REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO



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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO Art. 1 - ISTITUZIONE DEL MARCHIO Il presente Regolamento gestisce l uso del marchio collettivo denominato SUINO NERO PARMA istituito dalla Camera di Commercio di Parma e dato in concessione al Consorzio di Tutela del Suino Nero di Parma (più oltre per brevità Consorzio) Il marchio collettivo dato in concessione d uso è distinto nelle seguenti versioni: - Marchio collettivo generale, con logo registrato su campo nero; - Marchio collettivo identificativo delle carni e prodotti da capi allevati allo stato brado e semibrado, con logo registrato su campo verde ed integrato dalla dicitura brado ; - Marchio collettivo identificativo delle carni e prodotti da capi allevati al chiuso, con logo registrato su campo rosso ed integrato dalla dicitura stabulato ; Le versioni grafiche sono descritte in allegato 1 Art. 2 - USO DEL MARCHIO L uso del marchio collettivo SUINO NERO PARMA è concesso per l identificazione delle carni fresche e dei prodotti derivati dalle carni di suini riproduttori e/o nati da riproduttori iscritti al Registro Ibridi tipo genetico Nero Parma, iscritti all Anagrafe Consortile dei Suini a marchio Consorzi di Tutela ed allevati secondo le modalità previste dal Disciplinare di Produzione approvato dal Consorzio. Il marchio collettivo è altresì concesso per garantire la tracciabilità dei prodotti a favore del consumatore e per la identificazione: - di campagne di informazione, - di iniziative di promozione del brand, - degli operatori della filiera del Suino Nero di Parma. E parimenti consentito l uso del marchio, nelle sue diverse declinazioni, ad Enti e strutture di natura pubblica, per la realizzazione di mezzi e campagne di promozione ed informazione territoriale. Art. 3 - GESTIONE DEL MARCHIO A seguito dell iscrizione al Consorzio, gli allevatori soci possono utilizzare il marchio collettivo anche per la produzione di materiale promozionale aziendale e con esclusivo riferimento alla versione collegata alla modalità di allevamento attestata dalla iscrizione allo specifico Albo. 1

Qualsiasi altro operatore diverso da socio ma accreditato fra gli operatori di filiera all albo specifico, che voglia utilizzare il marchio collettivo sulle etichette di prodotto o sul materiale promozionale aziendale, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consorzio su istanza del socio allevatore. Art. 4 - USO DEL MARCHIO NEGLI STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI Al fine di garantire la tracciabilità delle carni di Suino Nero di Parma e dei prodotti derivati, il Consorzio predispone e distribuisce specifici strumenti identificativi, riportanti il marchio collettivo in concessione d uso nelle diverse versioni adottate per differenziare i prodotti derivati da capi allevati nelle due diverse modalità previste dal Disciplinare di Produzione. Tali strumenti sono differenziati per tipologia di allevamento e di prodotto e consistono, a titolo indicativo e non esaustivo, in: a) per le carni fresche: - bollatura delle mezzene dopo la macellazione, a marchio collettivo generico; - spillone per le carni a taglio, a marchio collettivo generico; b) per i prodotti derivati: - sigillo di garanzia metallico, a marchio collettivo specifico per tipologia di allevamento; - sigillo numerato metallico, a marchio collettivo generico; - cartellino cartaceo informativo, a marchio collettivo specifico per tipologia di allevamento; - etichetta adesiva per prodotti sottovuoto, a marchio collettivo specifico per tipologia di allevamento. Art. 5 RICHIESTA IDENTIFICATIVI A seguito di richiesta su apposito modulo (allegato 2) il Consorzio mette a disposizione gli identificativi richiesti dall operatore. Il Modulo Richiesta Identificativi, numerato progressivamente, è sottoscritto dall operatore che esegue l etichettatura, e rappresenta la richiesta formale per l utilizzo del marchio. Nel caso in cui il richiedente è soggetto diverso dal socio allevatore, il modulo deve essere sottoscritto anche dall allevatore del/dei suino/suini dalle cui carni si ricavano i prodotti da assoggettare a marchio. Il modulo deve essere inviato almeno 30 giorni prima dell inizio delle operazioni di manipolazione delle carni e deve indicare la tipologia presumibile di prodotti che verranno realizzati almeno nell arco del mese successivo, nonché la quantità e la tipologia di identificativi di cui si richiede la fornitura. Il Consorzio predispone la fornitura degli identificativi sulla base delle stime di utilizzo verificate e pervenute dal richiedente. 2

Nel modulo devono essere indicati, oltre ai riferimenti del richiedente, anche altre informazioni generali che si riferiscono a tutti gli operatori che interverranno nella filiera: Denominazione e/o ragione sociale ed indirizzo del richiedente; riferimento al codice identificativo; allevamento d origine dei capi; struttura di macellazione; laboratorio di sezionamento; laboratorio di lavorazione; struttura di stagionatura; numero di suini previsti per la macellazione o quantità di carne da lavorare. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nel Modulo deve essere tempestivamente comunicata al Consorzio in forma scritta, indicando il numero progressivo del documento oggetto di variante. A fronte della fornitura degli identificativi di cui al presente articolo, l utilizzatore riconosce al Consorzio una somma a titolo di rimborso, calcolata secondo gli importi unitari per ciascun identificativo, stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo del Consorzio. Art. 6 - GESTIONE ED UTILIZZO DEGLI IDENTIFICATIVI A MARCHIO Il Consorzio, mediante tecnici incaricati, si occupa di gestire e registrare la distribuzione degli identificativi con acquisizione dei seguenti dati: - quantità consegnate per ogni tipologia di identificativo, - numeri progressivi dei ganci di controllo assegnati, - nome dell operatore, - riferimento al modulo di richiesta. L operatore deve formalizzare, attraverso il registro carico e scarico identificativi (allegato 3), i processi di etichettatura tramite la registrazione della data di confezionamento, il carico e scarico, la tipologia del prodotto e il riferimento al modulo richiesta stampa identificativi. Nel caso vi siano evenienze che rendano gli identificativi inutilizzabili, questi dovranno essere segnati nell apposito registro di carico e scarico e riconsegnati al Consorzio alla fine della campagna di lavorazione assieme ai materiali non utilizzati. 3

