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- che le domande proposte nell atto di citazione sono generiche ed imprecise, cosicché appare incomprensibile da quali condotte discenda la presunta concorrenza sleale ed il conseguente danno lamentato; - di aver versato la propria quota di capitale, - di non aver mai creato alcuna società concorrente; - di non aver mai sottratto alcuna scheda telefonica e conseguentemente non aver contattato i clienti della AMV s.r.l. allo scopo di denigrarne il lavoro; - di non comprendere a cosa si riferisca l attore quando afferma che il convenuto avrebbe fatto perdere alla AMV s.r.l. l acquisto di un immobile di elevato valore bloccandolo con il congelamento della propria quota; - di essere creditore della AMV s.r.l. in quanto questa non ha mai provveduto a corrispondergli la propria quota a titolo di provvigione, pari ad 1/3 della somma incassata, per operazioni di manutenzione degli apparati installati. Precisamente la società avrebbe incassato 460,00 per l anno 2012, 3.890,00 per l anno 2013 e 1.190,00 per l anno 2014 per un totale di 5.540,00 da cui deriva una provvigione a lui dovuta pari a 1/3 della somma per un totale di 1.846,66. Tali somme non risultano tuttavia oggetto di fattura da parte della società; - di essere creditore della AMV s.r.l. in quanto questa non ha mai provveduto a corrispondergli la propria quota a titolo di provvigione, pari ad 1/3 della somma incassata, per ulteriori operazioni di manutenzione degli apparati installati. Precisamente la società avrebbe incassato 6.172,00 per il 2013; 5.822,00, 10.701,00 (Comune di Gergei), 2.500,00 (Teatro Lirico di Cagliari), 4.500,00 (Comune di Serri) per l anno 2014. La somma complessivamente incassata è pari ad 29.659,00 da cui deriva una provvigione a lui dovuta pari ad 1/3 della somma per un totale di 9898,30; - di essere creditore nei confronti della AMV s.r.l. per delle provvigioni a lui dovute nella misura del 15% del totale incassato per vendite compiute dalla AMV s.r.l.. Precisamente afferma essere dovuta una somma pari ad 7,523,55, a fronte di 50.157,00 incassati dalla società; - di aver subito un grave pregiudizio lavorativo ed economico in quanto in data 15 Maggio 2014 sono state sostituite le chiavi di accesso ai locali della società, impedendogli di fatto l accesso, il controllo e lo svolgimento

di alcuna attività lavorativa, fino alla data del 20 Giugno 2014 quando la società ha accettato la sua proposta di recesso. 4. All udienza dell 8 Gennaio 2016 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni Per l attrice AMV s.r.l: Dato atto della concorrenza sleale del socio Nicola Angius condannarlo al risarcimento dei danni nella misura che verrà accertata, ivi compresi i danni per il mancato acquisto dell immobile de quo; con vittoria di spese e di onorari del giudizio; Per il convenuto Nicola Angius: Rigettare la domanda di parte attrice e, per l effetto, assolvere Nicola Angius da ogni ulteriore avversa pretesa e rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto; In accoglimento della domanda riconvenzionale, previo accertamento dei fatti suesposti, condannare la società AMV s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della somma di denaro di 19.268,18 o in quella, maggiore o minore, che verrà stabilita, eventualmente anche in via equitativa, in corso di causa, nonché al risarcimento del danno derivante dall aver impedito all Angius l accesso agli uffici della AMV s.r.l., nella misura da quantificarsi in via equitativa; In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio. DIRITTO 5. L attore AMV s.r.l. in persona dell amministratore unico Giampaolo Murru chiede che venga accertata la concorrenza sleale posta in essere da Nicola Angius e che venga condannato al risarcimento dei relativi danni. A fondamento della propria pretesa l attore afferma che il convenuto avrebbe costituito una società concorrente, la Acqua Mea Chiara Fresca Dolce Acqua, che svolge la propria attività a duecento metri dalla sede della AMV s.r.l. e di cui è amministratrice unica la moglie. Inoltre, avrebbe sottratto la carta SIM dal telefono della società e con questa contattato i clienti della stessa, denigrandone le attività svolte. Infine, avrebbe fatto perdere alla AMV s.r.l. l acquisto di un immobile bloccandolo con il congelamento della propria quota, in quanto ancora facente parte della società attrice.

Il convenuto Nicola Angius, costituitosi in giudizio, ha contestato puntualmente tutte le affermazioni attore. 6. Premesso che alcuna domanda è stata proposta in relazione all allegato mancato pagamento dei decimi, dall esame degli atti anzitutto non viene indicato che attività svolgesse la società attrice, quale fosse il numero della scheda sottratto alla società, di cui non è stata fornita prova neanche della titolarità in capo alla società, cosa contenesse ed in che cosa consistesse il database sottratto. Peraltro, indipendentemente dalla sussistenza di tali presupposti, che costituiscono elementi imprescindibili della concorrenza sleale, non è stato indicato quale pregiudizio la società abbia subito per effetto delle condotte incriminate, elemento imprescindibile per l accoglimento della domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale, che non può ritenersi in re ipsa ma deve essere provato dal danneggiato, almeno nella sua sussistenza (ex multis Cass. 25921/2015). Anche per quanto concerne l asserita impossibilità di acquistare un immobile di elevato valore, non è stato indicato di quale mobile si trattasse, in che cosa sarebbe consistita l azione del convenuto e come questa avrebbe bloccato l acquisto, anche senza considerare che, ugualmente a quanto esaminato sopra, non viene indicato il danno che sarebbe stato provocato alla società In conclusione, la domanda attorea deve essere respinta non essendo stati allegati gli elementi costitutivi del diritto fatto valere né il relativo danno asserito. 7. Con domanda riconvenzionale, Nicola Angius ha chiesto la condanna della AMV s.r.l. al pagamento di somme di denaro asseritamente dovutegli, oltre che al risarcimento dei danni derivanti dall essergli stato impedito l accesso nella sede della società, di cui era socio. Nella comparsa di costituzione e risposta, egli afferma di essere creditore della società attrice in quanto questa non gli avrebbe corrisposto la quota spettante, pari ad un terzo, per talune attività. Nessuna ulteriore circostanza è stata allegata mediante la memoria ex art. 183 c. 1 c.p.c, mentre con la memoria n. 2 sono stati prodotti alcuni contratti scritti intervenuti tra la AMV e l Angius. La domanda non può essere accolta poiché è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte che non è sufficiente per l affermazione di un diritto la produzione di documenti che ne provano la sussistenza, in quanto è necessaria

l allegazione dei fatti costitutivi del diritto, che con i documenti s intendono provare. In altri termini, il convenuto avrebbe dovuto allegare in comparsa di costituzione o al più tardi con la memoria ex art. 183 c. 1 la esistenza di un contratto tra le parti con i relativi dati identificativi, tra i quali la data, nonchè il contenuto del contratto (Cass. 9154/2013). Essendosi egli limitato a richiamare una pretesa a titolo di provvigioni, senza specificare in forza di quale titolo, ha impedito alla controparte, che peraltro ha negato la sussistenza di alcun rapporto, di prendere specifica posizione sul punto. La domanda del convenuto non può essere dunque accolta. Le spese devono essere compensate a motivo della reciproca soccombenza. PQM Il tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande e compensa le spese tra le parti. Così deciso in Cagliari, in data 23.5.2016. IL GIUDICE Nicola Caschili