SETTORE POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE



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SETTORE POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE Art. 1 DEFINIZIONI 1. Per Stazione appaltante o A.C. si intende l Amministrazione Comunale di Salerno capofila. 2. Per Impresa o I.A. si intende l impresa risultata aggiudicataria. Art. 2 OGGETTO E LUOGO DELL APPALTO 1. L appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare ed Educativa Domiciliare per persone disabili e loro famiglie, nella forma e con le modalità previste dal presente capitolato e dall elaborato progettuale dell I.A. 2. Gli interventi oggetto del presente capitolato si caratterizzano per l'insieme di azioni dirette alla persona disabile, realizzate al domicilio e caratterizzate da prestazioni flessibili e diversificate, con lo scopo di favorire e garantire il miglioramento della qualità della vita ed il benessere della persona e della sua famiglia. Gli interventi avranno sia carattere educativo che assistenziale e saranno effettuati sulla base del singolo Progetto Individualizzato. 3. L ambito territoriale di attuazione del Servizio di Assistenza Domiciliare ed Educativa Domiciliare e luogo di espletamento delle relative prestazioni è costituito dai Comuni di Salerno e Pellezzano, appartenenti all Ambito S8. Art. 3 DURATA E IMPORTO DELL APPALTO 1. L appalto del servizio avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla formalizzazione degli atti di aggiudicazione. 2. L importo dell appalto posto a base di gara per il triennio è pari a 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) oltre IVA al 4%, corrispondente a complessive n. 83.490 di ore/prestazioni. 3. Nel corso dell esecuzione del contratto, l A.C. si riserva di far ricorso alla previsione di cui all art. 311 del regolamento di attuazione al codice dei contratti D.P.R. 5/10/2010 n. 207. 4. Il prezzo aggiudicato compensa l affidatario di tutti gli oneri impostigli e di tutto quanto occorrente per lo svolgimento del servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 5. Relativamente al prezzo si applica l art. 115 del codice dei contratti D.Lgs. n. 163/2006. 6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di far ricorso a quanto previsto dall art. 57 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. Art. 4 FINALITA DEL SERVIZIO 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare ed Educativa Domiciliare intende realizzare un sistema di interventi, diretti alle persone e/o alle famiglie, volti a consentire la permanenza del disabile al domicilio e nel proprio ambiente familiare e sociale. Gli interventi avranno carattere assistenziale o educativo. 1

2. Gli utenti di età compresa fra 0 e i 64 anni usufruiscono della generalità delle prestazioni di assistenza domiciliare previste nel presente capitolato, mentre gli utenti di età compresa fra 0 e 18 anni usufruiscono anche delle prestazioni a carattere più strettamente educativo, se richiesto dal piano educativo individualizzato (PEI). 3. Il Servizio assistenziale persegue i seguenti obiettivi: favorire le autonomie di base, della persona e/o della famiglia; favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere; socializzazione ed integrazione della persona nel proprio territorio di appartenenza. 4. Il Servizio educativo persegue i seguenti obiettivi: favorire l osservazione, il monitoraggio e la raccolta dati nel rapporto con i pari, nel contesto ambientale e sociale, nelle dinamiche interpersonali; raccordo in équipe per la definizione del progetto di intervento, il monitoraggio in itinere e la verifica finale del progetto; perseguimento delle autonomie personali e sociali; potenziamento e/o mantenimento delle autonomie, capacità e competenze; sostegno educativo didattico; socializzazione e crescita socio culturale, supporto nello svolgimento delle attività quotidiane a sostegno della famiglia e/o in assenza delle figure genitoriali; Art. 5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 1. Il Servizio assistenziale comprende, in particolare, i seguenti interventi: aiuto e cura della persona: - alzata e messa a letto; - cura dell igiene personale quotidiana e/o programmata; - vestizione; - aiuto nella deambulazione e nel corretto uso degli ausili per l autonomia; - aiuto nell assunzione dei pasti; - aiuto e controllo nell assunzione della terapia medica in collaborazione con i familiari, gli operatori sociali e/o il medico di base; supporto nell organizzazione della vita domestica: - interventi inerenti l ordinaria pulizia degli ambienti (aerare, spazzare, lavare e spolverare le stanze e i servizi utilizzati dall utente); - rifacimento del letto e riordino dell alloggio; - cambio della biancheria; - raccolta, trasporto e lavaggio della biancheria; - acquisto di generi alimentari, medicinali e materiale igienico-sanitario; - preparazione dei pasti e lavaggio di stoviglie, piano di cottura, piani di lavoro; - raccolta dei rifiuti domestici e deposito degli stessi ai punti previsti; sostegno nella vita di relazione: 2

