STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NO-PROFIT FORMINNOVA Formazione Innovativa per lo Sviluppo Professionale



Documenti analoghi
Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Immigrati Cittadini

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO Associazione Studenti Bicocca

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO Art. 1 - Costituzione "Veterinari Italiani Diplomati dei Colleges Europei" (VIDiCE). Art. 2 Finalità e Scopi sociali

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO. Gulliver - onlus Organizzazione di volontariato

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO Amici Dei Mici Associazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

Associazione Culturale Enrico De Stefani

BANCA del TEMPO della PROVINCIA di BARI I SOLIDALI NEL TEMPO

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

Milk è un associazione non lucrativa, i cui associati possono essere persone fisiche, associazioni, imprese o società.

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCOBALENO ONLUS" (settembre 2000)

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE. Titolo I. Costituzione e scopi. E' costituita, con sede in Vignola, Via Papa Giovanni Paolo II, l Associazione

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

Statuto dell Associazione di Volontariato CAVENAGO SOLIDALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

Transcript:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NO-PROFIT FORMINNOVA Formazione Innovativa per lo Sviluppo Professionale Art. 1 - Costituzione E' costituita l'associazione no-profit "FORMINNOVA - Formazione Innovativa per lo Sviluppo Professionale in forma abbreviata FORMINNOVA, regolata dal presente Statuto, dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dagli artt. 2 e 18 della Carta Costituzionale."FORMINNOVA" è una libera associazione senza scopo di lucro, apolitica e laica, regolata dalle norme generali del regolamento giuridico italiano, nonché dal presente Statuto. L Associazione, per migliorare la qualità della vita di ogni cittadino, si batte per il diritto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di essere informati ed educati, per il diritto di essere rappresentati ed ascoltati. Art. 2 - SEDE L'Associazione no-profit "FORMINNOVA" ha la sede legale e nazionale nel Comune di Palermo. Essa potrà avere un organizzazione a base territoriale, con sedi locali regionali (delegazioni regionali) e sedi locali provinciali e comunali (delegazioni provinciali e comunali). Durante l'esistenza dell'associazione la sede legale potrà subire variazioni e ne sarà data comunicazione agli associati. Art. 3 - DURATA L'Associazione no-profit "FORMINNOVA" ha durata fino al 2064. Art. 4 - OGGETTO L'associazione no-profit "FORMINNOVA", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere, per privati, imprese ed enti, servizi e prodotti anche tramite convenzioni a condizioni vantaggiose per gli associati in settori a larga base di utenza, quali: - Miglioramento della cultura informatica e delle nuove tecnologie soprattutto in ambito networking e Web; - Miglioramento della conoscenza delle lingue straniere; 1

- Formare figure professionali altamente qualificate idonee a svolgere attività in ambito networking e web; - Promuovere la cultura dell innovazione tecnologica come prospettiva futura e opportunità lavorativa in Sicilia - Promuovere l incontro tra allievi ed aziende; - Sviluppo di attività formative che permettano lo scambio culturale e tecnologico tra strutture associate, organizzazioni che condividano gli stessi obiettivi ed amministrazioni pubbliche di paesi facenti parte della Comunità Europea e non solo; - Istituzione di corsi di formazione riguardanti gli obiettivi dell associazione, finanziati con fondi della Comunità Europea, fondi nazionali e regionali allo scopo di raggiungere l accrescimento culturale e professionale nel campo delle nuove tecnologie degli associati, imprese e privati che ne possano accedere. - Riqualificazione del personale delle aziende sia private che pubbliche e della Pubblica Amministrazione - Assistenza e consulenza e formazione professionale agli associati, preparare ed aggiornare istruttori sia in ambito tecnico che didattico; - Realizzazione di programmi di studio e riqualificazione del personale con particolare interesse verso programmi per l inserimento dei giovani in prima occupazione; - L Associazione potrà eventualmente aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati e di altre associazioni che siano in armonia con le finalità dell Associazione stessa, anche mediante partnership o l attuazione di propri progetti. Art. 5 L'Associazione no-profit "FORMINNOVA" opera mediante le prestazioni degli Associati e di terzi che offrono le proprie competenze e abilità professionali. Essa può utilizzare dipendenti e/o collaboratori esterni Art. 6 SOCI - Il numero dei Soci è illimitato. - Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci. - Possono aderire all'associazione, in qualità di Soci Ordinari e Soci Sostenitori, tutte le persone fisiche maggiorenni (uomini e donne). 2

