LA DELEGA DI FUNZIONI NELLA SICUREZZA SUL LAVORO

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1 LA DELEGA DI FUNZIONI NELLA SICUREZZA SUL LAVORO Questo articolo tratta l istituto della delega di funzioni previsto dagli articoli 16 e 17 del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008, illustrandone in maniera chiara e pratica i requisiti di forma e sostanza, le condizioni di efficacia, gli effetti, la differenza con altre fattispecie, gli orientamenti della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione relativi a casi pratici. A cura di Alfonso Mancini (*) La delega delle funzioni relative alla sicurezza sul lavoro è una possibilità - attribuita al datore di lavoro nonché al dirigente, al preposto e ad altre figure - che risponde ad esigenze organizzative ed è disciplinata dagli artt. 16 e 17 del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008. Sul tema - peraltro già ampiamente trattato anche a livello giurisprudenziale - è altresì intervenuta la Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e politiche sociali, con l Interpello n. 7 in data 02/11/2015, che ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti sulle condizioni alle quali la delega può considerarsi efficace nonché sulle differenze tra la delega ed il conferimento d incarico. In questo articolo riepiloghiamo le principali caratteristiche dell istituto della delega con ampi riferimenti agli orientamenti della giurisprudenza relativi alla risoluzione di casi pratici nonché alla luce degli ultimi chiarimenti di cui sopra. Tutte le sentenze citate nell articolo sono disponibili per gli abbonati - massima e testo completo - nella sezione Fonti collegate. REQUISITI E CONDIZIONI DELLA DELEGA DI FUNZIONI Le condizioni per l esistenza e la validità della delega di funzioni sono fissate dal menzionato art. 16 del D. Leg.vo 81/2008 e sono riepilogate qui di seguito in forma tabellare. (*) Ingegnere, esperto di materie tecnico-amministrative, Responsabile dell Ufficio tecnico di Legislazione Tecnica. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1158 1

2 Requisiti di forma Data certa dell atto di delega Accettazione della delega Pubblicità della delega La delega deve essere conferita per iscritto con atto avente data certa. L accettazione della delega deve avvenire per iscritto. Alla delega, una volta accettata, deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Data certa Riguardo ai requisiti di forma sopra esposti, si richiama l attenzione sulle modalità attraverso le quali è possibile assicurare all atto di delega - certamente classificabile, almeno nei casi in cui non si scelga di rilasciarla tramite atto pubblico, come scrittura privata - la data certa. A tale proposito ci si deve ricollegare alla disciplina civilistica contenuta nell art del Codice civile, ove al comma 1 si dispone che La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l anteriorità della formazione del documento. Senza pretesa di esaustività, si elencano qui di seguito le più comuni modalità attraverso le quali si ritiene possibile assicurare la data certa del documento: autenticazione del documento da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato; utilizzo del servizio postale tramite apposizione del timbro direttamente sul documento, avente corpo unico, anziché sull involucro che lo contiene; utilizzo della posta elettronica certificata (PEC); apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici (tecnicamente, il risultato di una procedura informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi (1) ); delibera assembleare annotata presso il Registro delle imprese (si veda peraltro più avanti quanto verrà chiarito a proposito della pubblicità della delega). (1) La marcatura temporale è un servizio fornito dai vari operatori abilitati al rilascio dei certificati digitali ( firma digitale ), in base alle regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali dettate dal D. P.C.M. 22/02/2013, che ha abrogato il precedente D.P.C.M. 30/03/2009 e che tratta l argomento al Titolo IV. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1158 2

3 Accettazione Come ribadito anche dall Interpello n. 7/2015, l accettazione formale è requisito indispensabile, ed è pertanto evidente che esiste anche la possibilità di una non accettazione, cosa che distingue anche la delega da altre fattispecie (si veda più avanti). La non accettazione può essere espressa o anche tacita, sostanziandosi in questo caso nella mancanza di accettazione espressa (silenzio-rifiuto). L accettazione potrà indifferentemente essere apposta sia in calce alla delega stessa che su un atto separato, che dovrà in tal caso essere trasmesso al delegante. Seppure non esplicitamente dettato dalla norma, il requisito della data certa opera anche per l accettazione della delega, che conseguentemente avrà validità - anche e soprattutto ai fini dell individuazione del soggetto in capo al quale ricadono le responsabilità derivanti dalla funzione delegata - a decorrere dalla data dell accettazione stessa. Pubblicità Quanto poi alla pubblicità che deve essere data alla delega, questa deve essere efficace ed assicurare la conoscibilità dell atto all interno dell organizzazione nella quale spiega i suoi effetti. È da ritenere in proposito che la pubblicazione dell atto di delega sul Registro delle imprese non sia idonea di per sé, poiché la diffusione deve essere curata anche all interno dell azienda o della specifica unità operativa, ad esempio tramite una circolare o un ordine di servizio che specifichi chiaramente il soggetto destinatario della delega, i poteri a lui delegati e quelli che viceversa restano in capo al delegante. Requisiti di sostanza Requisiti professionali del delegato Completezza della delega Autonomia del delegato Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. La delega deve attribuire al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Come evidenziato anche a più riprese dalla giurisprudenza, è evidente che le norme intendono porre le condizioni affinché la delega si traduca in un effettivo e specifico trasferimento di funzioni; tale condizione potrà concretamente realizzarsi solo ove il delegato sia da un lato in possesso delle necessarie conoscenze e capacità professionali e dall altro sia messo in grado di operare attraverso idonei poteri gestionali ed un idoneo grado di autonomia di spesa (2). (2) Si veda sul punto anche Cassazione penale 20/11/2009, n legislazionetecnica.it FAST FIND AR1158 3

