COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO GUIDA AI TRIBUTI COMUNALI *** Anno 2004
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I Chi paga l ICI Deve pagare l imposta:! chi è proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili, oppure! chi gode di un immobile in quanto titolare di un diritto di usufrutto, uso, abitazione (anche il coniuge superstite ai sensi dell art. 540 del c.c. a seguito di successione e il coniuge separato convenzionalmente o per sentenza), enfiteusi o superficie;! il locatario utilizzatore per gli immobili condotti in leasing. L imposta è dovuta anche se i contribuenti risiedono all estero. Non sono soggetti ICI gli inquilini o i nudi proprietari. Chi ha acquistato o venduto l immobile nel corso dell anno, deve comunicare al Comune le variazioni dovute a vendita o acquisto, pagando l imposta per la quota relativa ai mesi per i quali è stato proprietario. Obblighi del contribuente: Il contribuente è tenuto a COMUNICARE LE VARIAZIONI INTERVENUTE NEGLI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO, nel corso dell anno con particolare riferimento:! agli gli immobili la cui proprietà è stata trasferita nell anno o sui quali è stato trasferito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;! agli immobili che nel corso dell anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;! agli immobili che hanno perso o acquisito il diritto: o all esclusione dell imposta (immobili non rientranti nel campo di applicazione dell ICI orti, terreni agricoli incolti..) o all esenzione dell imposta (art. 7 d.lgs. 504/92 sono esenti per esempio gli immobili di proprietà dello Stato, delle Autonomie Locali, della Chiesa, ecc.)! agli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad es. un terreno agricolo divenuto area edificabile oppure un area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato)! ai fabbricati la cui rendita catastale deve essere variata a seguito di modifiche strutturali. La denuncia di variazione ICI, prevista dall art. 10 comma 4 del D.lgs. 504/92, è sostituita da una Comunicazione che il contribuente può presentare anche su carta libera (indicando ubicazione ed estremi catastali per ciascun immobile) e inviate per posta o per fax. La comunicazione di variazione in presenza di più contitolari soggetti passivi dell imposta, può essere presentata congiuntamente, purchè riporti i dati relativi a tutti i contitolari. In caso di successione relativa a decessi avvenuti dal 25.10.2001, data di entrata in vigore della L. n. 383 del 18.10.2001, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la comunicazione. L ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una
copia al comune competente per ubicazione degli immobili. Resta fermo l obbligo di comunicazione anche nel caso di riunione di diritto di usufrutto. Sono esclusi dall obbligo di comunicazione gli immobili esenti dall imposta ai sensi dell art. 7 del D.lgs. 504/1992 (terreni agricoli). L omissione della comunicazione è punita con una sanzione di Euro 100,00. Sono obbligati alla presentazione della comunicazione:! i proprietari;! i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;! i locatari in caso di locazione finanziaria;! i concessionari in caso di concessione di aree demaniali. La comunicazione va presentata entro il 31 dicembre dell anno d imposta e comunque entro 90 giorni dalla data dell intervenuta modificazione della situazione di soggettività passiva. Decorsi i termini per la presentazione della comunicazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso", presentando la comunicazione entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini suddetti e provvedendo contestualmente al pagamento della sanzione prevista per l'omissione ridotta ad un ottavo, avendo cura di allegare alla comunicazione la copia della ricevuta del versamento. Quando si paga l I.C.I Il contribuente deve versare l imposta in due rate: 1. dal 1 al 30 giugno 2004 (acconto): pari al 50% di quanto dovuto per l anno in corso; 2. dal 1 al 20 dicembre 2004 (saldo): pari all ammontare dell imposta complessivamente dovuta dedotta dell acconto pagato. Si può comunque pagare l intera imposta in un unica soluzione entro il 30 giugno 2004. Casi particolari:! Eredità: in caso di morte del possessore l imposta è dovuta dagli eredi.! i contribuenti italiani residenti all estero, possono versare l intera imposta entro il 20 dicembre 2004. In questo caso, il totale da pagare va aumentato di un interesse pari al 3%, calcolato solo sulla prima rata. Versamento dell ICI Per il pagamento dell ICI devono essere utilizzati i bollettini postali appositamente predisposti e compilati in ogni loro parte. Il versamento deve essere effettuato in Euro sul c/c n. 24576365 intestato a: Comune di Pinzano al Tagliamento -Servizio Tesoreria riscossione ICI
