REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO ITALIALLEVA



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REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO ITALIALLEVA

INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE pag. 3 2. TERMINI E DEFINIZIONI pag. 3 3. IL MARCHIO pag. 3 4. REGISTRAZIONE DEL MARCHIO pag. 8 5. FINALITÀ pag. 9 6. IL SISTEMA SANZIONARIO E I RICORSI pag. 10 7. LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE pag. 12 Pagina 2 di 12

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Lo scopo del presente documento è quello di definire le modalità di utilizzo del marchio ITALIALLEVA da parte dei concessionari che svolgono attività nel rispetto di quanto definito nel patto di trasparenza messo a punto dall Associazione Italiana Allevatori e riportante le prescrizioni che i concessionari devono adottare ai fini dell utilizzo del marchio stesso. Il regolamento si applica alle classi di prodotti/servizi previsti al paragrafo 4.2. L utilizzo del marchio è legato al soddisfacimento delle prescrizioni suddette. 2. TERMINI E DEFINIZIONI AIA: Associazione Italiana Allevatori Patto di trasparenza: accordo di collaborazione tra AIA e un concessionario del marchio Italialleva, inerente la valorizzazione e la visibilità di prodotti, e/o loro derivati, provenienti dalle aziende aderenti al Sistema Italialleva. Concessionario: soggetto che ha ottenuto l autorizzazione all uso del marchio ITALIALLEVA e che si assoggetta al rispetto del Patto di Trasparenza, del Regolamento e alle disposizioni collegate. Manuale di corretta prassi igienica: documento che descrive, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità e di autocontrollo, le regole che devono rispettare gli operatori della produzione primaria per utilizzare il marchio Italialleva. Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito previsto dal Regolamento. Azione correttiva: azione intrapresa per eliminare le cause di non conformità. Attività di controllo: le attività di controllo effettuate dall AIA per garantire il rispetto degli obblighi del presente Regolamento. Audit: attività di verifica che consente di accertare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. L audit è effettuato da personale espressamente incaricato da AIA. Pagina 3 di 12

3. IL MARCHIO 3.1 Descrizione del segno grafico e del logotipo I concessionari del marchio Italialleva sono vincolati all utilizzo del marchio stesso sui prodotti per i quali hanno richiesto la concessione del marchio stesso. Il marchio ITALIALLEVA è un marchio di proprietà piena ed esclusiva dell AIA, depositato con D.R. RM 2009 C 001374 del 10 marzo 2009 presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Attività Produttive. Il segno grafico è rappresentato da un elemento grafico quadrato di colore blu con gli angoli smussati, all interno del quale compare la raffigurazione, bianca con contorni grigio scuro di n. 6 teste di animali stilizzate, appartenenti alle specie equina, bovina, suina, ovina, avi-cunicola con sottostante la striscia tricolore, verde, bianca e rossa, corrente dalla parte alta sinistra alla parte bassa destra con taglio iniziale e finale in prossimità degli angoli. Il rettangolo include: in basso a sinistra l acronimo A.I.A. bianco e in altro a destra la parola a caratteri maiuscoli ITALIALLEVA bianca, spezzata sull angolo destro all altezza della seconda vocale A. Il marchio può essere applicato nelle seguenti versioni: a colori; in bianco e nero, tinta piatta; in scala di grigi. In ogni caso il marchio deve essere sempre riprodotto nella versione a colori. Solo in caso di necessità inconfutabile potrà essere utilizzata una delle due versioni in bianco e nero. In presenza di particolari esigenze di stampa (es. etichette stampate a 1 o 2 colori e che non prevedono il nero) è altresì possibile utilizzare, per la stampa del segno grafico, il colore più scuro presente sullo stampato, oppure sostituire il colore nero nel logotipo con il colore più scuro utilizzato sullo stampato. Per usufruire delle possibilità indicate nei due precedenti capoversi occorre che il concessionario informi formalmente l AIA almeno 15 gg. prima della marchiatura del prodotto sulle ragioni per la quale è necessaria la deroga. Dimensioni minime Le dimensioni minime da rispettare sono: altezza: 1,5 cm; larghezza: 1,5 cm. Pagina 4 di 12

Versioni a colori Il segno grafico a colori può essere realizzato nelle seguenti modalità: per stampa a colori speciali; per stampa in quadricromia; per stampa in scala di grigi. Per stampa a colori speciali Il segno grafico è realizzato con le seguenti tonalità di colore: verde PANTONE 347 grigio PANTONE 431 blu PANTONE 280 rosso PANTONE 485 Per stampa in quadricromia Il segno grafico è realizzato con le seguenti tonalità di colore: verde C:85 M:20 Y:100 K:0 grigio C:70 M:55 Y:50 K:30 blu C:100 M:100 Y:24 K:15 rosso C:16 M:100 Y:100 K:8 Per stampa in scala di grigi I colori del segno grafico dovranno essere convertiti nelle seguenti retinature di nero verde > K: 75 grigio > K: 90 blu > K: 60 rosso > K: 90 Pagina 5 di 12

