EurEta Via Sicilia 57 00187 Roma Tel. +39 06 42020757 Fax+39 06 42390413 E-mail eureta@libero.it Hearing on Recognition of professional qualifications - Committee on legal affairs and the international market- European Parliement, Bruxelles, 01/10/2002 Relatore : Raffaele Gulizia Vice Presidente EurEta International e Presidente EurEta Italia. L EURETA è un associazione europea delle professioni tecniche dell ingegneria pratica, ed il suo scopo consiste nel definire gli standars di qualifiche diffuse e riconosciute a livello europeo per professionisti tecnici e per istituire un Registro Europeo di questi professionisti, e ciò per assicurare un livello omogeneo, per durata e per contenuti, delle qualifiche professionali e dei titoli di formazione nell area del professionismo tecnico-ingegneristico; per favorire la circolazione dei professionisti in ambito europeo; per monitorare e verificare i titoli professionali conseguiti nei singoli Paesi al fine di accettarne un adeguato contenuto formativo; per assicurare la formazione costante ed approfondita nell ambito dell ingegneria pratica. Innanzitutto, per quanto riguarda la Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, viene valutato positivamente l orientamento della Commissione, per consolidare la scelta di approntare una direttiva generale, al fine di semplificare la legislazione esistente, sostanzialmente limitata a direttive di tipo settoriale, così facilitando ulteriormente la libera prestazione di servizi con modalità sostanzialmente conformi alle conclusioni raggiunte dal vertice di Lisbona. 1
A tal fine, pare opportuno evidenziare le seguenti finalità che debbono essere perseguite nella direttiva: - a) assicurare la trasparenza ed il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze secondo schemi e procedure accettate nella maggior parte degli Stati membri, in ciò tenendo conto della competenza conseguita dai singoli professionisti in ragione del percorso formativo e dell esperienza acquisita presso strutture professionali contrassegnate da determinati standards di qualità; - b) a tal fine andrebbero distinte con più chiarezza le nozioni di qualificazione professionale e di diploma di formazione, ciò è evidente nelle lettere b) e c) dell art. 3 della proposta di direttiva, ma resta confusa nella formulazione del successivo art. 11; - c) tra i considerando andrebbe inserita la definizione di professionista intellettuale, al fine di distinguere definitivamente l attività professionale dall attività d impresa commerciale, indicando anche le caratteristiche della prima, con riferimento al rapporto fiduciario tra cliente e professionista; alla circostanza che il professionista debba avere determinati requisiti di preparazione e formazione; alla necessità che alcune attività professionali vengano riservate a soggetti aventi determinate caratteristiche (es. iscrizioni in Albi con superamento di esami di Stato); al richiamo di norme deontologiche e di tutela della clientela (il considerando potrebbe recitare: per professioni intellettuali viene intesa quella attività, espletata con vincolo di dipendenza ovvero senza vincolo di subordinazione, condotta da soggetti che abbiano conseguito specifici titoli di studio insieme ad un percorso formativo di tipo pratico; che siano obbligati ad eseguire l incarico con diligenza professionale e nel rispetto di regole deontologiche; che per l esercizio della professione, in relazione anche alle singole normative nazionali, debbano essere iscritti in Albi o in elenchi tenuti da enti secondo criteri dettati dalla presente direttiva e dai principi 2
comunitari, volti ad accettarne l obiettività e la trasparenza ) ; - d) la inclusione degli ingegneri pratici ( ad esempio, Ingenieros tècnicos in Spagna, Incorporated engineers nel Regno Unito, Diplom-ingenieur FH in Germania, Periti Industriali Laureati in Italia, etc..) nel IV livello di qualifica previsto dall art. 11 della proposta di direttiva, corrispondente ad una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di almeno 3 anni e inferiore a 4 anni (il modello corrisponde al percorso formativo della Laurea L come previsto dal DPR n. 328/2001 nell ordinamento italiano); - e) è da sottoscrivere la conferma del principio secondo cui la struttura e il livello della formazione, del tirocinio o della pratica professionale siano stabilite da norme legislative, regolamentari o amministrative del singolo Stato nazionale; - f) si ritiene possibile che i summenzionati livelli determinati in modo certo, omogeneo e trasparente con il concorso partecipativo delle categorie professionali interessate e delle istituzioni universitarie siano verificati e controllati da un autorità ovvero da enti associativi, riconosciuti a livello nazionale o comunitario, per i quali sia prevista l iscrizione in elenchi, il cui accesso resti subordinato alla verifica di requisiti e modalità alla stregua di principi fissati in modo omogeneo e certo; - g) si chiede nell ambito specifico del professionismo tecnicoingegneristico, di non prevedere un unica associazione professionale per tutte le attività e le qualificazioni esistenti nel settore, ovvero un ente unico per l attestazione del livello di competenza sostanzialmente indifferenziata per tutti i livelli previsti nell art. 11 della proposta di direttiva. A tal fine, si segnala la necessità di attribuire competenze ad enti certificatori diversi o associazioni professionali diverse in ragione delle peculiarità previste per ognuno dei livelli di cui al citato art. 11, espressamente distinguendo nell ambito del 3
professionismo tecnico-ingegneristico tra enti attestanti la competenza nel settore dell ingegneria teorica (ovvero V livello dell art. 11 della proposta di Direttiva) e quelli con competenza esclusiva nel settore dell ingegneria pratica (ovvero IV livello dell art. 11 della medesima proposta di Direttiva). Ciò, del resto, risulta conforme alla diversità dei percorsi di formazione e di qualificazione presupposti nella stessa impostazione dell art. 15 della proposta di direttiva e corrisponde, nello specifico, all esperienza che la stessa Eureta ha maturato in questi anni, con la redazione di una piattaforma comune sull insieme delle qualifiche, delle competenze e del percorso formativo relativo ai professionisti tecnici; - h) sarebbe necessaria una maggiore attenzione agli interessi dei clienti, determinando regole precise in tema di responsabilità, di principi e norme deontologiche applicabili, privilegiando il criterio dello Stato in cui viene svolta la prestazione, e non già dello Stato di provenienza del professionista. 4
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