STATUTO della Fondazione Toscana Spettacolo onlus



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STATUTO della Fondazione Toscana Spettacolo onlus Approvato dal Consiglio della Fondazione con deliberazione n. 29 del 4 maggio 2015 e dalla Giunta Regionale della Toscana con deliberazione n. 424 del 7 aprile 2015

Art. 1 Costituzione e sede 1. Per iniziativa della Regione Toscana, che ne è fondatore, è costituita la Fondazione Toscana Spettacolo, ente senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato. La Fondazione si qualifica come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus. La locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l acronimo O.N.L.U.S. dovranno essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. 2. Possono aderire alla Fondazione, acquisendo la qualifica di enti fondatori le Province toscane nonché, con la qualifica di partecipanti, i Comuni della Toscana e le istituzioni di spettacolo dal vivo e culturali aventi sede in Toscana. Possono altresì aderire quali sostenitori gli enti e le istituzioni a carattere economico. 3. Gli enti fondatori, oltre al conferimento della quota di partecipazione al fondo di dotazione patrimoniale, sono tenuti a versare, a pena di decadenza, il contributo ordinario annuale. 4. I partecipanti sono tenuti a versare, a pena di decadenza, il contributo ordinario annuale. 5. L eventuale recesso degli enti fondatori, dei partecipanti e dei sostenitori è disciplinato dalle norme del codice civile in materia di associazioni e fondazioni. 6. La Fondazione ha sede in Firenze. Art. 2 Finalità della Fondazione 1. La Fondazione ha la finalità di promuovere e qualificare la cultura e l arte attraverso la valorizzazione dello spettacolo dal vivo e delle attività connesse. 2. A tale scopo la Fondazione, nell ambito del Sistema regionale dello spettacolo e in coerenza con la disciplina statale di settore, promuove e diffonde spettacoli dal vivo mediante le attività di distribuzione, di promozione e di formazione del pubblico con l'obiettivo, nel perseguimento di finalità generali di solidarietà e di inclusione sociale, della massima possibile fruizione di tali attività da parte di tutte le potenziali fasce di destinatari, ivi comprese le categorie meno favorite, nell'ambito delle comunità locali interessate. 3. In particolare, la Fondazione organizza e cura: a) la distribuzione di spettacoli di prosa, danza e musica, in collaborazione con gli Enti locali e le Istituzioni di spettacolo dal vivo e culturali del territorio; b) la valorizzazione dello spettacolo dal vivo attraverso una programmazione di qualità volta a diffondere la pluralità dell offerta culturale; c) la diffusione di spettacoli prodotti in Toscana, realizzati da operatori toscani impegnati nella ricerca di nuovi linguaggi teatrali o di giovani compagnie e formazioni toscane; d) la promozione dello spettacolo dal vivo e la formazione dello spettatore volte al consolidamento e alla crescita del pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni e alle categorie meno favorite; ciò anche attraverso adeguati progetti di comunicazione e di informazione, attività editoriali, progetti rivolti al mondo delle scuole e delle università; e) la formazione e l aggiornamento degli operatori e degli amministratori del settore; f) la costituzione di un servizio informativo per le realtà toscane interessate all accesso ai contributi pubblici, a forme di sponsorizzazione, nonché ad iniziative di partenariato nel settore delle attività culturali, con particolare riferimento allo spettacolo dal vivo; g) la partecipazione a circuiti distributivi interregionali dello spettacolo dal vivo; h) la partecipazione, anche attraverso idonee forme di partenariato, a progetti e programmi finanziati dall'unione Europea, dallo Stato o dalle Regioni nel settore delle attività culturali, Pagina 2

