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Transcript:

Codice Ente 1030860170 ORIGINALE COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA PROVINCIA DI VARESE Via Bernardino Luini n. 6; C.A.P. 21030; TEL.: 0332 575103 -FAX: 0332576443 E-MAIL: combrissago@comune.brissago-valtravaglia.va.it PEC : comune@pec.comune.brissago-valtravaglia.va.it VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Atto n. 21 del 23/08/2012 OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI. D.LGS. N. 152/2006 COSI COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 205/2010. L anno DUEMILADODICI, il giorno VENTITRE del mese di AGOSTO, alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, presso il Palazzo municipale di Brissago Valtravaglia, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Sig.ra Giuseppa Giordano, la Giunta Comunale, composta dai Signori: Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze GIUSEPPA GIORDANO SINDACO Presente BADIALI MAURIZIO VICESINDACO Presente SCAPPOLI MANUEL ASSESSORE Presente Totale presenti: 3 (TRE) Totale assenti: 0 (ZERO) Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale. Il Sindaco, Sig.ra Giuseppa Giordano, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l oggetto sopra indicato. 1

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI. D.LGS. N. 152/2006 COSI COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 205/2010.. LA GIUNTA COMUNALE RITENUTA la propria competenza ai sensi dell art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. PREMESSO che con Nota Prot. 4813 DB/vs della Comunità Montana Valli del Verbano, acquisita in data 10/08/2012 al Protocollo comunale al n. 1394, il Settore Tecnico della Comunità Montana, dopo aver specificato in modo dettagliato i criteri per la classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani, ha invitato il Comune di Brissago Valtravaglia ad adottare apposita deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto Definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali. L elenco dei citati criteri di classificazione è contenuto in un testo di complessive 2 (due) facciate integralmente scritte, che è stato allegato alla citata nota Prot. 4813 DB/vs della Comunità Montana Valli del Verbano DATO ATTO che i sopra citati criteri di classificazione - il cui testo viene allegato al presente atto deliberativo (Allegato sub A ) per formarne parte integrante e sostanziale - sono stati esaminati e condivisi integralmente dall Amministrazione Comunale di Brissago Valtravaglia. PREMESSO CHE l art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali; l art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali; l art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.lgs n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali quantitativi per l assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione; l art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifica che con decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l assimilabilità; l articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997 ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984; l art. 238 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplini con apposito regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, l art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che sino all emanazione del regolamento di cui al comma 6, recante criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa, e fino al compimento degli adempimenti per la determinazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti; 2

ATTESO CHE nel definire la proposta di criteri di assimilabilità della presente deliberazione si è tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti speciali medesimi valutando se l assimilazione possa comportare rischi per la salute pubblica e per l assetto ambientale; la proposta di assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene formulata dopo aver verificato che: 1. sussiste l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto; 2. il conferimento dei rifiuti speciali, di cui all allegato A, al servizio pubblico non comporta scompensi organizzativi e funzionali al servizio medesimo; 3. sussiste la garanzia del recupero degli stessi attraverso l ordinario servizio pubblico di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e stagionali del produttore; RITENUTO necessario, ai fini del rispetto della normativa vigente, individuare nell allegato prospetto A, che fa parte integrante del presente provvedimento, le tipologie di rifiuti speciali che vengono assimilate ai rifiuti urbani; VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17/12/2003, esecutiva ai sensi di legge. VISTO il vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09/06/2009, esecutiva ai sensi di legge. VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali e s.m.i.. VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale e s.m.i.. DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto deliberativo e inserito al suo interno il parere favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. CONSIDERATO che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita, pertanto, della Parere di Regolarità Contabile e della dichiarazione della copertura finanziaria. Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge DELIBERA per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 1) di stabilire che i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali ed aree, adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, individuati nell Allegato A, sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti solidi urbani, ai sensi dell art. 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006. 2) Di trasmettere copia del presente verbale al Settore Tecnico della Comunità Montana Valli del Verbano. 3) Di dare atto che non si procede alla comunicazione del presente atto deliberativo, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione del fatto che presso questa Amministrazione Comunale non si è proceduto alla nomina dei Capigruppo Consiliari, essendo stata presentata una sola lista, in occasione delle ultime elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012. SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, attesa l urgenza di provvedere in merito, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 3

