0.923.414. Convenzione tra la Svizzera, la Germania e i Paesi Bassi per regolare la pesca del salmone nel bacino del Reno.



Documenti analoghi
Convenzione tra la Svizzera, la Germania e i Paesi Bassi per regolare la pesca del salmone nel bacino del Reno.

I. Campo d applicazione

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

Convenzione

Convenzione fra la Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg concernente la pesca negli invasi del Reno presso l officina idroelettrica di Rheinau

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli 2

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

VII CONVENZIONE AJA concernente la trasformazione delle navi di commercio. in bastimenti da guerra

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Testo originale. Art. 1

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Traduzione 1. (Stato 1 ottobre 2012)

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE,

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale. Traduzione 1

Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale. Traduzione 1. (Stato 10 giugno 1997)

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO,

Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo. (Accordo sulle lingue) Traduzione 1

Approfondimento su Schengen

Conchiuso il 22 luglio 1957 Approvato dall Assemblea federale il 2 ottobre Data dell entrata in vigore: 21 ottobre 1957

Convenzione

Trattato

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica indiana concernente un credito di trasferimento e un dono 2

Traduzione 1. (Seguono i nomi dei plenipotenziari) Art. 1

CONVENZIONE SULL ESAME MEDICO DI ATTITUDINE ALL IMPIEGO NEI LAVORI NON INDUSTRIALI DEI RAGAZZI E DEGLI ADOLESCENTI,

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA,

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

Convenzione n. 172 concernente le condizioni di lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)

ATTO DI FONDAZIONE. Fondazione...

Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente l assistenza degli indigenti

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo su le assicurazioni sociali 2

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Nuovo sistema di rilevazione delle presenze e regole concernenti la flessibilità e lo straordinario

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'italia e l Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

Regolamento d applicazione

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

Regolamento di attribuzione del codice ISBN e di erogazione dei servizi dell Agenzia ISBN

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Funzione Commessa Tipo Rev. 00 Numero Progressivo

Regolamento del Settore Attività Giovanile. Approvato dal Consiglio Federale Del 13 aprile 2013 con delibera n. 124

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per l utilizzazione della forza idraulica dello Spöl

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Codice delle obbligazioni

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DALLE MACCHINE,

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA

46 C.I.S. SERIE PROMOZIONE ABRUZZO REGOLAMENTO GENERALE ATTUATIVO 2014

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMUNE DI VICO DEL GARGANO PROVINCIA DI FOGGIA

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Convenzione sull istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell energia nucleare

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Transcript:

Traduzione 1 Convenzione tra la Svizzera, la Germania e i Paesi Bassi per regolare la pesca del salmone nel bacino del Reno 0.923.414 Conchiusa il 30 giugno 1885 Ratificata dalla Svizzera il 14 luglio 1885 Ratificata dai Paesi Bassi il 2 maggio 1886 Ratificata dalla Germania il 6 giugno 1886 Entrata in vigore il 6 giugno 1886 Il Consiglio federale, della Confederazione, Svizzera e Sua Maestà l Imperatore di Germania, Re di Prussia, con l assenso di Sua Altezza Reale il Granduca d Assia e bei Rhein e di Sua Altezza Reale il Granduca di Oldenburgo, e Sua Maestà il Re de Paesi Bassi, desiderando di regolare con disposizioni uniformi la pesca del salmone nel Reno, al fine di favorire la moltiplicazione di questo pesce, hanno nominato a loro plenipotenziari per conchiudere una Convenzione in proposito: (Seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali, dopo aver verificati e trovati in debita forma i loro pieni poteri, adottarono di comune accordo i seguenti punti: Art. I Nel corso del Reno, dalla cascata di Sciaffusa in giù, come pure in tutti i suoi rami per i quali l acqua può dal Reno, prima della sua biforcazione presso Lobith, versarsi nel mare è vietato il far uso, per la pesca, di apparecchi permanenti (cannicci, gradelle), del pari che d apparecchi pescatorii fissi sulla riva o nel letto del fiume o ancorati (reti da resta, nasse), tali da impedire la circolazione de pesci su uno spazio eccedente la metà della larghezza del fiume, misurata ad acqua bassa ordinaria e nella più breve linea retta dall una all altra sponda. Questo divieto è pure applicabile agli affluenti del Reno; però, sulle parti di questi affluenti le quali formano confine con uno Stato che non partecipa alla Convenzione, il divieto non sarà applicato se non in quanto da questo Stato sia tenuto un pari modo di procedere. Non sono sottoposti a questa prescrizione gli apparecchi pescatorii permanenti che stanno attualmente in dati affluenti del Reno, ove ai medesimi vada legato un diritto accordato per questo mezzo particolare di pesca. CS 14 255 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. ted. della presente Raccolta. 1

