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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Ospedale San Carlo di Potenza Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano Via Potito Petrone 85100 Potenza Telefono 0971613007 Fax 0971613006 Codice Fiscale e Partita IVA 01186830764 CAPITOLATO TECNICO Fornitura quinquennale di gas medicinali, tecnici e di laboratorio ARTICOLO 1 OGGETTO E QUANTITÀ DELLA FORNITURA Il presente capitolato disciplina la fornitura di gas medicinali, tecnici e di laboratorio per le esigenze dell Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, relativamente ai suoi due Presidi Ospedalieri San Carlo di Potenza e San Francesco di Paola di Pescopagano. Le quantità dell appalto, riportate nell allegato al presente Capitolato, tengono conto del normale fabbisogno presunto annuo; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative in aumento o in dimunuzione, in relazione all effettivo fabbisogno, considerato che il reale consumo dei farmaci e degli altri gas è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene, ai protocolli terapeutici vigenti ed a particolari esigenze delle UU.OO. Si intendono, inoltre, autorizzate fin d ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative del servizio, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili. L Appaltatore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori ARTICOLO 2 DURATA DELL APPALTO La fornitura avrà la durata di anni 5 dalla data di cui all articolo 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e smi. L Azienda si riserva la facoltà di affidare la fornitura per ulteriori anni 3 sulla base di proprie valutazioni tecnicoeconomiche, alla ditta aggiudicataria ai sensi dell articolo 57,comma 5, lettera b)del D.Lgs 16372006. La Ditta aggiudicataria avrà comunque l obbligo di continuare la fornitura di che trattasi, laddove richiesto dall Azienda e agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione della nuova procedura di gara e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso. ARTICOLO 3 PREZZI Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti al momento della indizione della gara in tema di revisione periodica dei prezzi, il prezzo di aggiudicazione di intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino. 1

La stazione appaltante, effettuato l esame di congruità dei prezzi in vigore nel tempo, si riserva la possibilità di richiedere l applicazione di condizioni economiche migliorative. In caso di ulteriore affidamento, potrà essere verificata la possibilità di condizioni migliorative eventualmente praticabili dalla Ditta aggiudicataria. ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI I gas forniti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. I gas devono essere prodotti in conformità alle norme di buona fabbricazione F.U. ultima edizione. I Gas devono avere i requisiti di purezza stabiliti nelle relative monografie della Farmacopea Ufficiale italiana, ultima edizione, e devono essere prodotti, immagazzinati e distribuiti dalla Ditta aggiudicataria secondo la normativa vigente. La misurazione dei quantitativi dei gas liquidi forniti sarà effettuata al momento del travaso nell apposito contenitore. La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre fornire, su richiesta dell Azienda, i gas per uso tecnico e di laboratorio in contenitori portatili, adeguati alle esigenze dei vari servizi e nel rispetto della normativa vigente. Per tutti i gas medicinali dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l etichettatura dei recipienti dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente ( A.D.R. e Farmacopea Ufficiale). I prodotti gassosi per uso tecnico e/o di laboratorio dovranno possedere le caratteristiche richieste specificamente, di volta in volta, in funzione dell uso cui vengono destinati. I prodotti gassosi dovranno essere forniti in bombole, in comodato d uso gratuito (nel numero presunto di circa 330 bombole), le quali dovranno avere il corpo e l ogiva dipinti secondo quanto previsto dalla normativa vigente (In particolare D.M. Trasporti del 07/01/1999 e D.M. Trasporti del 14/10/1999).La ditta dovrà fornire n. 20 bombole da 2 lt, n.15 da 3 lt- n.50 da 5 lt- n.75 da 7 lt n.20 da 10 lt- n. 35 da 14 lt n. 10 da 27 lt n. 80 da 40 lt n. 10 da 50 lt n.15 dewar azoto da 180 lt. Tali quantitativi sono solo indicativi e, sulla base delle diverse esigenze che dovessero emergere nel corso della fornitura, potranno subire variazioni anche con riferimento alle capacità geometriche dei singoli contenitori. In particolare le bombole dovranno avere: a) punzonato: nome e marchio del fabbricante; numero di serie; natura del gas contenuto; pressione max di esercizio; pressione di collaudo; capacità della bombola; tara della bombola; data ultimo collaudo; nome e marchio del proprietario; b) stampigliato: numero UN del gas (secondo A.D.R. eventuale indicazione del grado di purezza); 2