con particolare riferimento allo spettacolo dal vivo. 4. La Fondazione può gestire progetti di iniziativa regionale nel settore dello spettacolo, con i relativi finanziamenti, tenendo conto in ogni caso delle proprie finalità statutarie. 5. Per il perseguimento delle finalità sopra elencate ed in particolare per l organizzazione e la realizzazione, in regime di compartecipazione, delle stagioni teatrali o di altra tipologia di eventi nei diversi territori della Toscana, la Fondazione stipula convenzioni di collaborazione con gli Enti locali ovvero con le Istituzioni dello spettacolo dal vivo o culturali aventi sede nella Regione nonché accordi e contratti con gli operatori e le compagnie interessate. 6. Ove occorra, la Fondazione può gestire direttamente o utilizzare locali di pubblico spettacolo mediante accordi con i soggetti pubblici o privati che ne abbiano la disponibilità. 7. Alla Fondazione è precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 8. La Fondazione può compiere tutti gli atti e assumere ogni provvedimento utile al perseguimento delle finalità statutarie, compreso l accesso a finanziamenti e il ricorso ad anticipazioni bancarie. 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: Art. 3 Patrimonio a) dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in denaro apportati dal fondatore di cui all'art. 1, comma 1, all'atto della costituzione o successivamente nonché da quelli apportati nel tempo dagli enti fondatori contemplati dai previgenti Statuti; b) dai beni mobili o immobili acquisiti dalla Fondazione con proprie disponibilità o alla stessa pervenuti su disposizione del fondatore di cui all'art. 1, comma 1; c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità di terzi. Art. 4 Finanziamento delle attività 1. Per le attività volte al conseguimento delle finalità statutarie la Fondazione utilizza: a) i contributi ordinari annuali erogati dagli enti fondatori e dai partecipanti; b) i contributi comunitari, statali, regionali e degli enti locali, nonché tutti i proventi delle attività proprie; c) ogni eventuale altro contributo o provento da parte di soggetti pubblici e privati. Art. 5 Esercizio finanziario 1. L esercizio finanziario ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre. 2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento; il conto consuntivo entro il 30 aprile successivo. Art. 6 Bilancio Pagina 3

1. Il bilancio di previsione annuale deve essere deliberato in pareggio. 2. Non possono essere assunti né autorizzati impegni di spesa eccedenti le disponibilità di bilancio, se non previo reperimento della copertura corrispondente. 3. Eventuali disavanzi, derivanti da eventi imprevedibili, dovranno essere obbligatoriamente ripianati entro i due esercizi successivi. 4. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. 5. Eventuali avanzi di esercizio dovranno essere impiegati unicamente in attività statutariamente previste o ad esse direttamente connesse. Art. 7 Programmazione delle attività 1. La Fondazione definisce i propri programmi di attività e i relativi bilanci di previsione tenendo conto, in particolare, di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in tema di finanziamento e sostegno alle attività di spettacolo dal vivo. 1. Sono organi della Fondazione: a) il Consiglio della Fondazione; b) il Comitato Direttivo; c) il Presidente; d) il Revisore Unico. Art. 8 Organi della Fondazione Art. 9 Il Consiglio della Fondazione 1. Il Consiglio della Fondazione è composto dai soggetti nominati dagli enti fondatori secondo le disposizioni seguenti e dura in carica cinque anni. 2. La Regione Toscana nomina tre componenti, che entrano di diritto a far parte del Comitato Direttivo. 3. Le Province che acquisiscono la qualifica di enti fondatori nominano un componente ciascuna. 4. Qualora un componente cessi dalla carica per qualsiasi motivo il sostituto è nominato con le stesse modalità del sostituito e rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. 1. Il Consiglio della Fondazione: Art. 10 Competenze del Consiglio della Fondazione a) nomina nel Comitato Direttivo il rappresentante degli enti fondatori, scelto fra i delegati delle Province; Pagina 4

