TRIBUNALE DI CAGLIARI Segue verbale dell udienza del 14 gennaio 2015 IL GIUDICE dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa e, di seguito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Maria Grazia Cabitza, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1000090 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2005, promossa da A. U. e R. R., elettivamente domiciliati in presso lo studio degli avv.ti N. G. e A. U., che li rappresentano e difendono per procura speciale, appellanti contro I.A.F. di A. G. & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore A. G.,elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell avv. E. G., che la rappresenta e difende per procura speciale, appellata DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. rigetta l appello; 2. condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell appellata, delle spese processuali che liquida in complessivi 2.872,00, di cui 2.430,00 per compensi di avvocato, comprese le spese generali e le spese vive, oltre iva e cpa. MOTIVI DELLA DECISIONE A. U. e R. R. hanno proposto appello avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Carbonia aveva rigettato la domanda da loro proposta per il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito in conseguenza dell inadempimento del contratto avente ad oggetto lo sviluppo di alcuni rullini di diapositive scattate in occasione del loro viaggio di nozze. A fondamento della proposta impugnazione, A. U. e R. R. hanno dedotto i seguenti motivi: 1. mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice di pace, pur avendo astrattamente riconosciuto la configurabilità di un danno esistenziale in fattispecie caratterizzate dalla perdita di fotografie rappresentanti una cerimonia nuziale o le immagini di un parto, in considerazione della irripetibilità delle immagini rappresentate, non aveva poi ritenuto sussistente detta voce di danno nel caso de quo, e ciò nonostante un viaggio di nozze ben potesse considerarsi circostanza irripetibile nella vita di una coppia;
2. erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nella parte in cui il giudice di pace aveva motivato la mancata sussistenza del danno esistenziale, erroneamente ipotizzando la possibile rivisitazione dei ricordi per mezzo delle fotografie, non considerando che il risultato della prestazione professionale oggetto del contratto si presentasse invero come un ibrido, privo delle caratteristiche tipiche delle diapositive ed altresì di quelle delle fotografie correttamente sviluppate, e, pertanto, incapace, in ragione di dette peculiarità, di rievocare effettivamente negli appellanti le emozioni vissute; 3. omessa pronuncia in relazione ai danni da inadempimento contrattuale, avendo il giudice di pace deciso unicamente sul danno esistenziale, nonostante gli odierni appellanti nell atto di citazione avessero concluso domandando il risarcimento dei danni tutti che verranno accertati in corso di causa entro i limiti della competenza del giudice, in difetto secondo equità. Tanto premesso, gli appellanti hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione dell efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell art. 283 c.p.c., e, in via principale, che, in totale riforma della sentenza impugnata, la convenuta fosse condannata al risarcimento di tutti i danni cagionati con il suo inadempimento. Si è costituita in giudizio la società I.A.F. di A. G. & C. S.n.c., sollecitando il rigetto del gravame proposto in quanto infondato e la conferma della sentenza impugnata. *** La proposta impugnazione non è fondata e, pertanto, l appello deve essere rigettato. Con riferimento ai primi due motivi di appello dedotti dagli istanti, deve osservarsi, in primo luogo che, nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale è risarcibile, secondo
un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 2059 c.c., nei seguenti casi: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dell 11 novembre 2008 n. 26972). In particolare, secondo la giurisprudenza citata, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile sulla base di un interpretazione costituzionalmente orientata dell art. 2059 c.c. anche quando, come si è detto, non sussista un fatto-reato, né ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l interesse leso abbia rilevanza costituzionale; b) che
la lesione dell interesse sia grave, nel senso che l offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi. Afferma infatti la Suprema Corte che Il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria, ( )Palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. In questa prospettiva, il procedimento logico posto dal giudice di pace a fondamento della decisione impugnata appare corretto nella parte in cui afferma che il danno esistenziale, incidendo in maniera grave sui valori costituzionalmente garantiti, richiede la prova dell incidenza, in concreto, dell evento pregiudizievole sulle attività realizzatrici della persona offesa, prova che gli attori non hanno affatto fornito. Manca infatti la prova delle specifiche attività realizzatrici della persona umana che sarebbero state loro precluse in via immediata e diretta dell inadempimento posto in essere dalla società convenuta.