simbolo rappresentativo del tipo di pericolo secondo A.D.R. (combustibile, comburente, tossico); composizione qualitativa della miscela ed eventuale sigla commerciale di miscele catalogate per applicazione. La Ditta dovrà fornire in comodato gratuito tre serbatoi criogenici con accessori (evaporatori), di cui due della capacità di almeno 10.000 (diecimila) litri e uno della capacità di almeno 15.000 (quindicimila) litri, per la fornitura di ossigeno allo stato liquido di cui n. 2 presso l Ospedale San Carlo di Potenza ed uno (1) presso l Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano. I serbatoi dovranno essere installati, collaudati e messi in funzione entro un tempo massimo di 7 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, con oneri completamente a carico della ditta, inclusi le tubazioni per i collegamenti alla rete attualmente esistente, garantendo comunque l erogazione dell ossigeno in rete anche durante i lavori. Sarà, altresì, a carico della ditta la fornitura in comodato gratuito, la posa in opera, l installazione e il collaudo di due rampe di emergenza, composte ciascuna da n. 80 bombole da 40 litri. Tali bombole sono in aggiunta a quelle precedentemente riportate La ditta dovrà, altres,ì fornire in comodato gratuito almeno un serbatoio con accessori per l azoto liquido della capacità minima di 5.000(cinquemila) litri presso l Ospedale San Carlo di Potenza e dovrà dare la propria disponibilità anche all eventuale posa in opera di un ulteriore serbatoio per azoto con le medesime caratteristiche sempre presso l Ospedale San Carlo di Potenza Le spese di installazione, ad inclusione della fornitura di tutte le apparecchiature di regolazione e controllo dei serbatoi, delle rampe e delle ulteriori apparecchiature fornite, e di manutenzione sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria. Resta a carico dell Azienda la predisposizione dei siti. La Ditta potrà effettuare apposito sopralluogo degli impianti esistenti o in via di completamento previo accordo con l U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale. I serbatoi erogatori, c.d. evaporatori freddi, dovranno essere dotati di appositi dispositivi di sicurezza e gasificazione e dovranno riportare le seguenti indicazioni: a) data di collaudo e di costruzione; b) specifiche tecniche: capacità temperatura max e min. di esercizio; c) schema dell impianto in modo da consentire una rapida identificazione di valvole ed interruttori sui quali intervenire in casi di urgenza; d) adeguate strumentazioni e/o sistemi che consentano la rapida identificazione del tipo di prodotto contenuto. Tutti i serbatoi dovranno essere dotati di un sistema di telelettura che consenta al fornitore dimonitorare costantemente da remoto il livello di riempimento degli stessi. I prodotti liquefatti saranno forniti e travasati a cura della Ditta in appositi serbatoi-erogatori fissi o mobili di stanza presso i Presidi dell Azienda Ospedaliera. La ditta aggiudicataria dovrà predisporre la pratica per il rilascio del certificato incendio da parte dei VV.FF. per quanto attiene i serbatoi e le rampe di emergenza ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELLA DITTA La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a: comunicare formalmente all U.O. Farmacia e all U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, al momento del ricevimento dell ordine, l eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto; 3