- espletamento delle pratiche burocratiche (pagamento delle bollette, ritiro e consegna di documentazione varia, ecc.); - accompagnamento per mobilità esterna (visite mediche, frequenza presidi sociosanitari e riabilitativi, fruizione del tempo libero) a favore di coloro che per problemi di ridotta autonomia psico-fisica non sono in grado di provvedere autonomamente o con altri aiuti (familiari, associazioni di volontariato, ecc.); - affiancamento, anche temporaneo, a personale privato impiegato in attività domiciliare di assistenza e cura; - stimolo alla socializzazione ed all inserimento nel contesto sociale di appartenenza; segretariato sociale; sostegno nell utilizzo di strumentazioni e tecnologie che favoriscano il grado di autonomia; integrazione con altre tipologie di interventi previste nel Piano di Zona per la stessa tipologia di utenti (telefonia sociale, telesoccorso, trasporto, servizi residenziali). 2. Gli utenti appartenenti alla fascia di età 0/18 anni, oltre che degli interventi sopra descritti, usufruiranno in particolare anche dei seguenti interventi, se richiesti dal piano educativo individualizzato: - supporto educativo per giovani e ragazzi disabili che presentano difficoltà di integrazione, relazionale e/o comportamentale; - attivazione di programmi a valenza socio-educativa per lo sviluppo delle potenzialità nel campo dell autonomia sociale e personale; - sostegno educativo alle relazioni familiari; - supporto ad eventuali progetti scolastici a domicilio. 3. Il servizio sarà attuato, ove necessario, in collaborazione con l istituzione sanitaria per la realizzazione di piani di trattamento individualizzati. Art. 6 MODALITA DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 1. Il servizio viene erogato secondo il piano individualizzato formulato dal servizio sociale territoriale, d intesa con il prestatore del servizio, nel limite di ore/prestazioni in esso stabilite ed autorizzate per singolo utente. 2. Tale piano individualizzato vincola il prestatore all integrale adempimento di tutto quanto in esso prescritto, fatte salve le modifiche che dovessero essere necessarie per interventi d urgenza o eventualmente proposte per intervenuti mutamenti della situazione dell utente e successivamente autorizzate dal committente. Art. 7 MODALITA DI ACCESSO E DI AMMISSIONE AL SERVIZIO 1. La richiesta di fruizione del servizio deve essere inoltrata ai Segretariati sociali dall interessato o da chi per esso (familiare, assistente sociale, medico curante, soggetto civilmente obbligato, servizi sociali) con il consenso informato dell interessato. 2. L accesso alle prestazioni è subordinato al possesso dei requisiti previsti. 3

