Statuto DELL ASSOCIAZIONE ASCOLTA E VIVI ONLUS



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Statuto DELL ASSOCIAZIONE ASCOLTA E VIVI ONLUS Art. 1 Costituzione E costituita ai sensi dell art.36 ss. Codice Civile e degli art. 10 ss. DL 460/97 l associazione denominata Associazione Ascolta e vivi ONLUS. Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere usata la locuzione Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale o l acronimo ONLUS. Art. 2 Sede La Associazione ha sede legale in Milano, Via Lanzone, 36 Art. 3 Oggetto e scopo La Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Essa opera in Lombardia, in ambito nazionale ed internazionale. Art. 4 L Associazione opera esclusivamente a fini di solidarietà sociale nel settore dell assistenza socio sanitaria. Essa persegue in particolare le seguenti finalità: - attuare gratuitamente la cura medica e non della sordità e dei disturbi linguistico cognitivi; - aiutare la risoluzione della sordità con presidi protesici, ausili e adeguate terapie riabilitative. Art. 5 Attività strumentali, accessorie e connesse. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. In particolare, ed a titolo esemplificativo e non tassativo, l Associazione svolge le seguenti attività direttamente connesse: - promozione della prevenzione della sordità; - studio dell inquinamento acustico e dei metodi tecnici ed educativi per prevenirlo; - educazione e formazione di personale tecnico alla prevenzione, diagnosi, cura e risoluzione della sordità. Art. 6 Patrimonio ed entrate dell Associazione L Associazione trae i mezzi per il perseguimento dei propri scopi da: - quote associative; - erogazioni liberali effettuate da associati, da altre persone fisiche e da persone giuridiche a favore dell Associazione; - contributi di Enti pubblici; - introiti dallo svolgimento delle attività istituzionali e connesse dell Associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l importo della quota associativa. La quota associativa, le erogazioni liberali e i contributi ricevuti dall Associazione non sono ripetibili neppure in caso di scioglimento dell Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. L Associazione può emettere Titoli di solidarietà. 1

Art. 7 Associati 1. Possono divenire Associati le persone fisiche e giuridiche che condividano le finalità dell Associazione e ne facciano domanda espressa al Consiglio Direttivo. 2. Gli Associati si atricolano in tre categorie: - Associati Fondatori. Sono Associati Fondatori quanti hanno partecipato alla costituzione dell Associazione; - Associati Ordinari. Sono Associati Ordinari coloro che aderiscano all Associazione nel corso della sua esistenza; - Associati Benemeriti. Sono Associati Benemeriti quanti effettuano a favore dell Associazione elargizioni liberali ritenute dal Consiglio Direttivo di particolare rilevanza. 3. L Associazione non può stabilire che il rapporto associativo abbia una durata temporanea. 4. Ciascun associato, a qualunque categoria appartenga, ha l obbligo di pagare la quota associativa nell importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, e di rispettare le norme del presente Statuto. 5. Ciascun associato maggiore di età, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto di voto per l approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente statuto all Assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali. 6. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. 7. Il rapporto associativo può estinguersi per due cause: - recesso, sempre ammesso; - esclusione dell Associato, che può essere disposta dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa o di grave violazione delle norme del presente Statuto. Il recesso è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la volontà di recedere è stata comunicata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato ed è efficace dal giorno in cui è comunicato all Associato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro un mese dalla ricezione, l Associato può ricorrere contro il provvedimento appellandosi al Collegio dei Probiviri, preso ai sensi dell art. 11. 8. Gli Associati che, per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell Associazioone. Art. 8 Organi 1. Organi della Associazione sono: l Assemblea degli Associati; il Presidente, il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Probiviri; il Collegio dei Revisori dei Conti; 2. Le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso delle spese vive sostenute da chi le ricopre. Art. 9 Assemblea 1. L Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l organo sovrano dell Associazione stessa. 2. Le delibere assembleari vincolano tutti gli Associati, anche quelli assenti o dissenzienti.. 3. L Assemblea si riunisce almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre: 2

