D.P.R. 547/1955 del 27 aprile 1955 D.Lgs. 626/94 del 19 settembre 1994 REATI PENALI D.Lgs. 81/08 del 09 aprile 2008
D.Lgs. 758/94 19 dicembre 1994 «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro» VIOLAZIONE PRESCRIZIONE PAGAMENTO sanzione ¼ massimo previsto OTTEMPERANZA VERIFICA prescrizione Ammissione al pagamento
Le «Società in Nome Collettivo» (S.n.c.), sono per loro natura società nelle quali i Soci sono tutti Rappresentanti Legali dell Azienda. Nel caso in cui l Organo di Vigilanza ravvisi violazioni alla normativa, le prescrizioni/sanzioni vengono impartite in egual misura a tutti i Soci della Società. Per questo motivo è consigliabile formalizzare la nomina di uno dei soci quale Rappresentante Legale delegato in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro
ARTICOLO 16 D.LGS. 81/08 «DELEGA DI FUNZIONI» 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa. b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante DATA CERTA; (prova documentale prevista dagli articoli 2702 2704 del codice civile) a) Apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, inconformitàallalegge notarile; b) Ricorso alla c.d. autoprestazione presso uffici postali con apposizione del timbro direttamente sul documento; c) Apposizione della marca temporale sui documenti informatici. La marca temporale consiste in una vera e propria firma digitale, applicata da un ente certificatore. d) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: b) che il delegato possegga tutti i REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; Se la materia che si intende delegare al soggetto individuato è quella relativa alla normativa in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro, va da sé che la persona più indicata a cui conferire la delega di funzioni è quella che già ricopre la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: c) che essa attribuisca al delegato tutti i POTERI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; DATORE DI LAVORO (art. 2 D.Lgs. 81/08) «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: d) che essa attribuisca al delegato l AUTONOMIA DI SPESA NECESSARIA allo svolgimento delle funzioni delegate. Il requisito va inteso nel senso che il delegato deve poter costantemente decidere l effettuazione di una spesa per l apprestamento di mezzi antinfortunistici senza alcuna preventiva autorizzazione od assenso da parte del delegante, o di altro soggetto. Perciò si ritiene possa essere ammissibile che una persona delegata possa avere un tetto massimo di spesa a cui fare riferimento purché, nello stabilire tale tetto, si tenga conto di un principio di congruità.
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data ADEGUATA E TEMPESTIVA PUBBLICITÀ Per comprendere cosa debba essere inteso per «adeguata e tempestiva pubblicità» è necessario ricordare che nella disciplina specifica i soggetti da tutelare sono i lavoratori, per questo motivo per essere valida la delega di funzioni deve essere portata a conoscenza di questi ultimi (tutti). Come? Con lo stesso metodo che il Datore di lavoro utilizza e giudica adeguato per le altre comunicazioni, ad es.: bacheca, busta paga, mail, ecc
MACELLERIA Oggetto: DELEGA FUNZIONI Art. 16 D.Lgs.81/08 Oggi, i sottoscritti in qualità di soci e legali rappresentanti della Azienda in intestazione, determinano di conferire Legale Rappresentanza della Società predetta, relativamente agli adempimenti in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) al socio, riconoscendogli i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dal D.Lgs. 81/08 medesimo. Si attribuiscono al delegato tutti i poteri decisionali di organizzazione gestione e controllo al fine del raggiungimento degli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in argomento. Si attribuisce altresì al delegato una autonomia di spesa pari a. per gli interventi di cui sopra, per l utilizzo dei quali non sarà necessaria nessuna autorizzazione da parte del delegante. (Luogo e data), I soci: (Nominativi di tutti i soci) (firme) Il socio delegato per accettazione (nominativo) (firma)
Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro U.P.G. Andrea Bernazzani Lucia Corcagnani Daniele Ligusti Piazzale Milano n 2 29121 PIACENZA (3 piano blocco A) tel. 0523 317810 fax. 0523 317807 Mail to: d.ligusti@ausl.pc.it; a.bernazzani@ausl.pc.it; l.corcagnani@ausl.pc.it.