3. La valutazione delle condizioni di ammissibilità al servizio è demandata al Gruppo di Lavoro che redige un piano individualizzato di intervento, tenuto conto del grado di autonomia e del bisogno assistenziale del soggetto, nel quale dovranno essere definiti: - le prestazioni da erogare; - la cadenza e la durata delle prestazioni; - il programma degli incontri periodici di valutazione dell intervento. 4. L ammissione al servizio è autorizzata con atto formale della Direzione del Settore Politiche Sociali del Comune Capofila. 5. Uguale procedura è prevista per la sospensione e/o per la conclusione dell erogazione del servizio. Art. 8 RUOLO DEL COMUNE 1. L A.C. eserciterà, attraverso il Direttore dell Esecuzione, le funzioni di indirizzo e di supervisione tecnico-pedagogica del progetto, di concerto con il coordinatore dell I.A. Art. 9 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio è erogato nei giorni dal lunedì al sabato per almeno 46 settimane all anno, per il numero di prestazioni assegnate a ciascun utente, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 20.00, prevalentemente presso il domicilio dell utente, con le modalità previste dal presente capitolato. 2. L ora di prestazione è da considerarsi al netto del tempo necessario agli operatori per raggiungere il luogo di svolgimento del servizio ed è compensata all affidatario nell importo orario di aggiudicazione con divieto assoluto di ogni transazione economica tra operatore e utente/familiare/convivente. Art. 10 MODALITA DI ELABORAZIONE DEL PROGETTO 1. Il soggetto partecipante dovrà produrre un elaborato, sottoscritto dal Coordinatore e dal Responsabile di Impresa, che contenga: a) PROGETTO GESTIONALE che contempli qualità dell offerta, flessibilità organizzativa e razionalità della gestione. Il suddetto progetto dovrà essere articolato nelle seguenti voci: Finalità (identità del servizio in coerenza con la leggi in materia: L. 104/1992, L. n. 328/2000 e L.R. n. 11/2007 e con gli orientamenti del Piano di Zona dell Ambito S8); Struttura organizzativa e modalità di funzionamento del servizio, dotazione organica, qualificazione e quantificazione del personale utilizzato, con l indicazione dell eventuale aumento numerico del personale educativo e/o operatori socio-assistenziali, nonché di figure aggiuntive da impiegare oltre alle professionalità richieste dal capitolato, sistema incentivante e strategie motivazionali di contenimento e di prevenzione del turn-over. 4

b) PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE articolata nelle seguenti voci: criteri e modalità di organizzazione del servizio attraverso la conoscenza dei bisogni e delle risorse del territorio, con il coinvolgimento della rete formale ed informale; criteri e modalità di relazione e di partecipazione delle famiglie; criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro (con particolare attenzione all osservazione, alla documentazione del lavoro svolto, alla formazione del personale, alla continuità dei progetti individualizzati, al coordinamento); valutazione (strumenti di auto valutazione delle attività e di soddisfacimento dell utenza, modalità di utilizzo, tempi e verifiche). Potranno, inoltre, essere descritte proposte innovative e migliorative del servizio che elevino la qualità del servizio stesso. Art. 11 ORGANIZZAZIONE E MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PERSONALE PREVISTO. 1. L esecuzione del servizio dovrà avvenire, nel rispetto di quanto indicato nell elaborato reso ai sensi del precedente articolo, con il seguente personale: coordinatore responsabile tecnico, n. 1 unità; operatori socio-assistenziali, n. 15 unità; educatori professionali, n. 5 unità; 2. Il personale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: - n. 1 coordinatore responsabile tecnico assistente sociale con impegno orario non inferiore a n. 15 ore settimanali. Assistente sociale in possesso di laurea specialistica in Scienze del Servizio Sociale, iscritto all apposito albo regionale. - n. 15 Assistente domiciliare con impegno orario non inferiore a n. 32 ore settimanali. Assistente domiciliare in possesso di: qualifica professionale di assistente domiciliare di base o di operatore socioassistenziale (O.S.A.) acquisita ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R.C. n. 2843 del 08/10/2003; patente di guida di tipo B e disponibilità di autoveicolo (proprio o dell aggiudicatario); idoneità fisica e sanitaria in riferimento alle specifiche mansioni, attestata secondo le disposizioni di legge. - n. 5 Educatori professionali con impegno orario non inferiore a n. 22 ore settimanali. Educatore professionale in possesso di laurea specialistica in Scienze dell Educazione o titolo equipollente. 3. Il coordinatore responsabile tecnico è interlocutore unico dell Amministrazione per gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio. Inoltre: ha la funzione di organizzazione, coordinamento e supervisione dell attività svolta dal personale operante nel servizio; 5

