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REGOLAMENTO Approvato dal Consiglio Di Gestione e dal Consiglio Di Sorveglianza il 16.10.2017 (efficacia dal 16.10.2017) DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1.1 Il presente Regolamento (il Regolamento ), disciplina: (i) le modalità di funzionamento della Cassa sanitaria denominata "Cassa di Assistenza Brokers italiani ( CASBI o Cassa ); (ii) le modalità di trattamento delle prestazioni socio sanitarie (le Prestazioni ), (iii) le modalità operative di adesione dei Soci Ordinari e degli Iscritti, cosi come previsto dallo Statuto di CASBI. 1.2 CASBI, eroga Prestazioni in favore dei Soci Ordinari come previsto dall art. 5 dello Statuto ( Soci Ordinari ): - aziende operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei servizi, delle professioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro; - enti pubblici, enti locali ed aziende pubbliche in genere; - casse assistenziali aventi gestione autonoma; - persone fisiche. Nonché eroga prestazioni in favore dei titolari delle aziende operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dei servizi, delle professioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro, dipendenti e/o collaboratori autonomi e/o dipendenti in quiescenza delle aziende organizzazioni enti ed aziende pubbliche operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dei servizi, delle professioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro nonché enti pubblici, enti locali ed aziende pubbliche in genere ( Iscritti ); 1.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dello Statuto. 1.4 L adesione dei Soci Ordinari presuppone e comporta, in capo a costoro e agli Iscritti, la conoscenza e l accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché delle loro eventuali e successive modifiche. Articolo 2 Domanda di Adesione alla Cassa 2.1 Il Socio Ordinario per aderire alla Cassa deve presentare apposita richiesta di adesione, così come previsto dallo Statuto. Il format della richiesta di adesione è messo a disposizione da CASBI in forma cartacea o scaricabile dal sito internet della Cassa. 2.2 Il Socio Ordinario, qualora coincida con i seguenti soggetti: aziende operanti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei servizi, delle 1

professioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro; enti pubblici, enti locali ed aziende pubbliche in genere; persone fisiche, all atto della richiesta di adesione comunica l elenco dei nominativi di tutti i dipendenti e degli Aventi diritto e comunica altresì le Prestazioni. 2.3 Contestualmente alla richiesta di adesione il Socio Ordinario deve trasmettere i moduli di iscrizione dei dipendenti ( Iscritti ) e l elenco delle persone in favore delle quali vanno attivate le Prestazioni ( Aventi diritto o Nucleo ), con l indicazione delle Prestazioni scelte ( Programma di Assistenza ) e l impegno a versare i relativi contributi. 2.4 Nei casi in cui al singolo Iscritto sia consentito estendere le Prestazioni - con contributo supplementare a suo carico - dovrà essere inoltrata richiesta a CASBI, tramite il Socio Ordinario con il modulo Richiesta di ampliamento di Prestazioni. Il Socio Ordinario può anche trattenere presso di sé gli originali delle richieste e comunicare i dati degli Iscritti in modo cumulativo tramite un file avente caratteristiche concordate con la Cassa. 2.5 Il perfezionamento dell adesione avviene all atto dell incasso da parte di CASBI della quota di adesione e, della contribuzione riferita all Iscritto e all Avente diritto, secondo la disciplina prevista agli artt. 6,7 del presente Regolamento. 2.6 Il Socio Ordinario dovrà aggiornare l elenco dei propri Iscritti per nuove assunzioni o cessazioni dell attività lavorativa mensilmente, comunicando alla Cassa le variazioni dei nominativi. In caso di variazione delle informazioni comunicate in fase di iscrizione, come per esempio: modifiche dei dati anagrafici dei dipendenti e dei collaboratori, il Socio Ordinario dovrà tempestivamente inoltrarle alla Cassa mediante apposita comunicazione. Articolo 3 - Conferma di adesione 3.1 CASBI, presa visione delle richieste e verificatane la loro regolarità e la presenza della documentazione necessaria, conferma l adesione del Socio Ordinario e l iscrizione dei dipendenti e degli Aventi diritto alla Cassa. 3.2 In caso di rigetto della domanda di adesione, CASBI ne darà notizia all interessato entro i 15 giorni successivi a quello in cui la domanda è pervenuta alla Cassa, indicandone i motivi e provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi dallo stesso eventualmente versati. Articolo 4 Recesso del Socio Ordinario 4.1 Il Socio Ordinario può recedere da CASBI inviando comunicazione di recesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo PEC della Cassa o a mezzo raccomandata alla sede legale della Cassa con preavviso di almeno sessanta 60 giorni dalla scadenza dell esercizio solare in corso. 2

