STATO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/88 IN ITALIA

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Transcript:

STATO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/88 IN ITALIA Bovo G., Manfrin A., Arcangeli G. C.R.N. malattie dei pesci, crostacei e molluschi Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

INDICE DIRETTIVA 2006/88/CE CAMPO D APPLICAZIONE REGISTRAZIONE ED AUTORIZZAZIONE REGISTRO D AZIENDA CERTIFICAZIONE SANITARIA PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA TIPOLOGIE DI CONTROLLI PREVISTI CATEGORIE SANITARIE LIVELLO DI RISCHIO NOTIFICA MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI FOCOLAIO DI MALATTIA ESOTICA MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI FOCOLAIO DI MALATTIA NON ESOTICA RICONOSCIMENTO DI STATO, ZONA, COMPARTIMENTO

DIRETTIVA Direttiva 2006/88/CE 2006/88/CE La Direttiva 2006/88/CE disciplina le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie

Dlgs 148/2008 L 8 Agosto è stato pubblicato il D.lgs 148/2008: COMPLETO RECEPIMENTO DEGLI ARTICOLI DELLA 2006/88/CE ISTITUZIONE DELL ANAGRAFE INFORMATIZZATA DELLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA. IN VIA DI COMPLETAMENTO IL DATA BASE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DECISIONE 30. 04. 2008 N. 2008/392/CE I LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA COLLEGATI AI BACINI IDRICI NATURALI SONO ASSIMILATI ALLE AZIENDE E PERTANTO DOVRANNO ESSERE REGISTRATI ED AUTORIZZATI COME PREVISTO DALL ART. 4 I LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA NON COLLEGATI AI BACINI IDRICI NATURALI POTRANNO ESSERE SOLTANTO REGISTRATI

CIRCOLARE 22 NOVEMBRE Circolare del Ministero Salute, 22.11. 2008 agli Assessorati regionali : AUTORIZZAZIONE : < febbraio 2010 DM in materia di autorizzazione di aziende e stabilimenti. CERTIFICAZIONE SANITARIA (art. 15) : Tutti i movimenti devono essere scortati dal Mod. 4 modificato ( DM 16 Maggio, 2007) in conformità all all. III parte A del D.Lgs 148/2008, controfirmato dal Veterinario se sussistono misure restrittive CATEGORIZZAZIONE : Le aziende approvate (DPR 555/92) vanno inserite nella categoria 1 Le aziende infette (DPR 555/92) vanno inserite in categoria 5 Le restanti aziende che non rientrano in alcun programma vanno momentaneamente collocate nella categoria 3 RIPOPOLAMENTO ACQUE PUBBLICHE : Il ripopolamento con salmonidi delle acque pubbliche è consentito solo con materiale proveniente da aziende approvate /indenni

DEFINIZIONI COMPARTIMENTO Una o più aziende nell ambito di un sistema comune di biosicurezza, in cui sia presente una popolazione di animali acquatici con un distinto stato sanitario rispetto ad una determinata malattia ZONA CONTINENTALE Uno /più bacini idrografici o parte di un bacino delimitato a monte da una sorgente e a valle da: una barriera naturale/artificiale in grado di impedire la migrazione dei selvatici Dallo sbocco a mare oppure NOTA : ELIMINATA LA DEFINIZIONE DI ZONA COSTIERA PRESENTE NEL DPR 555/92

DELIMITAZIONE DEI COMPARTIMENTI

CAMPO D APPLICAZIONE MALATTIE INCLUSE NELL ALL. IV TUTTE LE AZIENDE DI ACQUACOLTURA (art.11) ALLEVAMENTI DI PESCI ORNAMENTALI CONNESSI CON I CORPI IDRICI NATURALI (art.22) LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA CONNESSI CON I CORPI IDRICI NATURALI (art.16) STABILIMENTI DI LAVORAZIONE (art.4) AUTOTRASPORTATORI (art.8) POPOLAZIONI SELVATICHE ED AMBIENTE NATURALE( art.16, art. 38)