deve essere reperibile durante le ore di espletamento del servizio; deve disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato; deve essere disponibile per gli incontri con i familiari degli utenti o con enti esterni (medici di base, servizio di unità valutativa disabilità e salute mentale, ecc.); deve svolgere prestazioni di segretariato sociale del servizio domiciliare e raccordo operativo di area e partecipare alla stesura del piano individualizzato; deve coordinare il servizio educativo individualizzato. 4. Gli operatori socio-assistenziali dovranno provvedere a: soddisfacimento dei bisogni primari della persona (assistenza tutelare); decoroso permanere dell utente nella propria abitazione (aiuto domestico); informazione, socializzazione, accompagnamento, integrazione socio-sanitaria (cura delle relazioni). Più in dettaglio le attività sono esplicitate all articolo 4 del presente capitolato. 5. Gli educatori professionali non inferiori alle 5 unità dovranno provvedere a: aiuto e cura della persona; supporto nell organizzazione della vita domestica; sostegno nella vita di relazione; sostegno educativo nelle relazioni familiari; sostegno nell utilizzo di strumenti e tecnologie che favoriscano il grado di autonomia; supporti educativi per giovani e ragazzi disabili che presentino difficoltà di integrazione, relazionale e/o comportamentale; attivazione di programmi a valenza socio-educativa per lo sviluppo delle potenzialità nel campo dell autonomia sociale e personale; supporto a eventuali progetti scolastici a domicilio. 6. Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente articolo. Tali standard sono da considerarsi essenziali e minimi ai fini della presentazione dell offerta tecnica. Art. 12 DOVERI DEGLI OPERATORI 1. Gli operatori devono essere in possesso di idonee capacità relazionali, disponibili alla flessibilità d orario in relazione alle esigenze del servizio, avere precedentemente acquisito adeguata professionalità nell area disabilità ed essere stati adeguatamente formati. 2. Gli operatori devono tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti ed effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza seguendo il principio della leale collaborazione con ogni altro operatore, ufficio e struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio. 6

3. Gli operatori devono mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbiano avuto notizie durante l espletamento o comunque in funzione del servizio stesso, restando vincolati al segreto professionale. 4. Gli operatori devono: far firmare agli utenti o familiari le schede individuali relative al servizio prestato; avvertire il responsabile dell aggiudicatario dell eventuale assenza dell utente; non apportare modifiche, senza autorizzazione del coordinatore del servizio, né all orario di lavoro né al calendario assegnato; partecipare alle riunioni periodiche per la programmazione e la verifica del lavoro svolto; rapportarsi, per ogni evento-circostanza inerente il servizio, unicamente al coordinatore del servizio dell aggiudicatario, a sua volta referente della Stazione appaltante. 5. Tutti gli operatori dovranno essere muniti di apposito cartellino di riconoscimento il quale dovrà contenere fotografia, nome e cognome dell operatore e denominazione dell aggiudicatario. 6. L Amministrazione può chiedere la sostituzione degli operatori incaricati che non adempiano correttamente ai compiti previsti dal presente capitolato. Art. 13 OBBLIGHI DELL AGGIUDICATARIO 1. L aggiudicatario si impegna a: fornire personale motivato, adeguatamente preparato professionalmente e in possesso dei titoli richiesti nel presente capitolato, fisicamente idoneo a svolgere le mansioni assegnate, garantendo la disponibilità di operatori di entrambi i sessi; fornire un numero adeguato di operatori preposti al fine di assicurare la continuità del servizio, limitare il fenomeno del turnover e salvaguardare il rapporto operatore/utente; garantire la stabilità del personale, salvo casi di forza maggiore documentati; garantire la sostituzione di operatori titolari, in assenza temporanea, con altri di pari livello professionale; garantire la sostituzione, a richiesta degli organi tecnici del Servizio Sociale comunale, degli operatori ritenuti inidonei al compito e privi di sufficiente garanzia di adeguatezza professionale; garantire nel corso dell appalto adeguata formazione aggiornamento su temi inerenti l attività da svolgere, per il personale, compreso quello che sostituisce i titolari assenti e gli eventuali nuovi inseriti; garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l area di intervento; rassegnare, prima dell avvio del servizio, l elenco nominativo del personale designato al servizio con distinzione delle funzioni e con indicazione dei titoli e curricula, singolarmente riferiti a ciascuna unità operativa; osservare, per tutto il personale impiegato, i contratti collettivi di lavoro in vigore per la categoria di riferimento, relativamente al trattamento salariale, normativo, 7

