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Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 64 OGGETTO: Sisma bonus - Asseverazione tardiva (art. 16 del DL n. 63 del 2013). Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. QUESITO L istante rappresenta di aver iniziato una ristrutturazione edilizia di un immobile sito nel comune di Macerata, mediante permesso a costruire del 10/08/2018. I lavori, riguardanti un intera palazzina, consistono nella demolizione e rifacimento del tetto e di tutti i solai di interpiano, oltre che dei lavori da effettuare per rendere l'immobile abitabile. L istante precisa che per effettuare tali lavori occorrerebbe la SCIA, tuttavia, nel caso di specie il titolo abilitativo richiesto dal comune è stato il "permesso a costruire" in quanto con tali lavori vi è un parziale cambio di destinazione del primo piano, da abitativo a commerciale. Tanto premesso, chiede se possa accedere per i suddetti lavori all agevolazione c.d. sisma bonus anche se gli stessi sono stati abilitati attraverso il permesso a costruire e non attraverso una SCIA e anche se l asseverazione prevista dalla norma per l accesso alla detrazione non è stata allegata alla presentazione del permesso a costruire in comune (i lavori sono,

2 infatti, iniziati solo per la parte non strutturale, in attesa del sopracitato deposito). Ciò in quanto essendo il permesso a costruire un titolo non immediatamente abilitativo ma subordinato al rilascio della concessione comunale, che potrebbe anche non avvenire, è prassi consolidata effettuare i calcoli strutturali solo nel caso in cui la pratica viene autorizzata dal comune. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L istante ritiene di poter accedere al c.d. sisma bonus anche se a seguito della richiesta del comune gli è stato richiesto il permesso di costruire anziché la SCIA e anche se verrà presentata successivamente l asseverazione prevista dalla norma sulla classe di rischio dell edificio precedente l intervento e quella conseguibile a seguito dell esecuzione dell intervento. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Il comma 1-bis dell art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, come da ultimo sostituito dall art. 1, comma 2, lettera c), n. 2), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che "Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali

3 di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.". Il successivo comma 1-ter stabilisce, inoltre, che "A decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003". I commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo art. 16, inseriti dall art. 1, comma 2, lett. c), n. 3), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedono che qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e relativi allegati, la detrazione sopra indicata spetti nella misura del 70 per cento (ovvero 75 per cento per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali ) in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell 80 per cento (ovvero 85 per cento per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali), in caso di diminuzione di due classi di rischio. Effettuando una sintesi del descritto quadro normativo, si osserva che la norma di riferimento generale deve intendersi l'art. 16-bis comma 1, lett. i), del TUIR, che qualifica agevolabili gli interventi che riguardano il consolidamento delle parti strutturali di edifici o complessi di edifici esistenti, mentre per le specifiche misure si fa riferimento alle norme del decreto-legge n. 63 del 2013 (cfr. circolare n. 29/E del 18 settembre 2013).

4 Ciò premesso, atteso che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini delle agevolazioni in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (cfr. art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001) e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001). Riguardo ai quesiti posti dall istante concernenti la presentazione, come richiesto dal comune, del permesso a costruire (invece della SCIA), e la presentazione dell asseverazione successivamente al rilascio del suddetto permesso a costruire da parte del comune, si osserva che con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell efficacia degli interventi realizzati. L osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione. In particolare, l articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che: Il progettista dell intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (...) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell edificio precedente l intervento e quella conseguibile a seguito dell esecuzione dell intervento progettato. Il successivo comma 3 stabilisce che: il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo

5 sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti. Il comma 4 dispone inoltre che: il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all atto dell ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista. Il comma 5 statuisce, espressamente, che: l asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l ottenimento dei benefici fiscali di cui all articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013. Le richiamate prescrizioni del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, richiedono, quindi, in relazione ai citati interventi, la contestuale allegazione al titolo edilizio del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico - come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell allegato B al D.M. (art. 3, commi 4 e 6) - ed il deposito presso lo sportello unico. Sulla base delle richiamate disposizioni, deve, ritenersi, dunque, che, nel caso in esame, la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l asseverazione non consente l ottenimento dei benefici fiscali di cui all art. 16, comma 1-quater, come stabilito dal comma 5 dell art. 3 del citato D.M. 28 febbraio 2017, n. 58. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente