RELAZIONE SUL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

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RELAZIONE SUL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Marzo 2016 1

INDICE 1. La disposizione normativa... 3 2. Le scadenze per la redazione ed il monitoraggio delle azioni previste nel Piano.... 5 3. Relazione sul piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/03/2016... 6 2

1. La disposizione normativa Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni è stato introdotto dall art. 1, commi 611/614, della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e disciplina l avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate degli enti locali (e delle regioni, province autonome, camere di commercio, università, autorità portuali). Le disposizioni traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborate dal Commissario straordinario per la spesa pubblica Cottarelli e pubblicato ad agosto 2014. Il comma 611 fa salve le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (commi 27/29, art. 3, L. 244/207), integrate da quelle contenute nella Legge di stabilità 2014 (comma 569, art. 1, L. 147/2013), in merito all obbligo di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti soci e di dismettere quelle che non rispettano tali requisiti, per poi imporre l avvio, a partire dal 1 gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. I criteri per l individuazione delle società da ridurre (accorpandole, liquidandole o cedendole ed eventualmente internalizzando le funzioni svolte dalle stesse) sono i seguenti: a) società non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci; b) società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Il comma 612 dell art. 1 della L. 190/2014 disciplina le modalità attraverso cui dare corso al processo di razionalizzazione delle partecipate; tale norma individua nel vertice monocratico di ogni amministrazione interessata (Presidente di Regione, Provincia Autonoma, Provincia, Sindaco e altri) il soggetto tenuto alla definizione ed approvazione entro il 31 marzo 2015, di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; tale Piano deve illustrare le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il Piano, corredato da un apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell amministrazione interessata. Gli organi di vertice, entro un anno dalla definizione del Piano di razionalizzazione (31 marzo 2016), devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti, sempre da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell amministrazione interessata; la pubblicazione della suddetta documentazione (sia preventiva che consuntiva) rappresenta un obbligo di pubblicità ai sensi del decreto sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013). Il comma 613 dell art. 1 della L. 190/2014 interviene ulteriormente sullo snellimento procedurale degli interventi di razionalizzazione delle partecipate; tale norma prevede infatti che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa (queste sì approvate dagli Organi collegiali degli enti soci) siano disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile; i suddetti atti, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono pertanto né l'abrogazione né la modifica dell eventuale previsione normativa originaria che avesse comportato la costituzione o la partecipazione ad una società di capitali. 3

Il comma 614 dell art. 1 della L. 190/2014 invita all applicazione, nell ambito dell attuazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate, delle misure in materia di riorganizzazione del personale delle società partecipate e di agevolazione fiscale delle procedure di scioglimento delle stesse società. 611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalita' e i tempi di attuazione, nonche' l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicita' ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria. 614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568 ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568 bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015. 4

2. Le scadenze per la redazione ed il monitoraggio delle azioni previste nel Piano 31 marzo 2015: redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni; 31 dicembre 2015: termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione; 31 marzo 2016: redazione di una relazione sull attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti. Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 31/03/2016. Il Comune di Tempio in ossequio alla suddetta normativa, ha provveduto a redigere il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute al 31/03/2015 e a trasmetterlo alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 5

3. Relazione sul piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/03/2016 Premesso che il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni del comune di Tempio Pausania poneva in evidenza la situazione delle partecipazioni del Comune di Tempio Pausania alla data del 31/03/2015, prevedendo di mantenere unicamente, per i motivi ivi illustrati, la partecipazione nella seguente società: SOCIETA OGGETTO/SCOPO SOCIALE FINALITA ex articolo 3, comma 27, Legge n. 244/2007 ABBANOA S.P.A. Gestione ai sensi dell'art. 113, Finalità di pubblico interesse, comma 5 lett. c), del D.Lgs. 267/00 avendo ad oggetto servizi di del servizio idrico integrato interesse generale della collettività e nell'ambito del territorio ottimale gestione di servizio pubblico locale unico della Sardegna (Legge quale il servizio idrico integrato. regionale n.29 del 17 ottobre 1997) ed evidenziando che risultavano già in corso di liquidazione le partecipazioni nelle seguenti società : 1. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TEMPIO PAUSANIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2. SUB SISTEMA TURISTICO LOCALE STL GALLURA COSTA SMERALDA SPA IN LIQUIDAZIONE; 6

a data odierna si conferma che: 1) il Comune di Tempio Pausania partecipa al capitale delle seguenti società: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TEMPIO PAUSANIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, per la quale è tutt'ora in atto la procedura di liquidazione (fase finale di recupero crediti); SUB SISTEMA TURISTICO LOCALE STL GALLURA COSTA SMERALDA SPA - LIQUIDATA (risulta depositato il bilancio finale di liquidazione al 30/06/2013); ABBANOA SPA, società in attività, prevista obbligatoriamente da specifiche norme di legge per la gestione di servizi pubblici essenziali (servizio idrico) nell'ambito territoriale ottimale della Sardegna; 2) tutte le società sopra elencate rientrano tra quelle costituite per l esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e pertanto non risultano soggette all obbligo di razionalizzazione; 3) il piano di razionalizzazione sulle società partecipate non può inoltre essere applicato a nessuna delle società sopra elencate sulla base della mancata sussistenza dei criteri previsti dalla norma (art. 1, comma 611, L. 190/2014) dettagliatamente elencati al punto 4.2 della relazione tecnica del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/03/2015. Per la proposta Il Segretario generale DR. SILVANO CAVALLOTTI AISONI. Tempio Pausania, lì 25.03.2016 Il Sindaco Avv. Andrea Biancareddu 7