Versione in negativo nel caso in cui il marchio sia utilizzato su fondi neri o scuri, esso dovrà essere sempre racchiuso in una forma predefinita in negativo bianco come qui sotto riportato. Versione in scala di grigi La versione in bianco e nero è realizzata con retinature di nero (K:60, K:75 e K:80) nel caso in cui il marchio sia utilizzato su fondi neri o scuri, esso dovrà essere sempre racchiuso in una forma predefinita in negativo bianco come qui sotto riportato. Eventuali disposizioni in deroga a quanto previsto dal presente regolamento possono essere autorizzate unicamente da AIA ed esclusivamente per i prodotti oggetto della concessione. Pagina 6 di 12

Versione in bianco e nero La versione in bianco e nero è utilizzata nel caso si impieghi una strumentazione di stampa che non permetta l utilizzo del marchio a colori o in scala di grigi. 3.2 Modalità di utilizzo Il marchio deve essere utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e le dimensioni descritte nel 3 del presente Regolamento. In caso d uso, il marchio deve essere apposto in modo che sia ben visibile e che non possa: né essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura; né essere apposto in modo che possa snaturare le caratteristiche originarie o il suo significato; né essere apposto in modo tale che si confonda o che venga associato con le altre scritte comunque presenti sull etichetta del prodotto (es. nome del prodotto, marchi privati, ecc.). Il marchio può essere utilizzato dai concessionari nelle seguenti forme: etichette; confezioni; imballaggi; pubblicità; informazioni al consumatore; documenti relativi ai prodotti (fatture, carte intestate, ecc.); Pagina 7 di 12

cartellonistica. Il marchio deve riportare obbligatoriamente la seguente dicitura : Garantito dall Associazione Italiana Allevatori ed essere accompagnato da una delle seguenti frasi: - latte 100% italiano (o regionale/provinciale) Oppure -carne 100% italiana( o regionale/provinciale) Tali frasi devono essere riportate con dimensioni, colori e caratteri tipografici tali da poterne consentire un agevole lettura. L utilizzo del marchio nelle suddette forme è subordinato alla verifica da parte di Aia del rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, esclusivamente per i prodotti oggetto della concessione. Aia verifica e approva le etichette e qualsiasi altro materiale riportante il logo Italialleva predisposti dal concessionario; l approvazione avviene secondo le modalità definite nella procedura di riferimento e comunicate al concessionario. E vietata la riproduzione del marchio in formato adesivo e ne è altresì vietato qualsiasi utilizzo in tale formato. Ogni deroga al presente regolamento per l utilizzo del marchio dovrà essere preventivamente richiesta ed approvata da AIA in forma scritta. 3.3 Durata dell autorizzazione all uso del marchio L autorizzazione all uso del marchio rilasciata dall AIA, ha un periodo di validità definito nel patto di trasparenza. 4. REGISTRAZIONE DEL MARCHIO 4.1 Livello di registrazione Il marchio ITALIALLEVA è stato depositato presso il Ministero delle Attività Produttive Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 10.03.2009. 4.2 Elenco delle (classi di) prodotti/servizi L elenco dei prodotti/servizi cui è possibile applicare il marchio di cui al 3 del presente Regolamento, è quello compreso nelle seguenti Classi di prodotti e servizi: Classe 29: Carni, pollame, selvaggina, latte e prodotti derivati dal latte; Classe 31: Animali vivi, alimenti per animali; Pagina 8 di 12

Classe 35: Pubblicità, gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori d ufficio; Classe 42: servizi scientifici e tecnologici intesi come servizi di ricerca e di sviluppo relativi a ciò, servizi di analisi e ricerche industriali, progettazione e sviluppo di programmi per computer, servizi giuridici; Classe 43: servizi di ristorazione, alimentazione e alloggi temporanei; Classe 44: servizi veterinari. Classe 30: caffè, thè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse, spezie, ghiaccio; Classe 36: Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari. 5. FINALITA L adozione del marchio Italialleva ha lo scopo fondamentale di promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione della zootecnia italiana. A tal fine, l uso del marchio Italialleva è consentito esclusivamente alle organizzazioni rientranti in una delle classi di prodotti e servizi di cui al 4.2 e che rispettino le modalità previste dal presente regolamento e dal patto di trasparenza. In particolare, le principali finalità che si intendono ottenere con l adozione del marchio Italialleva sono: aumentare il livello di conoscenza dei prodotti zootecnici italiani provenienti dal Sistema degli Allevatori; agevolare i rapporti di filiera; valorizzare i processi produttivi del sistema degli allevatori; consentire una più efficace penetrazione dei mercati; remunerare efficacemente l allevamento italiano; migliorare il livello di percezione qualitativo di prodotti; valorizzare il patrimonio culturale e storico veicolato dai prodotti garantiti dal marchio. Pagina 9 di 12