REGISTRAZIONE ED AUTORIZZAZIONE Per poter svolgere l attivita di allevamento o lavorazione le aziende di acquacoltura /stabilimenti di lavorazione devono essere : REGISTRATE, OVVERO CENSITE ED AUTORIZZATE DAL SERVIZIO VETERINARIO L AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE NEGATA SE L ATTIVITÀ RICHIESTA COMPORTA RISCHIO ELEVATO DI DIFFUSIONE DI MALATTIA

BANCA DATI ACQUACOLTURA

AUTORIZZAZIONE DELLE AZIENDE l autorizzazione ad espletare l attività di allevamento di organismi acquatici viene concessa quando sono soddisfatti i seguenti requisiti; ADOZIONE DEL REGISTRO AZIENDALE ATTIVAZIONE DI BUONE PRASSI D IGIENE DI ALLEVAMENTO LIBERO ACCESSO VISITE ED ISPEZIONE SANITARIE ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

REGISTRO AZIENDALE Il registro aziendale deve riportare : TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN ENTRATA/USCITA DATI DI MORTALITA NELLE VARIE UNITA EPIDEMIOLOGICHE I RISULTATI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

STATO SANITARIO DELLE AZIENDE E CONTROLLI PREVISTI

MALATTIE ESOTICHE MALATTIA SPECIE SENSIBILI PESCI Necrosi ematopoietica epizootica Trota iridea e pesce persico Sindrome ulcerativa epizootica Genera: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius e Trichogaster MOLLUSCHI Infezione da Bonamia exitiosa Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) e ostrica cilena (Ostrea chilensis) Infezione da Perkinsus marinus Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e ostrica della Virginia (Crassostrea virginica) Infezione da Microcytos mackini Ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia(Crassostrea virginica), ostrica di Olimpia (Ostrea conchaphila) e ostrica piatta (Ostrea edulis) CROSTACEI Sindrome di Taura Gambero bianco del Golfo (Penaeus setiferus), gambero blu del Pacifico (Penaeus stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei) Malattia della testa gialla Gambero nero del Golfo (Penaeus aztecus), gambero rosa (P. duorarum), gambero Kuruma (P. japonicus), gambero tigre nero (P. monodon), gambero bianco del Golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (P. vannamei)

MALATTIE NON ESOTICHE MALATTIA SPECIE SENSIBILI PESCI (Viremia primaverile della carpa) Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis) e tinca (Tinca tinca) Setticemia emorragica virale Necrosi ematopoietica infettiva Aringa (Clupea spp.), coregoni (Coregonus sp.), luccio (Esox lucius), eglefino (Gadus aeglefinus), merluzzo del Pacifico (Gadus macrocephalus), merluzzo bianco (Gadus morhua), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) motella (Onos mustelus), salmotrota (Salmo trutta), rombo (Scophthalmus maximus) spratto (Sprattus sprattus) e temolo (Thymallus thymallus) Salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (O. kisutch),salmone giapponese (O. masou), trota iridea (O. mykiss), salmone rosso (O. nerka), salmone rosa (O. rhodurus), salmone reale (O. tshawytscha) e salmone atlantico (Salmo salar) Herpesvirosi della carpa koi Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio) Anemia infettiva del salmone Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) salmone atlantico (Salmo salar) e salmo trota (Salmo trutta). MOLLUSCHI Infezione da Marteilia refringens Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi), ostrica cilena (O. chilensis), ostrica piatta europea (O. edulis), ostrica argentina (O. puelchana), mitilo (Mytilus edulis) e mitilo mediterraneo (M. galloprovencialis) Infezione da Bonamia ostreae Ostrica piatta australiana (O. angasi), ostrica cilena (O. chilensis) ostrica di Olympia (O. conchaphila), ostrica asiatica (O. denselammellosa), ostrica piatta europea (O. edulis), e ostrica argentina (O. puelchana). CROSTACEI Malattia dei punti bianchi Tutti i decapodi (ordine Decapoda).