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) Chi è interessato alla TARSU: Sono soggetti passivi coloro che occupano o conducono o detengono in proprietà locali, o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, potenzialmente soggetti a produrre rifiuti urbani, esclusi coloro che producono esclusivamente rifiuti speciali ed obbligati ad un sistema di smaltimento particolare. L obbligazione per la denuncia ed il pagamento della tassa sussiste in capo al soggetto occupante o detentore o proprietario, con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra coloro che usano in comune i locali e le aree. Per i locali ad uso abitativo locati saltuariamente, per lunghi periodi, comunque se inferiori al biennio, la tassa è pagata dal proprietario. Obblighi del contribuente: Al fine dell applicazione della tassa I CONTRIBUENTI HANNO L OBBLIGO DI PRESENTARE AL COMUNE, ENTRO 90 GIORNI, DENUNCIA per ogni nuova conduzione/occupazione ed ogni eventuale variazione:! cambiamento di abitazione o trasferimento di sede dell'attività entro il comune (denuncia di trasferimento) (*) - trasferimento in altro Comune o cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassabili (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dal ruolo della tassa (*) - variazione della metratura e/o della destinazione d'uso, a suo tempo dichiarata, dei locali occupati (denuncia di variazione) - cambio di intestazione della cartella esattoriale (denuncia di cessazione e denuncia di nuova iscrizione) - variazione del numero degli occupanti l alloggio, dimoranti o ospiti;! ricoveri in casa di riposo e domicili diversi dalla residenza. (*) I mutamenti di composizione della famiglia anagrafica e la superficie catastale dell immobile sono rilevati d ufficio. Le denunce possono essere presentate anche su carta libera e inviate per posta o per fax La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi alla presentazione, fino ad ulteriore denuncia di variazione o cessazione. La denuncia è sottoscritta dal soggetto passivo e deve contenere: - i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali o delle aree; - ubicazione, superfici e destinazione d uso dei singoli locali e aree denunciati; - data dell evento; - oggetto, natura, tipo, i dati e le particolarità specifiche dell evento, del diritto ad agevolazioni o riduzioni.
Sanzioni: La violazione dell obbligo di denuncia se e qualora rilevata d ufficio prima che essa venga sanata dal cittadino, comporta la penalità di Euro 50,00; la penale è applicata anche quando il contribuente chiede la rettifica o l annullamento della bolletta ricevuta e l errore dipende dall omessa denuncia. L infedele denuncia o comunicazione dei dati, comporta la penalità di Euro 25,00. Agevolazioni e riduzione TARSU: Per tutte le utenze che applicano la raccolta differenziata, viene riconosciuta, una agevolazione attraverso l abbattimento di una quota, in percentuale, del dovuto che si applica sulla parte variabile della tassa. Tale riduzione viene concessa su istanza dell interessato contenente la dichiarazione sull effettivo trattamento e/o conferimento dei rifiuti dichiarati soggetti alla raccolta differenziata con le modalità e negli appositi luoghi o contenitori così come stabilito dal Comune. A tutte le utenze che provvedono direttamente al compostaggio dei rifiuti, mediante l utilizzo del biocompostatore o del biocompostaggio, comportante un accertata minore quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta pubblico, viene riconosciuto un abbattimento di una quota in percentuale del dovuto che si applica sulla parte variabile della tassa. Tale riduzione viene concessa su istanza dell interessato contenente la dichiarazione sull effettiva presenza e funzionamento di biocompostatore o del biocompostaggio presso l utenza richiedente. Il versamento della TARSU I versamenti della TARSU si effettuano, utilizzando gli appositi bollettini di c/cp inviati dal Comune al domicilio del contribuente. Il versamento potrà essere realizzato in unica soluzione o in due rate.