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI. D.LGS. N. 152/2006 COSI COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 205/2010. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Il sottoscritto Arch. Maurizio Badiali, esperita l istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. Brissago Valtravaglia, 23/08/2012 Il Responsabile del servizio Arch. Maurizio Badiali 4

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: IL SINDACO Giuseppa Giordano IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Giovanni Curaba CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su conforme attestazione dell incaricato del servizio e visti gli atti d ufficio, certifico io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa Deliberazione viene iniziata oggi, (27/09/2012) per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle pubblicazioni n. 366 Il Funzionario incaricato Pansini Anna Maria IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Giovanni Curaba Dalla residenza municipale di Brissago Valtravaglia, 27/09/2012 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il 23/08/2012. Dalla residenza municipale di Brissago Valtravaglia, 27/09/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Giovanni Curaba 5

PROVENIENZA a. lavorazioni artigianali; b. attività commerciali; ALLEGATO A alla delibera di Giunta comunale n. 21 del 23/08/2012 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI c. attività di servizio, ivi compresi i rifiuti da attività sanitarie di cui all art. 184 comma 3 lett. H) del D. Lgs. 152/06, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali e accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura di degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative; d. attività agricole di cui all art. 184 comma 3 lett. A) del D. Lgs. N. 152/06, limitatamente alle attività florovivaistiche e di orticultura non effettuate su fondo rustico svolte in area urbana comunque comprese nell area di espletamento del pubblico esercizio: e. uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali; f. aree produttive di attività industriali, fermo restando i criteri qualitativi e quantitativi di cui al punto 7) e 8) e 9). g. sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n 254 del 15 luglio 2003 (es. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono dai pazienti effetti da malattie infettive trasmissibili attraverso tali residui; etc.) CRITERI QUALITATIVI QUANTITATIVI I rifiuti speciali, assimilati agli urbani, conferibili presso i centri di raccolta comunitari da Aziende situate nei Comuni del bacino di utenza sono specificati nell elenco seguente: quelli suscettibili di esservi compresi per similarità sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva utilizzata dall attività non superi i 4 kg./mq. La pesatura di tali rifiuti assimilati avverrà presso i centri di raccolta comunitari; superato il limite di conferimento i rifiuti sono speciali non assimilati e non possono essere ulteriormente conferiti presso i centri di raccolta comunitari: a) Imballaggi in genere purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive di carta, cartone, plastica, legno, polistirolo, metallo, vetro e materiale tessile, conferiti in modo separato e differenziato con le eccezioni di cui all art. 43 del D. Lgs. 22/97 con un limite massimo per produttore di kg. 4/anno per mq. di superficie utile dell attività economica (quella soggetta a tassazione); b) Cassette, pallets, scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenteria quali cortecce, frammenti di legno, frammenti di compensati e di pannelli di particelle legnose, trucioli, segatura con un limite massimo per produttore di kg. 4/anno per mq. di superficie utile dell attività economica (quella soggetta a tassazione); 6

c) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ). Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri qualità: a) non devono essere stati contaminati, neppure i n tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura; b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Soggetto Gestore, ad esempio: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, stoccaggio in contenitore non idoneo a garantire la tenuta da eventuali percolati e polveri, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenta, etc.; c) se oggetto del circuito di raccolta porta a porta devono essere confezionati in modo da permetterne il sollevamento da parte di un singolo operatore nel rispetto delle norme di sicurezza. CRITERI QUALITATIVI ESCLUSIONI: a) i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e relativi Allegati; b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco: b1) rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da Ipermercato e annesso centro commerciale integrato; b2) rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava; b3) oli alimentari esausti derivanti sa attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio; tali utenze devono rivolgersi al Consorzio Obbligatorio Oli Esausti; b4) rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina; b5) rifiuti di imballaggio terziari; b6) rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al Regolamento, essendone vietata l immissione del normale circuito di raccolta ai sensi dell art. 226 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ferma restandone l esclusione dal regime di privativa. I rifiuti assimilati devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente, secondo le modalità tecniche comunicate dal Soggetto Gestore al produttore di rifiuti speciali assimilati (raccolta sul fronte stradale con o senza prenotazione, conferimento presso i centri di raccolta comunitari). Devono quindi essere suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i rifiuti domestici. 1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non deve richiedere l utilizzo di particolari attrezzature e automezzi, diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico. 2. I rifiuti assimilati che per quantità superino il limite calcolato con le modalità sopra indicate devono essere smaltiti a cura e spese del proprietario. 3. I rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tariffa rifiuti. 7