b) approva gli indirizzi del programma annuale e pluriennale di attività proposti dal Comitato Direttivo; c) approva le modifiche statutarie proposte dal Comitato Direttivo, da trasmettere alla Regione Toscana per il seguito di competenza; d) delibera in merito alle nuove adesioni e determina le quote di partecipazione al fondo di dotazione nonché i contributi annuali. Art. 11 Funzionamento del Consiglio della Fondazione 1. Il Consiglio della Fondazione viene convocato dal Presidente a mezzo raccomandata o posta elettronica con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; oppure, in caso di urgenza, a mezzo raccomandata celere o posta elettronica con avviso di ricevimento almeno tre giorni prima. La convocazione ha luogo ogni volta che il Presidente lo consideri necessario e comunque entro dieci giorni da quando ne abbia ricevuta motivata richiesta scritta da almeno quattro componenti o dal Revisore Unico e, in ogni caso, almeno due volte l anno. 2. Il Consiglio della Fondazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei componenti in carica; in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti, purché non inferiore a quattro, anche nel caso di modifiche statutarie; le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi dai presenti, escluso gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 3. I componenti che, salvo gravi e giustificati motivi, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. 4. Il verbale delle riunioni del Consiglio della Fondazione, redatto su apposito libro, è sottoscritto dal segretario della seduta e dal Presidente. Art. 12 Il Comitato Direttivo 1. Il Comitato Direttivo è formato da quattro componenti, di cui tre nominati dalla Regione Toscana e uno nominato dal Consiglio della Fondazione ai sensi dell art. 10, comma 1, lett. a), e resta in carica cinque anni. 2. Qualora un componente cessi dalla carica per qualsiasi motivo il sostituto è nominato dall'ente o dall'organo di provenienza con le stesse modalità del componente sostituito e rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. 1. Il Comitato Direttivo: Art. 13 Competenze del Comitato Direttivo a) elegge il Presidente e il Vice Presidente e delibera in merito alle indennità; b) nomina e revoca il Direttore e ne stabilisce la posizione giuridica e il trattamento economico; c) propone all approvazione del Consiglio della Fondazione gli indirizzi del programma di attività annuale e pluriennale; d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; e) approva eventuali assestamenti da apportare al bilancio di previsione nel corso dell esercizio; f) approva i regolamenti della Fondazione; g) approva il testo-base delle convenzioni e degli atti di cui all art. 2, comma 5; Pagina 5

h) delibera in ordine all assunzione e al trattamento economico e contrattuale del personale e dei collaboratori; i) propone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio della Fondazione. Art. 14 Funzionamento del Comitato Direttivo 1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata o posta elettronica con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; oppure, in caso di urgenza, a mezzo raccomandata celere o posta elettronica con avviso di ricevimento almeno due giorni prima. La convocazione ha luogo ogni volta che il Presidente lo consideri necessario e comunque entro dieci giorni da quando ne abbia ricevuto motivata richiesta scritta da almeno due componenti o dal Revisore Unico e in ogni caso almeno quattro volte l'anno. 2. Il Comitato Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, escluso gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 3. I componenti del Comitato Direttivo che, salvo gravi e giustificati motivi, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni, possono essere dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Comitato stesso. Le sostituzioni sono di competenza dei medesimi enti o organi che hanno nominato il componente decaduto. 4. Il verbale delle riunioni del Comitato Direttivo, redatto dal segretario della seduta su apposito libro, è sottoscritto da quest ultimo e dal Presidente. Art. 15 Il Presidente 1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti e resta in carica per la stessa durata del Comitato. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e promuove e tutela l attività della Fondazione, esercitando i compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo ove diversamente stabilito dal presente Statuto; supervisiona in ogni caso il complesso delle funzioni svolte dai diversi settori dell ente. 3. In particolare, il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio della Fondazione ed il Comitato Direttivo, predisponendo l ordine del giorno delle relative sedute; b) firma gli atti e i provvedimenti relativi agli affari e agli interessi della Fondazione, ove non diversamente stabilito; c) può delegare al Direttore, in tutto o in parte, le funzioni di cui alla precedente lett. b), previa deliberazione del Comitato Direttivo. 4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. 5. Il Presidente cura che delle attività svolte dall'organo di amministrazione della Fondazione, ed in particolare degli atti aventi rilevanza finanziaria, venga data adeguata e tempestiva informazione agli enti fondatori. Pagina 6

