PROGETTO DI RELAZIONE
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- Giancarlo Lentini
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1 ASSEMBLEA PARLAMENTARE PARETICA ACP-UE Commissione per gli affari politici PROGETTO DI RELAZIONE sulla diversità culturale e i diritti umani nei paesi ACP e nell'ue Correlatori: Abdoulaye Touré (Costa d'avorio) e Davor Ivo Stier PARTE A: PROGETTO DI PROPOSTA DI RISOLUZIONE DR\ doc AP v01-00
2 INDICE Pagina PAGINA REGOLAMENTARE... 3 PROPOSTA DI RISOLUZIONE... 4 MOTIVAZIONE (pubblicata separatamente) AP v /7 DR\ doc
3 PAGINA REGOLAMENTARE Nella riunione del 16 marzo 2014, l'ufficio di presidenza dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ha autorizzato la commissione per gli affari politici a elaborare una relazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del suo regolamento, sulla diversità culturale e i diritti umani nei paesi ACP e nell'ue. Nella riunione del 29 novembre 2014, la commissione per gli affari politici ha nominato correlatori Davor Ivo Stier e Abdoulaye Touré (Costa d'avorio). Nelle riunioni del e, la commissione degli affari politici ha esaminato il progetto di relazione. Nel corso dell'ultima riunione, ha approvato il progetto di proposta di risoluzione che la correda. Erano presenti:... La risoluzione è stata depositata per approvazione il... DR\ doc 3/7 AP v01-00
4 PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla diversità culturale e i diritti umani nei paesi ACP e nell'ue L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, riunita a il visto l'articolo 18, paragrafo 1, del suo regolamento, visto l'accordo di Cotonou firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010, vista la risoluzione sul razzismo, la discriminazione raziale, la xenofobia e l'intolleranza approvata dall'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 3 aprile 2003 a Brazzaville, vista la risoluzione sulle sfide della conciliazione democratica delle diversità etniche, culturali e religiose negli Stati ACP e dell'unione europea, approvata dall'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE il 9 aprile 2009 a Praga, vista la risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi, vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (Carta di Banjul), approvata dall'assemblea dell'organizzazione dell'unità africana il 27 giugno 1981, vista la Carta delle Nazioni Unite firmata il 26 giugno 1945, vista la Convenzione sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale adottata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965, visto il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, approvato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, visto il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, approvato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, vista la convenzione relativa alle misure da adottare per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illegali di beni culturali, approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 novembre 1970, visto il protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, approvato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 2008, AP v /7 DR\ doc
5 vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, vista la Convenzione sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, vista la dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali e etniche, religiose e linguistiche, approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1992, vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 settembre 2000, vista la Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2007, vista la dichiarazione di Vienna e il programma di azione approvati dalla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo il 23 giugno 1993, vista la dichiarazione di Durban e il programma di azione approvati dalla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza il 22 settembre 2011, vista la dichiarazione di principi della cooperazione culturale internazionale approvata dalla Conferenza generale dell'unesco il 4 novembre 1966, vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali approvata dalla Conferenza generale dell'unesco il 20 ottobre 2005, vista la dichiarazione universale sulla diversità culturale approvata dalla Conferenza generale dell'unesco il 2 dicembre 2001, vista la convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo approvata dalla Conferenza specializzata interamericana sui diritti dell'uomo il 22 novembre 1969, A. considerando che la quasi totalità dei 200 paesi del mondo accoglie circa gruppi etnici e che i due terzi di tali paesi contano almeno una minoranza etnica o religiosa sostanziale; B. considerando pertanto che tutte le democrazie devono concepire politiche che riconoscono esplicitamente tali diversità culturali, garantendo lo sviluppo del paese e la difesa e tutela dei diritti dell'uomo; C. considerando che un quadro giuridico che riconosca i pari diritti ai gruppi etnici, religiosi e linguistici è essenziale per promuovere la governance democratica, concepire politiche multiculturali e favorire lo sviluppo; DR\ doc 5/7 AP v01-00