4.2 Il recesso alla Cassa non potrà essere accettato dalla stessa, anche se esercitato nei termini indicati all art. 4.1 quando il/i Programma/i di Assistenza sottoscritto/i dal Socio Ordinario dovessero avere una durata superiore all esercizio solare in corso. Pertanto l efficacia del recesso dalla Cassa, esercitata nei termini di cui all art. 4.1, coinciderà con l efficacia del recesso richiesto secondo i termini e le modalità previste dalle Prestazioni. 4.3 Il recesso di cui all art. 4.1 non comporta automaticamente anche il recesso dal Programma di Assistenza e/o dai Programmi di Assistenza prescelti, in quanto questi possono avere una durata anche superiore all esercizio in corso. Pertanto qualora il Socio Ordinario e/o l Iscritto volessero recedere dalle Programma di Assistenza, potranno esercitare tale facoltà con preavviso di almeno sessanta 60 giorni dalla scadenza delle Prestazioni. 4.4 Qualora il recesso dovesse essere inviato oltre i termini indicati ai precedenti punti, l adesione a CASBI ed al Programma di Assistenza prescelto si intenderanno tacitamente rinnovati, con l obbligo in capo al Socio Ordinario e all Iscritto di versare i relativi contributi. Articolo 5 Esclusione e perdita della qualifica di Socio Ordinario 5.2 Il Socio Ordinario perde la propria qualifica nei casi indicati all art. 5 dello Statuto ovvero: - recesso - esclusione - morte - mancato versamento per due anni consecutivi dei contributi 5.2 Il Socio Ordinario perde la propria qualifica in caso di recesso da CASBI, cosi come previsto all art. 4 del presente Regolamento e cosi come previsto all art. 5 dello Statuto. QUOTA DI ADESIONE E CONTRIBUTI Articolo 6 Quota di adesione 6.1 Il Consiglio di Gestione, annualmente, determina con apposita delibera e comunica ai Soci Ordinari la quota di adesione. La quota di adesione deve essere versata integralmente per l esercizio solare in corso anche se l adesione è avvenuta in corso di esercizio (12 mesi di esercizio). 6.2 All atto dell adesione, nonché successivamente ogni anno di permanenza in CASBI, il Socio Ordinario e l Iscritto versano una quota di adesione, ove prevista. La quota di adesione deve essere versata dal Socio Ordinario, all atto dell adesione a CASBI, attraverso bonifico bancario intestato alla Cassa. 3

6.3 Per tutte le domande di adesione accolte dalla Cassa nell ultimo quadrimestre di ogni anno la quota di adesione avrà validità fino al 31 dicembre dell anno successivo. Articolo 7 Contributi 7.1 Il contributo deve essere versato dal Socio Ordinario e/o dall Iscritto all atto dell adesione/iscrizione a CASBI attraverso bonifico bancario intestato a CASBI, nonché annualmente alle scadenze concordate. 7.2 Il valore del contributo annuale varia a seconda delle Prestazioni prescelte ed il Socio Ordinario e l Iscritto accettano che lo stesso possa variare e aumentare nell ordine del 10% annuo, in ragione dell andamento tecnico delle Prestazioni erogate. Qualora la percentuale di variazione dovesse essere superiore al 10% è prevista la possibilità da parte del Socio Ordinario e dell iscritto di recedere secondo i termini e le condizioni previste all art. 4.1 del presente Regolamento. 7.3 CASBI, declina ogni responsabilità nei confronti dei Soci Ordinari e Iscritti per la non operatività delle Prestazioni ( Sospensione delle Prestazioni ) a seguito del mancato pagamento dei contributi entro i termini stabiliti all art. 7.1 del presente Regolamento. 7.4 Il ritardato pagamento dei Contributi da parte dei Soci Ordinari e degli Iscritti superiore ai 30 (trenta) giorni può comportare l applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale e la Cassa provvede a darne comunicazione agli Iscritti, al fine di consentir loro di richiedere ai Soci Ordinari la regolarizzazione della posizione contributiva e se del caso richiedere il risarcimento del danno. 7.5 Qualora il mancato versamento dovesse protrarsi per 30 (trenta) giorni il Fondo sospende l erogazione delle Prestazioni in favore degli Iscritti dalla data di inizio dell omissione contributiva degli Aderenti, dandone comunicazione agli Iscritti. 7.6 La Cassa ricevuto il pagamento dei Contributi arretrati si riserva di svolgere le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l erogazione delle Prestazioni, dandone conferma ai Soci Odinari e agli Iscritti. 7.7 In nessun caso CASBI potrà anticipare, a soggetti terzi a cui ha appaltato l erogazione delle Prestazioni, contributi relativi all inserimento o mantenimento in garanzia di Soci Ordinari o degli Iscritti che non siano in regola con il versamento dei contributi. 7.8 Le responsabilità derivanti dal mancato o ritardato versamento dei contributi dovuti alla Cassa dal Socio Ordinario e/o dall Iscritto ricadono interamente e solo su questi soggetti morosi. 4

PRESTAZIONI Articolo 8 Prestazioni Le Prestazioni possono essere erogate dalla Cassa direttamente o mediante la sottoscrizione di contratti di assicurazione e/o l adesione ad altre Casse di Assistenza Sanitaria e/o a Società di Mutuo Soccorso che a loro volta possono utilizzare le polizze di assicurazione. In quest ultimo caso la Cassa risulta aderente alla Cassa di Assistenza Sanitaria e quest ultima risulta Contraente della polizza di assicurazione e i Soci Ordinari, gli Iscritti e gli Aventi diritto risultano assicurati e beneficiari delle Prestazioni. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 9 - Privacy e Tutela dei dati personali e sensibili Tutti i dati relativi al Soci Ordinario, agli Iscritti e agli Aventi Diritto saranno trattati da CASBI (titolare dei trattamenti), secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 10 Modifiche al Regolamento Il presente Regolamento, nonché i Programmi di Assistenza, potranno essere modificati dal Consiglio di Gestione, secondo le modalità previste dallo Statuto. 5