Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (18 dicembre 1992)

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Transcript:

Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (18 dicembre 1992) L'Assemblea generale, Ribadendo che uno degli scopi fondamentali delle Nazioni Unite, quali proclamati nella sua Carta, è di promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, Riaffermando la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità della persona umana, negli eguali diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, Desiderando promuovere la realizzazione dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, nella Convenzione internazionale sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nella Dichiarazione sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione basata sulla religione o la fede, e nella Convenzione sui diritti del bambino, nonché negli altri pertinenti strumenti internazionali che sono stati adottati sul piano universale o regionale e in quelli stipulati tra singoli Stati membri e le Nazioni Unite, Ispirandosi alle previsioni dell'articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici riguardanti i diritti delle persone appartenenti a minoranza etnica religiosa o linguistica, Considerando che la promozione e la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica contribuiscono alla stabilità politica e sociale degli Stati in cui esse vivono, Sottolineando che la costante promozione e realizzazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica, come parte integrante dello sviluppo della società nel suo insieme e in un contesto democratico basato sullo stato di diritto, è tale da contribuire al rafforzamento dell'amicizia e della

cooperazione tra i popoli e tra gli Stati, Considerando che le Nazioni Unite hanno un importante ruolo da svolgere riguardo alla protezione delle minoranze, Ricordando il lavoro fin qui svolto nel sistema delle Nazioni Unite, in particolare dalla Commissione dei diritti dell'uomo, dalla Sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze e dagli organismi stabiliti ai sensi dei Patti internazionali sui diritti umani e dagli altri strumenti internazionali sui diritti umani nel promuovere e proteggere i diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica, Tenendo in considerazione l'importante lavoro che è realizzato da organizzazioni intergovernative e nongovernative nel proteggere le minoranze e nel promuovere e proteggere i diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica, Riconoscendo la necessità di garantire una più effettiva realizzazione degli strumenti internazionali avuto riguardo ai diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica, Proclama questa Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica: Articolo 1. 1. Gli Stati proteggeranno l'esistenza e l'identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze all'interno dei rispettivi territori e favoriranno le condizioni per la promozione di tale identità. 2. Gli Stati adotteranno idonee misure legislative ed altre allo scopo di conseguire questi obiettivi. Articolo 2. 1. Le persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (d'ora in avanti chiamate persone appartenenti a minoranza) hanno il diritto di beneficiare della loro cultura, di professare e praticare la loro religione e di usare la loro lingua, in privato e in pubblico, liberamente e senza interferenza o qualsiasi altra forma di discriminazione.

2. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica. 3. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla presa delle decisioni sul piano nazionale e, ove opportuno, sul piano regionale quando riguardino la minoranza alla quale esse appartengono o le regioni in cui esse vivono, in maniera non incompatibile con la legislazione nazionale. 4. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di costituire e mantenere proprie associazioni. 5. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di costituire e mantenere, senza alcuna discriminazione, contatti liberi e pacifici con altri membri di altri gruppi e con persone appartenenti ad altre minoranze, nonché contatti al di là dei confini con cittadini di altri Stati ai quali esse siano collegate da legami nazionali o etnici, religiosi o linguistici. Articolo 3. 1. Le persone appartenenti a minoranza possono esercitare i loro diritti, compresi quelli enunciati nella presente Dichiarazione, sia individualmente sia in comunità con gli altri membri del proprio gruppo, senza discriminazione alcuna. 2. Nessuno svantaggio dovrà risultare per qualsiasi persona appartenente a minoranza come conseguenza dell'esercizio o del non esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Articolo 4. 1. Gli Stati adotteranno misure, ove necessario, per assicurare che le persone appartenenti a minoranza possano esercitare pienamente ed effettivamente tutti i loro diritti umani e libertà fondamentali senza alcuna discriminazione e in piena eguaglianza davanti alla legge. 2. Gli Stati adotteranno misure allo scopo di creare condizioni favorevoli a far sì che le persone appartenenti a minoranza possano esprimere le proprie caratteristiche e sviluppare la loro cultura, lingua, religione, tradizioni, tranne quando specifiche pratiche sono in violazione della legge nazionale e contrarie agli standard internazionali.

3. Gli Stati adotteranno appropriate misure in modo che, quando possibile, le persone appartenenti a minoranza abbiano adeguate possibilità di apprendere la loro madrelingua o di essere istruite nella loro madrelingua. 4. Gli Stati, ove necessario, adotteranno misure nel campo dell'educazione, al fine di incoraggiare la conoscenza della storia, delle tradizioni, della lingua e della cultura delle minoranze esistenti nel proprio territorio. Le persone appartenenti a minoranza dovranno avere adeguate possibilità di acquisire la conoscenza della società nel suo insieme. 5. Gli Stati prenderanno in considerazione appropriate misure in modo che le persone appartenenti a minoranza possano partecipare pienamente al progresso economico e allo sviluppo nel proprio paese. Articolo 5. 1. Le politiche e i programmi nazionali saranno elaborati e realizzati tenendo in conto i legittimi interessi delle persone appartenenti a minoranza. 2. I programmi di cooperazione e di assistenza fra Stati devono essere elaborati e realizzati avuto riguardo ai legittimi interessi delle persone appartenenti a minoranza. Articolo 6. Gli Stati devono cooperare nelle materie relative alle persone appartenenti a minoranza, compreso lo scambio di informazioni e di esperienze, al fine di promuovere la reciproca comprensione e fiducia. Articolo 7. Gli Stati devono cooperare allo scopo di promuovere il rispetto dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Articolo 8. 1. Nulla della presente Dichiarazione pregiudicherà l'adempimento degli obblighi internazionali degli Stati in relazione alle persone appartenenti a minoranza. In particolare, gli Stati adempiranno in buona fede agli obblighi e agli impegni che hanno assunto in base ai trattati e agli accordi internazionali di cui sono parti. 2. L'esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione non pregiudica il godimento, da parte di ogni persona, dei diritti umani e libertà fondamentali

universalmente riconosciuti. 3. Le misure adottate dagli Stati per assicurare l'effettivo godimento dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione non saranno considerati prima facie contrari al principio di eguaglianza contenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 4. Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di consentire attività contrarie agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite, compresa la sovrana eguaglianza, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati. Articolo 9. Le Agenzie specializzate e le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite contribuiranno alla piena realizzazione dei diritti e dei principi enunciati nella presente Dichiarazione, nell'ambito delle rispettive competenze.