CONTROLLI PREVISTI TIPOLOGIA CONTROLLO Sorveglianza sanitaria Art.10 Controlli ufficiali Art.7 Riconoscimento status Mantenimento status RESPONSABILITÀ Allevatore/ Serv. veterinario Servizio veterinario Servizio veterinario Servizio veterinario FREQUENZA/ NUMEROSITA da stabilire, in funzione del livello di rischio da stabilire, in funzione del livello di rischio da stabilire da stabilire, in funzione del livello di rischio

CATEGORIE SANITARIE DELLE AZIENDE (Allegato III, PARTE A) Sono previste 5 categorie sanitarie da assegnare a TUTTE le aziende di acquacoltura, per ognuna delle malattie soggette a denuncia obbligatoria : CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III CATEGORIA IV CATEGORIA V : Azienda indenne : Azienda in programma di riconosciemnto : Azienda con stato sanitario indeterminato : Azienda in programma di eradicazione : Azienda infetta

FLUSSI COMMERCIALI CONSENTI I I II II III III IV IV V V

CONTROLLI IN BASE AL RISCHIO AZIENDALE LA FREQUENZA DELLE ISPEZIONI DELLE AZIENDE VA INDIVIDUATA IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO CHE OGNI AZIENDA POSSIEDE NEL CONTRARRE E DIFFONDERE LA MALATTIA E NECESSARIO PERTANTO ADOTTARE UN METODO SEMPLICE ED EFFICACE PER ASSEGNARE AD OGNI AZIENDA IL PROPRIO LIVELLO DI RISCHIO ( BASSO, MEDIO, ALTO ) FINO AD OGGI NON E STATA DEFINITA ALCUNA DECISIONE

LIVELLO DI RISCHIO AZIENDALE Il rischio aziendale di contrarre/diffondere una delle varie malattie notificabili dipende da vari parametri e può risultare particolarmente laborioso individuare un valore perfetto per ogni azienda. LA COMMISSIONE HA PROPOSTO, COME ESEMPIO, UN METODO RELATIVAMENTE SEMPLICE (DEC. 2008/896/CE) CHE CONSIDERA 2 SOLI PARAMETRI DI RISCHIO : ACQUA E PESCE

ESEMPI DI LIMITATA PROBABILITA DI CONTRARRE LA MALATTIA ATTRAVERSO L ACQUA O IL PESCE INTRODOTTO ACQUA USO DI ACQUA DI POZZO /SORGIVA DISINFEZIONE ACQUA IN INGRESSO ASSENZA DI AZIENDE NELLO STESSO TERRITORIO PESCE RIPOPOLAMENTO INTERNO INTRODUZIONE DI UOVA DISINFETTATE INTRODUZIONE PESCI DA AZIENDE INDENNI INTRODUZIONE SELVATICI SOLO DOPO QUARANTENA

ESEMPI DI LIMITATA PROBABILITA DI DIFFONDERE LA MALATTIA ATTRAVERSO L ACQUA O IL PESCE VENDUTO ACQUA PESCE NESSUNA IMMISSIONE DI ACQUA NEL BACINO IDROGRAFICO SCARICO DELL ACQUA IN BACINI PRIVI DI SPECIE SUSCETTIBILI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE ALLEVAMENTO A SOLO SCOPO DI ALIMENTAZIONE DISINFEZIONE DELLE UOVA VENDUTE

RISCHIO DI CONTRARRE/DIFFONDERE LA MALATTIA Probabilità di contrarre la malattia attraverso l acqua contaminata Probabilità di contrarre la malattia attraverso l introduzione di pesci infetti Livello di rischio ALTA ALTA ALTO ALTA BASSA MEDIO BASSA ALTA MEDIO BASSA BASSA BASSO Probabilità di diffondere la malattia attraverso l acqua contaminata Probabilità di diffondere la malattia attraverso i pesci infetti Livello di rischio ALTA ALTA ALTO ALTA BASSA MEDIO BASSA ALTA MEDIO BASSA BASSA BASSO

INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO AZIENDALE La probabilità di un azienda di contrarre la malattia associata alla probabilità di diffonderla, individua il livello di rischio da assegnare ad ogni azienda Probabilità di contrarre la malattia ALTA M A A MEDIA B M A BASSA B B M Probabilità di diffondere la malattia BASSA MEDIA ALTA