previdenziale, assicurativo; osservare: - le norme e tutti gli adempimenti previsti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, designando all uopo il responsabile della sicurezza; - le disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali dal D.lgs. n. 196/2003, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali raccolti in relazione al servizio aggiudicato; - le disposizioni della L. n. 68/1999 sul collocamento dei disabili; assumere, per tutta la durata dell appalto, l intera e diretta responsabilità di ogni danno a persona o cosa che a mezzo proprio o dei suoi dipendenti o dei suoi mezzi, possa arrecare all Amministrazione, agli utenti o a terzi, in relazione allo svolgimento del servizio, esonerando espressamente il Comune di Salerno capofila da qualsiasi responsabilità. L aggiudicatario, pertanto si impegna a sottoscrivere polizza assicurativa valida ed efficace per tutta la durata dell appalto, per l impresa stessa e per il personale impiegato, per l eventuale responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d opera (R.C.T./R.C.O.), nel massimale unico di 1.500.000,00=, fermo restando l obbligo di tenere indenne il Comune capofila da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l importo assicurato. Art. 14 ATTREZZATURE 1. Per l espletamento del servizio nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, il gestore deve fornire le seguenti attrezzature per il proprio personale: guanti monouso in lattice per l igiene personale e guanti in gomma per le pulizie; mascherine monouso da utilizzare in caso di necessità; camice da lavoro e calzature antiscivolo; cartellino di riconoscimento. 2. Il materiale per la pulizia delle abitazioni degli utenti è a carico degli utenti stessi. 3. La disponibilità di automezzi per i trasferimenti/accompagnamenti è assicurata dall aggiudicatario. 4. L aggiudicatario deve altresì mettere a disposizione attrezzature e materiale didattico specifico per favorire l espletamento dei compiti educativi da assolvere a favore degli utenti. Art. 15 SEDE OPERATIVA 1. L aggiudicatario dovrà avere un ufficio operativo ubicato nel territorio comunale. 2. L aggiudicatario sarà inoltre obbligato ad attivare una segreteria telefonica in funzione dalle ore 7.00 alle 20.00 e a garantire la presenza di un addetto, durante l orario di ufficio, in grado di risolvere i problemi emergenti e ricevere segnalazioni inerenti il servizio, nonché assicurare la costante reperibilità del responsabile del servizio fornendo il numero del relativo telefono mobile. Art. 16 VERIFICHE DI CONFORMITA 8

