Sede in Legnano Viale Pasubio, 38 Capitale Sociale Euro 40.000.000 i.v. C. F. e P. I. 00689080158 - Tribunale di Milano Sito internet: www.crespi.



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Sede in Legnano Viale Pasubio, 38 Capitale Sociale Euro 40.000.000 i.v. C. F. e P. I. 00689080158 - Tribunale di Milano Sito internet: www.crespi.it RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GIOVANNI CRESPI S.p.A. REDATTA AI SENSI DELL ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito www.crespi.it.. 1

Signori Azionisti, siete stati invitati a partecipare all assemblea di Giovanni CRESPI S.p.A. ( CRESPI, Società o Emittente ), convocata in seduta straordinaria e ordinaria presso la sede della Banca di Legnano - Largo Tosi n. 9 - Legnano, per il giorno 28 giugno 2012 alle ore 15,00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente punto all ordine del giorno della parte straordinaria: Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, la delega, ai sensi dell articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 15 milioni, anche con esclusione del diritto di opzione e la delega, ai sensi dell articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione del diritto di opzione, sino ad un importo massimo di Euro 15 milioni; deliberazioni inerenti e conseguenti. Con la presente relazione (la Relazione ) si intendono illustrare le motivazioni sottese a tale operazione, ai sensi dell articolo 72 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio1999, come modificato ( Regolamento Emittenti ). 1. MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL AUMENTO DI CAPITALE La proposta di conferimento della delega per l aumento di capitale oggetto della presente Relazione trova origine nella più ampia operazione di risanamento finanziario e patrimoniale della Società e del gruppo ad essa facente capo (il Gruppo CRESPI o il Gruppo ). Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 aprile 2012, in occasione dell approvazione del progetto di bilancio d esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011, ha preso atto della situazione contabile della Società al 31 dicembre 2011, dalla quale emerge che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, ed in particolare che: le perdite complessive al 31 dicembre 2011 ammontano ad euro 51.441.151 il capitale sociale al 31 dicembre 2011 è di: euro 40.000.000 il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 è di: euro 15.223.859 Al riguardo il Consiglio ritiene di sottoporre all Assemblea di approvazione del bilancio la proposta di adozione dei provvedimenti previsti dall art. 2446 del codice civile che sarà oggetto di una separata relazione ai sensi dell art. 74 del Regolamento Emittenti. Il ricorso allo strumento della delega ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile costituisce il mezzo attraverso il quale assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria rapidità e flessibilità per tentare di reperire sul mercato soluzioni alternative finalizzate alla raccolta di nuovi mezzi finanziari per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario e patrimoniale della Società, scegliendone le forme più opportune, secondo le circostanze concrete,così permettendo di cogliere, in una o più volte, le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato, in particolare in questo periodo, da incertezza e volatilità. La delega della facoltà di aumentare il capitale sociale è richiesta sino ad un massimo di Euro 15 milioni, inclusivi di sovrapprezzo, con diritto degli amministratori di stabilire se darvi esecuzione mediante emissione di azioni ordinarie ovvero se porlo in parte e, comunque, sino ad un ammontare massimo pari ad Euro 15 milioni, a servizio di un prestito obbligazionario convertibile, da emettersi ai sensi dell articolo 2420-ter del Codice Civile (l Aumento di Capitale Delegato ). Il predetto Aumento di Capitale Delegato potrà essere eseguito in forma scindibile ed in una o più tranche. L attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione e, più precisamente, l eventuale esclusione del diritto di opzione hanno, inoltre, l obiettivo di cogliere eventuali opportunità di accordi con eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori qualificati. L aumento di capitale è destinato al sostegno dei nuovi piani industriali che prevedono la riorganizzazione della Capogruppo finalizzata ad una gestione separata delle attività valutando anche operazioni di partnership unitamente ad azioni di contenimento dei costi e alla dismissione di assets partecipativi e tecnici non ritenuti più strategici. La delega oggetto della modifica statutaria che siete chiamati a deliberare prevede l attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di individuare di volta in volta i destinatari dell Aumento di Capitale Delegato nell ambito delle categorie sopra indicate e di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo eventuale) delle azioni, il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, 2

delle obbligazioni. Più in generale, il Consiglio di Amministrazione avrebbe ogni più ampia facoltà di definire termini e condizioni dell aumento di capitale e dell operazione ed, eventualmente, di redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile. Il Consiglio di Amministrazione avrebbe altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e se attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento. Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie a servizio dell Aumento di Capitale Delegato (che, al pari delle azioni già in circolazione saranno prive di indicazione del valore nominale) così come il prezzo di emissione delle obbligazioni convertibili sarà di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, in funzione dell andamento dei mercati azionari, tenuto conto di eventuali manifestazioni di interesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal comma sesto dell articolo 2441 del Codice Civile. Tale prezzo di emissione, inoltre, dovrà essere sottoposto al giudizio di congruità da parte della società di revisione ai sensi dell articolo 158 del D. Lgs. 58/1998 ( TUF ). In caso di integrale esecuzione dell Aumento di Capitale Delegato, la diluizione massima che potrebbe essere subita dagli azionisti è pertanto determinabile (i) in dipendenza del numero di azioni che potranno essere emesse nel rispetto del limite massimo di corrispettivo di Euro 15 milioni, il che a sua volta dipende dal prezzo di emissione, che dovrà essere stabilito, tra l altro, nel rispetto dei criteri di congruità imposti dal sesto comma dell articolo 2441 del Codice Civile e (ii) in dipendenza del rapporto di conversione fissato dal Consiglio di Amministrazione per le obbligazioni convertibili, che potranno essere emesse nel rispetto del limite massimo di corrispettivo di Euro 15 milioni. In sede di esercizio della delega verrà data ampia informativa al mercato in merito agli effetti economico patrimoniali e finanziari conseguenti all operazione di Aumento di Capitale Delegato ed all emissione delle obbligazioni convertibili ai sensi della normativa applicabile. 2. PERIODO PREVISTO PER L ESECUZIONE DELL OPERAZIONE In sede di esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione stabilirà i periodi di esecuzione delle operazioni di aumento di capitale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi della Società e tenuto conto delle condizioni dei mercati, fermo restando che la delega all aumento del capitale sociale ed all emissione delle obbligazioni convertibili potrà essere esercitata per il periodo massimo di cinque anni. In ogni caso, verrà data al mercato ampia informativa in merito ai tempi previsti per l esecuzione delle operazioni di cui alla presente Relazione. A fini di chiarezza si precisa che, fermo restando il predetto termine, l esecuzione dell Aumento di Capitale Delegato eventualmente deliberato a servizio del prestito obbligazionario avverrà nei tempi e nei modiche saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la conversione delle obbligazioni convertibili stesse. Le facoltà di cui agli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile saranno attribuite al Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo di cinque anni, periodo entro il quale il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di scegliere il momento più profittevole per avvalersene, anche in considerazione delle particolari condizioni di incertezza e volatilità che caratterizzano il mercato. L esercizio dell anzidetta delega potrà essere esercitata mediante: - aumento di capitale offerto in opzione ai soci; - aumento di capitale con esclusione del diritto d opzione con il fine di riservarne la sottoscrizione ad eventuali partner industriali, finanziari, strategici (ivi incluse eventuali parti correlate) o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori qualificati; - aumento di capitale con esclusione del diritto d opzione da liberarsi mediante apporto in natura di beni o aziende conferenti con l oggetto sociale della Società; e - emissione di prestiti obbligazionari convertibili con o senza diritto di opzione, da riservarsi, nel caso di esclusione del diritto di opzione, ad eventuali partner industriali,finanziari, strategici (ivi incluse eventuali parti correlate) o investitori di medio lungo periodo(anche persone fisiche) e investitori qualificati. 3. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL ESERCIZIO DELLA DELEGA DA PARTE DELCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Le facoltà di cui agli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile sarebbero attribuite al Consiglio di Amministrazione per un periodo massimo di cinque anni. Nel seguito si rappresentano i principali adempimenti che il Consiglio di Amministrazione dovrà porre in essere in connessione all esercizio delle facoltà di cui sopra: 3

