CASA INSALUBRE STRUMENTI DI INTERVENTO - principali disposizioni di legge per la certificazione energetica Cesena, 17/12/2008 Parte 1 Ing.Gabriele Raffellini
principali disposizioni di legge per la certificazione energetica
Quadro normativo A livello nazionale D.Lgs. 192/05 come modificato dal D.Lgs.311/06
Quadro normativo In Emilia Romagna Delibera di giunta n 156 dell assemblea legislativa regionale: Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. Art.1.2 Le disposizioni del presente atto entrano in vigore a partire dal 1 luglio 2008, salvo quanto non diversamente specificato.
Campo di applicazione Art. 3. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici Art. 3.1 Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all Allegato 2 si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati nello stesso Allegato 2 e trovano:
Campo di applicazione 3.1.a) una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati,
Campo di applicazione 3.1.b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati
Campo di applicazione 3.1.c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali: ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 metri quadrati
Campo di applicazione 3.1.c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali: manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio recupero di sottotetti per finalità d uso nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti sostituzione di generatori di calore.
esclusioni 3.6 Sono escluse dalla applicazione dei requisiti minimi del presente atto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell ambito della disciplina della parte seconda e dell art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2 dell Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.
5. Certificazione energetica degli edifici: ambito di applicazione 5.1 Gli interventi di cui al punto 3.1, lett. a) del presente atto debbono essere dotati, al termine dell intervento e a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto accreditato. 5.2 L attestato di certificazione energetica è altresì obbligatorio nei casi e con le gradualità nel seguito indicate e con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore: a) a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari; b) a decorrere dal 1 luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso; c) a decorrere dal 1 luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data.
5.3 L attestato di certificazione energetica dell edificio o dell unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell unità immobiliare, dell edificio o degli impianti. Esclusioni all art. 5.14 (ed.storici etc.)
Allegato 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI 25) riferimenti di calcolo UNI TS 11300 Prestazione energetica degli edifici Parte 1 e 2
2) Nei casi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria previsti dal punto 3.1 lettera c) del presente atto consistenti in opere che prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto ai punti seguenti:
il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella dell'allegato 3
ponte termico: discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro). ponte termico corretto: situazione in cui la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente
Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle C.1, C.2, C.3) devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico)
Codice: Stru9 - Descrizione: parete esterna Massa superficiale [kg/m²]: 297,50 La struttura è impiegata in una zona di categoria diversa da E5 o E6 ed in una zona climatica compresa tra A e D ove l irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione è maggiore di 250 W/m². La massa superficiale della struttura è maggiore del valore minimo imposto da decreto (230 kg/m²) di conseguenza la struttura è verificata. DESCRIZIONE STRATO s λ C ρ δax10 12 δux10 12 R (dall interno verso l esterno) [cm] [W/m C] [W/m² C] [kg/m 3 ] [kg/mspa] [kg/mspa] [m² C/W] Intonaco di calce e gesso 2,00 0,70 1.500,00 19,30 21,23 0,03 Porotherm 35,00 0,14 1,00 850,00 2,45 Intonaco plastico 2,00 0,40 1.400,00 1,29 1,42 0,05 SPESSORE TOTALE (m): 0,39 TRASMITTANZA TOTALE (**): 0,37 RESISTENZA TERMICA TOTALE: 2,70
Verifica delle condense 13) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione della categoria E.8 si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e alla verifica che le eventuali condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente e alle disposizioni contenute nell allegato 3, requisito 6.3.
Verifica delle condense Per le verifiche del caso, qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa interna, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 C
UNI EN ISO 13788 Norma tecnica di riferimento per la verifica della condensazione superficiale ed interstiziale
Mese Te [ C] URe [%] Ti [ C] Uri [%] Pe [kpa] Pi [kpa] Tmin [ C] Frsi Gc [kg/m²] Gennaio 5,3 84 20 50 745 1169 12,6 0,4990 0 0 Febbraio 6,5 76 20 50 739 1169 12,6 0,4540 0 0 Marzo 9,9 73 20 50 890 1169 12,6 0,2700 0 0 Aprile 13,8 60 20 50 948 1169 12,6 0 0 Maggio 17,8 65 20 50 1316 1169 12,6 0 0 Giugno 22,2 68 20 50 1807 1169 12,6 0 0 Luglio 25 61 20 50 1924 1169 12,6 0 0 Agosto 24,3 56 20 50 1697 1169 12,6 0 0 Settembre 20,9 69 20 50 1701 1169 12,6 0 0 Ottobre 15,3 78 20 50 1360 1169 12,6 0 0 Novembre 10,2 88 20 50 1097 1169 12,6 0,2480 0 0 Dicembre 6,3 72 20 50 690 1169 12,6 0,4620 0 0 Ma [kg/m²] 1) La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 2) La quantità di condensato non supera i 0.5 kg/m² 3) La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale