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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5451/02 PROGETTO PROTETTO REDDITO LE DEFINIZIONI DI POLIZZA Abitazione: luogo, nel territorio italiano, presso il quale il Cliente dimora e presso cui, comunicandone il relativo indirizzo alla Centrale Operativa, può richiedere le prestazioni di Assistenza. Cliente: l'assicurato, ossia la persona fisica, domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che ha sottoscritto un finanziamento concesso dalla Contraente e che ha aderito alla Polizza. Anno Assicurativo: periodo continuativo di 12 mesi in cui l'assicurazione è efficace, il primo dei quali inizia alle ore 24 della Data di Decorrenza. Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito al Cliente che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. Attività Sportiva Professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. Cardif: l'assicuratore, ossia la società Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l'italia, con sede legale al n 15 di via Tolmezzo - Palazzo D - 20132 Milano, Capitale Sociale di Euro 16.875.840,00, P. IVA, C.F e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n 1254536 iscritta nell'elenco I annesso all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l'efficacia delle coperture assicurative è sospesa. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. a cui Cardif ha delegato la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza e che, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede tutto l'anno, 24 ore su 24, al contatto telefonico con il Cliente, organizzando e erogando le prestazioni previste alla Sezione II delle presenti condizioni di assicurazione. Contraente: Findomestic Banca S.p.A., che stipula la Polizza per conto di coloro che sottoscrivono Finanziamenti dalla stessa concessi. Data di Decorrenza: giorno di erogazione del Finanziamento da parte della Contraente. Finanziamento: contratto di finanziamento di tipo prestito personale erogato dalla Contraente. Firma Elettronica Avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi ad un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. La sottoscrizione mediante Firma Elettronica Avanzata può consistere nell'apposizione di una firma su Tablet o Pad. Firma Elettronica Digitale: particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. La sottoscrizione mediante Firma Elettronica Digitale può consistere nell'utilizzo abbinato di un PIN e un OTP. Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea e in misura totale della capacità del Cliente ad attendere alla propria professione o mestiere. Indennità Periodica: prestazione dovuta da Cardif, con la periodicità prevista dalle Condizioni di Assicurazione, in base alle coperture Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d'impiego. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile da Cardif in base alle condizioni di assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Istituto di Cura: ogni ospedale, clinica o casa di cura in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un'attività lavorativa regolare e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione. Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che, avendo superato il periodo di prova e con un'anzianità lavorativa minima di 6 (sei) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, fermo quanto sopra, sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Pagina 1 di 10 TA3290 ed. 03/2014

Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Modulo di adesione: documento predisposto da Cardif contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura del Cliente con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione. OTP (One Time Password): password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), che può essere generata da dispositivi hardware o software e resa disponibile all'aderente in un momento immediatamente antecedente all'apposizione della firma elettronica. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un'attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all'estero (se non regolati dalla legge italiana). Parti: Cliente, Cardif, Contraente. Perdita d'impiego: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Cliente non ha diritto ad alcuna Indennità. PIN (Personal Identification Number): codice di identificazione personale associato ad un dispositivo sicuro di firma, utilizzato dall'aderente per accedere alle funzioni del dispositivo stesso. Quando abbinato ad una OTP (One Time Password) consente l'apposizione di una firma elettronica. Polizza: la Polizza Collettiva n. 5451/02 stipulata fra Contraente e Cardif. Premio: la somma dovuta a Cardif per la copertura assicurativa prestata. Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso (Sezione I) oppure il verificarsi dello stato di necessità (Sezione II) per i quali è prestata l'assicurazione. Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni. Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'assicuratore e del Cliente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto di assicurazione. Art. 1 (a) (b) (c) (d) (e) Cosa Cardif assicura SEZIONE I - PROTEZIONE REDDITO Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Sezione I, riconosce al Cliente, le seguenti garanzie: A. Inabilità Temporanea Totale Qual è il rischio assicurato Fermo quanto escluso all'art. 2, Cardif assicura l'inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia. Per quali Clienti opera questa garanzia La garanzia opera per i soli Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi. Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero. Periodo di Carenza Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 (sessanta) giorni. Indennità liquidata da Cardif Fermi i limiti previsti dall'art. 4, perdurando l'inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, Cardif corrisponderà l'indennità Periodica indicata nel Modulo di Adesione. Successivamente, continuando a perdurare lo stato di inabilità, Cardif corrisponderà ulteriori Indennità Periodiche dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di inabilità. Si precisa che due periodi di Inabilità Temporanea Totale, occorsi entro 60 giorni l'uno dall'altro e relativi alla medesima Malattia o Infortunio, saranno considerati come un unico Sinistro, senza applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Pagina 2 di 10 TA3290 ed. 03/2014

B. Ricovero Ospedaliero (a) Qual è il rischio assicurato Fermo quanto escluso all'art. 2, Cardif assicura il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia. (b) Per quali Clienti opera questa garanzia La garanzia opera per i soli Clienti che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici. (c) Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 4 (quattro) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di Ricovero Ospedaliero. (d) Periodo di Carenza Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 (sessanta) giorni. (e) Indennità liquidata da Cardif Fermi i limiti previsti dall'art. 4, dopo un periodo di Ricovero Ospedaliero protrattosi ininterrottamente per oltre 4 (quattro) giorni, Cardif corrisponderà l'indennità Periodica indicata nel Modulo di Adesione. Successivamente, continuando a perdurare il ricovero, Cardif corrisponderà ulteriori Indennità Periodiche dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di ricovero. Si precisa che due periodi di Ricovero Ospedaliero, occorsi entro 60 giorni l'uno dall'altro e relativi alla medesima Malattia o Infortunio, saranno considerati come un unico Sinistro, senza applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. C. Perdita d'impiego (a) Qual è il rischio assicurato Fermo quanto escluso all'art. 2, Cardif assicura la Perdita d'impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. (b) Per quali Clienti opera questa garanzia La garanzia opera per i soli Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati. (c) Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità). (d) Periodo di carenza La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 90 (novanta) giorni. (e) Indennità liquidata da Cardif Fermi i limiti previsti dall'art. 4, perdurando lo stato di non occupazione derivante dal licenziamento al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, Cardif corrisponderà l'indennità Periodica indicata nel Modulo di Adesione. Successivamente, continuando a perdurare lo stato di non occupazione, Cardif liquiderà ulteriori Indennità Periodiche dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di non occupazione. Nel caso in cui il Cliente, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un'attività remunerata di altra natura, ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente a Cardif e l'indennizzo non sarà più dovuto. Qualora il Cliente venga nuovamente licenziato, la garanzia verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. Le garanzie di cui ai punti A. e B. sono valide in tutti i paesi del mondo; la garanzia di cui al punto C. è valida per contratti di lavoro dipendente privato di diritto italiano. Le garanzie, come meglio indicato nella tabella che segue, sono alternative tra loro e il Cliente potrà avvalersi di una sola tra queste, segnatamente in relazione alla sua appartenenza, al momento del Sinistro, alla categoria dei Lavoratori Autonomi, dei Non Lavoratori, dei Lavoratori Dipendenti Pubblici ovvero dei Lavoratori Dipendenti Privati. Garanzie applicabili Lavoratori Autonomi Stato lavorativo al momento del sinistro Lavoratori Dipendenti Pubblici Lavoratori Dipendenti Privati Non Lavoratori Inabilità Temporanea Totale SI NO NO NO Ricovero ospedaliero NO SI NO SI Perdita d'impiego NO NO SI NO Qualora: (i) dopo l'accadimento di un Sinistro relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero o Perdita di Impiego e, in particolare; (ii) durante il perdurare della situazione che giustifica il pagamento dell'indennità (l'inabilità, il ricovero o l'inoccupazione); si verifichi la modifica della categoria professionale in altra categoria che dà diritto a diversa garanzia e, qualora, ricorrendo le predette condizioni (iii) accada un altro Sinistro indennizzabile in base all'appartenenza alla nuova categoria professionale; ne consegue che tale secondo Sinistro potrà essere indennizzato solo concluso l'indennizzo del primo Sinistro, sempre che, a tale data, permangano i requisiti di indennizzabilità di tale secondo Sinistro. Art. 2 Cosa è escluso dall'assicurazione di Cardif Tutte le garanzie sono escluse nei seguenti casi: a) dolo del Cliente; b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici occorsi all'estero, se e in quanto il Cliente sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; Pagina 3 di 10 TA3290 ed. 03/2014