fornire i prodotti indicati in offerta per tutta la durata della fornitura; comunicare tempestivamente all U.O. Farmacia e all U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale le variazioni eventualmente intervenute nella composizione, nel confezionamento e in qualsiasi altro aspetto della fornitura dei prodotti aggiudicati ARTICOLO 6 ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI IN GARA L Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la fornitura di prodotti diversi (riferite alla stessa categoria) da quelli indicate in gara e inclusi nel listino prezzi presentato in fase di gara; in questo caso si applicherà la percentuale di sconto media praticata in sede di gara. Nel caso di richiesta di prodotti inseriti in listini successivi, dovrà comunque essere applicata la già citata percentuale di sconto. ARTICOLO 7 CONSEGNE La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, nell ambito dei depositi presenti presso i Presidi dell Azienda: a) la fornitura dei gas; b) la sostituzione dei vuoti con i pieni; c) il trasporto, la consegna ed il travaso dei gas allo stato liquido franco evaporatori e/o franco depositi o stabilimenti nel caso di serbatoi mobili. I gas devono essere consegnati presso i depositi dei Presidi dell Azienda ed ogni consegna deve essere concordata con l U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale dell Azienda Ospedaliera, con esclusione di consegne in blocco. L Azienda si riserva la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e le modalità che riterrà più opportune, controlli di tipo qualitativo e quantitativo in contraddittorio con la ditta. I controlli di tipo quantitativo verranno effettuati dall U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale o dall U.O. Farmacia dell Azienda. I gas ordinati di volta in volta devono essere consegnati: a) entro due giorni dalla data del ricevimento ordine (12 ore in caso di urgenza) per ossigeno liquido, azoto liquido ed altri gas; b) entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell ordine per miscele. La ditta dovrà impegnarsi affinché i prodotti richiesti vengano consegnati in modo da soddisfare con continuità le esigenze aziendali;presso i serbatoi fissi la consegna inoltre, deve essere effettuata con cadenza tale da garantire la continuità della fornitura. Qualora non sia possibile la consegna nei termini sopra descritti, la Ditta dovrà provvedere alla consegna di un anticipo nella misura necessaria a garantire la regolarità del servizio. Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare: - numero di riferimento dell ordine; - data dell ordine; - luogo di consegna; - elenco descrittivo del prodotto consegnato. Qualora l U.O. Farmacia o l U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, ognuna per le proprie competenze, riscontrassero, anche in sede di prima consegna, la non conformità della fornitura, sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti 4

richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, le stesse UU.OO. invieranno formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi entro un termine massimo di 24 ore. In caso di inottemperanza da parte della ditta, l Azienda Ospedaliera avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico dell inadempiente sia la differenza per l eventuale maggiore prezzo pagato dall Azienda rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all Azienda a causa dell inadempienza stessa. Rimane salva qualsiasi altra conseguenza per interruzione di pubblico servizio. ARTICOLO 8 CONTROLLI SULLE FORNITURE E ACCETTAZIONE DELLA MERCE All atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte dell U.O. Farmacia campioni dei prodotti consegnati per effettuare controlli. Tali controlli potranno essere eseguiti anche in un momento successivo a quello della consegna e potranno consistere anche in analisi tecniche da parte di laboratori legalmente riconosciuti; il risultato dei controlli si intende fin d ora accettato dalla ditta fornitrice. Qualora vengano riscontrate delle non conformità rispetto alle specifiche tecniche, le spese delle analisi saranno a carico del fornitore. Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto, riscontrato all atto del ricevimento; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate. In tal senso, la firma all atto del ricevimento della fornitura dimostrerà soltanto una corrispondenza della tipologia di prodotto inviato. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i Presidi dell Azienda e si intende riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Il fornitore è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi dei prodotti non rilevati all atto della consegna. Nel caso non fosse possibile periziare la fornitura all atto dell arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè ne sarà possibile il controllo. La certificazione di analisi dei lotti di ossigeno liquido, uso terapeutico, dovranno essere disponibili presso la ditta fornitrice e dovranno essere messe a disposizione dell Azienda, in caso di necessità, su semplice richiesta. La qualità dell ossigeno erogabile( intesa come conformità alle caratteristiche previste nella F.U. vigente, dovrà essere documentata attraverso un analisi a campione effettuata dalla ditta ogni sei mesi presso i punti di erogazione dell UU.OO. La documentazione relativa a tali analisi dovrà essere trasmessa all U.O. Farmacia. ARTICOLO 9 CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO La Stazione Appaltante eserciterà, attraverso il Direttore dell esecuzione del contratto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Il Direttore dell esecuzione del contratto, inoltre, provvederà anche alla verifica di conformità ai sensi del D.P.R. n. 207/2010. Resta inteso che, in ogni caso, l Azienda non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta aggiudicataria ed il personale da questa dipendente. 5