6 D. considerando che la diversità culturale è una componente ben radicata della maggior parte dei paesi ACP e dell'unione europea e che si è sviluppata in questi ultimi decenni per impulso delle forze della mondializzazione; E. considerando che l'accoglienza di varie culture, religioni e lingue rappresenta una nuova sfida per numerose società, soprattutto in Europa e nei paesi ACP; F. considerando che nell'era della globalizzazione il rispetto della diversità diviene ancor più essenziale sia per gli Stati sia per la comunità internazionale onde evitare i conflitti sociali, etnici e religiosi; Aspetti politici e giuridici 1. sottolinea l'importanza del rispetto degli strumenti e delle strutture giuridiche internazionali, regionali e interregionali e dell'adesione a questi, nonché il ruolo primordiale svolto dalle corti dei diritti dell'uomo e dalla Corte penale internazionale; 2. sottolinea che i diritti dell'uomo sono diritti inerenti a ogni essere umano, indipendentemente dalla sua nazionalità, religione, credo, luogo di residenza, sesso, origine nazionale o etnica, colore, lingua e che ogni essere umano deve poter godere dei medesimi diritti senza alcuna discriminazione; 3. insiste sul fatto che i diritti dell'uomo sono universali, inalienabili, indivisibili e interdipendenti e che la difesa, la tutela e l'applicazione dei diritti dell'uomo non possono essere interpretati in modo diverso a seconda delle varie tradizioni culturali, etniche o religiose; 4. sottolinea pertanto che la diversità culturale non può essere invocata in caso di violazione dei diritti dell'uomo consacrati dal diritto internazionale e fondati sul diritto naturale; 5. invita tutti i paesi ACP e gli Stati membri dell'unione europea ad attuare le convenzioni internazionali e regionali dei diritti dell'uomo quali sono state ratificate, compresi gli strumenti giuridici specifici finalizzati alla protezione dei diritti delle minoranze, e a elaborare una legislazione che sia efficace e conforme a dette convenzioni internazionali; 6. è convinta che laddove la diversità ha generato conflitti violenti o minaccia di farlo dovrebbero essere istituiti meccanismi permanenti di mediazione per disinnescare i conflitti prima che degenerino; 7. invita i governi dei paesi ACP e dell'unione europea ad associare le organizzazioni della società civile al dialogo politico; 8. sottolinea che la rappresentanza democratica dei gruppi minoritari e la loro capacità di partecipare ai dibattiti politici, sociali e culturali sono indispensabili per assicurare l'attuazione dei principi democratici e della buona governance; AP v /7 DR\ doc
7 Diversità culturale, sviluppo e diritti umani 9. riconosce che i diritti dell'uomo e la diversità culturale si trovano in un rapporto di interdipendenza e sono reciprocamente benefici per lo sviluppo dei popoli; 10. riconosce in tale contesto che se ogni essere umano dispone di un diritto alla cultura, ivi compreso il diritto di esercitare e sviluppare le proprie pratiche e la propria identità culturale, i diritti culturali prendono fine una volta che infrangono gli altri diritti dell'uomo; nessun diritto può essere utilizzato a spese o in violazione di un altro diritto in conformità del diritto internazionale. 11. riconosce che i diritti dell'uomo come la libertà di religione, di pensiero o di espressione svolgono un ruolo diretto nella difesa e nella tutela della diversità culturale e che l'esercizio dei diritti dell'uomo è incoraggiato da una società pluralista; 12. invita pressantemente i paesi ACP e dell'unione europea alla prudenza nell'universalizzazione, in modo unilaterale, delle pratiche ammesse da taluni popoli, in quanto nessun modello di civiltà può essere imposto ai popoli con il pretesto dell'universalità dei diritti dell'uomo; 13. constata che esistono varie politiche e soluzioni costituzionali per gestire la diversità culturale; 14. sottolinea in particolare che la parità di diritti tra uomini e donne deve essere rigorosamente garantita e che pratiche dannose come la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci e forzati, il genericidio, compresi l'infanticidio delle bambine o il feticidio femminile, i delitti d'onore o il divieto per le donne di ricevere un'adeguata istruzione dovrebbero essere vietate e le violazioni di tali divieti severamente punite; Cooperazione internazionale e regionale e politica di sviluppo 15. invita gli Stati ACP e dell'unione europea a sviluppare modelli di Stato che garantiscano il rispetto di ogni forma di diversità; invita tali paesi a rispettare e a promuovere i diritti dell'uomo e la diversità culturale; 16. ribadisce il suo attaccamento a soluzioni multilaterali in un contesto contraddistinto dall'incertezza a livello internazionale e da varie minacce (come l'omogeneità culturale o lo scontro tra civiltà) che gravano sulla coesistenza pacifica e la reciproca comprensione tra i popoli e le culture; 17. incarica i suoi copresidenti di trasmettere la presente risoluzione alle istituzioni dell'unione africana e dell'unione europea, al Consiglio ACP, alle organizzazioni di integrazione regionale del gruppo ACP e al Segretario generale delle Nazioni Unite. DR\ doc 7/7 AP v01-00
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