c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali del Cliente quali: il suicidio del Cliente, se avviene entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti autolesivi, la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dal Cliente; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se il Cliente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi; g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate. La garanzia Inabilità Temporanea Totale è, inoltre, esclusa in caso di: k) sinistri causati da stato di ebbrezza alla guida di veicoli di cui all'art. 186 D.Lgs 285/92 e successive modifiche o in stato di ubriachezza; l) sinistri conseguenti alla guida di veicoli o natanti a motore senza la prescritta abilitazione alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta qualora l'assicurato al momento del Sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo; m) Infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere; n) Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free climbing, helisnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino), bobsleigh, motoslitta e similari; o) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia verificatosi in corso di polizza; interventi chirurgici aventi finalità estetiche e dietologiche; p) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza. Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j), la garanzia Perdita d'impiego è inoltre esclusa nei seguenti casi: q) licenziamento di Assicurato presso il medesimo datore di lavoro dal quale aveva ricevuto prima dell'adesione, un'intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale venivano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione; r) licenziamenti dovuti a giusta causa ; s) dimissioni; t) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari; u) licenziamenti tra congiunti, anche da parte di ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, zii, nipoti e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica ed i sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale quale, a titolo meramente esemplificativo, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore, ecc.); v) cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente; w) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; x) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia ; y) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; z) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; aa) situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga); bb) licenziamento per superamento del periodo di comporto; cc) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore. Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j), la garanzia Ricovero Ospedaliero è anche esclusa nei seguenti casi: dd) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche; ee) ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza; aborto volontario non terapeutico; ff) ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, checkup di medicina preventiva; gg) ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. Pagina 4 di 10 TA3290 ed. 03/2014

Art. 3 Chi è assicurabile Può accedere alla copertura assicurativa offerta da Cardif ogni Cliente che, al momento dell'adesione, abbia un'età compresa tra 18 e 70 anni. È inoltre necessario che il Cliente: a) possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute ove richiesta ed all'uopo predisposta da Cardif e riportata sul Modulo di adesione; b) qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, non abbia ricevuto dal datore di lavoro presso cui è assunto al momento dell'adesione, una contestazione disciplinare o un'intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione; c) qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, Autonomo o Dipendente Pubblico, non sia stato assente dal lavoro, per Infortunio o Malattia, per più di 30 giorni consecutivi negli ultimi 12 mesi prima della Data di Decorrenza. Art. 4 Quali sono i limiti della Prestazione L'Indennità Periodica liquidata ai Clienti in conseguenza di un Sinistro è indicata nel Modulo di Adesione; è la medesima per ciascuna garanzia e non può, in ogni caso, essere superiore all'importo di Euro 400,00=. L'Indennità Periodica è riconosciuta fino ad un numero massimo di: o 9 (nove) per singolo Sinistro, e; o 18 (diciotto) per l'intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi compresi), per la garanzia Inabilità Temporanea Totale; o 18 (diciotto) per l'intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi compresi), per la garanzia Ricovero Ospedaliero; o 18 (diciotto) per l'intera durata della copertura assicurativa (se del caso, rinnovi compresi), per la garanzia Perdita di Impiego. Esempio: Qualora un Assicurato, che sia Lavoratore Dipendente Privato, abbia ottenuto un Indennizzo da Perdita di Impiego per 9 Indennità Periodiche, la copertura assicurativa risulterà ancora operante per: un massimo di 9 Indennità Periodiche per il caso di Perdita di Impiego relativo ad un nuovo Sinistro; un massimo di 18 Indennità Periodiche per i casi di Inabilità Totale Temporanea e Ricovero Ospedaliero, qualora nel futuro cambi il suo stato lavorativo da Dipendente Privato ad Autonomo, Non Lavoratore o Dipendente Pubblico, di cui massimo 9 Indennità Periodiche per un singolo Sinistro. Il Premio assicurativo non varia, indipendentemente dal numero di Indennità Periodiche residue di cui può beneficiare l'assicurato. La copertura assicurativa cessa nell'anno in cui all'assicurato viene indennizzata l'ultima Indennità Mensile, ovvero a seguito del raggiungimento del limite massimo di 18 Indennità Mensili liquidate per ognuna delle tre garanzie della Sezione I. Art. 5 Cosa fare in caso di Sinistro In caso di Sinistro, si raccomanda il Cliente di contattare tempestivamente e preventivamente il Servizio Clienti che risponde al numero verde 800.084.902, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00. I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif con le seguenti modalità: a mezzo lettera indirizzata a Cardif - Back Office Protezione - Ufficio Sinistri - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D - 20132 Milano; a mezzo fax, all'attenzione dei medesimi uffici, al n. 02.30329810. I Sinistri potranno essere denunciati anche per il tramite della Contraente presso la succursale di quest'ultima competente per territorio, la quale provvederà ad inoltrare la denuncia a Cardif. Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà essere consegnata all'assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest'ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. I documenti da consegnare necessari per tutte le garanzie sono: - denuncia scritta del Sinistro; - copia del documento di identità dell'assicurato. I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dall'assicuratore): - Inabilità Temporanea Totale: dichiarazione del medico curante e, in caso di Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero o copia della cartella clinica; - Ricovero Ospedaliero: documentazione sanitaria comprovante il Ricovero Ospedaliero, copia della cartella clinica e, ove rilasciata, lettera di dimissione dal Ricovero Ospedaliero; - Perdita di Impiego: documentazione attestante il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione. L'Assicurato deve inoltre: - sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; - consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell'assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell'assicuratore medesimo. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Art. 6 Quando e a chi Cardif paga l'indennizzo Cardif si impegna a liquidare il Sinistro al Cliente a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione. Pagina 5 di 10 TA3290 ed. 03/2014

SEZIONE II - ASSISTENZA Art. 7 Cosa Cardif assicura Cardif, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente Sezione II, riconosce al Cliente una garanzia di Assistenza mettendo a disposizione dello stesso Cliente le Prestazioni di assistenza di seguito dettagliate. La garanzia è, in ogni caso, soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni. A. Orientamento al lavoro (a) Prestazione garantita da Cardif Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può richiedere un servizio di consulenza per ottenere sostegno e supporto nella ricerca di opportunità lavorative sul mercato lavorativo di riferimento, anche tenendo in considerazione la possibilità di un cambiamento di ruolo e/o funzione. Il servizio di consulenza può consistere nelle seguenti attività: la predisposizione di un Curriculum Vitae; l'analisi della metodologia e degli strumenti di ricerca attiva; l'analisi delle tecniche di gestione del colloquio di selezione. Il servizio di consulenza è prestato da operatori specializzati nell'orientamento al lavoro sia tramite sedute sia tramite colloqui telefonici all'uopo organizzati. Il Cliente ha a disposizione 4 sedute o colloqui, della durata di 1 ora ciascuna, nell'arco di 45 giorni che decorrono dal momento della richiesta di Assistenza. (b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e con un'anzianità lavorativa minima di 12 (dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, che abbiano subito una Perdita d'impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di non occupazione. La Prestazione è erogabile in occasione di ogni Perdita d'impiego per giustificato motivo oggettivo. (c) Requisiti per ottenere la Prestazione Il Cliente ha diritto alla Prestazione solo a seguito di invio, alla Centrale Operativa, di copia del certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal Centro per l'impiego competente per territorio. B. Ascolto e supporto psicologico (a) Prestazione garantita da Cardif Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può usufruire di un servizio di consulenza telefonica, fornita da uno psicologo, qualora necessiti di un aiuto per superare emotivamente la condizione di disoccupazione. Su richiesta del Cliente, la Centrale Operativa potrà anche organizzare una prima seduta terapeutica presso uno studio specialistico. Il costo delle sedute terapeutiche è a totale carico del Cliente. (b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e con un'anzianità lavorativa minima di 12 (dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, che abbiano subito una Perdita d'impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di non occupazione. La Prestazione è erogabile in occasione di ogni Perdita d'impiego per giustificato motivo oggettivo. C. Orientamento burocratico telefonico a seguito di Inabilità Temporanea Totale (a) Prestazione garantita da Cardif Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, può usufruire di un servizio di consulenza telefonica per ottenere indicazioni ed informazioni utili in merito: all'iter burocratico e agli adempimenti necessari ai fini dell'accertamento di un eventuale stato di invalidità civile; ai diritti di cui è titolare il Cliente a cui sia stata riconosciuta una invalidità civile secondo una determinata percentuale; agli uffici competenti