1. L Amministrazione effettua - nei tempi, forme e modalità ritenute maggiormente efficaci - i controlli intesi a verificare la regolare esecuzione del servizio e la piena rispondenza e conformità alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, nel capitolato di gara e nel progetto-offerta. 2. A tale scopo l aggiudicatario è tenuto a trasmettere su richiesta dell Amministrazione tutta la documentazione dalla stessa ritenuta necessaria a verificare la conformità delle prestazioni alle obbligazioni assunte. 3. Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo contrattuale. Art. 17 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 1. Il corrispettivo dell appalto sarà calcolato sulla base del ribasso praticato in sede di gara. 2. La stazione appaltante erogherà il corrispettivo dovuto all aggiudicatario con determinazione dirigenziale, entro il termine stabilito dalla legge, a seguito di presentazione di regolare fatturazione (riportante il CIG) delle prestazioni effettuate, previa relazione di verifica della regolarità dell esecuzione delle prestazioni rese nel periodo considerato e previa verifica di regolarità contributiva e assicurativa. 3. I pagamenti saranno effettuati attraverso accredito su apposito conto bancario/postale nel rispetto di quanto statuito dall'art. 3 della L. n. 136/2010. E' altresì onere dell'aggiudicatario, ai fini della tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, effettuare i pagamenti unicamente mediante bonifico bancario o postale. Art. 18 PENALITA 1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall appaltatore, che dovranno comunque pervenire all Amministrazione entro il termine stabilito dalla diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall amministrazione, si procederà all applicazione di una penalità giornaliera pari all uno (1) per mille dell ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, anche questo quale limite giornaliero del valore contrattuale. Qualora il ritardo nell adempimento degli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell importo contrattuale troverà applicazione il comma 2 dell art. 298 del D.P.R. n. 207/2010. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della prima fattura ammessa al pagamento, immediatamente successiva al verificarsi dell episodio sanzionato. Qualora ciò non sia possibile, il pagamento della penale avviene mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l obbligo da parte della ditta aggiudicataria di reintegrare la stessa entro il termine di quindici giorni. L applicazione delle penalità non esclude la richiesta di maggior danno subito a causa del disservizio causato. 9

Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 1. Nel caso di annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione da parte dell Autorità giurisdizionale amministrativa il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell art. 1456 c.c. 2. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134, 135 e 136 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. 3. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell A.C. il diritto di affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento e, comunque, per un tempo non superiore alla durata dell originario affidamento, senza escludere eventuali responsabilità civili e/o penali dell I.A. per il fatto che ha determinato la risoluzione. Art. 20 CAUZIONE 1. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Art. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 1. E vietato all'aggiudicatario cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall art. 51 (vicende soggettive del candidato, dell offerente e dell aggiudicatario) e dall art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 (vicende soggettive dell esecutore del contratto). Art. 22 SUBAPPALTO 1. Trattandosi di appalto di servizi di cui all allegato II B, la stazione appaltante facendo ricorso a quanto previsto dagli artt. 20 e 27 del Codice dei Contratti, stabilisce che per il presente contratto non potrà farsi ricorso al subappalto. Art. 23 SCIOPERO 1. In caso di sciopero del proprio personale l aggiudicatario sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva alla Stazione appaltante. 2. Anche in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l aggiudicatario sarà tenuto ad informare tempestivamente la Stazione appaltante e gli utenti. 3. Con riferimento alle prestazioni che rientrano tra quelle considerate essenziali ai sensi della L. n. 146/1990 e s.m.i. l aggiudicatario dovrà comunque assicurarne la effettuazione. Art. 24 ONERI DI SICUREZZA 1. La Stazione appaltante in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto, viste le attività oggetto dell appalto, non si sono riscontrate interferenze evidenti per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi; gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare. 10

Art. 25 CONTRATTO E SPESE 1. Il contratto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario Generale dell Ente. 2. Tutte le spese contrattuali sono a completo ed esclusivo carico dell aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell Amministrazione, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria. Art. 26 ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 1. Per gli effetti del contratto l aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune capofila nella Sede Municipale, e dichiara di eleggere quale Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Salerno. Art. 27 NORMATIVA APPLICABILE 1. Il presente appalto è soggetto alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei limiti previsti dall art. 20 del decreto medesimo. Le norme del D.Lgs. n. 163/2006 trovano applicazione se ed in quanto esplicitamente richiamate dall avviso di selezione e dagli altri atti di gara. Art. 28 NORME DI CHIUSURA 1. Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato si applicano le disposizioni di legge contenute nel codice civile e nel codice di procedura civile, nonché nel D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii. 11