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti; - delinea gli indirizzi generali dell attività dell Associazione; - delibera sulle modifiche del presente Statuto; - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell Attività dell Associazione; - delibera sulle modifiche del presente Statuto; - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell Attività dell Associazione; - delibera lo scioglimento dell Associazione 4. L Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il quindici percento degli Associati o da almeno il cinquanta percento dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Milano. 5. La convocazione è fatta mediante avviso scritto contenente l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Associati all indirizzo risultante dal libro degli Associati, nonché ai componanti del Consiglio Direttivo, ai Probiviri ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell adunanza. 6. L Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli Associati. 7. In seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. 8. Ogni Associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro Associato che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. 9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E ammesso il voto per corrispondenza anche telematica. 10. Per l approvazione dei Regolamenti e le modificazioni statuarie occorre il voto favorevole della maggioranza degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione. 11. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Associato. Art. 10 Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente. 2. I Consiglieri devono essere Associati, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione. 4. Il consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, atre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica di Consigliere e viene sostituito per cooptazione. 5. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica sino alla decadenza del mandato del Consiglo Direttivo. 6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: - La gestione della Associazione e il compimento di tutti gli atti necessari al conseguimento dello scopo sociale esclusi quelli riservati da questo Statuto alla competenza dell Assemblea; - la nomina del segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti; - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; - l elezione del Presidente dell Associazione; 3

7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o talune delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri, o ad un Comitato esecutivo composto da propri membri. 8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Probiviri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione e l elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo, al Collegio dei Probiviri e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell adunanza. 9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. 10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai Consiglieri intervenuti. 11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri, salvo quanto disposto al punto 8 del presente articolo. 12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; 13. Per l approvazione di operazioni ed atti il cui valore sia superiore a Lire dieci milioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Art. 11 Il Presidente 1. Il Presidente dell Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell Associazione e, con i più ampi poteri di delega, esegue le delibere dell assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo. 2. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ne cura l esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell associazione, verifica l osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 3. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l approvazione al Consiglio Direttivo e poi all Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Art. 12 Libri della Associazione 1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, in modo particolare dall art. 25 del DLg 460/97, l Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli Associati. 2. I libri dell Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall Associazione a spese del richiedente. Art. 13 Il Collegio dei Probiviri 1. Il Collegio dei Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. 2. L incarico di Proboviro è incompatibile con la carica di Consigliere. 3. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. 4. I Probiviri assistono senza diritto di voto alle adunanze dell Assemblea e del Consiglio Direttivo. 5. I Proboviri, su richiesta di un Associato o di un qualsiasi organo dell Associazione, hanno il compito di decidere, entro un termine congruo e secondo diritto ed equità, in ordine ad ogni questione o controversia che comporti l applicazione o l interpretazione di norme del presente Statuto e dei regolamenti dell Associazione. 6. La decisione dei Proboviri deve essere motivata ed è inappellabile e vincolante. 4

Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti 2. L incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. 3. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. 4. I Revisori dei Conti hanno l obbligo di controllare la regolare tenuta della contabil che deve discuterlo.ità e la corrispondenza del bilancio, effettuare controlli di cassa e contabili almeno una volta ogni tre mesi, redigendone verbale, riferire all Assemblea sui risultati dell esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. A questo fine il Consiglio Direttivo deve comunicare al Collegio dei Revisori dei conti il bilancio, con la Relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima dell Assemblea che deve discuterlo. I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e all Assemblea. Art. 15 Bilancio consuntivo e preventivo 1. Gli esercizi dell Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. 2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente da sottoporre all approvazione dell Assemblea. 3. Entra il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all approvazione dell Assemblea. 4. I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall Associazione a spese del richiedente. Art. 16 Avanzi di gestione 1. All Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. 2. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione: - le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi ad Associati o Partecipanti, ai Fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loror qualità; - l acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; - la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sibndacale della società per azioni; - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto; - la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del venti percento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 3. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 5

Art. 17 Scioglimento 1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l Associazione ha l obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 18 Clausola compromissoria 1. Per qualsiasi controversia concernente l applicazione o interpretazione delle norme del presente Statuto è competente il Foro di Milano, fatto salvo quanto previsto all art. 11 del presente Statuto. Art. 19 Legge applicabile 1. Per quanto non espressamente disposto si applicano le disposizioni del Codice Civile e degli art. 10 ss. Del DL 460/97. Art. 20 Nota transitoria Tutti gli organi dell Associazione saranno in grado di operare non appena ne sarà nominato un terzo dei componenti. 6