Art. 7 UTILIZZO DEL MARCHIO COLLETTIVO Il Consorzio provvede a consegnare a ciascun operatore di filiera accreditato, e che ne abbia fatto formale richiesta, i seguenti materiali inerenti o riportanti il Marchio Collettivo: - progetto grafico del marchio nella versione generale e nella versione coerente con la tipologia di allevamento adottata, in formato digitale; - progetto grafico delle targhe aziendali da esterni per gli allevamenti, in formato digitale; - progetto grafico delle targhe aziendali da esterni per i macelli accreditati, in formato digitale; - vetrofanie per le macellerie, le gastronomie, i ristoranti accreditati. Art. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE Il Consorzio, per lo svolgimento delle operazioni necessarie a garantire e controllare il rispetto del presente disciplinare, può avvalersi di soggetti terzi allo scopo incaricati dal Consiglio di amministrazione. Tra le operazioni che i tecnici incaricati dovranno svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si prevedono: - la verifica delle dichiarazioni prodotte dai moduli di programmazione e richiesta, - la verifica dell uso del marchio, sia sui prodotti che nel materiale promozionale aziendale, con particolare attenzione alla differenziazione per tipologia di allevamento, - le istruttorie per la gestione delle procedure previste dal presente regolamento, - il controllo dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla macellazione per i quali si richiede l uso degli identificativi a marchio. Nel caso vengano riscontrate irregolarità o difformità d uso, il Consiglio Direttivo dovrà tempestivamente attivare le sanzioni di cui al successivo articolo 10. Art. 9 - ADEMPIMENTI Il marchio collettivo così come gli identificativi forniti dal Consorzio per la tracciabilità dei prodotti e la tutela dei consumatori, non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli autorizzati. L operatore autorizzato non deve compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o comunque ledere la reputazione del marchio. 4

L operatore non deve immettere sul commercio prodotti marcati non conformi al disciplinare di filiera approvato dal Consorzio. I prodotti non conformi identificati con il marchio devono essere immediatamente ritirati dal commercio. E fatto divieto all operatore che sia stato sospeso o cancellato dall albo di appartenenza di utilizzare il marchio collettivo e gli identificativi di prodotto e d azienda ancora in sua disponibilità. Art. 10 SANZIONI Il Consiglio di Amministrazione provvede alla revoca immediata della concessione d uso del marchio collettivo, nelle sue diverse versioni, nei confronti di soci allevatori e/o operatori accreditati, nel caso si accerti: - l utilizzo del marchio per finalità diverse da quelle previste dal presente Regolamento, - il compimento di atti od omissioni che danneggino o possano danneggiare o ledere la reputazione del marchio, - la immissione sul mercato di prodotti marcati non conformi al disciplinare di produzione, - la immissione sul mercato di prodotti marcati con identificativi non corrispondenti alla modalità di allevamento attuata, - la sussistenza di condizioni per la revoca dalla qualità di socio del Consorzio e/o dalla iscrizione all albo operatori. Il perfezionamento della procedura di notifica della revoca d uso del marchio collettivo comporterà la richiesta di immediato ritiro dal mercato dei prodotti marchiati ovvero di rimozione dell etichettatura difforme. Il Consorzio predisporrà inoltre il ritiro di tutti gli identificativi aziendali di cui dispone l operatore sanzionato. Il provvedimento di revoca dell uso del marchio collettivo comporterà infine la immediata cancellazione dall albo operatori. 5

ALLEGATO 1 TIPI GRAFICI 6

ALLEGATO 2 MODULO RICHIESTA IDENTIFICATIVI Al Presidente Consorzio Tutela Suino Nero Parma OGGETTO: Richiesta fornitura identificativi Il sottoscritto, nato a il e residente a in via, qualità di rappresentante legale dell azienda e/o titolare avente sede in via,e iscritto all albo con il codice, Richiede La fornitura degli identificativi secondo le tipologie e le quantità sotto riportate, dichiarando sotto la propria responsabilità che le informazioni di seguito date sono veritiere. Informazioni generali 1. Allevamento (da compilare nel caso il richiedente sia diverso dall allevatore, altrimenti barrare gli spazi) (1) COD. ALLEVATORE N.. 2. Struttura/e di macellazione (1) 3. Stagionatore/i (1) Firma autorizzativa (2) 4. Laboratori/io di sezionamento (1) (1) : Il richiedente ha la possibilità di indicare più operatori per la medesima fase. (2) : Firma dell allevatore per l autorizzazione all utilizzo del marchio. 7

5. Tipologia di allevamento (barrare la tipologia d interesse): All aperto (brado semibrado) Al chiuso 6. Numero di suini previsti per la macellazione o quantità di carne da lavorare (stima): Tipologia e numero degli identificativi richiesti PRODOTTI STAGIONATI (prosciutti, spalle, coppe, ecc): CARTELLINI n. SIGILLI n. Etichette n. o CARNE PER SALAME, cotechini, salsicce, ecc.: CARTELLINI n. SIGILLI n. Etichette n. o CARNE DA CONSUMARE FRESCA: ETICHETTE N. SPILLONI n. In fede, Firma richiedente, lì 8

ALLEGATO 3 REGISTRO CARICO/SCARICO IDENTIFICATIVI 9