- Le persone giuridiche (Società e Enti) che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, potranno esclusivamente avere la qualità di Socio Sostenitore. - L'adesione all'associazione ha carattere libero e volontario. - Il Socio si impegna al rispetto dello statuto, del regolamento, delle deliberazioni e risoluzioni degli organi. - I Soci sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia all'interno dell'associazione che nella vita esterna all'associazione. - l'associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna. Art. 7 - AMMISSIONE A SOCIO L'ammissione all'associazione, su domanda scritta dal richiedente, è deliberata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Art. 8 Sono aderenti all'associazione: - Soci Fondatori: - persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori, sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di assemblea ordinaria annuale; - Soci Sostenitori: a) coloro che forniscono esclusivamente il sostegno economico alle attività dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche in qualità di Socio Sostenitore, nella persona di un solo rappresentante, munito dei poteri, designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata; sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo. E lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del maggior esborso; b) Soci Sostenitori saranno oltre alle persone fisiche tutti i professionisti, le imprese e gli enti che vorranno promuovere i propri servizi e prodotti agli associati, stipuleranno un apposita convenzione con l Associazione. Essi sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale 3

che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo. E lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del maggior esborso. - Soci Ordinari: - le persone fisiche che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo. Art. 9 - SOCIO ONORARIO Il Consiglio Direttivo può anche nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione stessa. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota, ma solo ad una libera e volontaria donazione. Art. 10 Le indennità per le cariche sociali inerenti l Associazione FORMINNOVA, si prevedono a titolo gratuito, senza alcuna pretesa di compensi per l attività prestata, fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute e quantificate nei limiti di quanto disposto dal Regolamento interno. Altra cosa è l eventuale prestazione professionale dei soci sotto qualsiasi forma, prestata all associazione stessa che avrà comunque sempre contenuto sinallagmatico. Inoltre i soci che forniscono la loro attività presso l'associazione stessa, possono essere assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per responsabilità civili verso terzi. Art. 11 ESCLUSIONE DEL SOCIO La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da conseguente ratifica dell'assemblea e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'associazione o per decesso; l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata; il Socio soggetto ad esclusione può sostenere un contraddittorio di fronte all'organismo interno di Garanzia (Collegio dei Garanti o dei Probiviri) o ad altro Organo che non sia il Consiglio Direttivo. 4

Art. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI I Soci sono obbligati: - a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; - a versare la quota associativa stabilita dall'assemblea; - a versare la quota associativa annuale stabilita dall'assemblea entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; - a svolgere le attività preventivamente concordate; - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione. Art. 13 - I DIRITTI DEI SOCI I Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto: - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale); - se maggiorenni, di votare direttamente o per delega ad altri associati: - di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; - di partecipare alle attività promosse dall'associazione; - di consultare il verbale delle Assemblee tenuto presso la sede legale dell Associazione; - di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso); - di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo. - ogni Socio Fondatore e Socio Ordinario maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto, i Soci Sostenitori e Soci Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo. Art. 14 - GLI ORGANI SOCIALI DELL ASSOCIAZIONE NO-PROFIT FORMINNOVA Sono Organi dell'associazione: - a) l'assemblea dei Soci; - b) il Consiglio Direttivo; - d) il Collegio dei Garanti o Probiviri 5

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci dell'associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. E' di norma presieduta dal Presidente dell'associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo. Le Assemblee ordinarie e straordinarie potranno essere seguite tramite l'utilizzo di videoconferenza. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati. L Assemblea è convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'associazione stessa. In tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita e delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore. L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee saranno pubblicati sul sito internet ufficiale della associazione con almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria: - eleggere il Consiglio Direttivo; approvare il Regolamento interno; approvare il programma ed il bilancio preventivo; approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente; deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo; ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza; fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo: - la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'associazione con relativa evoluzione del patrimonio residuo. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Segretario, nella sede dell'associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale. 6

