REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Pavia

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Terza sezione civile Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Laura Cortellaro ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281quinquies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4922/2017 R.G. promossa da: COMUNE DI VIDIGULFO (00385320189) con l avv. Antonino Salsone, elettivamente domiciliato presso l avv Ravizza Maria Flavia con studio in Pavia Corso Cavour 9; contro: ANGELO CHIOCCHETTI (C.F. CHCFNG67E24F205J), GIUSEPPE DARIO DE POLI (C.F. DPLGPP47B27F205E), MARIO MORTARUOLO (C.F. MRTMRA61R02L254Y), LUANA MARIA VALENCICH (C.F. VLNLMR39D70D620J), con il patrocinio dell avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA elettivamente domiciliato in VIA AMEDEI, 8 20123 MILANO presso lo studio dell avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA CONVENUTI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.5.2018 da intendersi qui richiamato pagina 1 di 5

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi a seguito dell immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell art. 45 co. 17 della legge 18/6/2009 n. 69 1 - dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. Con citazione ritualmente notificata l attore conveniva in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla pubblicazione di articoli su sito internet e pagina facebook relativi alla mala gestio dei beni pubblici da parte degli organi politici del Comune di Vidigulfo. I convenuti contestavano la fondatezza della domanda, ritenendo rispettati i limiti dei diritto di cronaca e critica come indicati da consolidato orientamento giurisprudenziale, con particolare riferimento alla critica politica. Depositate le memorie istruttorie, parte attrice rinunciava alle domande chiedendo la compensazione delle spese, mentre parte convenuta dichiarava di accettare la rinuncia ma insisteva per le spese di lite. Alla luce della rinuncia all azione questo giudice non può che pronunciare la cessata materia del contendere, richiamato quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) in ordine agli effetti della rinuncia all azione a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge che preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall accettazione dell altra parte. 1 In forza della norma transitoria contenuta nell art. 58 co. 2 della medesima legge, entrata in vigore il 4/7/2009. pagina 2 di 5

Ancora, si richiama la recente pronuncia, Corte di Cassazione, ordinanza n. 23618, pubblicata in data 9 ottobre 2017 ove si legge che in caso di dichiarazione della cessazione della materia del contendere è, comunque, necessario pronunciarsi sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Ebbene, in assenza di istruttoria, questo giudice, letti gli atti e documenti prodotti dalle parti, condivide la difesa dei convenuti, nella parte in cui richiama il diritto di manifestare il proprio pensiero ex art. 21 Cost. che, come noto, non può essere garantito in maniera indiscriminata ed assoluta, ma è necessario porre dei limiti al fine di poter contemperare tale diritto con quelli dell onore e della dignità, proteggendo ciascuno da aggressioni morali ingiustificate. È, pertanto, necessario operare un bilanciamento fra interessi contrapposti: da un lato il diritto manifestare il pensiero, attraverso la cronaca, e dall altro la tutela della dignità e dell onore della persona. Al fine di operare detto bilanciamento, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che il diritto di cronaca possa essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell altrui reputazione, costituendo così causa di giustificazione della condotta, a condizione che vengano rispettati i limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia. Orbene, è fondamentale che la notizia pubblicata sia vera e che sussista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Il diritto di cronaca, infatti, giustifica intromissioni nella sfera privata laddove la notizia riportata possa contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti. Il principio di continenza, infine, richiede la correttezza dell esposizione dei fatti e che l informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività. Ergo, la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, pagina 3 di 5

ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza. Fatte queste premesse, ritiene questo giudice che nella fattispecie oggetto di causa sussista la scriminante del diritto di cronaca, nella specifica forma della critica politica, tenuto conto altresì della posizione di minoranza ricoperta dai convenuti all interno della compagine polita del Comune di Vidigulfo. Alla luce di tale valutazione, fatta allo stato degli atti, deve essere pronunciata la condanna dell attore a rifondere ai convenuti le spese processuali, liquidate con i nuovi parametri ministeriali ex DM Ministero Giustizia 55/2014 come recentemente modificato con DM 37/2018, in 7.500,00 per compensi, calcolati sulla base del valore della domanda, liquidata nei minimi la fase istruttoria tenuto conto del mero deposito dei memorie ed esclusa la fase decisoria, aumentati del 20% per numero di parti, ex art 4,co 2, il tutto oltre 15% rimborso forfettario e accessori di legge. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. - P. Q. M. - Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. dichiara la cessazione della materia del contendere per i motivi meglio indicati in motivazione; 2. condanna il Comune di Vidigulfo a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida in complessivi 7.500,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario e oneri fiscali e previdenziali come per legge; 3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. pagina 4 di 5

Così deciso in Pavia, il 21 maggio 2018 il Giudice dott.ssa Laura Cortellaro pagina 5 di 5