SPECIE SENSIBILI CAT. LIVELLO RISCHIO TIPOLOGIA SORVEGLIANZA FREQUENZA ISPEZIONI (art. 7) UFFICIALI FREQUENZA ISPEZIONI (art. 10) NO I Basso Passiva 1/ 4 anni 1/ 4 anni SI I INDENNE II IN PROGRA MMA III INDETER MINATO IV INFETTO IN PROGRA MMA V INFETTO Alto Attiva, mirata o passiva 1 x anno 1 x anno Medio 1/ 2 anni 1/2 anni Basso 1/4 anni 1/2 anni Alto Mirata 1 x anno 1 x anno Medio 1/ 2 anni 1/2 anni Basso 1/4 anni 1/2 anni Alto Attiva 1 x anno 3 x anno Medio 2 x anno 2 x anno Basso 1/ 2 anni 1 x anno Alto Mirata 1 x anno 1 x anno Medio 1/2 anni 1/2 anni Basso 1/4 anni 1/2 anni Alto Passiva 1/4anni 1 x anno Medio 1/4anni 1/2 anni Basso 1/4 anni 1/4 anni

MISURE DI CONTROLLO

DENUNCIA DI MALATTIA art. 26 SOGGETTI TENUTI ALLA DENUNCIA PROPRIETARIO ED IL RESPONSABILI DI IMPIANTO AUTOTRASPORTATORI VETERINARI O ALTRI LIBERI PROFESSIONISTI VETERINARI DEL SERVIZIO UFFICIALE PERSONALE DEI LABORATORI PUBBLICI E PRIVATI ALTRE FIGURE EVENTUALMENTE COINVOLTE

MISURE PREVISTE IN IN CASO DI FOCOLAIO di MALATTIA ESOTICA DICHIARAZIONE DI AZIENDA/ZONA INFETTA INDIVIDUAZIONE DI UN IDONEA ZONA DI CONTENIMENTO COMPRENDENTE UNA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA DIVIETO DI INGRESSO/USCITA DI ANIMALI ED OGNI ALTRO SPOSTAMENTO, NON AUTORIZZATO, ALL INTERNO DELLA ZONA DI CONTENIMENTO INOLTRO AL CONSUMO UMANO DELLE PARTITE ASINTOMATICHE, PER LA LAVORAZIONE, SOTTO CONTROLLO, IN CENTRI AUTORIZZATI ( trattamento dei reflui) RIMOZIONE E DISTRUZIONE DEI SOGGETTI SINTOMATICI RIMOZIONE E DISTRUZIONE DEI SOGGETTI GIOVANI VUOTO BIOLOGICO E DISINFEZIONE

MISURE PREVISTE IN IN CASO DI FOCOLAIO DI MALATTIA NON ESOTICA 1 MISURE GENERALI DICHIARAZIONE DI AZIENDA/ZONA INFETTA INDIVIDUAZIONE DI UN IDONEA ZONA DI CONTENIMENTO COMPRENDENTE UNA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA DIVIETO DI INGRESSO/USCITA DI ANIMALI ED OGNI ALTRO SPOSTAMENTO, NON AUTORIZZATO, ALL INTERNO DELLA ZONA DI CONTENIMENTO INOLTRO AL CONSUMO UMANO DELLE PARTITE ASINTOMATICHE, PER LA LAVORAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI RIMOZIONE E DISTRUZIONE DEI SOGGETTI SINTOMATICI MANTENIMENTO FINO ALLA TAGLIA DI MERCATO DELLE PARTITE ASINTOMATICHE VUOTO BIOLOGICO E DISINFEZIONE OPPURE ELABORAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ERADICAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA COMMISSIONE OPPURE MANTENIMENTO DELLO STATUS DI AZIENDA INFETTA ED APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

MISURE PREVISTE IN IN CASO DI FOCOLAIO di MALATTIA NON ESOTICA-2 MISURE DI CONTENIMENTO DICHIARAZIONE DI AZIENDA/ZONA INFETTA INDIVIDUAZIONE DI UN IDONEA ZONA DI CONTENIMENTO COMPRENDENTE UNA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA LIMITAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DALLA ZONA DI CONTENIMENTO: RACCOLTA ED ABBATTIMENTO PER IL CONSUMO UMANO INVIO DELLE PARTITE ASINTOMATICHE VERSO AZIENDE DI PARI STATO SANITARIO RIMOZIONE DEGLI ANIMALI DECEDUTI

AREA DI CONTENIMENTO Area di sorveglianza Focolaio di malattia Area di protezione

