REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL 21 FEBBRAIO 2014 Art. 1. Il presente Regolamento viene redatto e approvato a cura del Consiglio di Gestione, ai sensi dell art. 22.4 dello Statuto di Centro Fidi Veneto Scpa Art. 2. Il Consiglio di Gestione ha istituito il Comitato Esecutivo ai sensi del medesimo art. 18.5 dello Statuto. Ai sensi dell art. 18.5 dello Statuto il Consiglio di Gestione ha determinato in 5 il numero di propri consiglieri membri del Comitato Esecutivo e ne ha nominato il Presidente. Il Comitato Esecutivo ad ogni adunanza nomina il Segretario. Art. 3. Il Comitato Esecutivo è delegato dal Consiglio di Gestione e gode dei più ampi poteri in materia di: a) valutare le domande di ammissione a socio verificandone i requisiti statutariamente previsti; b) istruire le richieste di intervento per l erogazione della garanzia consortile; c) assumere informazioni, anche mediante il parere del preposto Ufficio Fidi, atte a formulare il giudizio di accoglimento o diniego della richiesta di garanzia; d) deliberare a insindacabile giudizio della parte richiedente: sulle domande di ammissione a socio ricevute; sull accoglimento o diniego delle richieste di intervento in termini di credito nei limiti di cui al successivo art. 4; sull eventuale richiesta di garanzie accessorie, depositi cauzionali e proposte di sottoscrizione quote; sulle richieste di modifica e rinnovo degli affidamenti; sulle richieste di qualsiasi carattere pervenute dagli Istituti di Credito; sull eventuale ricorso alla controgaranzia ex Legge 662/ 96 esercitando la delega ottenuta da MCC a certificare il merito creditizio delle PMI ai fini del loro accesso alle agevolazioni prevista dal Fondo Centrale di Garanzia; sulle richieste di rimborsi cauzionali; sulle verifiche di cui alle normative vigenti;
sulle modifiche delle competenze da applicare ai soci per l erogazione della prestazione fideiussoria (princing della società); sulla eventuale costituzione di plafond specifici a tassi agevolati per settore, area geografica, ecc. sulla modulistica e sue eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell attività, anche a seguito di variazioni normative; pricing scoring antiriciclaggio. Il Comitato Esecutivo delega gli amministratori delegati, oltre ai poteri per la firma disgiunta del Contratto - Documento di Sintesi, delle lettere di diniego e di quanto previsto all art 10 del presente Regolamento, anche i seguenti poteri: a. di firma delle lettere di allineamento con l erogazione bancaria, limitando gli allineamenti di importo e percentuale ai soli casi di abbassamento del rischio deliberato. b. di applicazione e firma di eventuali modifiche alle condizioni degli affidamenti, rientranti comunque nella discrezionalità prevista dal pricing approvato dal Comitato medesimo. Art. 4. Il Consiglio di Gestione di Centro Fidi Veneto Scpa ha definito dei limiti alle competenze deliberative del Comitato Esecutivo, in relazione alla classe di scoring di appartenenza, così definite per rischio del consorzio al netto di eventuali controgaranzie ottenute su fondi pubblici (es: Fondo Centrale di Garanzia, SGFA, ecc.) qualsiasi sia la percentuale di intervento sull affidamento: a. Scoring A1, A2 e A3 Breve termine (primo rischio e auto liquidante) Fino a 400.000 Medio termine Fino a 450.000 Lungo termine Fino a 500.000 b. Scoring B1, B2 e B3 Breve termine (primo rischio e auto liquidante) Fino a 300.000 Medio termine Fino a 350.000 Lungo termine Fino a 400.000 c. Scoring C1, C2 e C3 Breve termine (primo rischio e auto liquidante) Fino a 400.000 Medio termine Fino a 500.000 Lungo termine Fino a 500.000
Art. 5. Il Comitato Esecutivo stabilisce il proprio calendario delle riunioni semestralmente e la sua convocazione non necessita di ulteriori formalità. Eventuali sedute straordinarie potranno essere convocate con le modalità previste per il Consiglio di Gestione. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Revisore dei Conti ai sensi dell art. 2405 del cc. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito qualsiasi sia il numero di membri presenti, anche in assenza del Revisore dei Conti. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente del Comitato Esecutivo o, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente designato dai presenti. Le decisioni del Comitato Esecutivo sono verbalizzate a cura del Segretario e riportate nell apposito Libro Verbali, firmate dal Segretario e dal Presidente. Art. 6. Le domande di ammissione a socio devono essere presentate su apposita modulistica, sempre firmata in originale e mantenuta agli atti, completata nei dati e corredata dai documenti richiesti anche forniti su supporto informatico. Devono essere integrate dall Informativa sulla Privacy ai sensi del DLgs 196/2003, della dichiarazione sull Adeguata Verifica della Clientela ai sensi del DLgs 231/2007 Antiriciclaggio, della dichiarazione di ricezione del Foglio Informativo e dei Principali Diritti del Cliente ai sensi delle disposizioni di Banca d Italia sulla Trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie e dei documenti richiesti. L accoglimento delle domande di ammissione a socio è subordinato al possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti: a) essere notoriamente solvibile, b) possedere requisiti morali e professionali. In adempimento all obbligo di cui all art. 4.1 dello Statuto, il richiedente l ammissione a socio dovrà versare, contestualmente alla firma della domanda di ammissione, una quota in conto capitale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). La delibera positiva di ammissione da parte del Comitato Esecutivo verrà registrata nell anagrafica del cliente, ferma restando l acquisizione del titolo di socio, ai sensi dello Statuto, con l iscrizione nel Libro Soci e successivo deposito in Camera di Commercio. Art. 7. Possono avanzare formale richiesta di intervento a Centro Fidi Veneto Scpa, sia per affidamenti a breve che a medio/lungo termine, le imprese e le entità economiche così come stabilite nello Statuto, ivi compresi anche i professionisti, già socie di Centro Fidi Veneto Scpa oppure che precedentemente o contestualmente abbiano inoltrato od inoltrino richiesta di ammissione a socio.
Le richieste di intervento di garanzia devono essere presentate sull apposita modulistica sempre firmata in originale e mantenuta agli atti, completata nei dati e corredata dai documenti richiesti anche forniti su supporto informatico. A discrezione, potrebbero essere richiesti documenti integrativi stabiliti di volta in volta dal Comitato Esecutivo. Art. 8. Nel rispetto delle convenzioni bancarie, il Comitato Esecutivo potrà richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la sottoscrizione di azioni sociali. Art. 9. Accolte le richieste di affidamento e ricevuto debitamente controfirmato il Contratto riassuntivo delle principali caratteristiche dell operazione, le richieste vengono inoltrate alle banche prescelte, convenzionate o meno, affinché le stesse provvedano ad una istruttoria propria ai sensi delle convenzioni vigenti. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono sottoposte a un Amministratore Delegato, al quale spetta la sottoscrizione delle lettere di garanzia inoltrate agli istituti di credito. La firma di un Amministratore Delegato sulla base delle deliberazioni prese dal Comitato Esecutivo impegna il medesimo Comitato, il Consiglio di Gestione ed il Confidi tutto. Art. 10. I soci che beneficiano della garanzia di Centro Fidi Veneto Scpa sono tenuti al versamento delle competenze relative all intervento richiesto, suddivise in spese di istruttoria, contributo consortile e fondo rischi. Il costo dell intervento viene calcolato sulla base dello scoring interno attribuito alla richiedente, in base alla tipologia di operazione, al suo ammontare, alla sua durata nonché alla percentuale garantita, nel rispetto di quanto stabilito dal Comitato Esecutivo. Il versamento è vincolante per l attivazione della garanzia da parte di Centro Fidi Veneto S.c.p.a. e deve essere contestuale all atto dell erogazione da parte dell Istituto di Credito. E esclusa l eventualità di effettuarlo posteriormente, salvo esplicita approvazione da parte del Comitato Esecutivo. La loro riscossione è demandata all Istituto di Credito interessato, che provvederà a trattenere direttamente gli importi dietro specifica autorizzazione scritta, sotto forma di sintesi delle condizioni applicate, preventivamente timbrata e firmata per accettazione da parte del socio. Art. 11. Gli Amministratori Delegati hanno ricevuto Procura Speciale per la gestione dei c/c a Fondo Rischi. È loro cura regolarli alle più favorevoli condizioni di mercato, disponendone per le deliberazioni prese dal Comitato Esecutivo o per le proprie deliberazioni per quanto delegati. Art. 12. L Istituto di Credito a propria istruttoria ultimata, darà comunicazione a Centro Fidi Veneto Scpa delle decisioni assunte. Centro Fidi Veneto Scpa, in base alle disposizioni di Basilea 2, dovrà monitorare costantemente l andamento aziendale del socio, al fine di evitare il maggior rischio.
A tutela di Centro Fidi Veneto Scpa, potrebbe essere richiesta al socio una documentazione specifica al fine di poter tenere costantemente sotto controllo la sua contabilità ed i flussi relativi all attività in essere. Art. 13. Qualora il socio prestatario non faccia fronte ai propri impegni, l Istituto di Credito dovrà comunicarlo a Centro Fidi Veneto Scpa, al cui Comitato Esecutivo spetta ogni deliberazione in merito alla tutela di Centro Fidi Veneto Scpa. Per le modalità di escussione, si rimanda alle singole convenzioni bancarie. Art. 14. Il presente Regolamento per la sua validità ed applicazione è stato sottoposto alle deliberazioni del Consiglio di Gestione di Centro Fidi Veneto Scpa. Future eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere deliberate dal Consiglio di Gestione stesso. Art. 15. Per quant altro possa occorrere ai fini dell applicazione del presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto vigente di Centro Fidi Veneto S.c.p.a., nonché alle norme del Codice Civile.