La Ditta aggiudicataria non potrà eccepire, durante l esecuzione dell appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore. ARTICOLO 10 CAUZIONE DEFINITIVA La Ditta aggiudicataria è tenuta a costituire una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, secondo le modalità prescritte dall art. 113, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L Amministrazione appaltante ha, comunque, facoltà di esperire ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente. La cauzione viene rimessa nella disponibilità del fornitore alla scadenza del contratto, liquidati tutti i conti, definite le eventuali contestazioni e vertenze, nonché previa verifica dell osservanza degli obblighi contratto. ARTICOLO 11 RISCHI, GARANZIE E RESPONSABILITA DEL FORNITORE L Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, nonché nell utilizzo dei prodotti forniti da difetti e imperfezioni degli stessi, intendendosi fin d ora l Azienda Ospedaliera sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia. La ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa a favore della Stazione Appaltante committente di Responsabilità Civile per danni che si dovessero verificare, a persone o a cose, a seguito di errata o mancata manutenzione, per un massimale non inferiore all importo complessivo della gara. L Azienda Ospedaliera è altresì indenne, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. La ditta sarà responsabile, anche penalmente, per interruzioni ingiustificate delle forniture. La ditta sarà altresì responsabile per interruzioni del servizio dovute all inadempimento dell obbligo di monitoraggio e rabbocco continuo dei singoli serbatoi. ARTICOLO 12 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA La ditta ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. 6

La Ditta è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che le aziende hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. come espressamente indicato all art. 19 del presente capitolato riservato alle clausole risolutive espresse. ARTICOLO 13 INADEMPIENZE E PENALITÀ In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino, per la loro gravità, l immediata risoluzione del contratto, l Azienda Ospedaliera, su segnalazione dell U.O. Farmacia o dell U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, così come disciplinato dall art. 298 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si riserva la facoltà di comminare penalità, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, contestando,mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate e, comunque, complessivamente per importi non superiore al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura. L ammontare della penale è fissato; nello 0,9 per mille dell ammontare netto contrattuale nel caso sono state riscontrate difformità qualitative rispetto agli obblighi assunti con il relativo contratto; nello 0,5 per mille dell ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna che non comporti il ricorso ad un altro fornitore; nell 1 per mille dell ammontare netto contrattuale in caso di mancata in caso di ritardo nella consegna che comporti il ricorso ad altro fornitore, oltre agli eventuali danni di approvvigionamento urgente sul libero mercato, con addebito al fornitore delle eventuali maggiori spese sostenute. Le penalità sono comunicate, pertanto, alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. L incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria, in esecuzione del rapporto intrattenuto con l Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. La Ditta prende atto che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell Azienda Ospedaliera la possibilità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI E fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell articolo 3, della L. n. 136/2010. Le Ditte emetteranno fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dai Servizi aziendali competenti, a fronte degli ordini evasi nel mese precedente. Le fatture, rilasciate in originale, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi: 7