sul territorio nazionale per l'accertamento dell'invalidità civile; all'iter burocratico e agli adempimenti necessari ai fini dell'eventuale ottenimento di una indennità di accompagnamento; La Prestazione di Assistenza di cui al presente Punto C. non fornisce diagnosi o prescrizioni e non può in ogni caso sostituirsi alle informazioni e comunicazioni rese dagli enti competenti. (b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi che abbiano subito un'inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di inabilità. D. Prenotazione e organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri in strutture private convenzionate (a) Prestazione garantita da Cardif Il Cliente, contattando la Centrale Operativa e per il tramite della stessa, potrà fruire di un servizio di prenotazione e organizzazione, compatibilmente con le disponibilità locali, di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri presso i centri medici privati convenzionati più vicini all'abitazione. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente il Cliente sui costi a lui riservati, applicando le tariffe convenzionate in essere e provvede, su richiesta del Cliente, ad avvisare telefonicamente quest'ultimo il giorno precedente l'appuntamento stesso. Sono a carico del Cliente i costi delle visite, degli accertamenti e dei ricoveri prenotati e organizzati dalla Centrale Operativa. Pagina 6 di 10 TA3290 ed. 03/2014

(b) Quali Clienti possono chiedere la Prestazione La Prestazione potrà essere richiesta dai Clienti che, al momento del Sinistro: (i) siano Lavoratori Autonomi che abbiano subito un'inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia e che al momento della richiesta della stessa Prestazione si trovino ancora nello stato di inabilità; (ii) siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici che abbiano subito un Ricovero Ospedaliero e che al momento della richiesta della stessa Prestazione siano ancora ricoverate; (iii) siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e con un'anzianità lavorativa inferiore a 12 (dodici) mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro che abbiano subito un Ricovero Ospedaliero e che al momento della richiesta della stessa Prestazione siano ancora ricoverate. Art. 8 Cosa è escluso dall'assicurazione di Cardif Ferma restando ogni eventuale limitazione, esclusione e precisazione contenuta nell'art. 7 che precede, sono esclusi dall'assicurazione ogni Indennizzo, Prestazione, conseguenza e/o evento derivante da: a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di: guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto ) o altra autorità nazionale o locale; e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali; g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; k) dolo o colpa grave del Cliente o di persone delle quali deve rispondere; l) atti illegali posti in essere dal Cliente o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; o) suicidio o tentativo di suicidio; p) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; q) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; r) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; s) quarantene; t) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti. u) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3 grado della scala UIAA effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3 grado della scala UIAA comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa; v) Infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Art. 9 Disposizioni e limitazioni (a) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere al Cliente il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. (b) Nei casi in cui il Cliente possa usufruire di Prestazioni di Assistenza analoghe e richieda, a tal fine, l'intervento di un'altra compagnia di assicurazioni o della relativa struttura organizzativa, la prestazione prevista dalla presente copertura potrà consistere esclusivamente, previa richiesta/previo accordo con la Centrale Operativa, nel rimborso dei costi non coperti da tale compagnia. (c) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di Assistenza dovute. (d) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle Prestazioni nei limiti o fino all'importo laddove stabiliti nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto a tali limiti di importo restano a carico del Cliente. (e) Il diritto alle prestazioni di Assistenza decade qualora il Cliente non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro. (f) Ogni diritto del Cliente nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente Contratto si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del c.c., salvo interruzioni, al compimento di due anni dall'insorgere della necessità di Assistenza. La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di: (g) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; (h) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dal Cliente. Pagina 7 di 10 TA3290 ed. 03/2014

