l espletamento della procedura di gara. 2. Ai fini di cui al comma 1 i contratti sono sottoscritti dal Presidente/Direttore. 3. Il Centro gestionale corrispondente alle Strutture Decentrate può disporre spese nel limite del budget assegnato. Alla luce della suddetta emanazione, si autorizza la pubblicazione all Albo Ufficiale di Ateneo del Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con il nuovo testo del Titolo IV Attività Negoziale, come sopra evidenziato. Il Regolamento citato, nel nuovo testo, entrerà in vigore a far data dalla suddetta pubblicazione. Il Rettore Prof. Fabrizio Micari 5