- indicazione dettagliata dei prodotti consegnati; - indicazione della deliberazione di affidamento; - indicazione del numero dell ordine aziendale informatizzato; - indicazione della bolla di consegna. Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso. Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore con l importo decurtato delle eventuali penali. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture nel periodo e previo adempimento delle prescrizioni di cui alla suddetta legge 13 agosto 2010, n 136. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta (anche a seguito di ritardo dell Azienda Ospedaliera nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta stessa sarà considerata diretta responsabile, anche penalmente, di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell attività ospedaliera, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l Azienda Ospedaliera è portatrice. ARTICOLO 15 SUBAPPALTO È assolutamente vietato alla Ditta aggiudicataria la cessione totale o parziale della fornitura. Il subappalto di tutta o di parte della fornitura può essere effettuato solo previa autorizzazione dell Azienda appaltante, ai sensi dell articolo 118 del D.Lgs 163/2006. L'inosservanza di quanto predetto comporta l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'azienda di risolvere il contratto ai sensi dell art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. ARTICOLO 16 SCIOPERI In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria ed il proprio personale, od ogni altra situazione di vertenza sindacale o di sciopero, la ditta si obbliga a garantire tutte le prestazioni oggetto del contratto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l interruzione della fornitura. In caso contrario la ditta aggiudicataria non è liberata da responsabilità contrattuale da inadempimento. ARTICOLO 17 SPESE CONTRATTUALI Le spese di contratto, di registrazione e ogni altra spesa accessoria inerente la presente fornitura, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. A carico dell Azienda appaltante rimane l imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che la Ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura ai sensi dell art. 18, della Legge n. 633/1972 e ss.mm.ii.. ARTICOLO 18 8

SUCCESSIONE, FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE E AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI In caso di morte del fornitore (se ditta individuale) o estinzione della Società, l Azienda potrà risolvere il contratto ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o fuse) la continuazione dello stesso. In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti all Azienda Ospedaliera con privilegio sulla cauzione definitiva prestata, sui crediti maturati, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore che potrà essere dalle stesse determinato. In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto da parte della Società in liquidazione. ARTICOLO 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE EX ART. 1456 C.C.. La ditta aggiudicataria è responsabile dell esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura. Dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità, o altro), l Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, ipso facto et jure (senza alcuna pronunzia dell autorità giudiziaria), incamerando il deposito cauzionale, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. In caso di risoluzione del contratto, l Azienda si riserva la facoltà di valutare l opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o indire nuova gara. Il contratto inoltre si risolve di diritto al verificarsi di una o più delle fattispecie sottoelencate: 1) violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza come previsti all art. 12 del presente capitolato, che costituisce grave inadempimento e comporta il diritto dell Azienda Ospedaliera a dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell art. 1456 c.c.; 2) violazione dell obbligo di cui all art. 15 del presente capitolato, che comporta l incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l Azienda di risolvere il contratto ai sensi dell art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni; 3) la ricorrenza di una delle situazioni disciplinate dall art. 18 del presente capitolato: a) successione o estinzione della Società, che potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 cc.; b) fallimento della ditta, che determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell art.1456 cc. salve le ragioni spettanti all Azienda Ospedaliera con privilegio sulla cauzione definitiva prestata; c) scioglimento o liquidazione della Ditta aggiudicataria, che comporta a insindacabile giudizio dell Azienda Ospedaliera, la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione. In caso di risoluzione di diritto o giudiziale del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della cauzione. L Azienda appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, con semplice atto amministrativo e senza avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale, nelle ulteriori seguenti condizioni: in qualunque momento dell esecuzione, avvalendosi della facoltà concessa dall art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta aggiudicataria dalle spese sostenute e/o dalle forniture eseguite; 9

in caso di sospensione della fornitura per fatto della Ditta aggiudicataria; in caso di recidiva nella effettuazione di forniture non conformi ai requisiti richiesti; in caso di recidiva per mancata sostituzione delle forniture non accettate; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale dopo l applicazione delle penalità comminate; in caso di grave imperizia o negligenza della Ditta aggiudicataria, tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura; per motivi di pubblico interesse; in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010; in caso di annullamento della delibera di aggiudicazione della fornitura in oggetto; qualora il ritardo nell adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell importo contrattuale. Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente capitolato speciale si rimanda alle disposizioni di legge in materia. ARTICOLO 20 FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto oggetto del presente capitolato speciale di appalto, non risolte bonariamente, saranno devolute al Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale. ARTICOLO 18 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle norme ed alle Leggi di carattere generale e al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii..ed al DPR 270/2010 Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di averne compreso la portata e gli effetti. (indicare generalità, qualifica e firma) 10