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO E I RICORSI 6.1 Le non conformità Per non conformità al presente regolamento si intende: per i concessionari: l utilizzo del marchio su prodotti non rientranti tra quelli elencati nella domanda di concessione; l utilizzo del marchio senza l approvazione da parte di AIA della/e bozze di etichetta contenente il marchio Italialleva; l utilizzo del marchio tale da ingenerare confusione al consumatore sulle garanzie fornite dal marchio stesso; per gli altri: l utilizzo del marchio senza aver sottoscritto un Patto di Trasparenza con AIA; 6.2 Provvedimenti 6.2.1 A carico dei concessionari A seguito dell accertamento delle suddette non conformità presso i concessionari, AIA comunica agli stessi i provvedimenti intrapresi/da intraprendere. Tali provvedimenti possono essere suddivisi, in funzione della gravità della non conformità riscontrata, nei seguenti livelli: richiesta di azione correttiva; sanzione. Richiesta di azione correttiva AIA dispone nei confronti dei concessionari il provvedimento di adozione di una azione correttiva; AIA definisce i tempi per l attuazione dell azione correttiva e il momento della verifica al fine di accertarne l adozione e valutarne l efficacia. In caso di esito negativo, AIA provvede al ritiro della concessione, inviando comunicazione all organizzazione interessata. Sanzione Le sanzioni applicabili si distinguono in : sospensione della concessione; Pagina 10 di 12

ritiro della concessione. Entrambe le sanzioni vengono emanate dall AIA a seguito dell accertamento di non conformità gravi e prevedono rispettivamente: il divieto d uso del marchio su partite, lotti o intera produzione per un periodo massimo di 6 mesi; la cancellazione dall elenco dei concessionari e la conseguente impossibilità per il concessionario di richiedere una nuova concessione del marchio prima di 2 anni a far data dalla comunicazione dell atto con il quale viene ritirata la concessione. 6.2.2 Per gli altri L utilizzo non autorizzato del marchio implica l invio da parte di Aia di una lettera di diffida. 6.3 Rinnovo e Cancellazione La concessione ha una durata di tre anni dalla firma del patto di trasparenza e si rinnova automaticamente per periodi di un anno salvo disdetta da parte del concessionario da comunicarsi sei mesi prima della scadenza. Nel caso in cui il concessionario richieda la cancellazione dall elenco dei concessionari, non potrà accedere nuovamente all uso del marchio se non dopo un periodo di 1 anno a far data dalla comunicazione dell atto con il quale viene ritirata la concessione. 6.4 Ricorsi reclami e contestazioni 6.4.1 Dei concessionari I concessionari nei confronti dei quali viene contestata una non conformità ed emessa una richiesta di azione correttiva aggravata o meno da una sanzione, possono inviare, entro 15 giorni dalla richiesta di azione correttiva, un ricorso contenente tutti i riferimenti oggettivi del ricorso ad AIA. AIA si pronuncia in merito al ricorso ricevuto dandone comunicazione al concessionario. 7. LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 7.1 Iter di emissione Il presente Regolamento, è approvato da AIA secondo le seguenti modalità: redazione a cura del responsabile Qualità; Pagina 11 di 12

verifica e approvazione a cura del Direttore Generale. 7.2 Distribuzione e conservazione della documentazione La documentazione di cui al precedente 7.1 può essere distribuita in forma non controllata e in forma controllata. La distribuzione in forma non controllata è eseguita mediante gli abituali canali divulgativi dell AIA. La distribuzione in forma controllata è eseguita unicamente dal Responsabile Qualità. Essa ha lo scopo di assicurare che le edizioni appropriate dei documenti siano disponibili in tutti i luoghi in cui si svolgono attività essenziali per la corretta applicazione dei documenti stessi. Il Responsabile Qualità ha altresì il compito di: conservare opportunamente gli originali dei documenti di cui al 7.1; conservare, opportunamente e per la durata minima di 3 anni, salvo diverse disposizioni contrattuali, i documenti superati o modificati. Pagina 12 di 12