Art. 10 Chi è assicurabile Possono accedere alla copertura assicurativa offerta da Cardif i Clienti con i requisiti di cui all'art. 3 della Sezione I - Protezione Reddito. Art. 11 Come richiedere l'intervento di Assistenza A) Richiesta di Assistenza Per permettere l'intervento immediato, il Cliente o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite: telefono 02 266 09 223 Numero verde 800 737 812 (attivo solo per chiamate dall'italia) Numero fax 02 70630091 indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; nome e cognome; indirizzo e luogo da cui chiama; eventuale recapito telefonico. SEZIONE III - LE NORME GENERALI Art. 12 Come aderire alla Polizza È possibile aderire alla copertura con diverse modalità: alla presenza di un addetto della Contraente, all'interno dei locali della stessa, sottoscrivendo il Modulo di Adesione mediante firma autografa che il Cliente potrà apporre sulla documentazione cartacea oppure mediante Firma Elettronica Avanzata, messa a disposizione dalla Contraente, che il Cliente potrà apporre su Tablet/Pad; attraverso Tecnica di comunicazione a distanza e, segnatamente, sottoscrivendo il Modulo di Adesione a mezzo di Firma Elettronica Digitale sul sito web della Contraente (www.findomestic.it). Art. 13 Da quando decorre e quando termina la copertura L'assicurazione decorre dalle ore 24 della Data di Decorrenza. La copertura assicurativa avrà una durata iniziale variabile da 1 a 5 anni, in base a quanto scelto dal Cliente. Tale durata viene specificata nel Modulo di adesione e non è modificabile in corso di garanzia. Alla scadenza del periodo prescelto dal Cliente, la copertura si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta. La disdetta potrà essere effettuata dal Cliente, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prescelto, ovvero delle successive scadenze annuali, ai recapiti e con le modalità di cui all'art. 26. Cardif potrà esercitare il proprio diritto di disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'indirizzo indicato dal Cliente sul Modulo di adesione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo prescelto dal Cliente, ovvero delle successive scadenze annuali. La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo: - alla prima scadenza successiva alla cessazione della Polizza stipulata tra Cardif e la Contraente; - con effetto immediato, a seguito di mancato versamento del primo Premio anticipato; - relativamente ai rinnovi taciti annuali, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato; - al termine della durata iniziale o delle singole annualità di rinnovo tacito, durante le quali sia raggiunto il limite massimo di Indennità liquidabili, sia per la garanzia Inabilità Temporanea Totale che per la garanzia Perdita di Impiego che per la garanzia Ricovero Ospedaliero; - alla fine dell'anno Assicurativo in cui il Cliente compie il 75 anno di età. - in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti condizioni di assicurazione. Art. 14 Come recedere dalla copertura Il Cliente può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione a Cardif ai recapiti e con le modalità di cui all'art. 26. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo pertanto all'origine il decorso e l'efficacia delle coperture offerte da Cardif, la quale non sarà tenuta a corrispondere alcuna Prestazione per i fatti occorsi fino al momento del recesso. Cardif provvederà alla restituzione al Cliente, per il tramite della Contraente, del Premio versato, nel termine dei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. Cardif potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto come quantificate nel Modulo di adesione. In caso di scelta di una durata poliennale della copertura, a fronte della riduzione di Premio che Cardif ha concesso nella misura indicata nel Modulo di adesione, l'aderente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di adesione, mediante comunicazione da inviare a Cardif con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito. Pagina 8 di 10 TA3290 ed. 03/2014

Art. 15 Le informazioni sul Premio Il Premio relativo all'iniziale durata della copertura, variabile da 1 a 5 anni a scelta del Cliente, è unico, anticipato ed incluso nel capitale finanziato, ed il suo pagamento avverrà con le stesse modalità previste per la restituzione del Finanziamento. L'ammontare del Premio dipende dalla durata della copertura inizialmente prescelta ed è indicato sul Modulo di adesione; si intende comprensivo dell'imposta di assicurazione attualmente pari al: - 2,50% relativamente alla Sezione I - Protezione Reddito; - 10,00% relativamente alla Sezione II - Assitenza. Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto al Premio previsto per la corrispondente tariffa annuale. Il Premio riportato nel Modulo di adesione è già comprensivo della suddetta riduzione. Il Premio relativo alle annualità successive all'iniziale periodo di copertura prescelto dal Cliente, è annuale, anticipato ed il suo pagamento, per espressa autorizzazione del Cliente nel Modulo di adesione, avverrà con i medesimi mezzi di pagamento utilizzati per il pagamento del Premio relativo all'iniziale durata della copertura. Il suo ammontare è indicato sul Modulo di adesione e si intende comprensivo dell'imposta di assicurazione. Art. 16 Il diritto di Cardif di variare il Premio e le condizioni di assicurazione Cardif si riserva il diritto di variare le condizioni di assicurazione e/o l'importo del Premio dell'assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga accertato l'andamento tecnico negativo della Polizza in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento. Le variazioni di Premio potranno essere applicate solo in relazione agli Anni Assicurativi successivi all'iniziale periodo di copertura prescelto dal Cliente. Cardif comunicherà al Cliente l'esercizio di tale diritto ed i termini della modifica con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del