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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2015/2376/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. La legge 12 agosto 2016, n. 170, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l attuazione di altri atti dell Unione europea Legge di delegazione europea 2015, all articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell 8 dicembre 2015 (cd. DAC 3), relativa alla cooperazione amministrativa nel settore. La sfida posta dall elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli tali da richiedere un rafforzamento degli strumenti e dei meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio. Lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è stato ostacolato da numerose difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati. Pertanto, la modifica che si recepisce con il presente decreto intende garantire uno scambio automatico obbligatorio al fine di garantire trasparenza e contrasto all erosione della base imponibile che riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. 2) Analisi del quadro normativo nazionale. Il decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017, interviene sulla normativa nazionale attraverso una duplice direttrice: a) In primo luogo, modificando il d.lgs. n. 29/2014 che ha recepito la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (cd. DAC 1) e rappresenta la normativa di riferimento, integrata ed ampliata a seguito delle modifiche introdotte dalle direttive che si sono succedute recentemente in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; b) In secondo luogo, modificando ed integrando marginalmente il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in materia di accertamento delle imposte sui redditi. 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. Si rinvia a quanto indicato al punto 2. 1

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali. Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali. Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) sia sotto quello del rispetto del principio di pareggio del bilancio (art. 81) sia sotto quello del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) nonché del principio di capacità contributiva (art. 53). 5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. Non si rilevano problemi di compatibilità dell intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali diversi dallo Stato. 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione poiché la materia in esame è oggetto di riserva di legge ai sensi dell art. 23 Cost. 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter. Non risultano iniziative concernenti analoga materia all esame del Parlamento. 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia. PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria e tengono conto dei risultati emersi dai lavori del Progetto BEPS dell OCSE (Azione 5), il quale prevede un incremento della trasparenza utilizzando metodologie condivise nello stabilire standard minimi e a tal fine uno scambio obbligatorio di informazioni tra Paesi in merito alle decisioni riguardanti i regimi agevolati in vigore e le procedure ad essi correlate. 2

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto. Non si è a conoscenza di procedure di infrazione. 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. Non risulta che lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto in violazione delle Convenzioni internazionali in vigore per l Italia. Si rinvia a quanto indicato al punto 10. 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. Non risulta vi siano giudizi pendenti dinanzi alla CGUE nelle medesime o analoghe materie oggetto del decreto. 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto. Non risulta vi siano giudizi pendenti dinanzi alla CEDU nelle medesime o analoghe materie oggetto del decreto. 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'unione Europea. Non vi sono indicazioni in merito PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. L articolo 1 integra le definizioni contenute nell articolo 2 del d.lgs. n. 29/2014. In particolare, si sono inserite alle lettere da h-bis) a h-quinquies) le definizioni di ruling preventivo transfrontaliero, accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, operazione transfrontaliera e registro centrale sicuro. La direttiva 2015/2376/UE ha ritenuto che l ambito di applicazione di tali definizioni dovesse essere sufficientemente estesa da coprire un ampia gamma di situazioni, compresi, ma non solo, i seguenti tipi di ruling preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento: accordi e/o decisioni preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento, accordi e decisioni preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento, accordi o decisioni che determinano l esistenza o l assenza di una stabile organizzazione, accordi o decisioni che determinano l esistenza o l assenza di fatti con un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione, accordi o decisioni che determinano lo status fiscale di un entità ibrida in uno Stato membro legata ad un residente di un altra giurisdizione, 3

accordi o decisioni sulla base di valutazione per l ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un altra giurisdizione. In sede di recepimento si è inteso fare riferimento ad una serie di accordi preventivi e pareri, anche di recente introduzione, che presentano una diretta connessione o hanno ad oggetto un operazione transfrontaliera. Il decreto di recepimento definisce gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli accordi per l applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell art. 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento. 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. Per la predisposizione del decreto legislativo è stata utilizzata la tecnica della normazione diretta. E stata utilizzata anche la tecnica della novella legislativa per mantenere intatto il corpus legislativo costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. Le norme contenute nel decreto legislativo non comportano effetti abrogativi impliciti. 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Le norme dello schema di decreto producono effetti dal 1 gennaio 2017. Infatti, in considerazione dell esigenza di scongiurare una procedura per infrazione al diritto comunitario - atteso che la più volte citata direttiva 2015/2376/UE prevede (articolo 2) che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e che applichino tali disposizioni a decorrere dal 1 gennaio 2017 - si è ritenuto di ancorare a tale data la decorrenza degli effetti della presente disciplina. Le norme dello schema di decreto non producono effetti di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa di riferimento vigente. 4

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. Non risultano aperte deleghe sulle medesime materie. 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. Non è prevista l adozione di atti successivi di natura normativa 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Sono state utilizzate elaborazioni statistiche già in possesso dell Amministrazione proponente. 5