- nel caso di aumento di capitale offerto in opzione ai soci, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere all espletamento delle procedure a presidio dell offerta in opzione in favore degli stessi, tra cui la pubblicazione del prospetto informativo; - nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto d opzione, la relativa delibera dovrà essere illustrata con apposita relazione, dalla quale dovranno risultare le ragioni dell esclusione e,in ogni caso, i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione dovrà essere comunicata dagli amministratori alla società di revisione la quale dovrà esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. In ogni caso, il prezzo di emissione delle nuove azioni dovrà essere determinato in base a quanto prescritto dal Codice Civile così come interpretato dalla migliore dottrina economica; - nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto d opzione da liberarsi mediante conferimenti in natura, la relativa delibera dovrà essere illustrata con apposita relazione, dalla quale dovranno risultare le ragioni del conferimento in natura e in ogni caso i criteri adottati perla determinazione del prezzo di emissione. La relazione dovrà essere comunicata dagli amministratori alla società di revisione la quale dovrà esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. In ogni caso, il prezzo di emissione delle nuove azioni dovrà essere determinato in base a quanto prescritto dal Codice Civile così come interpretato dalla migliore dottrina economica. Il valore di conferimento dovrà, inoltre, essere confermato da apposita relazione predisposta dall esperto indipendente designato ai sensi di legge ovvero secondo le altre modalità previste dal Codice Civile; e - nel caso di emissione di prestiti obbligazionari convertibili, (i) nel caso in cui il prestito obbligazionario convertibile sia offerto in opzione ai soci, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere all espletamento delle procedure a presidio dell offerta in opzione in favore degli stessi, tra cui la pubblicazione del prospetto informativo; (ii) nel caso di esclusione del diritto di opzione, la relativa delibera dovrà essere illustrata con apposita relazione, dalla quale dovranno risultare le ragioni dell esclusione e, in ogni caso, i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione dell aumento di capitale sociale sottostante e del relativo rapporto di conversione. La relazione dovrà essere comunicata dagli amministratori alla società di revisione la quale dovrà esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. In ogni caso, il prezzo di emissione delle nuove azioni a servizio della conversione dovrà essere determinato in base a quanto prescritto dal Codice Civile così come interpretato dalla migliore dottrina economica. A seconda della strutturazione delle operazioni da parte del Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega, potrà essere necessario procedere alla pubblicazione di un prospetto informativo o di un prospetto di quotazione. Parimenti, nel caso in cui le anzidette operazioni fossero poste in essere dalla Società con parti ad essa correlate, il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico tutte le informazioni richieste per detta tipologia di operazione secondo la normativa vigente. Resta fermo che la verifica delle condizioni per l esercizio della delega sarà effettuata al momento della delibera o delle delibere da parte del Consiglio di Amministrazione. 4. MODIFICHE STATUTARIE Alla luce di quanto suesposto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di approvare la proposta di modifica dell articolo 5 dello statuto sociale al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione per un periodo massimo di cinque anni come previsto dall art. 2443 del Codice Civile, la delega di aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 15 milioni, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, commi quarto e quinto, del Codice Civile e la delega, ai sensi dell articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, commi quarto e quinto, del Codice Civile sino ad un importo massimo di Euro 15 milioni; deliberazioni inerenti e conseguenti. Articolo 5 dello statuto Qualora l Assemblea dei soci approvasse le proposte di modifica dell articolo 5 dello Statuto sopradescritte, occorrerà conseguentemente modificare il testo dell'art. 5 dello Statuto sostituendo all'attuale articolo di seguito riportato, il nuovo testo così come indicato: 4

Testo vigente Modifiche proposte all Assemblea Articolo 5 Il capitale sociale è di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni virgola zero zero) diviso in numero160.000.000 (centosessantamilioni) di azioni senza valore nominale. Articolo 5 Il capitale sociale è di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni virgola zero zero) diviso in numero160.000.000 (centosessantamilioni) di azioni senza valore nominale. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, ai sensi dell articolo 2443 del Codice Civile, la delega di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, per un periodo massimo di 5 anni, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, commi quarto e quinto, del Codice Civile. Tale aumento di capitale potrà aver luogo mediante emissione di azioni ordinarie e potrà essere posto, sino ad un ammontare massimo pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), al servizio esclusivo della conversione di uno o più prestiti obbligazionari convertibili da emettersi ai sensi dell articolo 2420-ter del Codice Civile. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell articolo 2420-ter del Codice Civile, la delega di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori qualificati di volta in volta individuati, e, pertanto, anche con esclusione del diritto di opzione, per un periodo massimo di cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l eventuale 5

grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell aumento di capitale e dell operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile. Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento. Le modifiche dello statuto sociale sopra illustrate non comportano il sorgere del diritto di recesso ai sensi dell articolo 2437 del Codice Civile. 5. PROPOSTA DI DELIBERA Signori Azionisti, qualora concordiate con quanto propostovi, vi invitiamo ad assumere le seguenti delibere: L assemblea straordinaria di Giovanni CRESPI S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto che il capitale sociale di Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) è interamente sottoscritto e versato, delibera 1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell articolo 2443 del Codice Civile, la delega di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, per un periodo massimo di cinque anni dalla delibera assembleare, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in tal caso a favore di partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori qualificati di volta in volta individuati, nel rispetto della procedura di cui all art. 2441, comma, del Codice Civile. Tale aumento di capitale potrà aver luogo mediante emissione di azioni ordinarie e potrà essere posto, sino ad un ammontare massimo pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), al servizio esclusivo della conversione di uno o più prestiti obbligazionari convertibili, da emettersi ai sensi dell articolo 2420-ter del Codice Civile. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell articolo 2420-ter del Codice Civile, la delega di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 15.000.000,00(quindicimilioni/00) e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori qualificati di volta in volta individuati, e, pertanto, anche con esclusione del diritto di opzione, per un periodo massimo di cinque anni dalla delibera assembleare. Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o incontro valore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell aumento di capitale e dell operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile. 6

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento. 2. di inserire nell articolo 5 dello statuto sociale, dopo il comma 1, i seguenti commi: Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, ai sensi dell articolo 2443 del Codice Civile, la delega di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, per un periodo massimo di 5 anni, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, in tal caso a favore di partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori qualificati di volta in volta individuati, nel rispetto della procedura di cui all art. 2441, comma, del Codice Civile. Tale aumento di capitale potrà aver luogo mediante emissione di azioni ordinarie e potrà essere posto, sino ad un ammontare massimo pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), al servizio esclusivo della conversione di uno o più prestiti obbligazionari convertibili da emettersi ai sensi dell articolo 2420-ter del Codice Civile. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell articolo 2420-ter del Codice Civile, la delega di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori qualificati di volta in volta individuati, e, pertanto, anche con esclusione del diritto di opzione, per un periodo massimo di cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell aumento di capitale e dell operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile. Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento 3. di conferire ai legali rappresentanti pro-tempore, anche disgiuntamente tra di loro, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati, nei limiti di legge e quindi della necessaria collegialità dell esercizio delle deleghe ai sensi dell articolo2381, comma quarto, del Codice Civile, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l attuazione e l esecuzione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per l iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per procedere ai depositi di legge in relazione all esecuzione degli aumenti di capitale. Legnano, 28 maggio 2012 * * * Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianfranco Bigatti 7