periodo di copertura. Il Cliente che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da inviarsi a Cardif almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa variazione a mezzo lettera raccomandata AR. In tal caso, l'assicurazione cessa con effetto dalla fine del periodo di assicurazione per il quale il Premio è stato pagato. In ogni caso, prestando la propria adesione alle coperture assicurative il Cliente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione dell'importo del Premio o delle condizioni di assicurazione il proprio silenzio sia considerato come assenso alla variazione stessa. Art. 17 Le dichiarazioni del Cliente relative al rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Cliente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Cardif, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 18 Cosa fare se si aggrava il rischio Il Cliente deve dare comunicazione scritta a Cardif di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cardif possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Art. 19 Cosa fare se il Cliente ha altre assicurazioni Il Cliente è esonerato dall'obbligo di comunicare per iscritto a Cardif l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l'obbligo per lo stesso, in caso di Sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. L'omissione dolosa può consentire a Cardif di non liquidare la Prestazione prevista ai sensi di Polizza. Art. 20 Prova delle modifiche all'assicurazione Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto. Art. 21 Rinuncia di Cardif al diritto di surrogazione Cardif rinuncia all'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili dell'infortunio. Art. 22 Quali sono gli oneri a carico del Cliente Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, alla Prestazione, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Cliente, anche se il relativo pagamento sia stato anticipato da altre Parti. Art. 23 Giurisdizione e legge applicate La legge applicabile alla Polizza è quella italiana; per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Art. 24 Qual è il foro competente Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Cliente. Pagina 9 di10 TA3290 ed. 03/2014

Art. 25 Come fare un reclamo RECLAMI ALL'IMPRESA Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all'impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito: Cardif Assurances Risques Divers S.A - Rappresentanza Generale per l'italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - Palazzo D - 20132 Milano - n fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass, via del Quirinale 21, 00187 Roma, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all'ivass sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all'impresa nonché dell'eventuale riscontro da quest'ultima fornito. RECLAMI ALL'IVASS I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all'ivass al recapito sopraindicato. Il reclamo inviato all'ivass deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: - il nome, cognome e domicilio del reclamante; - l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria. In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: - direttamente all'autorità di vigilanza/sistema competente del Paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile sul sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net); - all'ivass che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità/sistema, dandone notizia al reclamante. Art. 26 Comunicazioni tra il Cliente e Cardif Salvo che sia diversamente specificato, le comunicazioni a Cardif potranno essere fatte per iscritto come segue: - a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Via Tolmezzo, 15 Palazzo D - 20132 Milano; - a mezzo fax, al numero 02.30329809; - tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail lineapersone@cardif.com allegando copia di un valido Documento di Identità e del Codice Fiscale. In caso di utilizzo della posta elettronica si dovrà altresì allegare scansione della comunicazione debitamente firmata. Eventuali comunicazioni da parte di Cardif saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dal Cliente. Art. 27 Tutela della privacy del Cliente - informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 Cardif, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Cliente (di seguito l' Interessato ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto dell'interessato. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All'interno di Cardif, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto di Cardif medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. Cardif può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di Cardif; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Cardif anche nell'interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede di Cardif) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati da Cardif Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'ue, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all'estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Cardif non diffonde i dati personali degli Interessati. Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso Cardif e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'italia, in persona del Rappresentante Generale per l'italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Via Tolmezzo n. 15 Palazzo D, 20132 Milano; e-mail privacy_it@cardif.com Pagina 10 di 10 TA3290 ed. 03/2014