Art. 16 Il Revisore Unico 1. Il Revisore Unico è nominato dalla Regione Toscana, unitamente ad un supplente, fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. 2. Il Revisore Unico resta in carica cinque anni. 3. Il Revisore Unico provvede agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge anche con riferimento all'attività di revisione legale ed inoltre: a) effettua verifiche, almeno trimestrali, sulla cassa e sulle scritture contabili; b) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto; c) relaziona periodicamente alla Regione Toscana sulla propria attività. 4. Il Revisore Unico può partecipare, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio della Fondazione e del Comitato Direttivo. 5. I verbali delle attività del Revisore Unico sono riportati su apposito libro. Art. 17 Il Direttore 1. Il Direttore è nominato dal Comitato Direttivo con incarico a tempo determinato, revocabile, della durata stabilita dal Comitato stesso, in base a requisiti di comprovata professionalità e di rilevante pluriennale esperienza nel settore dello spettacolo, sia sotto il profilo della direzione artistica che della direzione tecnico-amministrativa. 2. Il Direttore decade in ogni caso dall incarico entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza del Comitato Direttivo che lo ha nominato. 3. Il trattamento economico e la posizione giuridica del Direttore sono determinati con deliberazione del Comitato Direttivo. 4. Il Direttore dirige e coordina gli uffici, è responsabile del personale, garantisce il funzionamento dei settori in cui si articola la Fondazione e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell ente. 5. In particolare, il Direttore: a) predispone gli indirizzi ed i programmi annuali e pluriennali di attività, il bilancio di previsione e il conto consuntivo; b) elabora eventuali assestamenti da apportare al bilancio di previsione nel corso dell esercizio; c) predispone i regolamenti della Fondazione da portare all approvazione del Comitato Direttivo; d) risponde della redazione e conservazione dei verbali e delle scritture la cui tenuta è obbligatoria; e) firma, secondo quanto di competenza e ove non diversamente stabilito, i contratti e gli atti, ivi compresi quelli connessi agli impegni di spesa ed agli accertamenti di entrata; f) autorizza direttamente gli acquisti e le spese nel limite fissato con deliberazione del Comitato Direttivo, presentandone il rendiconto trimestralmente; g) esprime pareri motivati in merito al conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione, alla stipula degli atti e delle convenzioni e all assunzione del personale; h) tratta le eventuali vertenze del personale e adotta i provvedimenti disciplinari previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, informandone contestualmente il Comitato Direttivo; Pagina 7

i) funge di norma da segretario del Consiglio della Fondazione e del Comitato Direttivo, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto; j) esercita ogni altra funzione che gli venga delegata o assegnata dagli organi della Fondazione ovvero prevista nel regolamento di organizzazione dell ente. Art. 18 Incompatibilità 1. Non possono rivestire la carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio della Fondazione, componente del Comitato Direttivo, né assumere l incarico di Direttore, i legali rappresentanti, gli amministratori delegati, i direttori di enti od imprese, pubbliche o private, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo. 2. Coloro che rivestono la carica di Presidente, componente del Comitato Direttivo, ovvero ottengono l incarico di Direttore della Fondazione, non possono prendere parte in qualità di direttore artistico od interprete ad attività di spettacolo dal vivo distribuite o promosse dalla Fondazione. 3. Il verificarsi delle cause di incompatibilità di cui ai commi precedenti determina la decadenza dalla carica rivestita, salvo che l interessato provveda a rimuovere la stessa entro 30 giorni dal ricevimento di apposita diffida del Presidente della Fondazione. 4. Qualora la causa di incompatibilità riguardi il Presidente della Fondazione, la diffida di cui al comma precedente è sottoscritta dal Vice Presidente. Art. 19 Devoluzione dei beni 1. In caso di estinzione della Fondazione i beni che residuano, una volta esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta per legge. Art. 20 Norma finale 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile nonché le norme in materia di fondazioni ed Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 2. La Fondazione definisce i propri programmi di attività secondo criteri di economicità ed attua una politica di pianificazione integrata con l attività della Fondazione Orchestra Regionale Toscana e della Fondazione Sistema Toscana. Pagina 8