RICONOSCIMENTO STATUS INDENNITA

RICONOSCIMENTO SU BASE STORICA ( < I Novembre 2008) Il riconoscimento di SM, ZONA o COMPARTIMENTO su base storica è rilasciato dalla Commissione ( SM) o dal Ministero (zona e compartimento) qualora : NELLO SM, ZONA O COMPARTIMENTO NON SIA STATO RISCONTRATO ALCUN EPISODIO DI MALATTIA NEGLI ULTIMI 10 ANNI PUR SUSSISTENDO LE CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLA MAQNIFESTAZIONE DELLA MALATTIA NEGLI ULTIMI 10 ANNI SIANO STATI RISPETTATE LE CONDIZIONI DI BASE DI BIOSICUREZZA Obbligo notifica,attivazione sistema individuazione precoce, Adeguata formazione personale vet., presenza di laboratori competenti L INFEZIONE NON E PRESENTE NEGLI ANIMALI SELVATCI SIANO STATE ATTIVATE EFFICACI MISURE DI PREVENZIONE

RICONOSCIMENTO AZIENDE NUOVE Un azienda che inizia ex novo l attività introducendo animali da aziende /zone indenni, può chiedere lo status di azienda indenne se : LO STATO SANITARIO DELL AZIENDA NON È INFLUENZATO DALLO STATO SANITARIO DELL AMBIENTE ESTERNO L ACQUA DERIVA DA POZZO O SORGENTE PRESENTE IN AZIENDA O CHE VI PERVIENE DA UNA FONTE ESTERNA TRAMITE CANALIZZAZIONE O L ACQUA IN INGRESSO VIENE TRATTATA PER L INATTIVAZIONE DEI PATOGENI ESISTE UN OSTACOLO A VALLE CHE IMPEDISCA LA RISALITA

RICONOSCIMENTO DI AZIENDE CHE RIPRENDONO L ATTIVITA Un azienda che riprende l attività, introducendo animali da aziende /zone indenni, può chiedere lo status di azienda indenne purchè : LO STATO SANITARIO DELL AZIENDA NON SIA INFLUENZATO DALL AMBIENTE ESTERNO L ACQUA ORIGINI DA POZZO O SORGENTE INTERNI O VI PERVENGA DA UNA SORGENTE ESTERNA TRAMITE CANALIZZAZIONE VENGA TRATTATA PER L INATTIVAZIONE DEI PATOGENI SIA NOTO LO STATO SANITARIO DELL AZIENDA NEGLI ULTIMI 4 ANNI DI ATTIVITÀ NON SIANO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI SANITARI VENGA SOTTOPOSTA A DISINFEZIONE O

RICONOSCIMENTO DI TERRITORIO NAZIONALE INDENNE DA MALATTIA -Sorveglianza mirata- Il riconoscimento di Paese indenne da malattia è rilasciato a livello di Commissione, su richiesta del Ministero, se : SIANO RISPETTATE LE CONDIZIONI DI BASE DI BIOSICUREZZA Obbligo notifica,attivazione sistema individuazione precoce, Adeguata formazione personale vet., presenza di laboratori competenti SIA STATO ESEGUITO, CON SUCCESSO ED ALMENO PER 2 ANNI,UN PIANO DI SORVEGLIANZA MIRATA IN TUTTE LE AZIENDE (Art. 46e 62 direttiva)

RICONOSCIMENTO DI ZONA E COMPARTIMENTO (Sorveglianza mirata) Il riconoscimento di ZONA o COMPARTIMENTO indenne da malattia è rilasciato dal Ministero (se il territorio da riconoscere > 75% territorio nazionale o vi è condivisione con altri SM, si adotta la procedura Comunitaria) su richiesta della Regione/Provincia autonoma quando : NON SIANO PRESENTI SPECIE SENSIBILI L AGENTE EZIOLOGICO NON E IN GRADO DI SOPRAVVIVERE ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI O O SIA STATO ESEGUITO, CON SUCCESSO,ALMENO PER 2, ANNI UN PIANO DI SORVEGLIANZA (Art. 46e 62 direttiva)

CONCLUSIONI I DECRETI MINISTERIALI NON SONO ANCORA STATI UFFICIALIZZATI. CI ASPETTA ANCORA UN DURO LAVORO. GRAZIE PER L ATTENZIONE