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL ACQUA POTABILE Domanda di concessione idrica:! Deve essere presentata, in carta legale, dal proprietario o locatario presso l Ufficio Tecnico del Comune.! Comporta il versamento dei diritti fissi previsti dall art. 5 del Regolamento Comunale per la distribuzione dell acqua potabile. La concessione avrà durata illimitata salvo che l utente non presenti disdetta. Subentro: Il passaggio di proprietà dell edificio o la locazione dello stesso vanno comunicate al Comune: - entro due mesi con indicazione del nuovo proprietario; - entro sei mesi per i casi di decesso del concessionario utente. Disdetta della concessione: La disdetta della concessione:! comporta la rimozione a cura del Comune del contatore e l applicazione del sigillo;! deve essere comunicata per iscritto dall utente;! comporta il pagamento della somma di Euro 25,82. Per riprendere la concessione il Comune dovrà presentare nuova domanda con il pagamento dei diritti fissi di cui all art. 5. Pagamento delle bollette: L utente che non effettua i pagamenti entro il termine di 30 giorni dalla data della scadenza apposta sulla bolletta o fattura, sarà diffidato ad effettuare i pagamenti ed a suo carico saranno poste:! le spese postali sostenute dall Ente;! una penale di mora pari al 10% dell importo non pagato. Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla data del timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno di detta lettera di diffida, il Comune provvederà in ogni caso ad esercitare l azione legale che riterrà più opportuna per il recupero di qualsiasi suo credito. Rottura del contatore:! L utente è tenuto ad avvertire immediatamente il Comune a mezzo di lettera.! L Amministrazione provvederà alla riparazione ed alla sostituzione dei contatori non funzionanti;
! i guasti provocati da incuria e negligenza da parte dell utente, saranno ugualmente riparati dall Amministrazione, ma a totale carico del concessionario; i consumi in tal caso saranno calcolati sulla base dei consumi medi di una famiglia pro-capite applicato al nucleo familiare. Perdite interne ed esterne con consumi rilevati dal contatore: In mancanza di segnalazione tempestiva di guasti derivanti da rilevanti perdite interne od esterne all abitazione previa richiesta di sgravio, il consumo sarà addebitato sulla base dei consumi accertati negli ultimi tre anni, maggiorato del 50%. In ogni caso lo sgravio sarà effettuato dal servizio sulla base della documentazione presentata o in virtù degli accertamenti posti dal Comune stesso. Le eventuali perdite che si verificano a valle del contatore saranno a carico dell utente. Misurazioni errate Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e l utente avrà facoltà di richiedere il controllo dell apparecchio di misura. Non sono da considerarsi misurazioni errate quelle che non eccedono il limite di tolleranza del 5% in più o in meno del consumo reale. Le spese per eventuali controlli degli strumenti di misura saranno sostenute dall utente nel caso sia riscontrato un errore di misurazione nel limite del 5%. In caso di misurazioni errate eccedenti tale limite, il costo sarà a carico del Comune. PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL UFFICIO TRIBUTI:! Sede: Via XX Settembre n. 53 33094 Pinzano al Tagliamento tel. 0432 950005 fax. 0432 950129 (Comune di Pinzano al Tagliamento) tel. 0427 808042 fax. 0427 808042 (Comune di Forgaria nel Friuli)! Orario di apertura al pubblico: lunedì martedì giovedì dalle 16.00 alle 18.00 presso il Comune di Forgaria nel Friuli dalle 10.00 alle 12.00 presso il Comune di Pinzano al Tagliamento dalle 16.00 alle 18.00 presso il Comune di Pinzano al Tagliamento.