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO L Assemblea nomina il Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque membri, che resta in carica un triennio, con possibilità di rielezione per i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, n. 1 (uno) Tesoriere e affida gli altri incarichi operativi a collaboratori, anche esterni e/o dipendenti dell Associazione stessa. Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sarà pubblicato sul sito internet ufficiale della associazione almeno dieci giorni prima della data prevista. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo). Il Consiglio Direttivo: - svolge, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'associazione; - esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'associazione; - può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto; - istituisce e sopprime le sedi locali dell Associazione e può trasferire la sede dell associazione, nel rispetto dell art. 2 del presente Statuto; - valutare le domande di ammissione dei Soci - sottopone all'approvazione dell'assemblea il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, in aderenza alla vigente normativa civilistica. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, procede a sostituirlo per cooptazione sino alla scadenza naturale del triennio; - nomina all unanimità i Soci Onorari ; - può ampliare all unanimità il numero dei membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli esclusivamente tra i Soci Onorari ; - può accendere conti correnti bancari o postali, presso banche o uffici postali locali, nei quali saranno versati tutti i contributi in denaro avuti in versamento, le quote associative e tutte le somme provenienti dalle attività riportate all art.6 del presente statuto. Sin da ora il Consiglio Direttivo delega e concede al Tesoriere i pieni poteri per accendere i conti correnti bancari e postali necessari e lo autorizza ad operare sugli stessi. Il Tesoriere potrà operare, su detti conti, in 7

forma disgiunta fino all importo di euro 2.000,00 (Duemila) mentre per gli importi eccedenti necessiterà la firma congiunta con il Presidente dell associazione. - I membri del Consiglio Direttivo non sono personalmente responsabili per eventuali perdite connesse ad attività dell'associazione purché queste attività siano state accordate dal Consiglio Direttivo nel suo insieme e sotto la supervisione dell'assemblea. In caso di contrasto in materia, ogni associato può rivolgersi al Collegio dei Garanti o Probiviri il cui giudizio è insindacabile. Tutti gli associati potranno prendere visione del registro dei conti dell'associazione. Art. 17 - IL PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Per tutte quelle operazioni che prevedono pagamenti superiori a. 2.000,00 (Duemila) il Presidente dispone le operazioni bancarie apponendo la firma in modo congiunta con il tesoriere. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l'associazione, presiede l Assemblea ed il Consiglio Direttivo mentre tutti gli atti che impegnano l'associazione stessa sono delegati collegialmente al Consiglio Direttivo. Il Presidente, infine, cura l ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell Assemblea. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Art. 18 - IL VICE PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Art. 19 - IL SEGRETARIO - Il Segretario è eletto esclusivamente dal Consiglio Direttivo e deve essere prescelto tra i componenti dello stesso consiglio; 8

- Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo; - Il Segretario redige il protocollo della corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'associazione. Art. 20 - Il TESORIERE - Il Tesoriere è eletto esclusivamente dal Consiglio Direttivo solo tra i soci fondatori. - Il Tesoriere, in numero di 1 (uno), cura la gestione della cassa dell'associazione e della contabilità ed effettua le relative verifiche; - Il Tesoriere riceve dal Consiglio Direttivo i pieni poteri per accendere i conti correnti bancari e postali necessari ed operare sugli stessi. Il Tesoriere potrà operare, su detti conti, in forma disgiunta fino all importo di 2.000,00 (Duemila), mentre per gli importi eccedenti necessiterà la firma congiunta del Presidente dell associazione; - Il Tesoriere potrà effettuare i versamenti presso i conti correnti bancari o postali delle quote associative, delle donazioni e delle attività dell Associazione; - è autorizzato ad eseguire i necessari prelievi per l'attività dell'associazione; - controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. - Il Tesoriere è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, - Il Tesoriere può rilasciare liberatorie e quietanze. Art. 21 - COMITATO DEI GARANTI E DEI PROBIVIRI L'Assemblea elegge un Comitato dei Garanti o Probiviri costituito da 3(tre) componenti, scelti anche fra i non Soci. Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. Art. 22 - DURATA DELLE CARICHE Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di 3(tre) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale. 9

Art. 23 - IL PATRIMONIO Il patrimonio dell'associazione è costituito da: beni mobili e immobili e danaro pervenuti all'associazione per donazione o successione; i beni di ogni specie acquistati dall'associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità. I beni acquisiti dall'associazione risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli Associati. Art. 24 - LE ENTRATE DELL ASSOCIAZIONE Le entrate dell'associazione sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio, contributi da privati ed enti pubblici; donazioni e lasciti testamentari; quote associative; ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate. Art. 25 - Il BILANCIO Il Bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Il primo bilancio si chiuderà al 31 dicembre 2014. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 31 di marzo di ciascun anno, nella stessa Assemblea il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'associazione, per la realizzazione delle attività istituzionali, oppure destinati, anche in parte, ad opere culturali, di pubblica utilità, di solidarietà e di beneficenza. Art. 26 - MODIFICHE DELLO STATUTO Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'assemblea. 10

Art. 27 SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE Lo scioglimento o la cessazione dell'associazione sono deliberati dall'assemblea straordinaria. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati. Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile. Palermo, 9 Luglio 2014 11