Parimenti condivisibile appare l assunto del giudice di primo grado per cui, nel caso di specie, la presunta lesione a titolo di danno esistenziale derivante dall irreparabile perdita di momenti oggettivamente unici quali il viaggio di nozze non trova alcun fondamento oggettivo perché le foto che commemorano tale evento non sono state distrutte, le immagini sussistono, i ricordi si possono rivisitare e le emozioni che li evocano non sono andate perdute e possono essere visionate ogni qual volta se ne presenti l occasione. (...) Nulla è precluso agli attori in ordine al ricordo del viaggio di nozze. Orbene, il fatto che gli appellanti abbiano comunque conservato, nonostante l inadempimento contrattuale della convenuta, la possibilità di rivivere, guardando le riproduzioni fotografiche, i ricordi di quel momento unico, seppur per mezzo di fotografie meno nitide e brillanti poiché oggetto di un procedimento di sviluppo sicuramente errato, esclude la sussistenza della gravità del danno non patrimoniale dedotto a fondamento della domanda risarcitoria proposta e della serietà delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall inadempimento contrattuale, tutti requisiti condivisibilmente indicati dalla Corte di Cassazione quali elementi indispensabili ai fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali alla persona derivanti dalla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Come affermato dal Supremo Collegio, infatti, La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere
meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Nel caso in esame il pregiudizio non patrimoniale asseritamente subito dagli appellanti, e rappresentato dal disagio patito in conseguenza dell irreversibile danneggiamento delle pellicole diapositive, proprio perché il predetto danneggiamento non ha comportato la totale perdita delle immagini del viaggio di nozze, essendo stata comunque possibile la stampa di fotografie seppur di scarsa qualità, deve ritenersi rientrante all interno della soglia di tollerabilità che la convivenza impone a tutti i consociati. Diversamente ragionando, si finirebbe per risarcire pregiudizi di dubbia serietà, oggetto di quelle che il Supremo Collegio individua quali liti bagatellari, formula con la quale si individuano le cause risarcitorie in cui il danno conseguenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. Nel caso in esame, l offesa arrecata è da considerarsi priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima, al pari del graffio superficiale dell epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente a fumi emessi da una fabbrica, del disagio di poche ore cagionato dall impossibilità di uscire di casa per l esecuzione di lavori stradali di pari durata (in tal senso, Cass. S.U. n. 26972 dell 11 novembre 2008).
Nel caso di specie, dunque, essendo pacifico che dei complessivi cinque rullini contenenti le immagini del viaggio di nozze degli attori, due sono stati sviluppati correttamente, mentre dei restanti tre rullini sono state comunque consegnate le fotografie, seppure caratterizzate da colori alterati, deve essere esclusa la serietà del pregiudizio non patrimoniale dedotto, essendo comunque rimasta integra la possibilità di una rivisitazione dei ricordi del momento, attraverso l osservazione delle immagini fotografiche. Dovendo, al contrario, ritenersi che un serio pregiudizio sarebbe stato individuabile solo laddove gli appellanti avessero definitivamente perduto le immagini del loro viaggio di nozze, cosa non verificatasi nel caso di specie. Giova infine osservare, con specifico riferimento al terzo motivo di appello, che, dall esame dell atto introduttivo del giudizio di primo grado, letto nel suo complesso e interpretato secondo criteri di ragionevolezza, emerge che gli attori avevano inteso sollecitare il giudice alla condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, non facendo alcun riferimento a danni di tipo patrimoniale. Si legge infatti nell atto di citazione: ( ) nella fattispecie si configura in capo allo studio fotografico I.A.F. una responsabilità contrattuale per inadempimento con conseguente obbligo al risarcimento dei danni sotto il profilo del danno esistenziale. ( )Secondo la Suprema Corte il danno esistenziale consiste nella lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, ricollegabile alla sfera psico-affettiva e emotiva della persona ( )il danno subito dagli attori è indubbiamente riconducibile al danno suddetto in quanto l errore della IAF( )ha determinato l irreparabile perdita di momenti oggettivamente unici, quali quelli del viaggio di nozze.
Pertanto, sulla base dell interpretazione della volontà chiaramente espressa dagli attori, così come univocamente ricavabile dall intero contenuto dell atto di citazione, interpretato sia in considerazione del petitum, sia in considerazione di quanto desumibile dall intera narrazione della parte istante, si deve ritenere che essi abbiano inteso unicamente domandare con l atto introduttivo del giudizio di primo grado il risarcimento dei supposti danni non patrimoniali patiti, sicché il giudice di pace esclusivamente su questi era tenuto a pronunciarsi in virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). E, pertanto, del tutto correttamente, il giudice di primo grado ha limitato la propria pronuncia occupandosi delle voci di danno non patrimoniale dedotte, omettendo ogni considerazione in relazione ad ipotetiche voci di danno di natura patrimoniale, mai tempestivamente dedotte in primo grado. Per tutte le ragioni esposte, l appello deve essere rigettato. Gli appellanti, in considerazione del criterio della soccombenza, devono essere condannati, ai sensi dell art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell appellata delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo. La sentenza, ai sensi dell art. 281-sexies, si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria. Il Giudice