0.923.414 Pesca Art. II 2 Nelle parti del corso del Reno designate nell art. I, cpv. 1, e ne suoi affluenti designati in detto articolo (capoverso secondo), in quanto servono alla circolazione dei salmoni e delle cheppie sino a luoghi ove questi pesci vanno in fregola, non possono essere messi in opera reti fluttuanti che abbiano più di m 2,5 di largo tra la ralinga superiore e la inferiore. Non sono soggette a queste restrizioni le reti semplici appropriate e destinate soltanto alla pesca dello storione. Non si possono gettare più reti fluttuanti se non ad una distanza, l una dall altra, almeno doppia della lunghezza della rete più grande. Art. III 3 Nel corso del Reno, dalla cascata di Sciaffusa in giù, in tutti i suoi rami poi quali l acqua di esso fiume, avanti la sua biforcazione presso Lobith, può versarsi nel mare 4, non meno che in tutti i suoi affluenti, ogni anno deve essere vietata per due mesi qualunque pesca di salmone con così detti «zegen». Questo divieto comprende: 1. sul territorio del Regno de Paesi Bassi il periodo dal 26 agosto al 15 ottobre inclusivamente; 2. sul corso dal confine olandese-prussiano in su, il periodo dal 27 agosto al 16 ottobre inclusivamente. I Governi degli Stati adiacenti interessati fisseranno, ciascuno per il suo territorio, il genere di pesca da sottoporsi a questa prescrizione, e faranno di provvedere acciocchè sotto pretesto di pescare altro pesce, non si eserciti in realtà la pesca del salmone. 5 Intorno alle misure per ciò prese, i Governi si faranno reciprocamente comunicazione. Art. IV Da Basilea in giù, nel Reno e in quelle parti (le suoi affluenti che servono al passaggio dei salmoni e delle cheppie per ai luoghi di fregolo, come pure nei suoi rami designati nell art. 1, è vietata la pesca dei (letti pesci, con ordigni di qualsiasi maniera, ogni settimana per la durata di 24 ore, cioè dalle ore 6 pomeridiane del sabato alle ore 6 pomeridiane della domenica. Resta riservato al Governo neerlandese, di fissare per la pesca del salmone con nasse, nella parte soggetta all influenza della inarca, il principio di questo tempo vietato al momento delle più basse acque dopo il sabato a 6 ore di sera, estendendo il divieto a due maree. 2 Vedi anche il Protocollo finale (II) (pag. 259). 3 Vedi anche il Protocollo finale (II) (pag. 259). 4 Vedi anche il Protocollo finale (I) (pag. 259). 5 Vedi anche il Protocollo finale (III) (pag. 259). 2

Salmone nel bacino del Reno 0.923.414 Art. V 6 Nelle parti del corso degli affluenti del Reno dove trovansi luoghi favorevoli pel fregolo del salmone, del pari che nel corso superiore del Reno stesso da Mannheim-Ludwigshafen in su sino alla cascata presso Sciaffusa, non può praticarsi pesca di salmone, fuorchè coi permesso espresso dell autorità superiore, per la durata di almeno sei settimane nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 7. Il qual permesso non sarà accordato se non laddove si abbia la sicurezza che, allo scopo della piscicoltura, vengano utilizzati elementi di riproduzione dei pesci (ovi e latte di pesce) presi al momento del fregolo od in un tempo prossimo a questo momento 8. A questa condizione l autorità può permettere la pesca del salmone anche correndo il tempo settimanale victato (art. IV). Art. VI 9 Le prescrizioni degli art. da I a V della presente Convenzione non sono applicabili alla Mosella dal punto dove abbandona l Alsazia-Lorena sino a Treveri, nè a tutti gli affluenti della Mosella sulla riva sinistra che nel lor corso toccano il territorio prussiano e lussemburghese. Resta riservato al Governo prussiano il regolare, d intesa col Governo del Granducato di Lussemburgo e nel senso della presente Convenzione, le condizioni della pesca nei qui sopra detti corsi d acqua. Art. VII 10 A favorire la moltiplicazione del salmone nel bacino del Reno si porrà cura a far in modo 1. che i siti naturali di fregolo negli affluenti siano riaperti e resi accessibili ai salmoni al tempo della rimonta; 2. che siano quanto più è possibile impiegati a pro della piscicoltura gli elementi di riproduzione (ovi e latte di pesce) dei salmoni pescati. Art. VIII I Governi degli Stati adiacenti interessati fisseranno, ciascuno pel suo territorio, per misura un minimum, di sotto del quale i salmoni non possano più nè pescarsi nè mettersi in commercio. 6 Vedi anche il Protocollo finale (I) (pag. 259). 7 Per la Svizzera, il periodo durante il quale la pesca del salmone è vietata è stato fissato dal 1 novembre al 10 gennaio inclusivo, dal DCF 21 ottobre 1927 (RS 923.43). 8 Vedi il DCF 20 ottobre 1925 concernente l uso della trappola a rete per salmoni nel Reno (N. 1, cpv. 2) (RS 923.42) 9 Vedi anche il Protocollo finale (IV) (pag. 259). 10 Vedi anche il Protocollo finale (V) (pag. 259). 3