4 La delega deve pertanto afferire un ambito ben definito e circoscritto e non l intera gestione aziendale, e deve essere chiaramente e specificamente individuabile quanto all ambito ed all oggetto della stessa, nonché ai poteri attribuiti al delegato (3). EFFETTI DELLA DELEGA E OBBLIGHI NON DELEGABILI Esonero di responsabilità Ai sensi del comma 3 dell art. 16 del D. Leg.vo 81/2008, la delega correttamente conferita sulla base dei requisiti formali e sostanziali sopra illustrati esonera da responsabilità penale il delegante, fatta salva una funzione di vigilanza da parte del medesimo delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tuttavia, anche in presenza di una delega di funzioni idonea, il delegante può comunque essere ritenuto responsabile qualora le carenze nella disciplina infortunistica e nella materia della sicurezza attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale. Peraltro il delegante è esonerato anche dall obbligo di vigilanza, in caso di attuazione di un adeguato modello di organizzazione e controllo ai sensi dell art. 30, comma 4, del D. Leg.vo 81/2008 (4). Obbligo di vigilanza che permane L obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite - che come abbiamo visto permane in capo al delegante anche in presenza di una delega formalmente e sostanzialmente valida - non può tuttavia avere ad oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole attività alle direttive, ma concerne invece la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (5). (3) Si veda sul punto anche Cassazione penale 18/09/2014, n (4) Il comma 4 dell art. 30, concernente i modelli di organizzazione e gestione, dispone che Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Si rinvia ulteriormente in proposito alla Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 11/07/2011, n , recante chiarimenti sul sistema di controllo ai sensi del menzionato art. 30, comma 4, del D. Leg.vo 81/2008. (5) Si veda in proposito Cassazione penale 19/03/2012, n legislazionetecnica.it FAST FIND AR1158 4

5 Funzioni non delegabili In ogni caso, ai sensi dell art. 17 del D. Leg.vo 81/2008, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Delega parzialmente invalida Qualora nell ambito della delega vengano conferite anche funzioni non delegabili per espressa volontà della legge, come sopra indicate, la delega non diviene solo per questo integralmente invalida ma continua a spiegare i propri effetti per la parte relativa alle funzioni invece delegabili (6). Invalidità della delega ed esercizio di fatto Si chiarisce inoltre che l invalidità della delega rilasciata dal datore di lavoro (ad esempio per via della sua mancata accettazione o per la carenza di altri requisiti formali), seppure non esonera da responsabilità il delegante, non esclude neanche la responsabilità del delegato che abbia, di fatto, svolto le funzioni delegate (7). DIFFERENZE TRA LA DELEGA ED ALTRE FATTISPECIE La delega di funzioni è differente da altri adempimenti formali come la nomina da parte del datore di lavoro di altre figure, quali ad esempio il dirigente (8) o il preposto (9). La nomina di queste figure rientra nella sfera della discrezionalità organizzativa interna all azienda o all unità operativa e pertanto, nell ambito della struttura gerarchica della (6) Cassazione penale 31/01/2008, n. 8620, sentenza emessa in vigenza del D. Leg.vo 626/1994, poi abrogato dal Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008, ma il cui principio è da ritenersi comunque valido. (7) Cassazione penale 27/11/2008, n , sentenza emessa in vigenza del D. Leg.vo 626/1994, poi abrogato dal Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008, ma il cui principio è da ritenersi comunque valido. (8) Ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera d), del D. Leg.vo 81/2008, il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. (9) Ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera e), del D. Leg.vo 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1158 5

6 stessa, non prevede la possibilità di non accettazione del nominato, come avviene invece nel caso della delega. Come precisato anche dall Interpello n. 7/2015, si tratta in questi casi di un semplice conferimento di incarico, che tra l altro non prevede di norma un autonomo potere di spesa (condizione che abbiamo visto invece essere indispensabile affinché si configuri la delega), né un atto formale di nomina. Viceversa, come si è visto, la delega di funzioni formalmente e sostanzialmente corretta è in grado di operare un trasferimento di doveri e responsabilità esclusivamente propri del delegante. LA SUBDELEGA Ai sensi dell art. 16, comma 3-bis, del D. Leg.vo 81/2008, il soggetto delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni, alle medesime condizioni per le quali è prevista la delega. È pertanto da ritenere che debbano ritenersi valide ed operanti, relativamente all istituto della subdelega, tutte le considerazioni in precedenza svolte in merito alla delega e relative alle condizioni di efficacia, ai limiti ed agli effetti, alle funzioni delegabili e non, alle incombenze che permangono in capo al delegante, ecc. È fatto invece esplicitamente divieto al subdelegato di delegare a sua volta le funzioni di cui è stato incaricato. legislazionetecnica.it FAST FIND AR1158 6

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