0.923.414 Pesca Art. IX I Governi degli Stati adiacenti interessati emaneranno i regolamenti necessari per l esecuzione della presente Convenzione, non meno che le disposizioni penali per le contravvenzioni; essi impiegheranno pure il personale di sorveglianza che si richiede per l applicazione di queste prescrizioni. 11 La presente Convenzione non esclude la facoltà dei singoli Stati di adottare per il loro territorio disposizioni di maggior rigore per la protezione del pesce. 12 Art. X Ciascun Governo degli Stati adiacenti interessati nominerà un rappresentante per il suo territorio. Questi rappresentanti si comunicheranno reciprocamente le misure prese dai loro Governi intorno alla pesca nel bacino del Reno: essi si riuniranno di tempo in tempo per deliberare sulle misure da prendersi nell interesse della pesca del salmone nel bacino del Reno. Art. XI La presente Convenzione, seguìta che siane la ratificazione, entrerà immediatamente in vigore, e rimarrà in vigore per dieci anni cominciando da questo giorno, e, se dodici mesi avanti il chiudersi di questo periodo, non è denunziata da nessuno dei Governi contraenti, essa continuerà a star in vigore d anno in anno, sino a che sia trascorso un anno dal giorno in cui l uno o l altro dei Governi contraenti l avrà denunziata. Art. XII La presente Convenzione sarà ratificata, e lo scambio delle ratifiche seguirà a Berlino più presto che far si potrà. In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo. Così fatto a Berlino, il 30 giugno 1885. (Seguono le firme) 11 Vedi la LF del 14 dic. 1973 su la pesca (RS 923.0), l O relativa alla LF del 8 dic. 1975 (RS 923.01) e il DCF 20 ottobre 1925 concernente l uso della trappola a rete per salmoni nel Reno (RS 923.42). 12 Vedi il DCF 21 ottobre 1927 che prolongua il periodo di divieto della pesca del salmone (RS 923.43). 4

Salmone nel bacino del Reno 0.923.414 Protocollo finale All occasione di apporre oggi la firma alla Convenzione stata conchiusa oggi stesso tra la Svizzera, l Impero Germanico e il Regno dei Paesi Bassi per regolare la pesca del salmone nel bacino del Reno, si è constatata l intesa dei plenipotenziari di tutti gli Stati adiacenti a questo bacino e interessati nella bisogna, sui punti seguenti: I Le disposizioni della Convenzione non sono applicabili alle pescherie di ogni genere esercitate nei bracci abbandonati del Reno, qualora siffatti bracci laterali non siano dai due lati talmente in comunicazione col corso principale da potervi circolare liberamente e in ogni tempo i pesci di passaggio. II Le prescrizioni ristrettive degli art. II e III della Convenzione sono applicabili alle pescherie a strascino e a reti fluttuanti, che sono specialmente organizzate per la pesca dei salmoni; in particolare: a) alle pescherie esercitate in certe località con reti fluttuanti (dette «reti a tripla parete»); b) alle grandi pesche esercitato ne Paesi Bassi, detto «Zegensvisseherijen», con reti a strascino (reti dette «a parete semplice»), con impiego del vapore o di cavalli; c) alle pescherie esercitate principalmente nei Paesi Bassi (Zegensvisscherijen) e sulla parte prussiana del fiume (Handzegensfischereien) con reti a strascino, ma senza impiego del vapore o dei cavalli. III A tenore del penultimo capoverso dell art. III della Convenzione si dovrà specialmente vigilare acciocchè nel tempo vietato d autunno, la pesca di altri pesci di Passaggio, nominatamente dei coregoni (Coregonus oxyrhynchus, lo Houting degli olandesi), non serva di pretesto per fare la pesca del salmone. IV Tostochè sia seguita l adesione del Granducato di Lussemburgo alla presente Convenzione, non avrà più vigore l art. VI della Convenzione. 5

0.923.414 Pesca V In esecuzione delle disposizioni degli art. V e VII della Convenzione, i Governi degli Stati adiacenti interessati saranno solleciti di mantenere ed aumentare la quantità dei salmoni nel Reno, utilizzando ammodo la piscicoltura. VI Prima di firmare la Convenzione e il Protocollo finale, i plenipotenziari neerlandesi hanno espressamente dichiarato che la Convenzione non sarà sottoposta alla ratificazione di Sua Maestà il Re de Paesi Bassi, se non dopo essere stata approvata da parte degli Stati Generali. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno adottato il presente Protocollo, il quale sarà considerato, senza ratificazione speciale e pel solo fatto dello scambio degli atti di ratifica della Convenzione a cui si riferisce, come approvato e confermato dai Governi rispettivi, e lo hanno munito della loro firma. (Seguono le firme) 6